Art. 57 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle ipotesi di mero rinnovamento, quando la lavoratrice o il lavoratore sia stato assunto per un periodo minimo di tre mesi per coprire un posto vacante.