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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Aliquota agevolata 6% per cessioni di fabbricati o porzioni «ex art. 13 L. 408/1949» (legge Tupini, edilizia residenziale di interesse popolare) eseguite dalle imprese costruttrici e per appalti/mutui di costruzione.
  • Vigenza tassativamente delimitata: norma in vigore dal 09/07/1974 (data di entrata in vigore del DL 254/1974, c.d. «decretone Colombo») al 01/04/1979, abrogata dal DPR 24/1979 art. 1.
  • Norma transitoria di raccordo: l'agevolazione restava in piedi «fino al termine stabilito» con i decreti attuativi ex art. 9 n. 6 / art. 15 c. 6 L. 825/1971 (delega-IVA), in attesa del passaggio al regime ordinario.
  • Spostamento del beneficio: dal 01/04/1979 l'aliquota 4% per «case di abitazione non di lusso» è confluita nella Tabella A, parte II del DPR 633/1972 (oggi voci 21 e 39) e non in art. 79.
  • Significato attuale: articolo abrogato da 47 anni, conserva valore meramente storico per la ricostruzione delle aliquote IVA edilizia 1973-1979 e dei contenziosi sui fabbricati Tupini.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 79 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta nel settore edilizio.

In vigore dal 09/07/1974 al 01/04/1979

Modificato da: Decreto-legge del 06/07/1974 n. 254 Articolo 4

Soppresso dal 01/04/1979 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

“Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricazione di cui all’art.
13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate
dalla imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in
dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei
fabbricati stessi, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ ridotta al
sei per cento fino al termine che sara’ stabilito con le disposizioni da
emanare ai sensi dell’art. 9, n. 6) o del sesto comma dell’art. 15 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825.”

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Commento

Una norma sopravvissuta cinque anni: l'IVA al 6% per la «legge Tupini»

L'art. 79 del DPR 633/1972 non esisteva nel testo originario del decreto IVA: è stato introdotto il 09/07/1974 dall'art. 4 del Decreto-legge 06/07/1974 n. 254, il c.d. «decretone Colombo» (convertito in L. 17/08/1974 n. 383), in piena fase di stagflazione e di prima manovra correttiva post-shock petrolifero del 1973. Lo scopo era contenere il costo dell'IVA sull'edilizia residenziale «sociale», quella riconducibile alla L. 02/07/1949 n. 408, la storica «legge Tupini» che aveva istituito l'edilizia di interesse popolare con agevolazioni fiscali e contributive, evitando che il passaggio dall'imposta generale sull'entrata (IGE) all'IVA producesse un aumento secco del prezzo finale degli alloggi. La norma è poi stata abrogata dal DPR 29/01/1979 n. 24 art. 1, con decorrenza 01/04/1979, perché l'aliquota agevolata «case di abitazione non di lusso» veniva trasfusa nella tabella A, parte II del DPR 633/1972 (oggi le voci 21, 39 e 127-undecies, con aliquota 4%).

Cosa era la «legge Tupini» richiamata dall'art. 13 L. 408/1949

L'art. 13 L. 408/1949 individuava le caratteristiche oggettive dei fabbricati di edilizia popolare: superficie utile non superiore a 200 m², massimo cinque alloggi per fabbricato, almeno il 50% della superficie destinata ad abitazione, esclusione delle «case di lusso» definite dal DM 02/08/1969. Su queste tipologie la legge Tupini riconosceva un duplice beneficio: agevolazioni fiscali (esenzioni IGE all'epoca) e contributive (riduzioni dei contributi sull'edilizia). Quando il 01/01/1973 è entrata in vigore l'IVA, il sistema si è trovato nella necessità di trasporre nel nuovo tributo l'agevolazione storica: la prima soluzione, transitoria, è stata appunto l'art. 79 con aliquota 6%; la soluzione definitiva, dal 01/04/1979, è stata l'inserimento delle stesse fattispecie nella tabella A del decreto IVA con aliquota progressivamente ridotta al 4%.

Ambito oggettivo dell'agevolazione

L'art. 79 si applicava in due ipotesi: (i) cessioni di «fabbricati o porzioni di fabbricato» ex art. 13 L. 408/1949 effettuate dalle imprese costruttrici, nozione che la prassi e la giurisprudenza tributaria hanno sempre interpretato in senso restrittivo come l'impresa che ha realizzato l'edificio o vi ha eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica ex art. 31 L. 457/1978 (oggi art. 3 DPR 380/2001); (ii) prestazioni di servizi rese «in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo» relativi alla costruzione dei fabbricati Tupini, formula che ha generato un decennale contenzioso sulla nozione di «mutuo edilizio» destinato alla costruzione.

Il rinvio all'art. 9 n. 6 e all'art. 15 c. 6 della L. 825/1971

L'aliquota del 6% restava in vigore «fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9 n. 6 o del sesto comma dell'art. 15 della L. 825/1971». La L. 09/10/1971 n. 825 era la legge delega per la riforma tributaria («delega Preti» dal nome del ministro proponente Cesare Preti): l'art. 9 conteneva i principi e criteri direttivi per la disciplina IVA, e il n. 6) abilitava il Governo a stabilire aliquote ridotte per beni e servizi di rilevante interesse economico e sociale; l'art. 15 c. 6 prevedeva la facoltà di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati entro tre anni dall'entrata in vigore della riforma. Il rinvio garantiva che l'aliquota 6% rimanesse provvisoria, in attesa del definitivo riordino: la trasfusione nella Tabella A è infatti avvenuta proprio con il DPR 24/1979, emanato in forza della delega correttiva.

Dal 6% del 1974 al 4% di oggi: l'evoluzione delle aliquote per i fabbricati Tupini

L'aliquota 6% dell'art. 79 si inserisce in un'evoluzione plurisecolare delle agevolazioni edilizie italiane. Prima del 1973 i fabbricati Tupini godevano dell'esenzione IGE (R.D.L. 09/01/1940 n. 2). Con il varo dell'IVA il regime fu inizialmente «aliquota normale»; il DL 254/1974 introdusse il 6% transitorio; il DPR 24/1979 lo trasformò in 6% strutturale in tabella A parte II; le successive manovre lo ridussero al 4% per i fabbricati «non di lusso» con destinazione abitazione, in connessione con la disciplina «prima casa» della nota II-bis all'art. 1 tariffa I del DPR 131/1986. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento e ristrutturazione l'aliquota agevolata è oggi del 10% (tabella A parte III). Per i fabbricati di lusso (categorie A/1, A/8, A/9) e per gli strumentali (con la peculiarità del regime art. 10 c. 1 nn. 8-bis/8-ter sulle cessioni esenti/imponibili) si applica invece l'aliquota ordinaria del 22%.

I principali nodi interpretativi degli anni Settanta

L'art. 79 ha generato nella sua breve vita applicativa (1974-1979) due principali nodi interpretativi. Il primo riguardava la nozione di «mutuo edilizio» richiamata dalla disposizione: la dottrina e la prassi si sono divise sull'estensione del beneficio fra una tesi restrittiva (mutui erogati direttamente al costruttore per la realizzazione del fabbricato) e una tesi estensiva (anche mutui erogati al primo acquirente per finanziarne l'acquisto), con la giurisprudenza tributaria che ha progressivamente accolto la lettura più ampia. Il secondo nodo riguardava l'inquadramento delle imprese di rivendita: erano escluse dall'agevolazione («imprese costruttrici» in senso stretto), ma la prassi accordava il beneficio quando l'impresa aveva acquistato il fabbricato «al rustico» e ne aveva completato la costruzione, fattispecie poi sistemata in via generale dal DPR 24/1979 e oggi riassorbita nelle nozioni di «ristrutturazione edilizia» dell'art. 3 lett. d DPR 380/2001 ai fini IVA art. 10 c. 1 nn. 8-bis e 8-ter del DPR 633/1972.

Perché l'art. 79 oggi è una norma soltanto archeologica

L'articolo è formalmente abrogato dal 01/04/1979: nessuna operazione attuale può applicarlo. Il suo unico utilizzo residuo è il contenzioso storico (i giudizi sui rimborsi IVA del 1974-1979 che, pur prescritti come pretese sostanziali, talora riemergono in sede di accertamento da disconoscimento di crediti riportati a nuovo). Con la sostituzione operata dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170, anche l'articolo 79 verrà definitivamente cancellato dal corpus normativo IVA al 01/01/2027: la riforma Meloni «Atto III» chiude il ciclo del DPR 633/1972 spostando le aliquote nei nuovi capi del Testo Unico (D.Lgs. attuativo della L. 111/2023). Resta importante per i commercialisti conoscere l'art. 79 quando si ricostruiscono i bilanci di imprese costruttrici di lungo periodo, soprattutto cooperative edilizie, o si analizzano contratti di mutuo agevolato stipulati negli anni Settanta che ancora oggi possono riemergere in operazioni di assegnazione ai soci, conferimento o cessione d'azienda con cespiti immobiliari ammortizzati.

L'eredità sistematica dell'art. 79: la genealogia delle aliquote agevolate immobiliari

Anche se abrogato da quasi mezzo secolo, l'art. 79 ha lasciato un'impronta duratura sull'architettura delle aliquote IVA immobiliari italiane. La struttura «aliquota agevolata per case popolari ex L. 408/1949 + applicazione alle imprese costruttrici + estensione ai contratti di appalto e mutuo» è il modello che ritroviamo, con piccoli adattamenti, nella tabella A parte II del DPR 633/1972 (4% per la «prima casa» e per i fabbricati Tupini) e nella tabella A parte III (10% per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, aliquota introdotta dall'art. 7 c. 1 lett. b) L. 23/12/1999 n. 488 e poi consolidata nella disciplina vigente). Anche la nozione di «impresa costruttrice» dell'art. 79 è ancora utilizzata, con identico significato sostanziale, nell'art. 10 c. 1 nn. 8-bis e 8-ter del DPR 633/1972 vigente, che governa l'esenzione/imponibilità delle cessioni di fabbricati abitativi e strumentali. In questo senso l'art. 79 è il «padre sistematico» della disciplina IVA dell'edilizia agevolata, nonostante la sua morte formale del 01/04/1979: il filone interpretativo nato dai contenziosi del 1974-1979 ha forgiato categorie tuttora applicate, impresa costruttrice, mutuo edilizio, fabbricato di interesse popolare, che il commercialista incontra ogni giorno nella prassi delle compravendite immobiliari e degli appalti di costruzione.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi IVA settore edilizio

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle Entrate · Schede agevolazioni IVA edilizia

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

L'art. 79 del DPR 633/1972 è ancora applicabile?

No. L'art. 79 è stato abrogato dal DPR 29/01/1979 n. 24 art. 1 con decorrenza 01/04/1979. Nessuna operazione successiva a tale data può applicare l'aliquota IVA 6% prevista dall'articolo. L'agevolazione per i fabbricati «non di lusso» (legge Tupini) è oggi confluita nella tabella A parte II del DPR 633/1972, voce 39, con aliquota 4% per la «prima casa» e voce 21 con aliquota 4% per la generalità dei fabbricati Tupini ceduti dalle imprese costruttrici.

Cosa erano i «fabbricati ex art. 13 L. 408/1949»?

Si tratta dei fabbricati di edilizia residenziale popolare individuati dalla legge Tupini (L. 02/07/1949 n. 408): superficie utile complessiva non superiore a 200 m², massimo cinque alloggi, almeno il 50% della superficie destinata ad abitazione, esclusione delle «case di lusso» definite dal DM 02/08/1969. Su queste tipologie il sistema riconosceva agevolazioni fiscali (esenzione IGE, poi aliquota IVA agevolata) e contributive. La nozione è oggi richiamata, con alcune semplificazioni, dalla nota II-bis all'art. 1 tariffa I del DPR 131/1986 sulla «prima casa».

Perché l'aliquota era proprio del 6% e non del 9% o del 12%?

Il 6% era una delle quattro aliquote IVA ridotte introdotte dal DPR 633/1972 (insieme al 3%, 9% e 12%) prima dell'unificazione del 1980. Era stata calibrata per garantire un onere fiscale equivalente a quello dell'IGE pre-1973 sulle costruzioni Tupini, all'epoca pari al 4% sul valore di realizzo aumentata dell'1% di addizionale sui contratti d'appalto. Il DL 254/1974 ha trasposto l'agevolazione sostanziale nel nuovo tributo, evitando un aumento secco del costo degli alloggi popolari in piena stagflazione post-shock petrolifero del 1973-1974.

Cosa si intende per «imprese costruttrici» nell'art. 79?

La nozione di impresa costruttrice è stata interpretata in modo restrittivo dalla prassi e dalla giurisprudenza tributaria: è impresa costruttrice quella che ha realizzato direttamente l'edificio (in proprio o tramite contratto di appalto a terzi) oppure quella che vi ha eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica ex art. 3 DPR 380/2001 (già art. 31 L. 457/1978). Sono escluse le imprese che hanno semplicemente acquistato il fabbricato per rivenderlo (imprese di rivendita), salva la riconducibilità di interventi sostanziali sull'immobile a una delle ipotesi di ristrutturazione.

Cosa cambia con la soppressione del DPR 633/1972 dal 01/01/2027?

Il Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 sopprime tutto il corpus del DPR 633/1972 dal 01/01/2027 nell'ambito della riforma Meloni «Atto III» (delega L. 111/2023): l'art. 79, già abrogato dal 1979, scompare anche formalmente dall'ordinamento. Le aliquote agevolate edilizia (4% prima casa, 4% Tupini, 10% ristrutturazioni) confluiscono nei nuovi capi del Testo Unico IVA, mantenendone la sostanza per vincolo della direttiva 2006/112/CE artt. 96-99 e dell'allegato III. La transizione è disciplinata dalle disposizioni transitorie del nuovo Testo Unico, che assicurano continuità di disciplina sulle operazioni in corso al 31/12/2026.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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