Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 294/2006 – Conflitto attribuzione insindacabilità senatoriale inammissibile

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Genova contro il Senato riguardo alla delibera di insindacabilità del sen. Taviani, in quanto era già pendente in merito un precedente conflitto dichiarato ammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Genova aveva già in precedenza sollevato conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica in merito alla delibera del 14 maggio 1998, con cui l’Assemblea aveva dichiarato insindacabili alcune dichiarazioni rese dal sen. Paolo Emilio Taviani contro Massimo Riva. Quel conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 341 del 2004. La Corte d’appello aveva tuttavia depositato un secondo ricorso nel 2006, per cautela processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il nuovo ricorso riguardava la delibera del Senato del 14 maggio 1998 che dichiarava insindacabili le opinioni del sen. Taviani ex art. 68, primo comma, Cost. La ricorrente subordinava il proprio interesse al nuovo ricorso all’eventualità che la Corte dichiarasse improcedibile il precedente conflitto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il secondo ricorso era proposto dalla stessa parte, per lo stesso oggetto e contro la stessa controparte del primo; la sua ammissione avrebbe creato una duplicazione di giudizi incompatibile con l’ordinamento processuale.

    Il principio

    Non è ammissibile un secondo ricorso per conflitto di attribuzione proposto dagli stessi soggetti, sullo stesso oggetto, prima della definizione del primo. La pendenza del conflitto precedente esclude la proponibilità di un nuovo ricorso identico.

    Domande e risposte

    Quando è stato deciso il primo conflitto relativo a sen. Taviani?

    Il merito del primo conflitto è stato deciso dalla Corte con l’ordinanza n. 295 del 2006, che ha dichiarato improcedibile il conflitto per mancato rispetto del termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità.

    Cosa accade se il primo conflitto è dichiarato improcedibile?

    Come si è poi verificato con l’ord. n. 295/2006, l’improcedibilità del primo conflitto non fa rivivere il secondo, già dichiarato inammissibile.

    Perché la Corte d’appello aveva proposto un secondo ricorso?

    Per cautelarsi dall’eventuale improcedibilità del primo, non essendo sicura che il termine perentorio per la sua prosecuzione fosse stato rispettato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 293/2006 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni su magistrato

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    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Alberto Di Luca sulla sentenza del giudice Forleo in materia di terrorismo.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Roma era investito di un procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico dell’on. Alberto Di Luca, per dichiarazioni rese su comunicati ANSA riguardanti la sentenza con cui il GUP di Milano Clementina Forleo aveva assolto alcuni imputati di associazione con finalità di terrorismo internazionale e aveva negato l’espulsione di un imputato. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 22 novembre 2005 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni del deputato Di Luca. Il parametro costituzionale era l’art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto nella fase preliminare (art. 37, l. n. 87/1953), disponendo la notifica alla Camera dei deputati e il prosieguo del giudizio nel merito. L’ordinanza non decide nel merito, ma apre la fase di merito del conflitto.

    Il principio

    La dichiarazione di ammissibilità del conflitto di attribuzione in sede di esame preliminare è possibile quando il ricorso prospetta una questione non manifestamente infondata né inammissibile, senza che ciò implichi anticipazione del giudizio nel merito sull’insindacabilità.

    Domande e risposte

    Cosa sono le dichiarazioni rese su comunicati ANSA?

    Sono comunicati stampa diffusi dall’agenzia ANSA, riportanti dichiarazioni di soggetti pubblici come i parlamentari. La questione è se tali dichiarazioni, rese fuori dall’aula parlamentare, possano rientrare nell’insindacabilità ex art. 68 Cost.

    La fase di ammissibilità del conflitto è pubblica?

    No. La Corte decide sull’ammissibilità in camera di consiglio, senza udienza pubblica, verificando i requisiti formali e la non manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso.

    Quando si completa il giudizio sul conflitto?

    Il conflitto di attribuzione si conclude con la decisione nel merito, adottata dopo la fase di ammissibilità e la costituzione della parte resistente, in un’udienza pubblica o in camera di consiglio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 292/2006 – Sanzioni del codice della strada e accesso alla giustizia

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni sul codice della strada relative all’opposizione alle sanzioni pecuniarie, e manifestamente infondata quella sul pagamento rateale. Le norme impugnate non violano il diritto alla difesa né il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Due donne in difficoltà economica avevano proposto opposizione avverso cartelle esattoriali per sanzioni stradali, sostenendo di non aver potuto pagare le contravvenzioni nei termini per motivi economici. Il Giudice di pace di Forlì aveva sollevato questioni di legittimità sugli artt. 202, 204 e 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), riguardanti i termini di pagamento e le modalità di opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Forlì dubitava della conformità degli artt. 202, comma 1, 204, comma 1, e 204-bis, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285/1992 con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentivano la rateizzazione della sanzione e limitavano le modalità di opposizione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa agli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1 (per inadeguata motivazione del rimettente), e manifestamente infondata quella relativa all’art. 204-bis, commi 7 e 8, ritenendo che le norme sul ricorso al prefetto e al giudice di pace non ledessero il diritto di difesa né creassero disparità irragionevoli.

    Il principio

    La disciplina delle modalità di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie rientra nella discrezionalità del legislatore; le questioni sollevate senza adeguata motivazione sulla rilevanza nel giudizio principale sono manifestamente inammissibili, mentre quelle riguardanti le procedure di ricorso, se ragionevoli, non violano gli artt. 3 e 24 Cost.

    Domande e risposte

    Come si fa opposizione a una multa stradale?

    Il codice della strada prevede due percorsi: ricorso al Prefetto entro 60 giorni, o ricorso diretto al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della sanzione.

    Chi non può pagare una multa per motivi economici ha tutele?

    La normativa del 2006 non prevedeva la rateizzazione automatica delle sanzioni stradali. La Corte ha ritenuto questo aspetto di competenza discrezionale del legislatore.

    Cosa è il pagamento in misura ridotta?

    È la facoltà di pagare la sanzione minima prevista per l’infrazione entro un termine ridotto (di solito 5 giorni), con uno sconto rispetto all’importo ordinario.

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  • Corte cost. n. 291/2006 – Associazioni promozione sociale e statuto regionale Veneto

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    La Corte ha restituito gli atti al TAR Veneto per la rivalutazione della questione relativa all’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale, in quanto nel frattempo era stato adottato il nuovo statuto della Regione Veneto, modificando il quadro normativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    L’Associazione italiana sclerosi multipla (AISM-ONLUS) era stata esclusa dall’iscrizione nel registro regionale veneto delle associazioni di promozione sociale, nonostante fosse già iscritta nel registro nazionale. Il TAR Veneto aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 43, comma 3, della legge regionale veneta n. 27/2001, che disciplinava i requisiti di iscrizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto dubitava della compatibilità dell’art. 43, comma 3, della l.r. Veneto n. 27/2001 con l’art. 8 dello statuto regionale del Veneto (l. 22 maggio 1971, n. 340) e con gli artt. 121, secondo comma, e 123, primo comma, della Costituzione, in relazione alle modalità di iscrizione delle associazioni al registro regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Veneto. Nel corso del giudizio era entrato in vigore il nuovo statuto della Regione Veneto, approvato con legge regionale 17 aprile 2012. La questione deve essere rivalutata alla luce del nuovo assetto statutario.

    Il principio

    L’adozione di un nuovo statuto regionale nel corso del giudizio costituzionale costituisce ius superveniens rilevante che impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Le associazioni di promozione sociale devono iscriversi sia al registro nazionale sia a quelli regionali?

    Sì, la legge n. 383/2000 prevede un sistema di registri a più livelli. L’iscrizione al registro nazionale non garantisce automaticamente quella ai registri regionali, che possono avere requisiti propri.

    Qual è il ruolo dello statuto regionale nei rapporti tra Regione e associazioni?

    Lo statuto regionale disciplina le modalità con cui la Regione esercita le sue competenze, incluse quelle in materia di associazionismo e terzo settore.

    Cosa succede quando cambia lo statuto regionale durante un giudizio costituzionale?

    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente, che deve valutare se il nuovo statuto modifichi i presupposti della questione di legittimità sollevata.

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  • Corte cost. n. 290/2006 – Indennità giudiziaria e astensione per maternità

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    La Corte ha dichiarato in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione relativa alla sospensione dell’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità, sollevata dal TAR Sicilia. La legge finanziaria 2005 aveva nel frattempo modificato la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Una magistrata aveva impugnato il provvedimento con cui le era stato recuperato il corrispettivo dell’indennità giudiziaria percepita durante l’astensione obbligatoria per maternità. Il TAR della Sicilia, sezione di Catania, dubitava della compatibilità dell’art. 3 della legge n. 27/1981 con una serie di parametri costituzionali riguardanti la parità di trattamento, la tutela della maternità e la giusta retribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia, sezione di Catania, sollevava questione in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 30, 37, 97, 104 e 108 Cost. (per la sospensione dell’indennità durante la maternità) e in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 Cost. (per l’esclusione della pensionabilità dell’indennità e la sua mancata computabilità nella tredicesima e nel TFR).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il profilo relativo alla pensionabilità e alla computabilità (per difetto di motivazione sulla rilevanza), e manifestamente infondata la questione relativa alla sospensione durante la maternità, osservando che la legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 325, l. n. 311/2004) aveva già eliminato la sospensione con decorrenza dal 1° gennaio 2005, rendendo non irragionevole la disciplina transitoria previgente.

    Il principio

    La disciplina transitoria di una norma modificata in senso favorevole ai lavoratori non è automaticamente incostituzionale solo perché non retroagisce: occorre valutare la ragionevolezza del regime differenziato per il periodo anteriore alla modifica.

    Domande e risposte

    L’indennità giudiziaria viene ora corrisposta durante la maternità?

    Sì. Dal 1° gennaio 2005, per effetto dell’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), l’astensione obbligatoria per maternità non comporta più la sospensione dell’indennità giudiziaria.

    Chi era interessata dalla norma previgente?

    Le magistrate che avevano goduto del periodo di astensione obbligatoria per maternità prima del 1° gennaio 2005, con riferimento alle quali si applicava la disciplina che prevedeva la sospensione.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» in questo contesto?

    La Corte non entra nel merito della questione perché il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza del profilo relativo alla pensionabilità nel giudizio in cui si trovava a decidere.

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  • Corte cost. n. 289/2006 – Consorzi di bonifica e contributi consortili

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative alla normativa sui consorzi di bonifica e sui contributi consortili, sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. La questione era irrilevante nel giudizio principale per ragioni processuali.

    Di cosa si tratta

    Un proprietario di immobili nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli aveva impugnato la cartella di pagamento dei contributi consortili per l’anno 2000. La Commissione tributaria regionale della Toscana, nel giudizio di appello, aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 1, comma 3, della legge n. 520/1993 (soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) e su disposizioni della legge regionale toscana n. 34/1994 in materia di bonifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Toscana dubitava della compatibilità della normativa con l’art. 118, terzo comma, della Costituzione (nel testo anteriore alla riforma del 2001), in riferimento alle norme che consentivano ai consorzi di continuare a riscuotere contributi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, rilevando che la norma impugnata era stata modificata nel corso del giudizio dalla legge regionale toscana n. 16/2006, con conseguente venire meno della rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Il principio

    La sopravvenuta modifica legislativa della norma impugnata, intervenuta prima della decisione della Corte, determina la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, poiché la norma nella versione censurata non è più applicabile al giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cosa sono i contributi consortili di bonifica?

    Sono oneri imposti ai proprietari di immobili nei comprensori di bonifica, a fronte dei benefici che ricevono dalle opere di sistemazione idraulica e bonifica dei terreni gestite dal consorzio.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la norma impugnata era stata modificata dalla legge regionale toscana n. 16/2006 prima che la Corte si pronunciasse, facendo venire meno il presupposto della rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Cosa cambia con la riforma del Titolo V del 2001?

    La riforma costituzionale del 2001 ha ridisegnato i rapporti tra Stato e Regioni. L’art. 118 Cost., nel testo vigente, disciplina diversamente il conferimento di funzioni amministrative rispetto al testo anteriore citato nel giudizio.

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  • Corte cost. n. 288/2006 – Rottami ferrosi e normativa rifiuti ambientale

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    La Corte ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, in quanto la normativa sui rottami ferrosi e la sua esclusione dalla disciplina dei rifiuti era stata modificata nel corso del giudizio. I tribunali devono rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Più tribunali penali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla normativa che escludeva i rottami ferrosi dalla disciplina dei rifiuti (art. 14 del d.l. n. 138/2002 e art. 1, commi 25-29, della legge n. 308/2004). Le questioni erano state sollevate in procedimenti penali per violazione della normativa ambientale in materia di gestione dei rifiuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Terni e Venezia e il GIP di Asti avevano sollevato questioni in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., sostenendo che l’esclusione dei rottami ferrosi dalla disciplina dei rifiuti contrastasse con la direttiva comunitaria 91/156/CEE e il principio di primautà del diritto europeo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, in ragione delle modifiche normative sopravvenute nel corso del giudizio. I giudici devono verificare se la questione mantenga rilevanza nel giudizio principale alla luce della nuova disciplina.

    Il principio

    Quando intervengono modifiche normative rilevanti sulla norma impugnata dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione nel mutato contesto normativo.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti al giudice rimettente»?

    La Corte non si pronuncia nel merito, ma restituisce la questione al giudice che l’aveva sollevata perché rivaluti se, alla luce delle modifiche normative, la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata nel giudizio principale.

    I rottami ferrosi sono rifiuti?

    La classificazione è stata oggetto di interventi legislativi successivi. Le norme impugnate nel 2006 erano già state modificate, rendendo necessario che i giudici rimettenti valutassero la normativa sopravvenuta.

    Qual è il rapporto tra diritto italiano e direttive europee sui rifiuti?

    In base all’art. 117 Cost., il legislatore nazionale è vincolato al rispetto degli obblighi comunitari, incluse le direttive in materia ambientale.

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  • Corte cost. n. 287/2006 – Indennità giudiziaria e congedo per malattia

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa alla sospensione dell’indennità giudiziaria durante il congedo straordinario per malattia dei magistrati. La normativa è risultata compatibile con i principi di uguaglianza e di giusta retribuzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3 della legge n. 27 del 1981 prevede una speciale indennità per il personale di magistratura (cosiddetta indennità giudiziaria), che non viene corrisposta durante il congedo straordinario per malattia. Un magistrato ordinario impugnò il provvedimento con cui gli era stato chiesto il rimborso delle somme percepite durante due periodi di congedo per malattia, e il TAR Puglia-Lecce sollevò la questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Puglia, sezione di Lecce, dubitava della compatibilità dell’art. 3 della legge n. 27/1981 con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità giudiziaria durante il congedo straordinario per malattia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’indennità giudiziaria è collegata allo svolgimento effettivo dell’attività giurisdizionale e agli oneri che questa comporta; la sua sospensione durante l’assenza per malattia non lede né il principio di uguaglianza né quello della giusta retribuzione.

    Il principio

    Le indennità collegate alle peculiarità dell’attività lavorativa svolta possono legittimamente essere sospese nei periodi di astensione dal servizio, senza che ciò configuri una violazione degli artt. 3 e 36 Cost., purché la misura sia ragionevole e proporzionata alla finalità perseguita.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’indennità giudiziaria?

    È l’indennità prevista dall’art. 3 della legge n. 27/1981 per il personale di magistratura, destinata a compensare gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

    Viene sospesa anche in altri casi di assenza?

    Sì, la normativa prevede la sospensione dell’indennità durante i congedi straordinari. La Corte ha ritenuto ciò compatibile con la Costituzione quando l’assenza non è riconducibile all’esercizio delle funzioni.

    Questa pronuncia riguarda anche i congedi per maternità?

    No. Il caso specifico riguardava il congedo per malattia. La questione relativa alla maternità è stata trattata separatamente dalla Corte con altre pronunce.

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  • Corte cost. n. 286/2006 – Insindacabilità parlamentare e calunnia

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    La Camera dei deputati non poteva dichiarare insindacabili le opinioni espresse dall’on. Tiziana Maiolo che avevano dato origine a un procedimento penale per calunnia. La Corte ha annullato la delibera parlamentare, accertando che le dichiarazioni non erano connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Nel 1998 la deputata Tiziana Maiolo presentò un esposto alla Procura di Perugia contro il dott. Mario Almerighi, all’epoca Presidente dell’Associazione nazionale magistrati, sostenendo che alcune sue dichiarazioni pubbliche integrassero i reati di istigazione a delinquere e oltraggio. La Procura archiviò l’esposto, e Almerighi promosse a sua volta un procedimento per calunnia contro la Maiolo. La Camera dei deputati deliberò l’insindacabilità delle opinioni della parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GUP del Tribunale di Perugia sollevò conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava la delibera della Camera dei deputati del 26 settembre 2000, con cui si dichiaravano insindacabili le opinioni espresse dall’on. Maiolo. Il parametro costituzionale era l’art. 68, primo comma, Cost. Il giudice rimettente era il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Perugia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto: ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. Le dichiarazioni della deputata – consistenti nella presentazione di un esposto penale – non erano un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ma un atto extraparlamentare privo del necessario nesso funzionale con il mandato.

    Il principio

    La prerogativa dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. richiede uno specifico nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e l’attività svolta nell’esercizio del mandato: la mera qualità di deputato non è sufficiente ad attrarre nella sfera dell’insindacabilità qualsiasi atto compiuto al di fuori delle Camere.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la prerogativa prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, in base alla quale i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

    Quando la prerogativa non si applica?

    Quando le dichiarazioni non presentano un nesso funzionale con l’attività parlamentare: atti compiuti a titolo personale, anche se da chi è parlamentare, non rientrano nella tutela.

    Cosa succede se la Camera delibera l’insindacabilità senza presupposti?

    Il giudice può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, che può annullare la delibera e ripristinare la giurisdizione del giudice ordinario.

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  • Corte cost. n. 330/2006 – Cessazione della materia del contendere in giudizio in via principale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione a un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, a seguito di modifiche normative sopravvenute che avevano eliminato il contrasto tra la norma impugnata e la Costituzione, rendendo superflua la pronuncia nel merito.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio in via principale — che è il procedimento attraverso cui lo Stato può impugnare una legge regionale o una Regione può impugnare una legge statale — può accadere che, nelle more del giudizio davanti alla Corte, la norma impugnata venga modificata, abrogata o sostituita in modo tale da far venire meno il contrasto con la Costituzione. In questi casi la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso aveva impugnato una disposizione in via principale. Nelle more del giudizio sono intervenute modifiche normative — valutate dalla Corte alla luce dei propri precedenti — che hanno eliminato il contrasto tra la norma e la Costituzione, rimuovendo la ragione del contendere.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe, richiamando i propri orientamenti consolidati (cfr. sentenza n. 351 del 2003 e numerose ordinanze successive) sulla sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio quando il contrasto costituzionale sia venuto meno.

    Il principio

    Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la cessazione della materia del contendere si determina quando, dopo la proposizione del ricorso, la norma impugnata viene modificata o abrogata in modo tale da eliminare il vizio di legittimità costituzionale contestato, oppure quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla pronuncia. In questi casi la Corte non può pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Che cosa succede se la norma viene modificata solo parzialmente?

    Se la modifica normativa è solo parziale e il vizio costituzionale persiste su alcuni profili, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere solo per la parte superata e decidere nel merito per quella residua. In alternativa, può restituire gli atti al giudice rimettente (nei giudizi in via incidentale) affinché rivaluti la questione.

    Chi può promuovere un giudizio in via principale?

    Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale può essere promosso dallo Stato (tramite il Presidente del Consiglio dei ministri) per impugnare leggi regionali, o dalle Regioni (tramite il Presidente della Regione) per impugnare leggi statali che invadano le competenze regionali. I termini per la proposizione del ricorso sono perentori (sessanta giorni dalla pubblicazione della legge impugnata).

    La dichiarazione di cessazione equivale all’infondatezza?

    No. La cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito che non entra nel merito della questione. Non equivale né a una dichiarazione di legittimità costituzionale della norma originaria, né a una dichiarazione di illegittimità: semplicemente, il giudizio si chiude senza pronuncia di merito perché il contrasto è venuto meno.

  • Corte cost. n. 329/2006 – Conflitto attribuzioni Boato e inammissibilità della costituzione del Senato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica e l’intervento del senatore Marco Boato nel conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d’appello di Milano, concernente la delibera di insindacabilità delle opinioni del senatore Boato. Nel giudizio per conflitto di attribuzioni le parti sono soltanto i poteri confliggenti, senza spazio per la costituzione degli enti o per l’intervento delle persone fisiche direttamente interessate.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Milano aveva proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della Repubblica, avverso la delibera del 31 gennaio 2001 con la quale il Senato aveva dichiarato che i fatti oggetto di un giudizio civile promosso dal magistrato Guido Salvini contro il senatore Marco Boato costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Nel corso del giudizio davanti alla Corte si erano costituiti sia il Senato che il senatore Boato personalmente.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano ha proposto conflitto di attribuzione in relazione alla delibera del Senato del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 61) che aveva coperto con l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. le dichiarazioni rese dal senatore Boato come testimone nel processo a carico di Adriano Sofri, ritenute diffamatorie dal magistrato Salvini.

    La decisione della Corte

    La Corte non si pronuncia ancora nel merito del conflitto, ma decide in via preliminare le questioni processuali. Dichiara inammissibile sia la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica (che, quale parte resistente, avrebbe potuto difendersi, ma aveva scelto di non farlo formalmente in questa fase) sia l’intervento del senatore Boato. Quest’ultimo non è un potere dello Stato e non ha titolo per intervenire in un giudizio che riguarda il conflitto tra due poteri.

    Il principio

    Nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato i soggetti legittimati sono esclusivamente i poteri coinvolti nel conflitto. I soggetti privati o i funzionari il cui comportamento ha dato origine al conflitto non possono intervenire né costituirsi in quel giudizio, anche se hanno un interesse diretto nell’esito della controversia.

    Domande e risposte

    Perché l’intervento del senatore Boato era inammissibile?

    Il conflitto di attribuzione è un giudizio che riguarda la ripartizione di poteri tra organi costituzionali (nel caso concreto: la Corte d’appello e il Senato della Repubblica). Il senatore Boato, pur avendo un interesse personale nell’esito della controversia, non è un potere dello Stato e non ha legittimazione ad agire in quel tipo di giudizio.

    Qual era il fatto oggetto del giudizio civile presupposto?

    Il senatore Marco Boato aveva reso dichiarazioni come testimone nel processo di Adriano Sofri, accusato dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi. Il magistrato Guido Salvini aveva ritenuto che alcune di quelle dichiarazioni fossero diffamatorie nei suoi confronti e aveva chiesto il risarcimento del danno. Il Senato aveva poi coperto quelle dichiarazioni con la garanzia dell’insindacabilità.

    Il merito del conflitto viene deciso con questa sentenza?

    No. La sentenza n. 329 del 2006 si pronuncia solo sulle questioni preliminari relative alla legittimazione processuale dei soggetti costituitisi. Il merito del conflitto — se la delibera di insindacabilità del Senato fosse o meno costituzionalmente legittima — sarà deciso in una pronuncia successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 328/2006 – Società scientifiche sanitarie e competenze Provincia di Trento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, dichiarando che non spettava al Ministero della salute fissare con decreto i requisiti delle società scientifiche sanitarie e attribuire le relative funzioni di controllo a un organo statale, senza rispettare le competenze provinciali in materia di sanità. Il decreto ministeriale è stato annullato.

    Di cosa si tratta

    Il Ministro della salute aveva adottato il decreto 31 maggio 2004 sui «Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004. Questo decreto stabiliva i criteri per il riconoscimento delle associazioni scientifiche del settore sanitario autorizzate a svolgere attività formative. La Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione sostenendo che il decreto invadesse le proprie competenze in materia di sanità, garantite dallo statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato il d.m. 31 maggio 2004 in riferimento agli artt. 8, nn. 1) e 29), 9, n. 10), e 16 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266/1992 (norme di attuazione) e alla tutela delle competenze provinciali in materia di sanità. La Provincia riteneva che l’attribuzione a un organo statale del potere di riconoscere e revocare le società scientifiche invadesse quella competenza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava allo Stato stabilire con norma regolamentare i requisiti delle società scientifiche sanitarie e attribuire i poteri di verifica e revoca a un organo statale, nella misura in cui ciò incideva sulle competenze provinciali in materia sanitaria. Annulla per l’effetto il decreto ministeriale del 31 maggio 2004.

    Il principio

    La Provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa primaria in materia di igiene e sanità (art. 9, n. 10 dello Statuto speciale). Quando lo Stato emana norme regolamentari che producono effetti in quella materia — come quelle che istituiscono poteri di riconoscimento e revoca di enti operanti nel settore — deve rispettare e non eludere quelle competenze provinciali.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le società scientifiche sanitarie?

    Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie sono enti privati che riuniscono professionisti della salute (medici, infermieri, farmacisti, ecc.) con finalità di ricerca, aggiornamento e formazione professionale continua. Il loro riconoscimento è rilevante per accreditarle come soggetti abilitati a organizzare corsi ECM (Educazione Continua in Medicina).

    Perché la Provincia autonoma di Trento aveva competenza su questa materia?

    Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alla Provincia di Trento competenza legislativa primaria in materia di igiene e sanità (art. 9, n. 10). Questa competenza comprende la disciplina delle attività formative e scientifiche nel settore sanitario svolte nel territorio provinciale.

    Il decreto ministeriale è stato annullato completamente?

    Sì, il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004 è stato annullato per intero, come conseguenza della declaratoria che non spettava allo Stato adottarlo con quei contenuti nel rispetto delle competenze provinciali.