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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina fiscale per conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento tra residenti nell'esercizio di impresa commerciale.
  • Possibilità di iscrizione di avviamento nella contabilità della società conferitaria.
  • Correlazione con le norme sulla plusvalenza e sulla rivalutazione delle quote sociali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 175 TUIR – Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento (ex art.3, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358)

In vigore dal 31/12/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 15

“1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa’ controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4:

a) e’ inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e’ deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

b) e’ superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e’ deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo e’ determinato ai sensi dell’articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.

3. (Comma abrogato)

4. (Comma abrogato)”

Commento

Commento del professionista
Inquadramento normativo e ratio della disposizione

L’art. 175 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina il trattamento fiscale dei conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali. La norma, nella sua formulazione attuale, introduce una modalità peculiare di determinazione del valore di realizzo ai fini del calcolo delle plusvalenze, derogando al criterio generale del valore normale di cui all’art. 9 TUIR.

La disposizione affonda le proprie radici nell’art. 3 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (c.d. Riforma Visco), che per primo aveva codificato il principio del c.d. realizzo controllato per le operazioni di riorganizzazione aziendale. Successivamente, il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma Tremonti) ha trasfuso quella disciplina nell’attuale art. 175 del TUIR, inserendola sistematicamente nel corpus delle operazioni straordinarie. Un intervento decisivo è poi arrivato con la Legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, commi 46 e 47), che ha ridisegnato l’ambito oggettivo della norma, riservando l’art. 175 ai soli conferimenti di partecipazioni e affidando i conferimenti d’azienda all’esclusiva disciplina del successivo art. 176. Da ultimo, il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha introdotto il comma 1-bis, colmando una lacuna normativa rilevante sul trattamento dei conferimenti minusvalenti.

La natura giuridica del conferimento: realizzativo o riorganizzativo?

Prima di entrare nel merito del regime fiscale, è utile inquadrare la questione sistematica di fondo che ha sempre animato il dibattito dottrinale: il conferimento è un atto realizzativo o un atto di mera riorganizzazione?

La tesi realizzativa, coerente con il disposto dell’art. 9, comma 5, TUIR, considera il conferimento assimilato a una cessione a titolo oneroso, con conseguente emersione di plusvalenze o minusvalenze da assoggettare a tassazione ordinaria. Il corrispettivo sarebbe il valore normale dei beni conferiti.

La tesi opposta, c.d. funzionale o riorganizzativa, valorizza invece la circostanza che il conferente non recide il legame con il bene conferito ma lo trasforma: l’investimento nella partecipazione o nell’azienda si perpetua, sia pure in forma mediata, attraverso la partecipazione ricevuta in cambio. In questa prospettiva il conferimento non costituirebbe un realizzo in senso proprio.

Il legislatore non ha mai aderito in modo esclusivo a nessuna delle due tesi, costruendo nel tempo un sistema che le affianca: da un lato il regime realizzativo dell’art. 175 (temperato, come vedremo, dal meccanismo del realizzo controllato), dall’altro il regime di neutralità e continuità fiscale dell’art. 176 per i conferimenti d’azienda. Il principio unificante che innerva entrambi i regimi è quello della simmetria fiscale: ogni valore che non viene tassato in capo al conferente resta in capo al conferitario come plusvalenza latente destinata ad emergere in futuro.

Ambito soggettivo

Il comma 1 dell’art. 175 richiede che l’operazione avvenga tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali. La preposizione “tra” è significativa: il requisito della residenza e dell’esercizio dell’impresa commerciale deve essere soddisfatto sia dal conferente che dal conferitario.

La ratio di questa doppia condizione risiede nell’esigenza di evitare salti d’imposta: i plusvalori non emersi in sede di conferimento devono restare attratti alla potestà impositiva italiana, potendo manifestarsi fiscalmente in occasione delle successive vicende che riguardano la partecipazione ricevuta. Se il conferitario fosse non residente, questo meccanismo di rinvio della tassazione verrebbe irrimediabilmente vanificato.

Quanto alla natura giuridica dei soggetti, la norma non pone restrizioni: possono accedere al regime non solo le società di capitali ma anche le società di persone (diverse dalla società semplice), gli enti commerciali, gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitino attività d’impresa. Gli imprenditori individuali, peraltro, potranno essere rilevanti solo nella veste di conferenti. Vale la pena segnalare che l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 57/E del 2008, ha chiarito che il riferimento alle scritture contabili nella norma consente di estenderne l’applicazione anche ai soggetti in contabilità semplificata.

La residenza della società partecipata cioè della società le cui quote sono oggetto di conferimento è invece del tutto irrilevante: essa può essere anche non residente in Italia.

Ambito oggettivo: cosa si intende per partecipazioni di controllo o di collegamento

La norma rinvia espressamente all’art. 2359 del codice civile per definire le nozioni di controllo e collegamento. Il rinvio, però, non può essere letto in modo acritico.

Quanto al controllo, rilevano esclusivamente:

il controllo di diritto, derivante dalla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.); e il controllo di fatto, derivante da voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.).

Non rileva invece il controllo derivante da particolari vincoli contrattuali (art. 2359, comma 1, n. 3 c.c.), perché in questo caso il controllo non discende dalla partecipazione in sé, che è ciò che caratterizza oggettivamente la fattispecie. Per lo stesso motivo sono escluse le partecipazioni che non attribuiscono diritto di voto (azioni di risparmio, azioni privilegiate), nonché le ipotesi in cui il controllo derivi in parte da diritti di usufrutto sulle partecipazioni o da partecipazioni indirette che non siano esse stesse oggetto di conferimento. Il Ministero delle Finanze si è espresso in questo senso già con la circ. 320/1997.

Quanto al collegamento, valgono mutatis mutandis gli stessi principi: il requisito deve essere una qualità intrinseca e oggettiva della partecipazione trasferita. La dottrina ha condivisibilmente ritenuto che siano rilevanti anche partecipazioni al di sotto delle soglie civilistiche (un quinto dei voti, un decimo per le società quotate), purché il contribuente dimostri concretamente l’esistenza di una relazione di collegamento.

Un aspetto pratico importante riguarda i conferimenti parziali. Il Ministero delle Finanze, con la circolare citata, ha distinto tra cessione parziale di una partecipazione di controllo (rilevante solo se comporta la perdita del controllo in capo al conferente e l’acquisizione dello stesso da parte del conferitario) e cessione parziale di una partecipazione di collegamento (rilevante anche senza perdita del collegamento da parte del conferente, purché il conferitario acquisisca autonomamente il collegamento per effetto del conferimento).

Il meccanismo del realizzo controllato

Il cuore della disciplina è al comma 1. Nelle operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento, il valore di realizzo sul quale si calcola la plusvalenza ex art. 86 TUIR non è il valore normale determinato secondo i criteri dell’art. 9, bensì il maggiore tra:

il valore attribuito alle partecipazioni ricevute dal conferente nelle proprie scritture contabili; e il valore attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario.

La plusvalenza imponibile è quindi la differenza tra questo valore di realizzo e l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Il nome “realizzo controllato” descrive bene l’essenza del meccanismo: l’emersione di materia imponibile non è automatica ma dipende dalle scelte contabili delle parti. Se il conferimento è eseguito mantenendo la continuità dei valori di libro (e questi coincidono con il costo fiscalmente riconosciuto), la plusvalenza è pari a zero e l’operazione è fiscalmente neutra. Se invece una delle parti iscrive un valore superiore al costo fiscale preesistente, emerge una plusvalenza tassabile.

Il motivo del riferimento alle scritture contabili anziché al bilancio è pratico: al momento del conferimento i valori iscritti in contabilità non necessariamente coincidono con quelli che figureranno nel bilancio a fine esercizio, dopo eventuali svalutazioni o rettifiche.

Le plusvalenze così determinate restano soggette alla disciplina ordinaria dell’art. 86 TUIR, compresa la facoltà di rateizzarle in cinque periodi di imposta qualora la partecipazione conferita fosse iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci.

Il raccordo con la participation exemption (art. 87 TUIR)

L’art. 175 e l’art. 87 operano su piani distinti ma strettamente connessi. L’art. 175 regola la determinazione della plusvalenza; l’art. 87 regola l’eventuale esenzione di quella plusvalenza (nella misura del 95%) ricorrendone i presupposti. I due meccanismi si applicano in sequenza e non in alternativa.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito questo punto con la ris. 60/E del 22 febbraio 2008, accogliendo la tesi già prospettata da Assonime nella circ. 38/2005: prima si determina la plusvalenza secondo i criteri dell’art. 175, poi si verifica se ricorrono le condizioni per l’esenzione ex art. 87.

La norma antielusiva del comma 2

Il comma 2 presidia il confine tra utilizzo legittimo del regime e arbitraggio fiscale. La norma dispone che il regime del realizzo controllato non si applica e si torna pertanto al criterio del valore normale ex art. 9 quando ricorrono contemporaneamente due condizioni: le partecipazioni conferite sono prive, al momento del conferimento, dei requisiti per la participation exemption di cui all’art. 87; mentre le partecipazioni ricevute in cambio possiedono quei requisiti.

La fattispecie elusiva che il legislatore intende contrastare è questa: un soggetto conferisce partecipazioni che non potrebbero beneficiare dell’esenzione (ad esempio perché relative a società residenti in paradisi fiscali, o iscritte nell’attivo circolante), usufruisce del realizzo controllato senza pagare imposte, e poi, decorsi 12 mesi, cede le partecipazioni ricevute in regime di esenzione. In questo modo l’intera operazione risulterebbe esente da imposizione, in contrasto con la ratio del sistema.

Ai fini della verifica, non si tiene conto del requisito dell’holding period (lettera a dell’art. 87): se così non fosse, la norma antielusiva non troverebbe mai applicazione, perché il conferitario riceve partecipazioni di nuova emissione che per definizione non possono avere ancora maturato il periodo minimo di possesso. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la ris. 60/E/2008, che ha esteso l’irrilevanza dell’holding period anche alle partecipazioni conferite, accogliendo la lettura proposta da Assonime.

La dottrina ha poi segnalato un’ulteriore lacuna: la norma non menziona il requisito dell’iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie, che anch’esso non può sussistere al momento del conferimento. Per coerenza sistematica, anche questo requisito va considerato irrilevante ai fini del comma 2, con la conseguenza che gli unici presupposti che contano per l’applicazione della disposizione antielusiva sono quelli soggettivi relativi alla partecipata (lettere c e d dell’art. 87).

I conferimenti minusvalenti: la novità del D.Lgs. 192/2024

Fino al 30 dicembre 2024 la norma taceva sul trattamento dei conferimenti in cui il valore di realizzo ex art. 175 fosse inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita. L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 57/E/2008, aveva sostenuto che in tal caso il regime del realizzo controllato cedesse il passo alla disciplina ordinaria degli artt. 9 e 101 TUIR. Questa interpretazione aveva generato incertezze applicative considerevoli.

Il D.Lgs. 192/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024, ha introdotto il comma 1-bis, che risolve definitivamente la questione: anche nei conferimenti minusvalenti resta operante il regime del realizzo controllato. La minusvalenza può essere fiscalmente deducibile, nei limiti seguenti.

Se il valore normale della partecipazione conferita (determinato ex art. 9, comma 4) è inferiore al valore di realizzo, la minusvalenza deducibile è la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore di realizzo.

Se il valore normale è invece superiore al valore di realizzo, la minusvalenza deducibile è la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale. In sostanza, la minusvalenza è riconosciuta fiscalmente solo nella misura in cui risulta effettiva, avendo riscontro nel valore di mercato della partecipazione. Non si deduce la parte che deriva esclusivamente da una valutazione contabile al di sotto del valore reale.

Un esempio chiarisce la meccanica: se il costo fiscale è 150, il valore normale è 130 e il valore di realizzo è 140, la minusvalenza deducibile è 10 (150 − 140). Se invece il costo fiscale è 150, il valore normale è 145 e il valore di realizzo è 140, la minusvalenza deducibile è solo 5 (150 − 145), perché il valore di mercato attesta che la perdita effettiva non supera quella soglia.

Quando ricorrono i requisiti per la participation exemption, il trattamento varia a seconda della natura del conferente: per imprenditori individuali e società di persone la minusvalenza è deducibile solo per il 58,14%; per le società di capitali e gli enti commerciali è integralmente indeducibile ai sensi dell’art. 101, comma 1, TUIR.

Applicazione ai soggetti IAS/IFRS adopter

L’art. 175 si applica anche ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, ma con alcune complessità operative. Per i soggetti IAS adopter, i conferimenti di partecipazioni di controllo rientrano tipicamente nell’ambito delle business combinations disciplinate dall’IFRS 3, che impone il metodo dell’acquisizione e l’iscrizione delle attività acquisite al fair value. Questo significa che il conferitario IAS non può iscrivere le partecipazioni ricevute a un valore inferiore al fair value, a differenza di quanto consentito ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali.

Ne deriva che per questi soggetti il regime del realizzo controllato perde gran parte della sua valenza di strumento di controllo dell’imposizione: l’emersione dei plusvalori latenti diventa tendenzialmente obbligata per effetto delle regole contabili internazionali, indipendentemente dalle intenzioni delle parti. La disciplina fiscale si applica ugualmente, ma l’effetto neutralizzante tipico dell’art. 175 è di fatto precluso nei casi in cui l’IFRS 3 imponga la valutazione al fair value.

Per le operazioni under common control, invece, l’IFRS 3 non trova applicazione e si fa riferimento al documento OPI 1 di ASSIREVI, che distingue tra operazioni con e senza sostanza economica, con conseguenti differenze di trattamento contabile (iscrizione a valori di libro ovvero a valori contrattuali) che si riflettono poi sull’imponibile fiscale.

Considerazioni conclusive

L’art. 175 TUIR rappresenta uno degli assi portanti del sistema di tassazione delle operazioni straordinarie, costruito sull’idea che il conferimento pur essendo formalmente un atto realizzativo possa essere reso fiscalmente neutro attraverso scelte contabili coerenti. Il regime del realizzo controllato è uno strumento duttile, che consente alle imprese di pianificare le proprie riorganizzazioni senza subire oneri fiscali immediati, a condizione che i valori in gioco non emergano nelle scritture contabili.

Il D.Lgs. 192/2024 ha aggiunto un tassello importante, chiarendo che il realizzo controllato funziona simmetricamente anche in caso di perdita, e che la deducibilità della minusvalenza è subordinata alla sua effettività economica. Si tratta di una scelta condivisibile, che rafforza la coerenza sistematica della norma e riduce le aree di incertezza interpretativa che avevano caratterizzato il quadro previgente.

Restano aperte alcune questioni: il trattamento del valore fiscale delle partecipazioni ricevute nel caso di conferimento minusvalente, il coordinamento con la disciplina degli scambi di partecipazioni di cui all’art. 177, comma 2, e la gestione delle asimmetrie impositive nei casi in cui la plusvalenza non trovi riscontro in un corrispondente incremento del costo fiscale riconosciuto in capo al conferitario. Su questi profili il dibattito in dottrina è ancora aperto e sarà opportuno monitorare eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Prassi e linee guida

Circolare · n. 57/E del 25 settembre 2008

Chiarimenti sul regime del realizzo controllato per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ex art. 175 TUIR. Illustra l'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina e le modalita' di determinazione del valore di realizzo ai fini delle plusvalenze.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 552 del 25 agosto 2021

Chiarisce l'applicabilita' del regime di realizzo controllato ex art. 175 TUIR ad una operazione di conferimento di partecipazioni di collegamento, confermando i requisiti dimensionali e il trattamento ai fini IRES del soggetto conferente.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa si intende per partecipazione di controllo?

Partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante sulla gestione della società, generalmente superiore al 50% del capitale o dei diritti di voto.

E per partecipazione di collegamento?

Partecipazione che consente un'influenza notevole ma non dominante, di norma tra il 20% e il 50% del capitale sociale.

Come si tratta il conferimento di partecipazioni?

Il conferimento può generare plusvalenza/minusvalenza tassabile per il conferente. La società conferitaria iscrive il bene al valore di conferimento in bilancio.

Può essere iscritto avviamento nel conferimento?

Sì, l'art. 175 disciplina specificamente la possibilità di capitalizzare avviamento e altre immobilizzazioni immateriali nel processo di conferimento.

Vale per tutti i conferimenti o solo alcuni?

La norma si applica a conferimenti effettuati fra soggetti residenti nell'esercizio di imprese commerciali. Sono esclusi i professionisti e le attività non commerciali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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