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Categoria: T.U. Maternità e Paternità (D.Lgs. 151/2001)

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

  • Art. 66 D.Lgs. 151/2001 — Indennità di maternità per lavoratrici autonome

    Art. 66 D.Lgs. 151/2001 — Indennità di maternità per lavoratrici autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici autonome, artigiane e commercianti ed esercenti attività di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta un’indennità di maternità per due mesi antecedenti la data del parto e tre mesi successivi alla stessa.

    2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata al reddito.

    3. L’indennità è corrisposta anche in caso di adozione e di affidamento preadottivo di minori, con le modalità di cui all’articolo 26.

  • Art. 67 D.Lgs. 151/2001 — Modalità di erogazione indennità autonome

    Art. 67 D.Lgs. 151/2001 — Modalità di erogazione indennità autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità di cui all’articolo 66 è corrisposta dall’INPS, a domanda dell’interessata, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

    2. La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine di un anno dalla fine del congedo di maternità.

  • Art. 68 D.Lgs. 151/2001 — Misura dell’indennità per autonome

    Art. 68 D.Lgs. 151/2001 — Misura dell’indennità per autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome è pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dell’industria, moltiplicato per il numero delle giornate di congedo di maternità.

  • Art. 69 D.Lgs. 151/2001 — Congedo parentale lavoratrici autonome

    Art. 69 D.Lgs. 151/2001 — Congedo parentale lavoratrici autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le lavoratrici autonome di cui all’articolo 66 hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo, anche continuativo, non superiore a tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

    2. Per il periodo di cui al comma 1, spetta un’indennità pari al 30 per cento del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dell’industria.

    3. Ai fini del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 26, 32, 33, 34, 36.

  • Art. 70 D.Lgs. 151/2001 — Indennità di maternità libere professioniste

    Art. 70 D.Lgs. 151/2001 — Indennità di maternità libere professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle libere professioniste, iscritte a enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, è corrisposta un’indennità di maternità per due mesi antecedenti la data del parto e tre mesi successivi alla stessa.

    2. L’indennità è erogata dall’ente di previdenza cui è iscritta la professionista.

    3. L’importo dell’indennità è determinato secondo i criteri stabiliti dai singoli enti di previdenza professionale.

  • Art. 71 D.Lgs. 151/2001 — Domanda per l’indennità alle professioniste

    Art. 71 D.Lgs. 151/2001 — Domanda per l’indennità alle professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità di cui all’articolo 70 è corrisposta a domanda dell’interessata, presentata all’ente di previdenza competente entro il termine di centottanta giorni dal parto.

    2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

  • Art. 72 D.Lgs. 151/2001 — Adozioni per libere professioniste

    Art. 72 D.Lgs. 151/2001 — Adozioni per libere professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni degli articoli 70 e 71 si applicano, in quanto compatibili, in caso di adozione e di affidamento preadottivo, nazionale ed internazionale.

  • Art. 73 D.Lgs. 151/2001 — Indennità per interruzione gravidanza professioniste

    Art. 73 D.Lgs. 151/2001 — Indennità per interruzione gravidanza professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gestazione, le libere professioniste hanno diritto all’indennità di maternità limitatamente al periodo di congedo successivo alla data dell’evento.

  • Art. 74 D.Lgs. 151/2001 — Assegno di maternità di base

    Art. 74 D.Lgs. 151/2001 — Assegno di maternità di base

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Per ogni figlio nato, adottato o affidato, è concesso un assegno di maternità di base alle madri che non beneficiano dell’indennità di maternità di cui al presente testo unico ovvero che beneficiano di un’indennità di maternità di importo inferiore all’assegno di cui al presente articolo.

    2. L’assegno è corrisposto dal comune di residenza della madre e poi rimborsato dall’INPS.

    3. L’assegno è concesso a condizione che la famiglia abbia un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore alla soglia stabilita annualmente dal Ministero del lavoro.

  • Art. 75 D.Lgs. 151/2001 — Assegno maternità lavori atipici e discontinui

    Art. 75 D.Lgs. 151/2001 — Assegno maternità lavori atipici e discontinui

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle madri lavoratrici che non abbiano diritto all’indennità di maternità di cui al presente testo unico, per essere in possesso dei requisiti contributtivi specifici, ovvero che abbiano diritto ad un’indennità di importo inferiore all’assegno, è corrisposto un assegno di maternità.

    2. L’assegno è concesso dall’INPS, a domanda dell’interessata, entro il termine di sei mesi dal parto.

    3. L’importo e le condizioni per la concessione dell’assegno sono determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

  • Art. 76 D.Lgs. 151/2001 — Documentazione per gli assegni di maternità

    Art. 76 D.Lgs. 151/2001 — Documentazione per gli assegni di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La domanda per l’assegno di maternità di cui agli articoli 74 e 75 è accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la condizione economica della famiglia, il numero dei componenti il nucleo familiare e la data di nascita del bambino.

  • Art. 77 D.Lgs. 151/2001 — Vigilanza sull’applicazione del testo unico

    Art. 77 D.Lgs. 151/2001 — Vigilanza sull’applicazione del testo unico

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La vigilanza sull’applicazione del presente testo unico è affidata all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INPS, nei limiti delle rispettive attribuzioni.