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Categoria: Responsabilità Amministrativa Enti (D.Lgs. 231/2001)

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

  • Art. 25 D.Lgs. 231/2001 — Peculato , indebita destinazione di denaro o cose mo…

    Art. 25 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Peculato , indebita destinazione di denaro o cose mobili , concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale , si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli ((articoli 314, primo comma, 314-bis e 316)) del codice penale .

    2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319 , 319-ter, comma 1 , 321 , 322 , commi 2 e 4, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

    3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2 , 319-quater e 321 del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

    4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e

    322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

    5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

  • Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 — (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime comme…

    Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione al delitto di cui all' articolo 589 del codice penale , commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

    2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all' articolo 589 del codice penale , commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

    3. In relazione al delitto di cui all' articolo 590, terzo comma, del codice penale , commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. ))

  • Art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/2001 — (Delitti contro il patrimonio culturale)

    Art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Delitti contro il patrimonio culturale)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall' articolo 518-novies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

    2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter , 518-decies e 518-undecies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

    3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

    4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis , 518-quater e 518-octies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

    5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. ))

  • Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 — (Abusi di mercato)

    Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Abusi di mercato)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto))

  • Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 — Contrabbando

    Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Contrabbando

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei reati previsti ((dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 )) , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

    2. Quando ((le imposte o i diritti di confine)) dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (( e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) )) .

  • Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 — (Reati societari)

    Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Reati societari)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile ((o da altre leggi speciali)) , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall' articolo 2621 del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall' articolo 2621-bis del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall' articolo 2622 del codice civile , la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69 ; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall' articolo 2623, primo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9) e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall' articolo 2623, secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9) f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall' articolo 2624, primo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9) g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall' articolo 2624, secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9) h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall' articolo 2625, secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9) i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9) l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall' articolo 2626 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9) m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall' articolo 2627 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9) n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall' articolo 2628 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9) o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall' articolo 2629 del codice civile , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9) p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall' articolo 2633 del codice civile , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9) q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall' articolo 2636 del codice civile , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9) r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall' articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall' articolo 2629-bis del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9) s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall' articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9) s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile , la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ((;)) ((s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.))

  • Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 — (Razzismo e xenofobia)

    Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Razzismo e xenofobia)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all' articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

    2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

    3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

  • Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 — Reati ambientali

    Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Reati ambientali

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote; e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma; e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote ((nei casi previsti dal terzo comma)) ; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

    1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo

    9. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote; a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote; b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote; 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote; 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116 ; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

    2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all' articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 , le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), ((b) ed e),)) sono diminuite da un terzo a due terzi.

    3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992 , rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

    4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall' articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

    5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

    6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall' articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .

    7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, (( lettera a) )) , numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis , 452-quater , 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale , agli articoli 256 , 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi ((dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto)) .

    8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .

  • Art. 25 undevicies D.Lgs. 231/2001 — (Delitti contro gli animali)

    Art. 25 undevicies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Delitti contro gli animali)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. ((In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis , 544-ter , 544-quater , 544-quinquies e 638 del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))

    2. ((Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , o di decreto penale di condanna, ai sensi dell' articolo 459 del codice di procedura penale , per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.))

    3. ((I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale .))

  • Art. 26 D.Lgs. 231/2001 — Delitti tentati

    Art. 26 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Delitti tentati

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

    2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

  • Art. 27 D.Lgs. 231/2001 — Responsabilità patrimoniale dell’ente

    Art. 27 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Responsabilità patrimoniale dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

    2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

  • Art. 28 D.Lgs. 231/2001 — Trasformazione dell’ente

    Art. 28 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Trasformazione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.