Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 158 C.d.S. – Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;

h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.

Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica.

Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;

o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.

o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori .

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli.

5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli.

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 42 a € 173 per i restanti veicoli.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

In sintesi

  • Divieto di fermata e sosta: il comma 1 elenca i luoghi dove è vietato fermarsi anche solo momentaneamente: passaggi a livello, gallerie, dossi, curve, incroci, strisce pedonali, marciapiedi e in prossimità di segnali stradali.
  • Divieto aggiuntivo di sosta: il comma 2 estende il divieto ai passi carrabili, alla doppia fila (salvo veicoli a due ruote), alle fermate dei mezzi pubblici, alle zone a traffico limitato, alle corsie riservate e agli spazi riservati ai disabili.
  • Distinzione fermata/sosta: la fermata è l'arresto breve del veicolo con conducente presente e pronto a ripartire; la sosta è l'arresto prolungato o con conducente assente. Entrambe sono disciplinate dalla norma.
  • Tutela della sicurezza stradale: i divieti mirano a garantire la visibilità, la fluidità del traffico e la sicurezza di pedoni, ciclisti e altri utenti della strada.
  • Spazi riservati: sono espressamente tutelati gli stalli per disabili, le fermate degli autobus (con fascia di rispetto di 15 m dal segnale), le aree mercatali e gli spazi per l'emergenza pubblica.
Indice dei contenuti

L'art. 158 C.d.S. vieta la fermata e la sosta in luoghi pericolosi o che ostacolano la circolazione, con sanzioni pecuniarie e decurtazione punti.

Ratio

L'articolo 158 del Codice della Strada risponde alla necessità di preservare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Il legislatore ha individuato specifiche situazioni di pericolo oggettivo, curve, dossi, gallerie, incroci, passaggi pedonali, nelle quali la presenza di un veicolo fermo, anche temporaneamente, aumenta il rischio di incidenti, riduce la visibilità degli utenti e compromette la funzionalità dell'infrastruttura viaria. La norma tutela contestualmente interessi collettivi (ordine e sicurezza del traffico), interessi individuali (accessibilità dei passi carrabili, fruibilità degli stalli disabili) e interessi pubblicistici (efficienza del trasporto pubblico, operatività dei servizi di emergenza).

Analisi

Il comma 1 disciplina congiuntamente fermata e sosta, vietandole in otto categorie di luoghi definiti con criteri topografici e funzionali. Significativa è la lettera f), che nei centri abitati fissa una distanza minima di 5 metri dal bordo della carreggiata trasversale all'intersezione, salvo segnalazione contraria: si tratta di una norma di dettaglio che bilancia esigenze di sicurezza con quelle di parcheggio urbano. Le lettere c) ed e) distinguono tra centro abitato e extraurbano, imponendo vincoli più ampi fuori dai centri per via delle maggiori velocità in gioco. Il comma 2 elenca ulteriori divieti valevoli per la sola sosta: la lettera c) ammette la doppia fila per i soli veicoli a due ruote (motocicli, ciclomotori a due ruote), mentre la lettera d) impone una fascia di rispetto di 15 metri dalle fermate dei mezzi pubblici ove non delimitata da segnaletica. La lettera g) riserva tutela rafforzata agli stalli per persone invalide, richiamando espressamente l'art. 188 C.d.S., e vieta la sosta anche in corrispondenza degli scivoli e raccordi utilizzati da tali veicoli.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i conducenti di veicoli su strade aperte alla circolazione pubblica. Il divieto di fermata scatta nel momento stesso in cui il veicolo si arresta in uno dei luoghi elencati al comma 1, indipendentemente dalla durata della sosta e dalla presenza del conducente. Il divieto di sosta del comma 2 presuppone invece un arresto prolungato o l'assenza del conducente. L'accertamento avviene da parte degli organi di polizia stradale (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale), che possono rilevare la violazione anche mediante apparecchiature di controllo a distanza. La multa viene notificata al proprietario del veicolo se il conducente non è identificato al momento dell'accertamento.

Connessioni

L'art. 158 va letto in coordinamento con: art. 6 C.d.S. (poteri delle autorità competenti in materia di circolazione); art. 7 C.d.S. (regolamentazione della circolazione nei centri abitati, ZTL e aree pedonali); art. 157 C.d.S. (comportamento durante la fermata e la sosta); art. 159 C.d.S. (obblighi del conducente durante la sosta); art. 185 C.d.S. (sosta nelle aree di parcheggio); art. 188 C.d.S. (circolazione e sosta dei veicoli per persone invalide); artt. 7 e 10 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Sul piano sanzionatorio, le sanzioni sono definite dall'art. 158, commi 3-7 (importi e decurtazione punti), così come modificato dal D.Lgs. 150/2021 e dai successivi aggiornamenti del 2024. La Direttiva UE 2015/413 sul reciproco scambio di informazioni in materia di infrazioni stradali riguarda l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per sosta vietata.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Qual è la multa prevista dall'art. 158 Codice della Strada?

Le sanzioni variano a seconda della fattispecie. Per le violazioni del comma 1 (divieto di fermata e sosta) e del comma 2 (sosta vietata in luoghi specifici) la sanzione base è compresa tra 42 e 173 euro, con possibilità di pagamento in misura ridotta entro 5 giorni. Per le violazioni più gravi, come la sosta in spazi riservati ai disabili o sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, le sanzioni sono più elevate. Gli importi sono aggiornati periodicamente per adeguamento ISTAT.

L'art. 158 C.d.S. prevede la decurtazione di punti dalla patente?

Non tutte le violazioni dell'art. 158 comportano decurtazione di punti. La decurtazione si applica nelle ipotesi più gravi, come la sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide (art. 158, comma 2, lettera g), per la quale sono previsti 2 punti decurtati, e in altre fattispecie specificamente indicate dalla norma sanzionatoria. Le comuni infrazioni di sosta (doppia fila, passo carrabile, ecc.) generalmente non comportano perdita di punti.

Cosa dice il comma 1 dell'art. 158 Codice della Strada?

Il comma 1 vieta sia la fermata sia la sosta in otto categorie di luoghi: passaggi a livello e binari ferroviari/tranviari; gallerie, sottovia, sovrapassaggi, fornici e portici; dossi, curve e loro prossimità (fuori dai centri abitati); vicinanza a segnali stradali e semafori che ne sarebbero occultati; prossimità di intersezioni fuori dai centri abitati; zona entro 5 m dagli incroci nei centri abitati; passaggi pedonali, ciclabili e loro sbocchi; marciapiedi (salvo diversa segnalazione).

Cosa vieta il comma 2 dell'art. 158 C.d.S.?

Il comma 2 vieta la sola sosta (non la fermata) in ulteriori luoghi: allo sbocco dei passi carrabili; ovunque si impedisca l'accesso o lo spostamento di altri veicoli in sosta; in seconda fila (salvo veicoli a due ruote); nelle fermate degli autobus e filobus (o entro 15 m dal segnale di fermata); sulle aree mercatali negli orari stabiliti; sulle banchine; negli stalli riservati ai disabili e in corrispondenza degli scivoli; nelle corsie riservate ai mezzi pubblici; nelle aree pedonali urbane; nelle ZTL; negli spazi destinati a servizi di emergenza o igiene pubblica.

È vietato fermarsi con il finestrino aperto ai sensi dell'art. 158 C.d.S.?

No. Il finestrino aperto non è una fattispecie disciplinata dall'art. 158 C.d.S., che riguarda esclusivamente i luoghi in cui è vietato fermarsi o sostare. Gli obblighi relativi alle condizioni del veicolo durante la sosta, come chiudere i finestrini, disinserire il motore, attivare i dispositivi antifurto, sono disciplinati dall'art. 157 e dall'art. 159 C.d.S. La ricerca 'finestrino aperto' è probabilmente legata a una confusione tra i due articoli.

Cosa prevede il comma 5 dell'art. 158 C.d.S.?

Il comma 5 dell'art. 158 C.d.S. disciplina le sanzioni per specifiche violazioni del divieto di sosta, in particolare quelle più gravi come la sosta nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato. Prevede sanzioni pecuniarie di importo più elevato rispetto alle ipotesi di base del comma 1, e nei casi di violazioni reiterate o particolarmente pericolose può applicarsi anche la rimozione forzata del veicolo.

Qual è la distanza minima da rispettare dalle fermate degli autobus?

L'art. 158, comma 2, lettera d) C.d.S. vieta la sosta negli spazi riservati alle fermate degli autobus e, ove tali spazi non siano delimitati dalla segnaletica orizzontale, impone il rispetto di una distanza minima di 15 metri dal segnale di fermata. È quindi necessario mantenere libera un'area di 15 metri prima e dopo il cartello di fermata quando non vi è una delimitazione fisica della baia di fermata.

Cosa succede se si parcheggia nello stallo riservato ai disabili senza contrassegno?

La sosta non autorizzata negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide (stalli blu con simbolo disabilità) viola l'art. 158, comma 2, lettera g) C.d.S. in combinato disposto con l'art. 188 C.d.S. La sanzione è significativamente più elevata rispetto alle ordinarie infrazioni di sosta, con decurtazione di punti dalla patente. Il veicolo può essere rimosso coattivamente. L'infrazione è accertabile anche in assenza dell'agente sul posto, tramite fotografie scattate dai vigili urbani.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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