Autore: Andrea Marton

  • Art. 22 Codice Civile: Azioni di responsabilità contro gli

    Art. 22 Codice Civile: Azioni di responsabilità contro gli

    Art. 22 c.c. Azioni di responsabilità contro gli

    In vigore

    amministratori Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

  • Art. 114 sexies decies T.U.B.: Deroghe

    Art. 114 sexies decies T.U.B.: Deroghe

    Art. 114 sexies decies T.U.B. – Deroghe

    In vigore dal 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può esentare i soggetti iscritti nell’albo degli istituti di pagamento dall’applicazione, in tutto o in parte, di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

    a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d’Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;

    b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

    2. La Banca d’Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.

    3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l’articolo 114-decies.

    4. La Banca d’Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3.”

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  • Art. 114 ter T.U.B.: Rimborso della moneta elettronica

    Art. 114 ter T.U.B.: Rimborso della moneta elettronica

    Art. 114 ter T.U.B. – Rimborso della moneta elettronica.

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 4 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45.

    “1. L’emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalita’ e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformita’ dell’articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all’articolo 2946 del codice civile.

    2. Il detentore puo’ chiedere il rimborso:

    a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;

    b) alla scadenza del contratto o successivamente:

    1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;

    2) nella misura richiesta, se l’emittente e’ un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalita’ diverse dall’utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

    3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.”

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  • Art. 114 ter decies T.U.B.: Patrimonio destinato

    Art. 114 ter decies T.U.B.: Patrimonio destinato

    Art. 114 ter decies T.U.B. – Patrimonio destinato

    In vigore dal 22/02/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2011 n. 230 Articolo 1

    Nota:Contiene anche le modifiche recate dell’art. 4 decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 230.

    “1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell’ articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile.

    2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l’articolo 114-duodecies, comma 2.

    3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l’istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali.

    4. Con riferimento al patrimonio destinato l’istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali. Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d’esercizio dell’istituto di pagamento.

    5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, l’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell’avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l’articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

    6. La Banca d’Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l’ordinata liquidazione del patrimonio destinato.

    7. Il tribunale competente per l’avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d’Italia della pendenza del procedimento.

    7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate.”

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  • Art. 114 undecies T.U.B. Rinvio

    Art. 114 undecies T.U.B. Rinvio

    Art. 114 undecies T.U.B. – Rinvio

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia.

    1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all’articolo 26 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.

    1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in istituti di pagamento si applica l’articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all’articolo 25 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.

    2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.

    2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l’articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.

    3. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.”

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  • Art. 116 bis T.U.B. Decisioni di rating

    Art. 116 bis T.U.B. Decisioni di rating

    Art. 116 bis T.U.B. – Decisioni di rating.

    In vigore dal 25/02/2007 al 03/12/2010

    Modificato da: Decreto-legge del 27/12/2006 n. 297 Articolo 1

    Soppresso dal 03/12/2010 da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 4

    “1. La Banca d’Italia puo’ disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L’eventuale conseguente comunicazione non da’ luogo ad oneri per il cliente.”

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  • Art. 117 bis T.U.B.: Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

    Art. 117 bis T.U.B.: Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

    Art. 117 bis T.U.B. – Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.

    In vigore dal 22/05/2012

    Modificato da: Decreto-legge del 24/03/2012 n. 29 Articolo 1

    “1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non puo’ superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

    2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento (1).

    3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita’ della clausola non comporta la nullita’ del contratto.

    4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilita’, e puo’ prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entita’ e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.”

    (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter decreto-legge 24 marzo 2012 n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012 n. 62, la commissione di cui al presente comma 2 non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.

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  • Art. 23 Codice Civile: Annullamento e sospensione delle

    Art. 23 Codice Civile: Annullamento e sospensione delle

    Art. 23 c.c. Annullamento e sospensione delle

    In vigore

    deliberazioni Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate, su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori. L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità governativa.

  • Art. 38 T.U.IVA: Esecuzione dei versamenti

    Art. 38 T.U.IVA: Esecuzione dei versamenti

    Art. 38 T.U.IVA – Esecuzione dei versamenti.

    In vigore dal 30/08/1993 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 36

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Contiene anche le modifiche di cui agli artt. 2 e 3 DPR n. 668/78.”I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al
    competente ufficio dell’I.V.A. mediante delega del contribuente ad una delle
    aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione
    del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
    R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di
    cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n.
    707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve
    essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell’azienda delegata
    sita nel territorio dello Stato.
    L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante
    l’indicazione dell’importo dell’ordine di versamento e della data in cui lo
    ha ricevuto e l’impegno di effettuare il versamento all’ufficio per conto
    del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega è
    irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.
    Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell’attestazione, nonchè le
    modalità per l’esecuzione dei versamenti agli uffici dell’imposta sul
    valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti
    all’amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto
    del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
    I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere
    eseguiti direttamente all’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto o in
    contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all’ufficio
    stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura
    garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o
    postali può essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata,
    nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L’ufficio
    rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto del
    Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli
    articoli 238 e 240 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e
    per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
    maggio 1924, n. 827.”

    Commento del professionista

    La disciplina dei rimborsi IVA nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea è stata profondamente modificata a decorrere dal 1° gennaio 2010, a seguito dell’introduzione della direttiva 2008/9/CE, che ha innovato il sistema previsto dalla direttiva 2006/112/CE. In ambito nazionale, tali novità sono state recepite con il d.lgs. n. 18/2010, che ha introdotto gli artt. 38-bis1 e 38-bis2 nel DPR 633/1972, disciplinando rispettivamente il rimborso dell’IVA assolta in altri Stati membri da soggetti italiani e quello richiesto in Italia da soggetti stabiliti in altri Paesi UE.

    Il nuovo sistema si fonda su una gestione centralizzata e su procedure telematiche. In particolare, è stato individuato nel Centro operativo di Pescara l’ufficio competente per la gestione dei rimborsi IVA, mentre è stato previsto un meccanismo di cooperazione tra amministrazioni fiscali degli Stati membri. Ne consegue che il soggetto passivo non presenta più direttamente la domanda di rimborso allo Stato estero, ma deve trasmetterla all’amministrazione fiscale del proprio Paese, che provvede a inoltrarla allo Stato competente. Analogamente, i soggetti esteri che chiedono il rimborso dell’IVA assolta in Italia devono presentare l’istanza tramite l’autorità fiscale del proprio Stato di stabilimento, la quale la trasmette all’Agenzia delle Entrate.

    Un elemento centrale della disciplina riguarda i limiti soggettivi per l’accesso al rimborso, con particolare riferimento alla presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. L’art. 38-bis2 prevede infatti che il rimborso non spetti ai soggetti non residenti che, nel periodo di riferimento, dispongono di una stabile organizzazione in Italia. Tuttavia, l’interpretazione di tale disposizione ha dato luogo a numerosi dubbi applicativi.

    In primo luogo, va distinto il caso della stabile organizzazione da quello della semplice identificazione IVA in Italia (diretta o tramite rappresentante fiscale). La normativa vigente, a differenza del passato, non esclude espressamente il rimborso in presenza di una mera identificazione. L’orientamento più recente, anche alla luce della prassi dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza unionale, è nel senso di ammettere il rimborso quando l’identificazione è “inerte”, cioè non utilizzata per effettuare operazioni attive rilevanti in Italia.

    Diversamente, il rimborso è precluso quando il soggetto estero utilizza la propria posizione IVA italiana per effettuare operazioni imponibili per le quali è debitore d’imposta in Italia, ossia operazioni che devono essere fatturate con IVA italiana (e non soggette a reverse charge). In tali ipotesi, il recupero dell’imposta avviene attraverso i meccanismi ordinari di detrazione, mediante la posizione IVA italiana, e non tramite la procedura di rimborso “diretto”.

    Un principio ormai consolidato, anche a livello unionale, è che il possesso di una partita IVA italiana non è di per sé sufficiente a far presumere l’esistenza di una stabile organizzazione. Di conseguenza, in assenza di una stabile organizzazione e in presenza di operazioni attive soggette a reverse charge, il diritto al rimborso non può essere negato.

    La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha inoltre chiarito che il rimborso deve essere escluso solo quando il soggetto estero realizza effettivamente operazioni imponibili nello Stato di rimborso. Non è sufficiente, quindi, la mera possibilità di svolgere tali operazioni o la presenza di una struttura organizzativa; è necessario che vi sia un concreto svolgimento di attività imponibili. In mancanza di operazioni attive, il rimborso deve essere riconosciuto, poiché altrimenti il soggetto passivo non avrebbe alcuno strumento per recuperare l’IVA assolta sugli acquisti.

    Particolare complessità emerge nei casi in cui il soggetto estero disponga di una stabile organizzazione in Italia. Secondo l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, la presenza della stabile organizzazione tende ad assumere una “forza attrattiva”, nel senso che l’IVA relativa agli acquisti viene generalmente recuperata tramite la stessa stabile organizzazione, mediante detrazione o rimborso interno, con conseguente esclusione del rimborso diretto. Tuttavia, tale impostazione è stata in parte ridimensionata dalla giurisprudenza unionale, secondo cui occorre verificare se gli acquisti siano effettivamente riferibili all’attività della stabile organizzazione. Se ciò non avviene, il soggetto estero dovrebbe poter accedere alla procedura di rimborso.

    In definitiva, il criterio determinante per l’accesso al rimborso non è rappresentato esclusivamente dalla presenza formale di una stabile organizzazione o di una partita IVA in Italia, ma dalla concreta modalità di svolgimento dell’attività. Il rimborso è ammesso quando il soggetto non residente non effettua operazioni imponibili nello Stato o quando tali operazioni sono soggette a reverse charge; è invece escluso quando il soggetto utilizza la propria posizione IVA italiana per effettuare operazioni imponibili che comportano l’obbligo di versamento dell’imposta nel territorio dello Stato.

    L’art. 38-bis2 del DPR 633/1972, oltre al requisito dell’assenza di una stabile organizzazione in Italia, prevede una serie di ulteriori condizioni necessarie affinché il soggetto passivo non residente possa ottenere il rimborso dell’IVA assolta nel territorio dello Stato.

    In primo luogo, il soggetto estero, nel periodo di riferimento, non deve aver effettuato operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia. Fanno tuttavia eccezione alcune categorie di operazioni che non precludono il rimborso: in particolare, quelle per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario o committente italiano secondo il meccanismo del reverse charge, nonché le operazioni non imponibili relative ai trasporti internazionali e ai servizi ad essi accessori. A tali ipotesi si sono aggiunte, a seguito delle modifiche intervenute dal 1° luglio 2021, anche le operazioni rientranti nei regimi speciali OSS (già MOSS), che comprendono, oltre ai servizi digitali, anche vendite a distanza intracomunitarie e cessioni tramite piattaforme elettroniche. In questi casi, la circostanza che il soggetto estero effettui tali operazioni non impedisce l’accesso al rimborso.

    Diversamente, qualora il soggetto estero sia identificato in Italia per svolgere attività diverse da quelle rientranti nei regimi speciali e utilizzi tale posizione per effettuare operazioni imponibili, il recupero dell’IVA deve avvenire tramite detrazione e non mediante rimborso.

    Un ulteriore requisito fondamentale riguarda la detraibilità dell’imposta. Il rimborso è infatti subordinato al fatto che l’IVA assolta sugli acquisti o sulle importazioni sia detraibile sia secondo la normativa italiana (in quanto Stato di rimborso), sia secondo la normativa dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente. Ne deriva una doppia verifica: da un lato, l’imposta deve essere oggettivamente detraibile secondo le regole italiane; dall’altro, il soggetto deve svolgere, nel proprio Stato, attività che conferiscono il diritto alla detrazione. Questo principio comporta che le limitazioni alla detrazione previste in Italia incidono direttamente sull’ammontare rimborsabile.

    Nel caso in cui il soggetto operi in regime di pro-rata, il rimborso spetta in misura proporzionale alla percentuale di detrazione applicata nello Stato di stabilimento. In sostanza, il diritto al rimborso viene ridotto in funzione della quota di operazioni che danno diritto alla detrazione rispetto al totale delle operazioni effettuate. Qualora il pro-rata sia pari a zero, perché il soggetto svolge esclusivamente operazioni esenti o comunque senza diritto alla detrazione, il rimborso non spetta. Il pro-rata da applicare è quello determinato nello Stato del richiedente, che viene quindi “trasferito” anche ai fini del rimborso in altri Stati membri.

    Dal punto di vista operativo, il soggetto che presenta l’istanza deve indicare il pro-rata provvisorio applicato nell’anno, con l’obbligo di procedere successivamente alle eventuali rettifiche una volta determinata la percentuale definitiva. Le eventuali differenze devono essere comunicate allo Stato di rimborso entro l’anno successivo, mediante una nuova istanza o, in mancanza, con apposita comunicazione autonoma.

    Per quanto riguarda la quantificazione dell’IVA rimborsabile, essa deve essere determinata in base alla normativa dello Stato di rimborso, salvo il caso del pro-rata, che incide come limite percentuale derivante dalla posizione soggettiva del richiedente. Ne consegue che l’importo rimborsabile è il risultato dell’applicazione congiunta delle regole di detraibilità italiane e della percentuale di detrazione propria del soggetto estero.

    Un ulteriore presupposto, anche se non esplicitato in modo espresso, è rappresentato dal requisito dell’inerenza. I beni e i servizi acquistati devono essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del soggetto e devono essere funzionali alla realizzazione di operazioni che danno diritto alla detrazione. In mancanza di tale collegamento tra operazioni “a monte” e operazioni “a valle”, il diritto al rimborso viene meno, in coerenza con i principi generali in materia di detrazione IVA.

    Sotto altro profilo, emergono dubbi interpretativi in relazione all’ammissibilità del rimborso per l’IVA relativa agli immobili, in quanto la normativa non prevede un espresso divieto, ma neppure una chiara inclusione. Parte della dottrina ritiene che il rimborso debba essere limitato ai beni mobili e ai servizi, in continuità con l’impostazione previgente.

    Infine, la normativa stabilisce limiti temporali e quantitativi per la presentazione delle istanze. Il rimborso deve riferirsi a periodi non inferiori a un trimestre solare e non superiori a un anno; è tuttavia ammessa la richiesta per periodi inferiori al trimestre se riferiti alla parte residua dell’anno. Inoltre, l’importo minimo rimborsabile è pari a 400 euro per le richieste infranuali e a 50 euro per quelle annuali.

    In sintesi, il sistema dei rimborsi IVA ai soggetti non residenti si basa su un insieme articolato di condizioni che richiedono una verifica congiunta della posizione soggettiva del richiedente, della natura delle operazioni effettuate e della disciplina di detraibilità applicabile sia nello Stato di rimborso sia in quello di stabilimento.

    L’articolo 38 stabilisce che non è possibile ottenere il rimborso dell’IVA quando questa è stata indebitamente indicata in fattura. In altre parole, se l’imposta non era dovuta ma è stata comunque addebitata, non si può utilizzare la procedura di rimborso prevista per i soggetti non residenti.

    La Corte di giustizia ha chiarito che, in questi casi, il problema non va risolto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, bensì tra le parti del rapporto commerciale. Infatti, secondo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione, solo il soggetto che ha emesso la fattura (cedente o prestatore) può chiedere allo Stato il rimborso dell’IVA versata indebitamente.

    Questo principio si fonda sulla cosiddetta “cartolarità dell’operazione”: chi indica l’IVA in fattura è comunque tenuto a versarla, anche se non era dovuta.

    Di conseguenza, il cliente (cessionario o committente), che ha pagato quell’IVA tramite rivalsa, non può chiedere il rimborso allo Stato, ma deve rivolgersi al fornitore per ottenere la restituzione. Inoltre, non può nemmeno detrarre quell’imposta, proprio perché non dovuta.

    Esiste però un orientamento diverso secondo cui, in alcuni casi, anche il cliente può chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria, soprattutto se ha acquistato nell’ambito della propria attività economica.

    Per superare queste incertezze, la normativa italiana ha introdotto una regola specifica: il fornitore può chiedere il rimborso solo dopo aver restituito l’IVA al cliente, e deve farlo entro due anni da tale restituzione. Tuttavia, il rimborso è escluso se il versamento dell’imposta è avvenuto in un contesto di frode.

    Un caso particolare riguarda l’errore nell’applicazione del reverse charge: se l’IVA è stata applicata in modo errato con questo meccanismo invece che con il regime ordinario, il diritto al rimborso non viene meno. In più, il cliente mantiene il diritto alla detrazione.

    La domanda di rimborso deve essere presentata per via elettronica tramite lo Stato in cui il soggetto è stabilito, entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento.

    Questo termine è stato considerato dalla Corte di giustizia come perentorio, cioè non prorogabile: se la domanda è tardiva, il rimborso può essere legittimamente negato. La ratio è garantire certezza nei rapporti fiscali ed evitare che le situazioni restino indefinite nel tempo.

    Inoltre, se il termine scade di sabato o in un giorno festivo, non viene prorogato, proprio perché si tratta di una “data limite” e non di un periodo di tempo.

    È comunque possibile correggere una domanda già presentata inviandone una nuova entro lo stesso termine.

    Una volta ricevuta la domanda, l’Agenzia delle Entrate invia una ricevuta e può chiedere informazioni aggiuntive entro quattro mesi. Il richiedente deve rispondere entro un mese.

    Se non vengono forniti i documenti richiesti nei termini, il rimborso può essere negato. Tuttavia, la richiesta non può essere respinta solo perché inizialmente mancavano fatture o documenti: il diniego è legittimo solo se il contribuente non risponde alle richieste dell’amministrazione.

    L’Amministrazione deve poi decidere entro termini precisi (in genere 4 mesi, che possono estendersi fino a 6 o 8 mesi se vengono richieste informazioni aggiuntive).

    Se la richiesta è accolta, il rimborso deve essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla decisione. Può essere accreditato anche su un conto in un altro Stato membro.

    Se il pagamento avviene in ritardo, spettano interessi (attualmente pari al 2%).

    È inoltre possibile che il rimborso venga incassato da un terzo, ma solo se esiste una procura formale conforme alle regole italiane.

    Se il rimborso è stato ottenuto indebitamente (ad esempio con dati non veritieri), il contribuente deve restituire le somme entro 60 giorni, oltre a una sanzione che può arrivare fino al 200% dell’importo.

    In attesa della restituzione, l’Amministrazione può sospendere eventuali altri rimborsi dovuti allo stesso soggetto.

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  • Art. 37 T.U.IVA: Presentazione delle dichiarazioni

    Art. 37 T.U.IVA: Presentazione delle dichiarazioni

    Art. 37 T.U.IVA – Presentazione delle dichiarazioni.

    In vigore dal 12/08/1997 al 22/09/1998 con effetto dal 01/01/1999

    Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 11

    Soppresso dal 22/09/1998 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 Articolo 9

    Nota:Per la vigenza si rinvia agli artt. 12, 16 e 25 del DLG n. 241/97. Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.”Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a
    pena di nullita’, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
    negoziale. La nullita’ e’ sanata se il contribuente provvede alla
    sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte
    dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.
    Le dichiarazioni sono presentate all’ufficio dell’imposta sul valore
    aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.
    La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l’anno
    solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a
    norma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 600.
    Le dichiarazioni possono anche essere spedite all’ufficio a mezzo di lettera
    raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate
    all’ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla
    dichiarazione.
    La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli,
    registri ed atti dell’ufficio non risulti pervenuta non puo’ essere data che
    mediante la ricevuta dell’ufficio o la ricevuta della raccomandata.
    Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine
    sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell’art. 43 e nel primo
    comma dell’art. 48.
    Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si
    considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la
    riscossione dell’imposta che ne risulta dovuta.”

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