In sintesi
L'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e manipolazione del mercato, disciplinati dal Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998, Parte V, Titolo I-bis, Capo II). La sanzione base è la pecuniaria da quattrocento a mille quote; se il prodotto o profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale importo, con effetti potenzialmente molto onerosi. La norma si colloca nel quadro della direttiva MAD e del regolamento MAR europeo. Ai fini preventivi, il MOG deve prevedere procedure specifiche per la gestione delle informazioni privilegiate (insider list, finestre di negoziazione, procedure di clearance), un sistema di controllo interno idoneo a rilevare operazioni anomale su titoli e adeguata formazione del personale con accesso a dati sensibili. Il coordinamento con la normativa TUF — cui l'art. 25-sexies rinvia — è essenziale: i reati presupposto sono rigorosamente quelli codicistici del TUF, non fattispecie amministrative Consob.
Testo dell'articoloVigente
Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Abusi di mercato)
In vigore dal 04/07/2001
((
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto))
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 25-sexies è la norma-ponte tra il D.Lgs. 231/2001 e la disciplina dei mercati finanziari del TUF. Il rinvio al Capo II del Titolo I-bis della Parte V del D.Lgs. 58/1998 circoscrive l'ambito ai soli reati penali di market abuse — abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) — escludendo le corrispondenti violazioni amministrative, che restano di competenza Consob. Questo confine è rilevante nella pratica: la responsabilità 231 scatta solo se il fatto costituisce reato penale e se è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
Il moltiplicatore «fino a dieci volte il prodotto o profitto» rende la sanzione potenzialmente devastante per gli emittenti quotati o per le società di intermediazione: profitti da operazioni di insider trading rilevante si misurano talvolta in decine di milioni di euro. Per questo motivo, le Linee guida Confindustria e l'ABI raccomandano che il MOG di banche, SIM, SGR e emittenti quotati dedichi un'apposita sezione al rischio market abuse, con procedure di pre-clearance delle negoziazioni dei manager, blackout period formalmente disciplinati e un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate.
Va ricordata la distinzione fondamentale: il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti; il D.Lgs. 231/2007 (cui spesso si confonde il riferimento) riguarda invece la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. I due provvedimenti sono del tutto autonomi, benché le imprese debbano spesso attuarli contestualmente. Per un'analisi dell'adeguatezza del MOG rispetto al rischio market abuse si raccomanda il ricorso a un professionista legale qualificato.
Domande frequenti
La responsabilità 231 per market abuse si applica anche alle società non quotate?
In linea teorica sì, se la condotta produce effetti su strumenti finanziari quotati. In pratica, i reati ex art. 184 e 185 TUF riguardano strumenti ammessi a negoziazione su mercati regolamentati; le società non quotate possono essere coinvolte come soggetti che hanno acquisito informazioni privilegiate sull'emittente quotato (es. target di M&A).
Cosa si intende per «prodotto o profitto di rilevante entità» che attiva il moltiplicatore?
La norma non fissa una soglia numerica; la giurisprudenza valuta caso per caso il vantaggio economico ottenuto dall'ente dalla condotta illecita. Il moltiplicatore fino a dieci volte tale importo può generare sanzioni di milioni di euro, rendendo essenziale il presidio preventivo nel MOG per emittenti e intermediari finanziari.
Qual è la differenza tra D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2007?
Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi: se un reato presupposto (come il market abuse) è commesso nell'interesse dell'ente, quest'ultimo risponde con sanzioni pecuniarie e interdittive. Il D.Lgs. 231/2007 riguarda invece la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, imponendo obblighi di adeguata verifica della clientela agli intermediari finanziari. Sono due regimi distinti e autonomi.
Vedi anche