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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 935 c.c. – Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave.

In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.

In sintesi

  • Chi costruisce o pianta sul proprio suolo con materiali altrui deve pagarne il valore al proprietario dei materiali.
  • Il proprietario dei materiali può chiedere la separazione, se possibile senza grave danno all'opera o alla piantagione.
  • In caso di colpa grave del proprietario del suolo, è dovuto anche il risarcimento dei danni.
  • La rivendicazione dei materiali è preclusa decorsi sei mesi dalla conoscenza dell'incorporazione.
  • La norma tutela il proprietario dei materiali contro l'arricchimento del proprietario del suolo, integrando il principio di accessione.
Indice dei contenuti

L'ipotesi disciplinata: opere su suolo proprio con materiali altrui

L'art. 935 c.c. regola la prima delle eccezioni al principio generale dell'accessione (art. 934 c.c.): il caso in cui il proprietario del suolo realizzi costruzioni, piantagioni o opere utilizzando materiali altrui. Per effetto dell'accessione l'opera, una volta incorporata al fondo, diventa di proprietà del titolare del suolo; ma i materiali utilizzati non erano suoi. Il legislatore bilancia gli interessi contrapposti: da un lato favorisce la conservazione dell'opera realizzata (perché demolirla per recuperare i materiali sarebbe socialmente ed economicamente diseconomico), dall'altro impedisce un arricchimento ingiustificato a danno del proprietario dei materiali.

Il duplice rimedio: pagamento del valore o separazione

La norma offre al proprietario dei materiali due possibili soluzioni. La prima è il pagamento del valore: il proprietario del suolo conserva l'opera e versa al proprietario dei materiali una somma corrispondente al loro valore di mercato al momento dell'incorporazione. La seconda è la separazione, ammessa però solo a condizione che possa avvenire senza grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. La separazione, dunque, è eccezione: la regola è la conservazione dell'opera con conversione in obbligazione pecuniaria. Tizio costruisce sul proprio terreno un capannone utilizzando travi di acciaio prese dal deposito di Caio, vicino: Caio non potrà chiedere lo smontaggio del capannone (che lo distruggerebbe), ma avrà diritto al valore delle travi.

Il risarcimento per colpa grave

Il secondo comma introduce un'aggravante: se il proprietario del suolo ha agito con colpa grave (sapeva o avrebbe potuto facilmente sapere che i materiali erano altrui), oltre al pagamento del valore - o, se è ammessa, alla separazione - è tenuto al risarcimento dei danni. Il dolo, ovviamente, vi è ricompreso a fortiori. La colpa grave si distingue dalla colpa lieve per la macroscopica violazione dei doveri di diligenza: chi prende materiali da un cantiere altrui senza alcun accertamento agisce con colpa grave; chi acquista in buona fede da un soggetto che si rivela non legittimato può essere in colpa lieve o non in colpa.

Il termine semestrale di rivendicazione

Il terzo comma stabilisce un termine di decadenza a tutela della stabilità delle situazioni giuridiche: la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione. Si tratta di un termine breve, di natura decadenziale, che bilancia la tutela della proprietà con l'esigenza di consolidamento delle posizioni di fatto. Resta naturalmente esperibile l'azione personale per il pagamento del valore, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Sempronio, falegname, scopre dopo otto mesi che le travi rubatigli sono state utilizzate da Mevia per la costruzione della sua veranda: Sempronio non può più rivendicare materialmente le travi, ma può agire in via personale contro Mevia per ottenere il pagamento del valore e, se Mevia era in colpa grave, il risarcimento del danno.

Coordinamento con responsabilità civile e penale

L'art. 935 c.c. non esclude l'applicazione di altre norme. Se il proprietario del suolo ha sottratto i materiali con violenza o frode, potrà rispondere penalmente di furto (art. 624 c.p.) o appropriazione indebita (art. 646 c.p.); civilmente l'azione di risarcimento ex art. 2043 c.c. concorre con l'azione speciale dell'art. 935 c.c. Inoltre, se il proprietario dei materiali è stato indotto in errore o ha consegnato spontaneamente in buona fede, possono entrare in gioco le norme sull'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) e sull'indebito (art. 2033 c.c.).

Profili probatori e onere della prova

Sotto il profilo processuale, il proprietario dei materiali che agisce ex art. 935 c.c. deve fornire la prova rigorosa di alcuni elementi. Primo: la titolarità dei materiali, ossia di averne avuto la proprietà al momento dell'incorporazione. Secondo: l'identificazione fisica dei materiali nell'opera incorporata, profilo non sempre agevole (specie per materiali fungibili come cemento, mattoni industriali, malte). Terzo: il valore di mercato dei materiali, normalmente accertato tramite consulenza tecnica d'ufficio (CTU). Quarto, in caso di richiesta risarcitoria: la colpa grave del proprietario del suolo, ovvero la conoscenza o conoscibilità con normale diligenza della provenienza altrui. Caio fa causa a Tizio per il valore di travi di legno pregiato incorporate in un soffitto: deve provare che le travi erano sue (fatture di acquisto), che proprio quelle (e non altre) sono state usate (testimonianze del trasporto, fotografie del cantiere) e il loro valore (perizia). Senza prove rigorose, la domanda viene respinta.

Coordinamento con la disciplina dei beni mobili e dei contratti di appalto

L'art. 935 c.c. presenta importanti intersezioni con altre branche del diritto privato. Nei contratti di appalto, è frequente che il committente fornisca i materiali (art. 1658 c.c.): in tal caso non si applica l'art. 935 c.c. perché vi è il consenso del proprietario dei materiali. Diversamente, quando l'appaltatore acquista materiali da terzi che si rivelano non legittimati (es. materiale rubato venduto a sua insaputa), può configurarsi un acquisto a non domino: l'art. 1153 c.c. tutela l'acquirente in buona fede di beni mobili, ma solo se ricorrono tutti i presupposti (titolo idoneo, possesso, buona fede). Il proprietario originario, se non recupera la cosa ex art. 1153 c.c., può comunque agire ex art. 935 c.c. contro chi ha materialmente incorporato i beni nel suo fondo. Sempronio acquista da un sedicente fornitore travi che si rivelano sottratte a Mevia: se Sempronio è in buona fede e ricorrono i presupposti dell'art. 1153 c.c., ne acquista la proprietà e Mevia non può rivendicarle. Mevia conserva diritti di risarcimento verso il venditore non legittimato (art. 2043 c.c.) e, ove ne ricorrano i presupposti, denuncia penale per ricettazione (art. 648 c.p.). Riferimenti normativi: artt. 934-938, 1153, 1658, 2033, 2041, 2043 c.c., artt. 624, 646, 648 c.p.

Quantificazione del valore: criteri pratici

La quantificazione del valore dei materiali altrui è centrale per la concreta applicazione dell'art. 935 c.c. La giurisprudenza ha consolidato alcuni principi: il valore va calcolato al momento dell'incorporazione, non al momento della domanda; si riferisce al prezzo di mercato del materiale, non al costo di produzione o al valore di scarto; va eventualmente adeguato con interessi legali e rivalutazione monetaria fino al pagamento. Per i materiali fungibili (cemento, mattoni standard, malte) il calcolo è agevole tramite listini di mercato; per materiali di pregio (marmi, legni rari, materiali artigianali) occorre stima specifica. Caio ha incorporato nel proprio edificio mattoni faccia-vista di pregio sottratti al deposito di Tizio: il valore va determinato in base al prezzo di mercato del materiale al momento dell'uso, eventualmente con CTU edilizia che consideri qualità, quantità, condizioni dei pezzi e disponibilità sul mercato. Se Caio è in colpa grave, oltre al valore deve risarcire il danno derivante dalla mancata disponibilità (es. lavorazioni rinviate, perdite di commessa).

Domande frequenti

Posso recuperare i materiali altrui che qualcuno ha incorporato nella propria costruzione?

Solo se la separazione è possibile senza grave danno all'opera. Altrimenti, ai sensi dell'art. 935 c.c., il proprietario del suolo deve pagare il valore dei materiali, conservando l'opera realizzata.

Entro quanto tempo devo agire per rivendicare i materiali?

L'art. 935 c.c. prevede un termine di decadenza di sei mesi dalla notizia dell'incorporazione per la rivendicazione. Trascorsi i sei mesi resta solo l'azione personale per il pagamento del valore, soggetta a prescrizione ordinaria.

Quando è dovuto anche il risarcimento dei danni?

Quando il proprietario del suolo ha agito con colpa grave o dolo, cioè sapeva o avrebbe dovuto facilmente sapere che i materiali erano altrui. In caso di colpa lieve è dovuto solo il pagamento del valore.

Come si valuta il valore dei materiali da pagare?

Si fa riferimento al valore di mercato dei materiali al momento dell'incorporazione, eventualmente determinato tramite consulenza tecnica in giudizio. Si tiene conto della qualità, della quantità e dello stato dei materiali utilizzati.

L'art. 935 c.c. si applica anche se i materiali sono stati comprati in buona fede da terzo?

Sì, l'articolo si applica oggettivamente alla situazione di incorporazione. Tuttavia, la buona fede esclude la colpa grave e quindi il risarcimento aggiuntivo; resta solo l'obbligo di pagare il valore, salva la diversa disciplina applicabile (es. art. 1153 c.c. per acquisto a non domino di beni mobili).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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