Art. 78 D.Lgs. 151/2001 — Riduzione degli oneri di maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio contributivo pari all’1 per cento della retribuzione imponibile, per un periodo di un anno dalla nascita del figlio, dall’adozione o dall’affidamento del minore.