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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Alla rimessione al collegio, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni
  • Le conclusioni precisate non possono eccedere quelle formulate negli atti introduttivi o ex art. 183 (emendatio ammessa, mutatio vietata)
  • Le conclusioni di merito vanno formulate per intero anche se la rimessione avviene per questioni preliminari
  • La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche se è dovuta a questione pregiudiziale
  • La precisazione cristallizza il thema decidendum ai fini della decisione

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 189 c.p.c. – Rimessione al collegio

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.

In sintesi

  • Alla rimessione al collegio, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni
  • Le conclusioni precisate non possono eccedere quelle formulate negli atti introduttivi o ex art. 183 (emendatio ammessa, mutatio vietata)
  • Le conclusioni di merito vanno formulate per intero anche se la rimessione avviene per questioni preliminari
  • La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche se è dovuta a questione pregiudiziale
  • La precisazione cristallizza il thema decidendum ai fini della decisione

Quando rimette la causa al collegio, il giudice istruttore invita le parti a precisare le conclusioni nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi e nella fase di trattazione: la precisazione cristallizza il thema decidendum.

Ratio della norma

L'art. 189 c.p.c. (nel testo classico, prima della Cartabia) disciplina il momento di passaggio tra istruzione e decisione: la precisazione delle conclusioni. La sua ratio è triplice: (a) cristallizzare il thema decidendum, fissando in modo inequivoco le richieste su cui il giudice deve pronunciare; (b) consentire alle parti l'ultimo aggiustamento della propria posizione alla luce dell'istruttoria svolta (per esempio modulare le quantificazioni); (c) investire il collegio di tutta la causa, anche quando la rimessione è dovuta a questione pregiudiziale o preliminare. La norma è stata sostanzialmente modificata dalla riforma Cartabia, che per i procedimenti dal 28 febbraio 2023 ha previsto un modello decisorio più snello.

Analisi del testo

Comma 1, prima parte: il giudice istruttore «invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio». La precisazione avviene davanti al giudice istruttore, prima dello scambio delle comparse conclusionali. Le conclusioni devono restare nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183: opera dunque la regola dell'emendatio libelli (precisazione, riduzione, integrazione subordinata) ma non della mutatio (introduzione di pretese nuove). Comma 1, seconda parte: anche se la rimessione avviene per questioni preliminari (art. 187, commi 2 e 3), le conclusioni di merito vanno formulate per intero. Si tratta di garanzia di completezza: il collegio, una volta investito, deve poter decidere su tutto, e le conclusioni di merito servono come punto di riferimento per l'eventuale prosecuzione dopo il rigetto della preliminare. Comma 2: la rimessione investe il collegio di tutta la causa, principio di unicità della trattazione collegiale.

Quando si applica

L'art. 189 nel testo «classico» si applica ai procedimenti instaurati prima della riforma Cartabia. Per i nuovi procedimenti (dal 28 febbraio 2023) il modello è stato semplificato: il giudice istruttore fissa l'udienza di rimessione e contestualmente concede tre termini perentori per il deposito delle memorie conclusive, con eventuale udienza di discussione. La precisazione delle conclusioni come momento autonomo si è ridotta. Tuttavia, il principio di base, la cristallizzazione del thema decidendum prima della decisione, resta valido in ogni regime. Per le cause collegiali (art. 50-bis), la rimessione passa dal giudice istruttore al collegio. Per quelle monocratiche, il modello opera tra «giudice istruttore-decisore» e «giudice istruttore in funzione di decisore» con la fase decisoria semplificata ex art. 281-quinquies.

Connessioni con altre norme

L'art. 189 si combina con: l'art. 187 (provvedimenti dell'istruttore: rinvio al collegio per questioni preliminari, di merito o miste); l'art. 188 (esaurimento dell'istruzione); l'art. 190 (comparse conclusionali e memorie di replica); l'art. 281-quinquies (decisione monocratica); il nuovo art. 189 post-Cartabia (decisione semplificata). Sul piano del thema decidendum, opera in raccordo con l'art. 99 (principio della domanda) e l'art. 112 (corrispondenza chiesto-pronunciato): le conclusioni precisate fissano il perimetro entro cui il giudice deve restare. La distinzione tra emendatio e mutatio libelli, fondamentale in fase di precisazione, si raccorda con l'art. 183, comma 5 c.p.c.

Casi pratici

Caso 1: precisazione delle conclusioni con riduzione

Tizio cita Caio per il pagamento di euro 50.000. Durante l'istruttoria emerge, dalla c.t.u. contabile, che il debito effettivo è di euro 40.000. Tizio, all'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., riduce la propria domanda chiedendo la condanna a euro 40.000. Si tratta di emendatio libelli ammissibile: la precisazione resta entro i limiti delle conclusioni originarie (50.000), riducendone solo l'ammontare. Diversa la conclusione se Tizio avesse chiesto in sede di precisazione anche un importo aggiuntivo a titolo di interessi non previsti negli atti introduttivi: in tal caso si sarebbe trattato di mutatio inammissibile.

Caso 2: rimessione per questione preliminare e completezza delle conclusioni

Sempronio è in causa contro Tizio per inadempimento contrattuale. Tizio, nella comparsa di risposta, eccepisce la nullità del contratto (questione pregiudiziale di merito ex art. 187, comma 2 c.p.c.). Il giudice istruttore decide di rimettere la causa al collegio per la sola decisione sulla nullità. Applicando l'art. 189, comma 1, seconda parte c.p.c., Sempronio deve comunque formulare per intero le conclusioni di merito sull'inadempimento, oltre a quelle sulla validità del contratto. Se il collegio respingerà l'eccezione di nullità, dovrà decidere anche nel merito senza ulteriore rimessione: le conclusioni complete sono quindi essenziali per garantire la decisione su tutta la causa.

Domande frequenti

Cos'è la precisazione delle conclusioni?

È il momento processuale in cui le parti, davanti al giudice istruttore, formulano in modo definitivo le richieste sulle quali chiedono al giudice di pronunciare. La precisazione cristallizza il thema decidendum e ammette solo aggiustamenti entro i limiti delle conclusioni già formulate negli atti introduttivi e nella fase di trattazione (emendatio libelli).

Si possono modificare le conclusioni in sede di precisazione?

Sì, ma solo entro i limiti dell'emendatio libelli: si possono precisare, ridurre, articolare in subordinate domande già formulate. Non si possono invece introdurre pretese nuove (mutatio libelli): la regola tutela il diritto di difesa della controparte e la stabilità del giudizio. Una conclusione che esca dai limiti consentiti viene considerata non precisata o, secondo i casi, inammissibile.

Cosa cambia tra rimessione collegiale e monocratica?

Nelle cause collegiali (art. 50-bis c.p.c.) il giudice istruttore rimette la causa al collegio, formato da tre giudici, che decide. Nelle cause monocratiche (la grande maggioranza) la decisione è dello stesso giudice istruttore, con un percorso semplificato disciplinato dagli artt. 281-quinquies e seguenti. La precisazione delle conclusioni opera in entrambi i casi, ma con forme differenziate.

Perché vanno formulate le conclusioni di merito anche quando la rimessione avviene per questione preliminare?

Per garantire la completezza della decisione. Se il collegio rigetta la questione preliminare (per esempio l'eccezione di nullità), deve poter decidere immediatamente nel merito senza ulteriori rinvii. Le conclusioni di merito formulate per intero offrono al collegio il quadro completo delle richieste e consentono di concludere il giudizio in un'unica pronuncia, in coerenza con il principio di concentrazione.

La riforma Cartabia ha modificato l'art. 189 c.p.c.?

Sì, in modo significativo. Per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, il nuovo art. 189 disciplina la fase decisoria con un modello semplificato: il giudice fissa l'udienza di rimessione e i termini per le memorie conclusive (60+30 giorni nel testo riformato), con eventuale discussione orale. La precisazione delle conclusioni come momento autonomo è stata ridotta, integrandosi nelle memorie scritte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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