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Categoria: T.U. Maternità e Paternità (D.Lgs. 151/2001)

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

  • Art. 57 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni

    Art. 57 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle ipotesi di mero rinnovamento, quando la lavoratrice o il lavoratore sia stato assunto per un periodo minimo di tre mesi per coprire un posto vacante.

  • Art. 58 D.Lgs. 151/2001 — Personale militare

    Art. 58 D.Lgs. 151/2001 — Personale militare

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    [Articolo soppresso dall’art. 2268, comma 1, n. 142 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010]

  • Art. 59-bis D.Lgs. 151/2001 — Maternità nel settore dello spettacolo

    Art. 59-bis D.Lgs. 151/2001 — Maternità nel settore dello spettacolo

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici dello spettacolo, iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che nel corso di ciascun anno solare abbiano effettuato almeno ventisei contribuzioni giornaliere e la cui retribuzione media giornaliera nel trimestre precedente l’inizio del congedo di maternità sia superiore al massimale giornaliero stabilito per l’anno dall’INPS, spetta l’indennità di maternità calcolata sulla retribuzione media giornaliera.

  • Art. 59 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro stagionale

    Art. 59 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro stagionale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici addette ai lavori stagionali spetta l’indennità di maternità, alle stesse condizioni delle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comprese le lavoratrici ammesse alle prestazioni di disoccupazione speciale.

  • Art. 60 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro a tempo parziale e maternità

    Art. 60 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro a tempo parziale e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di lavoro a tempo parziale, l’indennità di maternità è calcolata in proporzione alle ore di lavoro pattuite nel contratto individuale.

    2. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a tutte le tipologie di lavoro a tempo parziale.

  • Art. 61 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro a domicilio e maternità

    Art. 61 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro a domicilio e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici a domicilio, di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che risultino iscritte all’INPS da almeno ventisei settimane nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità, spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per tale categoria di lavoratori.

  • Art. 62 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro domestico e maternità

    Art. 62 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro domestico e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici addette ai servizi domestici spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento del salario convenzionale giornaliero, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

  • Art. 63 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro in agricoltura e maternità

    Art. 63 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro in agricoltura e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici agricole a tempo determinato e indeterminato spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

  • Art. 64-bis D.Lgs. 151/2001 — Adozioni per iscritte alla gestione separata

    Art. 64-bis D.Lgs. 151/2001 — Adozioni per iscritte alla gestione separata

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni dell’articolo 64 si applicano, in quanto compatibili, in caso di adozione e affidamento preadottivo, nazionale ed internazionale, con le modalità di cui all’articolo 26.

  • Art. 64 D.Lgs. 151/2001 — Maternità per iscritte alla gestione separata

    Art. 64 D.Lgs. 151/2001 — Maternità per iscritte alla gestione separata

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assoggettate ad altra forma previdenziale obbligatoria e che non siano pensionate, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi.

    2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche nei casi di adozione e affidamento, con le modalità di cui all’articolo 26.

    3. L’indennità è commisurata al reddito ed è erogata dall’INPS.

  • Art. 64-ter D.Lgs. 151/2001 — Automaticità prestazioni gestione separata

    Art. 64-ter D.Lgs. 151/2001 — Automaticità prestazioni gestione separata

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I trattamenti economici previsti dagli articoli 64 e 64-bis sono erogati prescindendo dall’effettivo versamento dei contributi da parte del committente o associante, purché la lavoratrice abbia percepito almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il congedo di maternità.

  • Art. 65 D.Lgs. 151/2001 — Attività socialmente utili e maternità

    Art. 65 D.Lgs. 151/2001 — Attività socialmente utili e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle donne che svolgono attività socialmente utili, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, spetta l’indennità di maternità nella misura e con le modalità previste per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 64.