Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 125 septies T.U.B. – Cessione dei crediti.
In vigore dal 19/09/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 1
“1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo’ sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell’articolo 1248 del codice civile.
2. Il consumatore e’ informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni del CICR, individua le modalita’ con cui il consumatore e’ informato.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento normativo
L'art. 125-septies TUB è dedicato alla disciplina speciale della cessione del credito e del contratto di credito al consumo. La norma, introdotta dal D.Lgs. 141/2010 in recepimento della direttiva 2008/48/CE e oggi coordinata con le disposizioni derivanti dalla CCD2 (Dir. 2023/2225/UE) recepita con D.Lgs. 207/2024, garantisce al consumatore una continuità di tutele indipendentemente dal soggetto che risulta titolare del credito in un dato momento.
Il principio di opponibilità delle eccezioni
Il cuore della norma è il comma 1, che sancisce il diritto del consumatore di opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente originario. Questa regola comprende sia le eccezioni di natura sostanziale (es. inadempimento del finanziatore, nullità di clausole contrattuali, violazioni degli obblighi informativi precontrattuali) sia la compensazione. Quest'ultima è rilevante in quanto, per la cessione dei crediti, l'art. 1248 c.c., che limita la compensazione legale ai crediti già sorti prima che la cessione fosse nota al debitore, viene derogato in favore del consumatore. In pratica il consumatore può compensare con crediti sorti anche dopo la notifica della cessione, purché nei limiti della disciplina del credito al consumo.
Finalità della deroga all'art. 1248 c.c.
La deroga espressa all'art. 1248 c.c. è una scelta normativa consapevole: senza di essa il consumatore che avesse un credito nei confronti del finanziatore cedente sorto dopo la cessione non potrebbe utilizzarlo in compensazione contro il cessionario. Questo potrebbe esporre il consumatore a dover pagare integralmente il cessionario e agire separatamente per recuperare il proprio credito, con evidente disparità rispetto alla sua posizione originaria. La deroga elimina questa asimmetria e mantiene inalterate le tutele del consumatore indipendentemente dalle operazioni di cartolarizzazione o cessione del portafoglio crediti realizzate dal finanziatore.
Obbligo di informazione sulla cessione
Il comma 2 impone di norma che il consumatore sia informato della cessione del credito. L'obbligo conosce tuttavia una deroga: se cedente e cessionario concordano che il cedente continui a gestire il credito nei confronti del consumatore, l'informazione non è dovuta. In tale ipotesi, poiché per il consumatore non cambia nulla sul piano operativo, il suo interlocutore rimane invariato, l'informazione non è strettamente necessaria. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, determina le modalità concrete di comunicazione (forma, tempi, contenuto) nei casi in cui l'informazione è dovuta.
Coordinamento con la disciplina del credito al consumo e la CCD2
La norma si raccorda con il sistema degli artt. 121 ss. TUB e va letta in combinato disposto con l'art. 125-decies sulla nullità delle clausole in violazione delle norme imperative del credito al consumo. La direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE) ha ulteriormente rafforzato la prospettiva di tutela del consumatore nei confronti dei cessionari del credito, richiedendo che le garanzie informative e le tutele contrattuali siano pienamente mantenute anche a seguito di operazioni di cessione o cartolarizzazione del portafoglio crediti al consumo.
Rilevanza pratica
In un mercato del credito caratterizzato da frequenti operazioni di cessione di portafogli NPL (non-performing loans) e di cartolarizzazione, la tutela dell'art. 125-septies TUB ha un'importanza pratica molto concreta. Il consumatore che riceva comunicazione di una cessione del suo credito al consumo conserva intatte tutte le proprie difese: potrà eccepire la nullità di clausole abusive, contestare il saldo debitore, sollevare eccezioni legate a condotte del finanziatore originario e, soprattutto, compensare eventuali propri crediti verso il cedente.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Se la banca cede il mio mutuo al consumo a un'altra società, posso ancora far valere le eccezioni contro l'originario finanziatore?
Sì. Ai sensi dell'art. 125-septies TUB, in caso di cessione del credito o del contratto di credito al consumo il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente, inclusa la compensazione in deroga all'art. 1248 c.c.
Devo essere informato se la banca cede il mio credito al consumo a un terzo?
Di norma sì. L'art. 125-septies, comma 2, TUB prevede l'obbligo di informare il consumatore della cessione, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia. L'unica eccezione si verifica quando cedente e cessionario concordano che il cedente continui a gestire il credito: in quel caso, poiché nulla cambia per il consumatore nella gestione operativa, l'informazione non è obbligatoria.
Cosa significa che la norma deroga all'art. 1248 del Codice civile?
L'art. 1248 c.c. limita la compensazione nelle cessioni di credito ai crediti del debitore ceduto sorti prima della notifica della cessione. L'art. 125-septies TUB deroga a questa regola in favore del consumatore, consentendogli di opporre in compensazione anche crediti sorti dopo la cessione, purché nei limiti della disciplina speciale del credito al consumo.
La cessione del credito al consumo può peggiorare la posizione del consumatore?
No. L'art. 125-septies TUB garantisce che la cessione non pregiudichi le tutele del consumatore. Il cessionario subentra nella posizione del cedente con tutte le limitazioni e i vincoli derivanti dalla disciplina del credito al consumo, inclusi gli obblighi informativi e il rispetto delle clausole contrattuali originarie.
Chi stabilisce le modalità di comunicazione della cessione al consumatore?
La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato della cessione del credito ai sensi dell'art. 125-septies, comma 2, TUB. Le istruzioni di vigilanza definiscono forma, tempi e contenuto minimo della comunicazione.