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Categoria: Responsabilità Amministrativa Enti (D.Lgs. 231/2001)

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

  • Art. 13 D.Lgs. 231/2001 — Sanzioni interdittive

    Art. 13 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Sanzioni interdittive

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

    2. Fermo restando quanto previsto ((dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3)) , le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

    3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

  • Art. 14 D.Lgs. 231/2001 — Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

    Art. 14 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

    2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

    3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

    4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

  • Art. 15 D.Lgs. 231/2001 — Commissario giudiziale

    Art. 15 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Commissario giudiziale

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. (( b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 . In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187 , la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. ))

    2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

    3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

    4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

    5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

  • Art. 16 D.Lgs. 231/2001 — Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

    Art. 16 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

    2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

    3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

  • Art. 17 D.Lgs. 231/2001 — Riparazione delle conseguenze del reato

    Art. 17 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Riparazione delle conseguenze del reato

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. ((

    1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. ))

  • Art. 18 D.Lgs. 231/2001 — Pubblicazione della sentenza di condanna

    Art. 18 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Pubblicazione della sentenza di condanna

    In vigore dal 04/07/2001

    1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. ((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell' articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale))

    3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

  • Art. 19 D.Lgs. 231/2001 — Confisca

    Art. 19 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Confisca

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

    2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. ((2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 )) ((49))

  • Art. 20 D.Lgs. 231/2001 — Reiterazione

    Art. 20 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Reiterazione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

  • Art. 21 D.Lgs. 231/2001 — Pluralità di illeciti

    Art. 21 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Pluralità di illeciti

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

    2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

  • Art. 22 D.Lgs. 231/2001 — Prescrizione

    Art. 22 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Prescrizione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

    2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo

    59. 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

    4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

  • Art. 23 D.Lgs. 231/2001 — Inosservanza delle sanzioni interdittive

    Art. 23 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Inosservanza delle sanzioni interdittive

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo

    19. 3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

  • Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 — (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

    Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter , 617-quater , 617-quinquies , 635-bis , 635-ter , 635-quater e 635-quinquies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria ((da duecento a settecento quote)) . ((1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 629, terzo comma, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote))

    2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e ((635-quater.1)) del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria ((sino a quattrocento quote)) .

    3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale , salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all' articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

    4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). ((Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni)) . Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).