Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 141/2006 – obiezione di coscienza divieto detenzione armi

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    La sentenza n. 141/2006 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 230/1998 sull’obiezione di coscienza, nella parte in cui vieta ai prestatori del servizio civile di detenere e usare le armi: il divieto non lede il diritto al lavoro né il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. a), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi indicate dagli artt. 28 e 30 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. a), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è stato impugnato in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione dal TAR del Piemonte, nella parte in cui vieta ai prestatori del servizio civile di detenere e usare le armi previste dalla legge di pubblica sicurezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il divieto di detenzione e uso delle armi per gli obiettori di coscienza è coerente con la scelta volontaria del servizio civile e non viola né il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro né la tutela del lavoro.

    Il principio

    Chi sceglie volontariamente di prestare servizio civile in alternativa al servizio militare accetta le condizioni proprie di tale status, compreso il divieto di detenzione di armi: tale divieto non è irragionevole e non lede i diritti fondamentali al lavoro.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione e per quale ragione?

    Il TAR del Piemonte aveva dubitato che il divieto di portare armi imposto agli obiettori di coscienza prestatori del servizio civile potesse limitare ingiustificatamente le possibilità di impiego, violando gli artt. 3, 4 e 35 Cost.

    Qual è la differenza tra obiezione di coscienza e servizio militare?

    La legge n. 230/1998 prevede che chi presenta obiezione di coscienza al servizio militare possa prestare in alternativa il servizio civile, con un regime giuridico diverso che include il divieto di detenere e usare le armi indicate dalla legge di pubblica sicurezza.

    Il divieto riguarda anche le attività lavorative future dell’obiettore?

    No: il divieto vale durante il periodo di servizio civile. La Corte ha escluso che tale limitazione temporanea comprima in modo irragionevole i diritti al lavoro e alla tutela del lavoro garantiti dagli artt. 4 e 35 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 140/2006 – centralinisti non vedenti e indennità aggiuntiva

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    La sentenza n. 140/2006 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 113/1985 sui centralinisti non vedenti, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., chiarendo l’ambito applicativo dell’indennità aggiuntiva.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento civile promosso da un lavoratore contro la ASL di Pescara, il Tribunale di Pescara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), nella parte in cui consentirebbe di concedere l’indennità aggiuntiva anche in casi che il rimettente riteneva non rientrare nella ratio della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), è stato impugnato in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione dal Tribunale di Pescara.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione, fornendo un’interpretazione della norma compatibile con i parametri costituzionali: la disposizione, correttamente intesa, non viola né il principio di uguaglianza né il diritto a una retribuzione proporzionata.

    Il principio

    Una norma che prevede un’indennità aggiuntiva per categorie protette di lavoratori non è costituzionalmente illegittima qualora risponda a una finalità razionale di tutela e sia interpretata in modo conforme ai principi di uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione.

    Domande e risposte

    Chi sono i centralinisti non vedenti tutelati dalla legge n. 113/1985?

    Sono i lavoratori non vedenti addetti ai centralini telefonici, categoria protetta che beneficia di norme speciali di collocamento obbligatorio e di un regime retributivo con indennità aggiuntive.

    Perché il Tribunale di Pescara dubitava della norma?

    Riteneva che l’attribuzione dell’indennità aggiuntiva potesse creare una disparità di trattamento non giustificata rispetto ad altri lavoratori disabili, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost.

    Cosa ha chiarito la Corte sull’interpretazione della norma?

    La Corte ha fornito un’interpretazione adeguatrice della norma, concludendo che, correttamente interpretata, essa supera le censure mosse dall’ordinanza di rimessione e non viola i parametri costituzionali invocati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 139/2006 – responsabilità sociale PMI Marche e aiuti di Stato

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    La sentenza n. 139/2006 ha dichiarato l’inammissibilità parziale e l’infondatezza di alcune questioni relative alla legge della Regione Marche n. 11/2005 sulla responsabilità sociale delle imprese, con riguardo alla competenza esclusiva statale in materia di aiuti di Stato e ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’intera legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante «Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell’ambiente, della sicurezza e dell’etica» di amministrazioni, ONLUS e piccole e medie imprese marchigiane. Il ricorso lamentava la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (lett. l) e di tutela della concorrenza (lett. e) dell’art. 117, secondo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La legge della Regione Marche n. 11/2005 sulla responsabilità sociale delle imprese è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l) (ordinamento civile) e lett. e) (tutela della concorrenza, aiuti di Stato) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni, riconoscendo la compatibilità della disciplina regionale con il riparto di competenze costituzionale: le misure di promozione della responsabilità sociale non integravano veri e propri aiuti di Stato né incidevano sull’ordinamento civile.

    Il principio

    La promozione regionale della responsabilità sociale delle imprese, quando si limiti a incentivi e certificazioni senza creare regimi vincolistici privatistici, non viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile né costituisce un aiuto di Stato incompatibile con la tutela della concorrenza.

    Domande e risposte

    Cosa vietava il Governo nella legge regionale marchigiana?

    Il Governo riteneva che alcune disposizioni invadessero la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (rapporti tra privati) e di tutela della concorrenza, comprendente la disciplina degli aiuti di Stato.

    Cosa si intende per «aiuti di Stato» nel diritto costituzionale italiano?

    Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., la tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva statale. Gli aiuti di Stato che alterano la concorrenza devono essere disciplinati solo da norme nazionali e soggetti ai vincoli europei.

    La responsabilità sociale delle imprese è materia regionale o statale?

    La Corte ha ritenuto che le misure di promozione della responsabilità sociale rientrassero nelle competenze regionali quando non incidono sulla disciplina privatistica dei rapporti d’impresa né sui meccanismi concorrenziali.

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  • Corte cost. n. 138/2006 – ASL Umbria ordinamento civile rapporto dirigenziale

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    La sentenza n. 138/2006 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge regionale Umbria n. 3/1998, nella parte relativa alla risoluzione automatica dei rapporti di lavoro dei direttori generali delle ASL, per difetto di motivazione del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Un ex direttore generale di un’azienda unità sanitaria locale umbra aveva promosso un’azione contro l’azienda e la Regione Umbria. Il Tribunale di Orvieto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma regionale che prevedeva la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso per contrasto con l’ordinamento civile (competenza esclusiva statale) e con il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), è stato impugnato in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Orvieto, nella parte relativa alla risoluzione automatica dei rapporti di lavoro dei direttori generali di ASL.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione perché il giudice rimettente non aveva motivato in ordine all’individuazione della norma da espungere dall’ordinamento e aveva formulato una questione inidonea a pervenire a una pronuncia nel merito.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’onere di motivare non solo sulla rilevanza ma anche sull’individuazione precisa della norma di cui chiede l’eliminazione: la carenza di tale motivazione comporta l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Perché il Tribunale di Orvieto ha sollevato la questione?

    Perché la legge regionale umbra prevedeva la risoluzione automatica dei rapporti di lavoro dei direttori generali di ASL, materia che rientra nell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

    Qual è il motivo di inammissibilità?

    Il Tribunale di Orvieto non aveva indicato chiaramente quale norma dovesse essere eliminata dall’ordinamento, rendendo impossibile per la Corte pronunciarsi nel merito.

    Cosa si intende per «ordinamento civile» nella ripartizione di competenze?

    L’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, che include la disciplina dei rapporti di lavoro privato anche nel settore sanitario pubblico.

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  • Corte cost. n. 137/2006 – previdenza geometri e diritto al lavoro

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    La sentenza n. 137/2006 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma, della legge n. 773/1982 (riforma Cassa geometri), nella parte in cui imponeva la cessazione dell’attività professionale dopo quarant’anni di iscrizione, comprimendo il diritto al lavoro garantito dall’art. 4 Cost.

    Di cosa si tratta

    Un geometra aveva maturato quarant’anni di iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria. La legge n. 773/1982 prevedeva, per chi raggiungeva tale limite, l’obbligo di cessare l’attività professionale come condizione per ottenere la pensione. Il Tribunale di Cuneo, investito della controversia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per la compressione ingiustificata del diritto al lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è stato impugnato in riferimento all’art. 4, primo comma, della Costituzione (diritto al lavoro), dal Tribunale di Cuneo nel corso di una controversia previdenziale contro la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma, della legge n. 773/1982, confermando l’orientamento espresso nelle sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002: l’obbligo di cessare l’attività professionale come condizione per il pensionamento comprime ingiustificatamente il diritto al lavoro.

    Il principio

    Il legislatore non può subordinare il godimento della pensione di anzianità alla cessazione dell’attività professionale in modo tale da comprimere il diritto fondamentale al lavoro riconosciuto dall’art. 4, primo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 3, secondo comma, della legge n. 773/1982 obbligava il geometra che avesse maturato quarant’anni di iscrizione alla Cassa a cessare l’attività professionale come condizione per percepire la pensione.

    Qual è il principio costituzionale violato?

    L’art. 4, primo comma, della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro: una norma che impone la cessazione dell’attività come condizione previdenziale comprime ingiustificatamente tale diritto.

    Ci sono precedenti su questo tema?

    Sì: la Corte aveva già affrontato questioni analoghe nelle sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002, confermando l’incostituzionalità di norme che limitano il diritto al lavoro come condizione per l’accesso al pensionamento.

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  • Corte cost. n. 136/2006 – demanio marittimo Sicilia e concessioni

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    L’ordinanza n. 136/2006 della Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso una delibera legislativa regionale in materia di concessioni demaniali marittime, poiché la delibera non è stata promulgata.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato aveva impugnato l’art. 1, comma 1, lett. e), di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana riguardante le concessioni di beni demaniali marittimi, ritenendola in contrasto con gli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione e con lo Statuto della Regione siciliana. Successivamente, la delibera non è stata promulgata, determinando la cessazione della materia del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era in discussione l’art. 1, comma 1, lett. e), della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana (d.d.l. n. 988/2005) sulle concessioni di beni demaniali marittimi, impugnata in riferimento agli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la delibera legislativa regionale impugnata non è stata promulgata e la questione è divenuta priva di oggetto.

    Il principio

    Quando la norma impugnata non è promulgata e quindi non entra in vigore, la questione di legittimità costituzionale perde il suo oggetto e la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa aveva impugnato il Commissario dello Stato?

    Aveva impugnato una delibera dell’Assemblea regionale siciliana sulle concessioni demaniali marittime, lamentando la violazione del principio di uguaglianza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

    Perché la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere?

    Perché la delibera legislativa impugnata non è stata promulgata: senza promulgazione non vi è una legge in senso formale e il ricorso perde il suo oggetto.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza), 9 (tutela del paesaggio) e 97 (buon andamento) della Costituzione, nonché gli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana.

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  • Corte cost. n. 120/2006 – Pensione ENPALS lavoratori spettacolo calcolo convenzionale

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sul calcolo della pensione ENPALS dei lavoratori dello spettacolo: le norme impugnate (art. 12 c. 7 d.P.R. n. 1420/1971 e art. 11 c. 2 della legge collegata) sono state interessate da sopravvenienze normative che rendono necessaria una nuova valutazione da parte dei giudici rimettenti.

    Di cosa si tratta

    L’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, oggi confluito nell’INPS) gestiva la previdenza obbligatoria di artisti, tecnici e lavoratori del settore audiovisivo e dello spettacolo. Il calcolo della pensione ENPALS era basato sulla retribuzione giornaliera “convenzionale” (determinata con decreto ministeriale) e non su quella effettivamente percepita. Alcuni lavoratori avevano chiesto il ricalcolo sulla base della retribuzione reale, più elevata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sanremo (in funzione di giudice del lavoro) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 11, comma 2, della legge collegata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, per l’irragionevolezza del calcolo della pensione su base convenzionale anziché sulla retribuzione effettiva.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni. Le norme impugnate hanno subito modifiche nel corso del procedimento costituzionale: è intervenuta una disciplina di riforma del sistema previdenziale ENPALS che ha modificato i criteri di calcolo delle pensioni, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte dei giudici rimettenti sulla rilevanza e sull’oggetto della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando le norme impugnate in via incidentale vengono significativamente modificate nel corso del giudizio costituzionale, la Corte non può pronunciarsi su questioni che potrebbero non essere più rilevanti o il cui oggetto è mutato. L’inammissibilità per sopravvenienza normativa tutela la coerenza del sistema e rinvia al giudice rimettente la valutazione del quadro normativo aggiornato.

    Domande e risposte

    Perché la pensione ENPALS era calcolata su retribuzioni convenzionali e non reali?

    Il sistema ENPALS era strutturato per la particolare discontinuità del rapporto di lavoro nello spettacolo: un attore o un musicista può avere redditi molto variabili. Le retribuzioni giornaliere convenzionali (fissate con decreto) servivano a standardizzare la base di calcolo contributivo, a prescindere dall’entità del compenso effettivo.

    Il calcolo convenzionale poteva essere più sfavorevole di quello sulla retribuzione reale?

    Sì, in molti casi. I lavoratori dello spettacolo più qualificati (attori affermati, musicisti di fascia alta) percepivano compensi molto superiori ai minimi convenzionali, ma le loro pensioni erano comunque calcolate sul valore convenzionale inferiore, con un trattamento pensionistico sproporzionatamente basso rispetto ai contributi versati.

    Come è ora organizzata la previdenza dei lavoratori dello spettacolo?

    Con il d.lgs. n. 182/1997 e le successive riforme, l’ENPALS è stato progressivamente riformato. Dal 2012, a seguito della riforma Fornero (l. n. 214/2011), l’ENPALS è stato soppresso e le sue funzioni trasferite all’INPS, con progressiva omogeneizzazione del sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo con quello degli altri lavoratori dipendenti.

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  • Corte cost. n. 119/2006 – Giunta regionale Campania atti regolamentari illegittimi

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 9, comma 1, della legge regionale Campania n. 28/2003, nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale il potere di adottare provvedimenti su atti di natura regolamentare statale. Una Regione non può con propria legge conferire alla Giunta poteri che incidono su fonti normative statali.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (“Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale”) conteneva, all’art. 9, comma 1, una norma che conferiva alla Giunta regionale il potere di adottare “provvedimenti” in relazione a determinati atti normativi. Il TAR Campania, investito di ricorsi di alcune associazioni di categoria, aveva dubitato della compatibilità di questa norma con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Campania (prima sezione), con due ordinanze di analogo contenuto del 10 maggio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge r. Campania n. 28/2003 in riferimento agli artt. 117 e 121 della Costituzione, nella parte in cui include gli atti di natura regolamentare tra quelli su cui la Giunta può intervenire con propri provvedimenti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della l. r. Campania n. 28/2003, nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai “provvedimenti” attribuiti alla competenza della Giunta. Una legge regionale non può autorizzare la Giunta a intervenire su fonti normative (i regolamenti) con atti di rango inferiore, compromettendo la gerarchia delle fonti e invadendo competenze riservate ad altri organi.

    Il principio

    Il principio di legalità e la gerarchia delle fonti impediscono a una Regione di conferire alla propria Giunta il potere di adottare provvedimenti che incidano su atti aventi natura regolamentare. La legge regionale può delegare alla Giunta l’adozione di atti amministrativi, non di misure che interagiscano con la scala normativa statale o regionale.

    Domande e risposte

    Perché è importante distinguere tra atti amministrativi e atti regolamentari?

    I regolamenti sono fonti del diritto (atti normativi di rango secondario), soggetti al principio di gerarchia delle fonti: possono essere modificati o derogati solo da atti di pari o superiore rango. Gli atti amministrativi sono provvedimenti concreti che applicano la legge a casi specifici. La Giunta regionale può emanare regolamenti nelle proprie materie, ma non può “intervenire” su regolamenti statali con propri provvedimenti amministrativi.

    Cosa significa “risanamento della finanza regionale” nel contesto della legge Campania n. 28/2003?

    La legge era stata adottata in una fase di tensione finanziaria della Regione Campania e conteneva misure urgenti per il controllo della spesa pubblica regionale. L’art. 9 conferiva alla Giunta poteri straordinari che, però, non potevano estendersi fino a incidere su fonti normative.

    Quali sono le competenze della Giunta regionale in materia normativa?

    La Giunta regionale può adottare regolamenti regionali nelle materie di competenza regionale, nei limiti fissati dalla legge regionale e dallo statuto. Non può invece intervenire su atti normativi di altri soggetti (Stato, altri enti) né su atti che richiedano una copertura legislativa che la semplice norma di delegazione non può fornire.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 118/2006 – Finanziaria 2005 autonomia speciale Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte dichiara incostituzionali i commi 111 e 153 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004): tali disposizioni — che comprimevano l’autonomia finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia — violano il principio di autonomia speciale garantito dallo statuto e dall’art. 116 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004) conteneva numerose disposizioni sulle finanze di Regioni ed enti locali. La Regione Friuli-Venezia Giulia, dotata di speciale autonomia finanziaria in forza del proprio statuto speciale, aveva impugnato varie norme della finanziaria, tra cui i commi 111 e 153 dell’art. 1, ritenendo che limitassero illegittimamente le proprie prerogative finanziarie senza rispettare le procedure di negoziazione previste per le Regioni a statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato i commi 111 e 153 dell’art. 1 della l. n. 311/2004 in riferimento agli artt. 116 e 119 della Costituzione e alle corrispondenti norme dello statuto speciale (l. cost. n. 1/1963), per violazione dell’autonomia finanziaria speciale e del principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte riserva a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni della finanziaria impugnate dalla Regione. Nel merito delle disposizioni censurate, dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 111 e 153 dell’art. 1, in quanto tali norme introducevano vincoli di bilancio sulle Regioni a statuto speciale che avrebbero dovuto essere concordati con ciascuna Regione secondo i meccanismi previsti dai rispettivi statuti speciali.

    Il principio

    Le norme della legge finanziaria statale che incidono sull’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale devono rispettare le procedure consensuali previste dai rispettivi statuti. Lo Stato non può imporre unilateralmente vincoli di bilancio a Regioni che godono di una speciale garanzia costituzionale della propria autonomia finanziaria.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra Regioni a statuto speciale e ordinario in materia finanziaria?

    Le cinque Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia) godono di un’autonomia finanziaria più ampia, garantita dai rispettivi statuti (approvati con legge costituzionale): in genere trattengono una quota maggiore del gettito fiscale prodotto nel loro territorio e hanno più libertà di spesa.

    Cosa prevede il principio consensuale nei rapporti finanziari Stato-Regioni speciali?

    Per modificare i meccanismi di finanziamento delle Regioni a statuto speciale non è sufficiente una legge ordinaria statale: occorre un accordo bilaterale tra Stato e singola Regione, da recepire con le procedure previste dallo statuto (spesso norme di attuazione adottate con decreto legislativo). Lo Stato non può imporre unilateralmente modifiche in peius.

    I commi della finanziaria dichiarati incostituzionali erano già stati applicati?

    Sì. La dichiarazione di incostituzionalità ha efficacia erga omnes dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione (art. 136 Cost.). Le disposizioni dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia, con effetti anche sui rapporti pendenti non definitivamente conclusi.

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  • Corte cost. n. 117/2006 – Conflitto attribuzioni lista elettorale irricevibile

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    La Corte dichiara irricevibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla “Lista consumatori CODACONS”: un’associazione-lista elettorale non è un potere dello Stato e non può essere parte di un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Nelle settimane precedenti le elezioni politiche del 2006, la “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana” aveva contestato le decisioni del TAR del Lazio (in sede cautelare) e sostenuto che la fase di presentazione delle liste elettorali — inclusa la verifica dei requisiti di ammissione — dovesse essere soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non esclusivamente all’autodichia della Camera dei deputati. La lista aveva quindi promosso un ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana” ha promosso ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, sostenendo la giurisdizione del giudice amministrativo sulla fase di ammissione delle liste elettorali e negando l’autodichia esclusiva della Camera dei deputati anche per tale fase prodromica.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il ricorso irricevibile nella fase di ammissibilità. Una lista elettorale, anche se organizzata come associazione, non è un “potere dello Stato” ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è riservato ai soli organi (o complessi di organi) che esercitano poteri costituzionali dello Stato e sono in grado di esprimere in modo definitivo la volontà del potere cui appartengono.

    Il principio

    I soggetti legittimati a promuovere un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono esclusivamente gli organi o complessi di organi cui la Costituzione attribuisce direttamente o implicitamente il potere di esprimere in modo definitivo la volontà di un potere costituzionale. Le associazioni private, i partiti e le liste elettorali — ancorché svolgano funzioni rilevanti nel processo democratico — non hanno questa legittimazione.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    È il procedimento previsto dagli artt. 134 e 137 della Costituzione con cui la Corte Costituzionale risolve le controversie tra poteri dello Stato (Parlamento, Governo, autorità giurisdizionali) sulla titolarità di determinate funzioni costituzionali. È diverso dal giudizio di legittimità delle leggi.

    Cosa è l’“autodichia” della Camera dei deputati in materia elettorale?

    È il potere delle Camere di giudicare, in modo definitivo e insindacabile dal giudice ordinario, la validià delle elezioni dei propri membri (art. 66 Cost.). Comprende la verifica dei titoli di ammissione e le contestazioni sulle operazioni elettorali.

    Le liste elettorali possono contestare le decisioni sulle ammissioni alle elezioni?

    Sì, ma non davanti alla Corte Costituzionale tramite conflitto di attribuzioni. Possono ricorrere al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) per le fasi precedenti alla proclamazione degli eletti. Dopo la proclamazione, la competenza passa esclusivamente alla Camera dei deputati.

  • Corte cost. n. 116/2006 – OGM coesistenza colture competenza regionale

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    La Corte dichiara incostituzionali quattro articoli del decreto-legge sulle colture OGM (d.l. n. 279/2004): lo Stato non può disciplinare unilateralmente la coesistenza tra agricoltura transgenica, convenzionale e biologica senza coinvolgere le Regioni, materia che rientra nella competenza concorrente ai sensi dell’art. 117 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (conv. l. n. 5/2005) aveva dettato disposizioni urgenti per regolare la coesistenza tra le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM), le coltivazioni convenzionali e quelle biologiche. La normativa prevedeva un sistema di autorizzazioni e misure di contenimento per evitare la contaminazione tra filiere diverse. La Regione Marche (insieme ad altre regioni) aveva impugnato il decreto sostenendo che invadesse la competenza regionale in materia di agricoltura.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Marche ha impugnato gli artt. 1-8 del d.l. n. 279/2004 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione: la materia della coesistenza tra colture OGM, convenzionali e biologiche appartiene alla competenza regionale concorrente (o addirittura esclusiva) in materia di agricoltura, e il decreto aveva introdotto una disciplina uniforme di dettaglio senza lasciare margini di intervento alle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile l’intervento dell’Associazione Sementieri Mediterranei. Nel merito, dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 6 comma 1, e 7 del d.l. n. 279/2004, per violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni. Dichiara inoltre l’illegittimità costituzionale consequenziale di altre disposizioni collegate. Le norme sulla coesistenza rientrano nella competenza concorrente in materia di agricoltura: lo Stato può fissare i principi fondamentali, ma la disciplina di dettaglio spetta alle Regioni.

    Il principio

    La disciplina della coesistenza tra colture OGM, convenzionali e biologiche è materia di competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. Lo Stato può fissare i principi fondamentali, ma non può adottare norme di dettaglio che comprimano l’autonomia regionale in un ambito così strettamente connesso alla gestione del territorio agricolo locale.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “coesistenza” tra colture OGM e non-OGM?

    È il sistema di regole che consente a agricoltori che coltivano OGM, colture convenzionali e colture biologiche di operare fianco a fianco, limitando la contaminazione crociata (ad esempio tramite distanze minime tra appezzamenti, barriere verdi, obblighi di notifica) che potrebbe compromettere la certificazione biologica o la tracciabilità delle filiere.

    Qual è la differenza tra competenza esclusiva statale e competenza concorrente?

    Nella competenza esclusiva lo Stato legifera senza limiti; nelle materie a competenza concorrente (elencate nell’art. 117, comma 3, Cost.) lo Stato fissa solo i principi fondamentali e le Regioni adottano la disciplina di dettaglio. L’agricoltura è materia di competenza regionale (residuale ex art. 117, comma 4) ma con vincoli derivanti dai principi fondamentali statali.

    Dopo questa sentenza, come è stata regolata la materia OGM in Italia?

    La sentenza ha imposto un ridisegno della normativa in forma di accordo Stato-Regioni. In pratica, l’Italia ha mantenuto una posizione molto restrittiva sulle coltivazioni OGM, con successive misure cautelari e infine con la mancata autorizzazione di nuove colture transgeniche a livello nazionale, in linea con l’orientamento prevalente nelle Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 115/2006 – RC auto codice assicurazioni restituzione atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo: la norma impugnata sull’assicurazione obbligatoria RC auto è stata abrogata dal nuovo Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Palermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della legge n. 273/2002, che aveva aggiunto il comma 9 all’art. 3 del d.l. n. 857/1976 in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC auto).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo aveva impugnato la norma sull’assicurazione RC auto obbligatoria. Nel corso del giudizio costituzionale, però, la norma censurata è stata espressamente abrogata dall’art. 354, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che ha anche abrogato l’intero d.l. n. 857/1976.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. L’abrogazione sopravvenuta della norma impugnata impone al Tribunale di Palermo di rivalutare la rilevanza della questione nel giudizio pendente, verificando se la norma abrogata si applichi ancora al caso concreto (per i fatti anteriori all’abrogazione) o se il nuovo Codice delle assicurazioni private abbia modificato il quadro normativo in modo tale da rendere la questione originaria priva di oggetto.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene abrogata da una nuova disciplina organica della materia, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo, prima di riformulare eventualmente la questione in relazione alle nuove disposizioni.

    Domande e risposte

    Cosa è la “restituzione degli atti” nel procedimento costituzionale?

    È il provvedimento con cui la Corte, senza pronunciarsi nel merito, rinvia gli atti al giudice rimettente perché rivaluti i presupposti della questione (in particolare la rilevanza) alla luce di eventi sopravvenuti come l’abrogazione o la modifica della norma censurata.

    Cosa ha cambiato il Codice delle assicurazioni private del 2005?

    Il d.lgs. n. 209/2005 ha operato una ricodificazione completa della materia assicurativa privata, raccogliendo in un unico testo normativo tutta la disciplina precedentemente dispersa in numerose leggi speciali. L’intero d.l. n. 857/1976 sulla RC auto obbligatoria è stato abrogato e le sue disposizioni trasfuse nel Codice.

    Il giudice rimettente deve poi necessariamente risollevare la questione?

    No. La restituzione degli atti è un invito a riconsiderare la situazione. Il giudice potrebbe concludere che la norma abrogata non si applica più al caso concreto, oppure che la nuova normativa ha eliminato il problema di costituzionalità originario, e quindi non risollevare la questione.