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Categoria: T.U. Maternità e Paternità (D.Lgs. 151/2001)

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

  • Art. 78 D.Lgs. 151/2001 — Riduzione degli oneri di maternità

    Art. 78 D.Lgs. 151/2001 — Riduzione degli oneri di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio contributivo pari all’1 per cento della retribuzione imponibile, per un periodo di un anno dalla nascita del figlio, dall’adozione o dall’affidamento del minore.

  • Art. 79 D.Lgs. 151/2001 — Oneri contributivi nel lavoro subordinato

    Art. 79 D.Lgs. 151/2001 — Oneri contributivi nel lavoro subordinato

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente testo unico per il settore del lavoro subordinato privato fanno carico alla gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ivi compreso l’onere derivante dagli sgravi contributivi di cui all’articolo 78.

  • Art. 80 D.Lgs. 151/2001 — Oneri assegno di maternità di base

    Art. 80 D.Lgs. 151/2001 — Oneri assegno di maternità di base

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell’assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 fanno carico al bilancio dello Stato, che rimborsa i relativi oneri all’INPS.

  • Art. 81 D.Lgs. 151/2001 — Oneri assegno maternità lavori atipici

    Art. 81 D.Lgs. 151/2001 — Oneri assegno maternità lavori atipici

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dall’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 fanno carico alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  • Art. 82 D.Lgs. 151/2001 — Oneri maternità lavoratrici autonome

    Art. 82 D.Lgs. 151/2001 — Oneri maternità lavoratrici autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dal trattamento economico di maternità delle lavoratrici autonome di cui al capo XI fanno carico alle rispettive gestioni previdenziali.

  • Art. 83 D.Lgs. 151/2001 — Oneri maternità libere professioniste

    Art. 83 D.Lgs. 151/2001 — Oneri maternità libere professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dal trattamento economico di maternità delle libere professioniste di cui al capo XII fanno carico ai rispettivi enti di previdenza professionale.

  • Art. 84 D.Lgs. 151/2001 — Oneri maternità collaboratrici coordinate

    Art. 84 D.Lgs. 151/2001 — Oneri maternità collaboratrici coordinate

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 64 fanno carico alla medesima gestione separata INPS.

  • Art. 85 D.Lgs. 151/2001 — Disposizioni in vigore

    Art. 85 D.Lgs. 151/2001 — Disposizioni in vigore

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico sostituiscono, in quanto più favorevoli, quelle dei contratti collettivi e dei regolamenti aziendali in materia di tutela della maternità e della paternità.

    2. Restano ferme le disposizioni di contratti collettivi e aziendali che prevedano condizioni di miglior favore rispetto alle disposizioni del presente testo unico.

  • Art. 86 D.Lgs. 151/2001 — Disposizioni abrogate

    Art. 86 D.Lgs. 151/2001 — Disposizioni abrogate

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Sono abrogate le disposizioni elencate nell’allegato B al presente testo unico, le quali cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore del medesimo, con esclusione di quelle che disciplinano le materie degli allegati A, C, D.

  • Art. 87 D.Lgs. 151/2001 — Disposizioni regolamentari di attuazione

    Art. 87 D.Lgs. 151/2001 — Disposizioni regolamentari di attuazione

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, il Governo è delegato ad emanare uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le materie previste nell’allegato A.