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Categoria: Responsabilità Amministrativa Enti (D.Lgs. 231/2001)

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

  • Art. 29 D.Lgs. 231/2001 — Fusione dell’ente

    Art. 29 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Fusione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

  • Art. 30 D.Lgs. 231/2001 — Scissione dell’ente

    Art. 30 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Scissione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma

    3. 2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

    3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

  • Art. 31 D.Lgs. 231/2001 — Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o…

    Art. 31 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

    2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

    3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

    4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

  • Art. 32 D.Lgs. 231/2001 — Rilevanza della fusione o della scissione ai fini de…

    Art. 32 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

    2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

    3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

  • Art. 33 D.Lgs. 231/2001 — Cessione di azienda

    Art. 33 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Cessione di azienda

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

    2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

  • Art. 34 D.Lgs. 231/2001 — Disposizioni processuali applicabili

    Art. 34 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Disposizioni processuali applicabili

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . Nota all'art. 34: – Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , reca: "Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ".

  • Art. 35 D.Lgs. 231/2001 — Estensione della disciplina relativa all’imputato

    Art. 35 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Estensione della disciplina relativa all’imputato

    In vigore dal 04/07/2001

    1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

  • Art. 36 D.Lgs. 231/2001 — Attribuzioni del giudice penale

    Art. 36 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Attribuzioni del giudice penale

    In vigore dal 04/07/2001

    1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

    2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

  • Art. 37 D.Lgs. 231/2001 — Casi di improcedibilità

    Art. 37 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Casi di improcedibilità

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

  • Art. 38 D.Lgs. 231/2001 — Riunione e separazione dei procedimenti

    Art. 38 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Riunione e separazione dei procedimenti

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

    2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell' articolo 71 del codice di procedura penale ; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario. Nota all'art. 38: – Si riporta il testo degli articoli 71 e 444 del codice di procedura penale : "Art. 71 (Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato). –

    1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

    2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.

    3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.

    4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70, comma

    2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

    5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 70, comma

    3. 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.". "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). –

    1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

    2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma

    3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.".

  • Art. 39 D.Lgs. 231/2001 — Rappresentanza dell’ente

    Art. 39 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Rappresentanza dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

    2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità: a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore; d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

    3. La procura, conferita nelle forme previste dall' articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale , è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma

    2. 4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore. Nota all'art. 39: – Si riporta i testo dell' art. 100 del codice di procedura penale : "Art. 100 (Difensore delle altre parti private). –

    1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.

    2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.

    3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

    4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

    5. Il domicilio delle parti private indicate nel comm 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.".

  • Art. 40 D.Lgs. 231/2001 — Difensore di ufficio

    Art. 40 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Difensore di ufficio

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.