Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 429/2006 – Esenzione ICI enti non commerciali e locazione

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, che consentiva ai Comuni di limitare l’esenzione ICI agli immobili “posseduti e utilizzati” da enti non commerciali. La norma non viola i principi costituzionali di legalità tributaria, uguaglianza e delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di Sassuolo aveva revocato l’esenzione ICI per due immobili di proprietà di una società per azioni, che li aveva locati a un’associazione sportiva (ente non commerciale). La Corte di cassazione, nel corso di quel giudizio tributario, aveva sollevato questione sull’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997, che permetteva ai Comuni di stabilire che l’esenzione spettasse solo se l’immobile fosse sia utilizzato sia posseduto dall’ente non commerciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione sollevata dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost., sull’art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui reinterpretava l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 (esenzione ICI per enti non commerciali) estendendo l’esenzione anche al proprietario (non ente non commerciale) che locasse ad enti non commerciali.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. L’art. 59, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 446/1997 non è una norma di interpretazione autentica che stravolge retroattivamente il significato dell’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992: la Corte ritiene che la corretta interpretazione dell’esenzione ICI non comprenda il caso in cui il proprietario è una società commerciale e il solo locatario è un ente non commerciale. La questione è manifestamente infondata sotto tutti i profili evocati.

    Il principio

    L’esenzione ICI per gli enti non commerciali (art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992) spetta al soggetto passivo d’imposta (il proprietario) solo se quest’ultimo è esso stesso un ente non commerciale che utilizza direttamente l’immobile per le attività previste dalla norma. Il fatto che un immobile sia locato a un ente non commerciale non trasferisce automaticamente l’esenzione al proprietario commerciale.

    Domande e risposte

    Un immobile locato a un’associazione sportiva è esente da ICI?

    No, se il proprietario è una società commerciale. L’esenzione ICI per attività sportive (o assistenziali, sanitarie, ecc.) spetta solo all’ente non commerciale che possiede e utilizza direttamente l’immobile. Il proprietario commerciale che cede in locazione l’immobile non può beneficiare dell’esenzione.

    Cosa prevedeva l’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997?

    La norma consentiva ai Comuni di stabilire, con proprio regolamento, che l’esenzione ICI si applicasse solo ai fabbricati utilizzati e posseduti dall’ente non commerciale. Ciò è stato interpretato come chiarimento (non modifica) del regime preesistente.

    Quali attività danno diritto all’esenzione ICI per enti non commerciali?

    Il d.lgs. n. 504/1992 elenca: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché le attività religiose. L’ente deve essere non commerciale (art. 87, comma 1, lett. c), TUIR) e utilizzare direttamente l’immobile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 428/2006 – Interpretazione autentica ritenute enti pubblici

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 14 della legge n. 28/1999, che interpretava autenticamente le norme sulle ritenute sugli interessi corrisposti agli enti pubblici (Comuni e aziende municipalizzate). La norma di interpretazione autentica era legittima e non violava né la delega legislativa né i principi di uguaglianza e indipendenza della magistratura.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di Milano aveva chiesto il rimborso delle ritenute operate da istituti di credito sugli interessi maturati nel 1996 su conti e depositi intestati all’AMSA (azienda municipalizzata allora priva di personalità giuridica autonoma). La questione dipendeva dall’interpretazione dell’art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 nella versione anteriore al 1998, e dall’applicabilità della norma di interpretazione autentica del 1999.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva sollevato questione sull’art. 14 della legge n. 28/1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 76, 77 primo comma, 101 secondo comma e 104 primo comma Cost. La norma impugnata interpretava autenticamente l’art. 26, d.P.R. n. 600/1973, estendendo la ritenuta a titolo d’imposta anche ai soggetti esclusi dall’IRPEG.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La norma di interpretazione autentica si limita a chiarire il testo previgente, senza creare retroattivamente nuovi obblighi. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 76 Cost. (non c’è eccesso di delega perché la norma è interpretativa, non delegata), dell’art. 3 Cost. e degli artt. 101 e 104 Cost. (l’interpretazione autentica non lede l’indipendenza della magistratura).

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica che chiarisce l’applicazione di ritenute fiscali a soggetti già implicitamente ricompresi nel testo originario non viola né il principio di legalità tributaria (art. 23 Cost.) né la delega legislativa (art. 76 Cost.) né l’indipendenza del giudice (artt. 101 e 104 Cost.), quando si limita a rendere esplicito il significato già ricavabile dal testo previgente.

    Domande e risposte

    Cosa è una norma di interpretazione autentica?

    Una legge di interpretazione autentica è una norma successiva che chiarisce il significato di una norma precedente, con effetto retroattivo. La Corte costituzionale ha più volte esaminato la loro compatibilità con la Costituzione, ammettendole quando non violino i principi di affidamento e non alterino retroattivamente situazioni già definitivamente accertate.

    Gli enti pubblici pagano ritenute sugli interessi bancari?

    Il d.P.R. n. 600/1973 prevedeva l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nei confronti di soggetti esenti dall’IRPEG e in «ogni altro caso». La questione era se i soggetti “esclusi” (come lo Stato e certi enti pubblici) rientrassero in quella locuzione. La norma del 1999 ha chiarito che sì.

    Perché la norma non viola l’indipendenza della magistratura?

    Le norme di interpretazione autentica vincolano il giudice nell’interpretazione del testo, ma ciò non viola l’art. 101 Cost.: il giudice rimane soggetto alla legge, e la legge può chiarire il proprio significato. L’indipendenza sarebbe lesa solo se la norma influisse su procedimenti specifici già in corso in modo da pregiudicare una parte.

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  • Corte cost. n. 427/2006 – Restituzione atti commissione tributaria lavoro sommerso

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    La Corte restituisce gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria per una nuova valutazione della questione, alla luce del mutato quadro normativo. La questione riguardava la competenza delle commissioni tributarie a irrogare sanzioni per lavoro irregolare (cosiddetto “lavoro sommerso”).

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 12/2002 aveva introdotto una sanzione amministrativa per i datori di lavoro che impiegavano lavoratori in nero, attribuendone la competenza all’Agenzia delle entrate. Ciò aveva generato un dubbio: estendeva la giurisdizione delle commissioni tributarie a una materia (l’accertamento del lavoro irregolare) estranea al processo tributario in senso stretto?

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Alessandria aveva sollevato questione sull’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 (conv. l. n. 73/2002), in relazione all’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, per contrasto con l’art. 102, secondo comma, e la VI disposizione transitoria Cost. (divieto di istituire giudici speciali; tutela delle commissioni tributarie); e in via subordinata per violazione dell’art. 3 Cost. (disparità nel calcolo del dies a quo della sanzione).

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al giudice rimettente. Nel corso del giudizio le Sezioni Unite della Cassazione, con ord. n. 2888/2006, avevano affermato la sussistenza della giurisdizione tributaria sulla materia; il quadro normativo e giurisprudenziale era quindi mutato. Il rimettente deve rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce di questo mutamento.

    Il principio

    Quando, nel corso di un giudizio incidentale di costituzionalità, interviene una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che modifica significativamente il quadro interpretativo rilevante per la questione sollevata, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la questione nel nuovo contesto normativo e giurisprudenziale.

    Domande e risposte

    Le commissioni tributarie possono giudicare sanzioni per lavoro sommerso?

    Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 2888/2006, hanno risposto affermativamente: quando la sanzione per lavoro irregolare è irrogata dall’Agenzia delle entrate (organo tributario) e ha connessione con obblighi anche fiscali, la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria.

    Cos’è la “restituzione degli atti” nel giudizio costituzionale?

    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente quando sopravviene una modifica normativa o una svolta giurisprudenziale rilevante, invitandolo a riconsiderare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata. Non è né una pronuncia di merito né un rigetto definitivo.

    Qual era il problema del “dies a quo” nella questione subordinata?

    Il d.l. n. 12/2002 calcolava la sanzione per lavoro irregolare a partire dal primo giorno dell’anno, senza considerare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare. Ciò avrebbe potuto determinare trattamenti diversi a seconda di quando era iniziato il rapporto, in violazione del principio di uguaglianza.

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  • Corte cost. n. 426/2006 – Danno biologico INAIL e cumulo infortuni

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    La Corte dichiara non fondata la questione sul divieto di cumulo tra postumi di infortuni disciplinati dal vecchio e dal nuovo regime INAIL (d.lgs. n. 38/2000). L’impossibilità di valutare complessivamente lesioni a cavallo tra i due sistemi non viola né la delega legislativa né il diritto alla tutela previdenziale, poiché entrambi i regimi garantiscono copertura senza vuoti.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 38/2000 ha introdotto nell’assicurazione INAIL il risarcimento del danno biologico, con soglie minime di indennizzo. Un lavoratore già titolare di rendita per un infortunio subito prima del 2000 aveva subito un secondo infortunio nel 2001, con postumi del 4,5% (inferiori alla soglia minima). Non potendo cumularli con quelli del primo infortunio (6% la soglia nel vecchio regime, ora 4% come soglia biologica separata), non riceveva indennizzo per il secondo evento. Due tribunali avevano sollevato questione di illegittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione sollevata dai Tribunali di Pisa e di Trieste in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, sull’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 38/2000, nella parte in cui non consente la valutazione complessiva dei postumi di infortuni pre e post entrata in vigore del decreto.

    La decisione della Corte

    Non fondatezza della questione sotto tutti i profili. Sul punto dell’eccesso di delega (art. 76 Cost.): la norma è un coerente sviluppo della delega, che imponeva di introdurre il danno biologico nel sistema INAIL; la separazione dei regimi è conseguenza inevitabile dell’innovazione. Sul punto dell’art. 38 Cost.: il sistema di indennizzo nel complesso non lascia vuoti di tutela per il lavoratore. Sul punto dell’art. 3 Cost.: la differenza di trattamento tra postumi dello stesso e di regimi diversi è giustificata dal diverso sistema di valutazione.

    Il principio

    Il passaggio da un regime indennitario (basato sull’inabilità lavorativa) a un nuovo regime (basato sul danno biologico) può comportare che lesioni pre-riforma e post-riforma non siano cumulabili. Ciò non viola la Costituzione purché il sistema complessivo non lasci alcun vuoto di tutela e la distinzione sia giustificata dalla diversità strutturale dei due regimi.

    Domande e risposte

    Cosa è cambiato con il d.lgs. n. 38/2000 nell’assicurazione INAIL?

    Prima del 2000, l’INAIL indennizzava la riduzione della capacità lavorativa (danno patrimoniale presunto). Dal 2000, il decreto ha introdotto il danno biologico come categoria autonoma indennizzabile, con una soglia minima del 6% per le menomazioni permanenti (poi abbassata al 6% per una singola o al 4% con il sistema a capitalizzazione), modificando profondamente criteri e calcoli.

    Perché non è possibile sommare i postumi dei due diversi regimi?

    I due sistemi utilizzano parametri di valutazione diversi e incompatibili: il vecchio basato sull’inabilità lavorativa, il nuovo sul danno biologico. Sommarli significherebbe applicare contemporaneamente criteri eterogenei, il che non è giuridicamente coerente. La Corte ha ritenuto che questa separazione fosse conseguenza necessaria della riforma.

    Un lavoratore con infortuni a cavallo dei due regimi resta senza tutela?

    No. La Corte ha verificato che entrambi i regimi garantiscono copertura: il vecchio continua ad applicarsi per le rendite già costituite, il nuovo si applica ai nuovi infortuni. Non ci sono vuoti di tutela assoluti, anche se il singolo lavoratore in certi casi non può accedere all’indennizzo del secondo evento se i postumi non superano la soglia autonoma.

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  • Corte cost. n. 425/2006 – Apprendistato Marche e formazione esterna

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    La Corte dichiara non fondata la questione relativa all’obbligo, fissato dalla Regione Marche, che la formazione teorica nell’apprendistato avvenga prevalentemente all’esterno dell’azienda. La norma regionale rispetta i limiti della competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Le restanti questioni sono estinte per rinuncia parziale del Governo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva approvato una legge sul lavoro (n. 2/2005) che, all’art. 17, comma 4, stabiliva che la formazione teorica nel contratto di apprendistato dovesse svolgersi «in prevalenza esternamente all’azienda». Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni; successivamente, una modifica regionale del 2006 aveva reso superflue la maggior parte delle censure, portando a una rinuncia parziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Impugnazione dell’art. 17, comma 4, della legge Regione Marche n. 2/2005, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. l) e n), e terzo comma, Cost. (ordinamento civile, istruzione, tutela del lavoro). Il Governo sosteneva che la norma introducesse un vincolo sulle modalità formative dell’apprendistato incompatibile con i principi statali.

    La decisione della Corte

    Cessazione della materia del contendere per le questioni oggetto di rinuncia (artt. 10, 11, 13, 20). Non fondatezza della questione sull’art. 17, comma 4: la disciplina della formazione esterna nell’apprendistato rientra nella competenza regionale in materia di formazione professionale; la norma regionale non viola i principi fondamentali statali, che consentono la prevalenza della formazione esterna.

    Il principio

    In materia di apprendistato, la formazione interna all’azienda attiene all’ordinamento civile (competenza statale esclusiva), mentre la disciplina della formazione esterna rientra nella competenza regionale in materia di formazione professionale. Una Regione può quindi stabilire che la formazione teorica avvenga prevalentemente all’esterno dell’azienda, nel rispetto dei principi fondamentali statali.

    Domande e risposte

    Chi disciplina l’apprendistato in Italia?

    L’apprendistato è una materia “ibrida”: le norme sul contratto di lavoro (forma, durata, obblighi) spettano allo Stato come materia di ordinamento civile; la formazione esterna rientra nella competenza regionale in materia di formazione professionale; la formazione interna è anch’essa di competenza statale in quanto attinente al contratto di lavoro.

    Cosa si intende per “cessazione della materia del contendere”?

    Si verifica quando, nel corso del giudizio davanti alla Corte, sopravvengono eventi (come una modifica normativa o una rinuncia) che rendono priva di oggetto la questione originariamente sollevata. In questo caso, la Corte non si pronuncia nel merito ma dichiara cessata la controversia.

    Qual era la norma statale di riferimento per l’apprendistato?

    Il d.lgs. n. 276/2003 (riforma Biagi) prevedeva, all’art. 49, lett. a), che l’apprendista potesse acquisire una qualifica «sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale», senza porre limiti quantitativi. La Corte ha ritenuto che la norma regionale che privilegia la formazione esterna non contrasti con questo principio.

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    • Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro; formazione professionale come competenza residuale regionale
  • Corte cost. n. 424/2006 – Musicoterapista Campania e riserva statale professioni

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Campania che aveva istituito la figura professionale del musicoterapista, definendone il percorso formativo e il registro regionale. Creare nuove professioni sanitarie è competenza esclusiva del legislatore statale; la Regione non può farlo, neppure in via autonoma.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva approvato una legge che definiva la musicoterapia come attività psico-pedagogica e socio-sanitaria, istituendo la figura professionale del “musicoterapista” con percorso formativo triennale, tirocinio e registro regionale. Il Governo ha impugnato la legge sostenendo che invadesse la competenza statale in materia di professioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Impugnazione in via principale degli artt. 2, comma 1, lett. b), 4, 5 e 6 della legge Regione Campania n. 18/2005, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. e con i principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni. Il Governo sosteneva che il musicoterapista rientrasse tra le professioni sanitarie, la cui individuazione spetta allo Stato.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 5 e 6 della legge regionale, e — in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953 — anche degli artt. 1, 2 comma 1 lett. a) e 3 della stessa legge. La Corte ribadisce che l’individuazione delle figure professionali sanitarie, dei loro profili, ordinamenti didattici e albi spetta in via esclusiva al legislatore statale.

    Il principio

    In materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.), e in particolare per quelle sanitarie, l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili, ordinamenti didattici e albi è riservata allo Stato come principio fondamentale. Una legge regionale che istituisce ex novo una professione sanitaria è incostituzionale in toto, anche nelle parti non direttamente impugnate, se queste sono inscindibilmente connesse alle norme illegittime.

    Domande e risposte

    Una Regione può mai disciplinare le professioni sanitarie?

    La Regione può intervenire nella materia «professioni» nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Tuttavia non può istituire nuove figure professionali sanitarie, definirne i profili, i percorsi formativi o i registri: questi atti spettano esclusivamente al legislatore nazionale.

    Cos’è la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale?

    Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, quando una norma è incostituzionale la Corte può estendere la declaratoria alle disposizioni della stessa legge che risultano inevitabilmente travolte dalla pronuncia, anche se non espressamente impugnate, purché l’illegittimità derivi come conseguenza diretta.

    La musicoterapia è una professione sanitaria?

    La Corte, nel caso specifico, ha ritenuto che il musicoterapista — così come definito dalla legge campana — svolgesse attività di prevenzione e riabilitazione in strutture sanitarie con supervisione clinica, rientrando quindi nel campo delle professioni sanitarie soggette a riserva statale.

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  • Corte cost. n. 423/2006 – Odontotecnico Bolzano e riserva statale professioni

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma della Provincia autonoma di Bolzano che istituiva un esame provinciale per il titolo di “maestro odontotecnico”, abilitante all’esercizio della professione di odontotecnico. L’individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato; la Provincia non può creare nuovi titoli abilitativi autonomi.

    Di cosa si tratta

    La Provincia di Bolzano aveva introdotto la figura del “maestro odontotecnico”, consentendogli di esercitare la professione di odontotecnico previo superamento di un esame provinciale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma ritenendo che invadesse la competenza esclusiva statale in materia di professioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Impugnazione in via principale dell’art. 5, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano n. 8/2005, in riferimento all’art. 9 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e agli artt. 33 e 117, terzo comma, Cost. La Provincia riconduceva la norma alla propria competenza in materia di artigianato (art. 8, n. 9, dello Statuto).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2: la disposizione rientra nella materia delle professioni, non dell’artigianato, e viola il principio fondamentale secondo cui l’individuazione delle figure professionali e l’istituzione dei relativi titoli abilitativi è riservata al legislatore statale. Le questioni sui commi 3 e 4 sono dichiarate inammissibili perché non menzionate nella delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato il ricorso.

    Il principio

    Nella materia delle professioni (competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., estesa alle Province autonome come autonomia più ampia), l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici è riservata allo Stato. Una Provincia autonoma non può istituire nuovi titoli abilitativi professionali tramite esame provinciale.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Bolzano non poteva creare una nuova figura professionale?

    Anche se la Provincia autonoma di Bolzano ha competenze legislative ampliate rispetto alle Regioni ordinarie, la materia delle professioni rientra nella competenza concorrente. Il principio fondamentale — stabilito dallo Stato — riserva al legislatore nazionale l’individuazione di nuove figure professionali e dei relativi titoli abilitativi.

    Qual è la differenza tra competenza in materia di artigianato e in materia di professioni?

    La Provincia sosteneva che la figura del maestro odontotecnico ricadesse nell’artigianato, sua competenza esclusiva. La Corte ha invece ritenuto che l’esercizio di un’attività sanitaria (come quella dell’odontotecnico) costituisce una professione, soggetta a regime diverso.

    Cosa significa che le questioni sui commi 3 e 4 sono inammissibili?

    Il Consiglio dei ministri, nel deliberare l’impugnazione, aveva menzionato solo il comma 2. Poiché l’oggetto del ricorso è delimitato dalla delibera governativa, la Corte non può esaminare questioni relative a commi non inclusi nella decisione del Governo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 422/2006 – IRCCS Lazio e principi fondamentali salute

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tre disposizioni della legge della Regione Lazio sugli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) di diritto pubblico. La Regione aveva fissato limiti di età e poteri di controllo sull’attività scientifica difformi dai principi fondamentali statali in materia di tutela della salute, violando l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Gli IRCCS sono ospedali specializzati che affiancano all’assistenza sanitaria la ricerca biomedica. Il decreto legislativo n. 288 del 2003 ha riordinato la loro disciplina fissando principi uniformi su scala nazionale. La Regione Lazio, con la legge n. 2 del 2006, aveva introdotto regole difformi su limiti di età dei dirigenti e controlli sull’attività di ricerca.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale artt. 7, 8, 9, 13 e 14 della legge Regione Lazio n. 2/2006, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione. In corso di giudizio è intervenuta rinuncia parziale (artt. 7 e 9), accettata dalla Regione.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3 (limite di età a 70 anni invece di 65 per i direttori sanitari e amministrativi), 13, comma 1, lett. b) e 14, comma 3 (controllo della Giunta regionale sull’attività di ricerca, che compete invece al solo Ministero della salute). Estinzione del giudizio per le questioni sugli artt. 7 e 9 per intervenuta rinuncia.

    Il principio

    In materia di tutela della salute, competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le Regioni devono rispettare i principi fondamentali fissati dal legislatore statale. Una legge regionale che modifica il limite di età dei dirigenti degli IRCCS o attribuisce alla Giunta regionale controlli sull’attività di ricerca in modo difforme dal d.lgs. n. 288/2003 è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli IRCCS e perché sono disciplinati da una legge statale?

    Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono strutture ospedaliere che svolgono anche ricerca biomedica di rilevanza nazionale o internazionale. La loro disciplina ordinamentale, compresa quella dei dirigenti, spetta allo Stato come principio fondamentale della materia «tutela della salute».

    Qual era il vizio dell’art. 8, comma 3, della legge regionale?

    La norma fissava a 70 anni il limite di età per la cessazione dall’incarico di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, mentre il d.lgs. n. 288/2003 (principio fondamentale statale) prevedeva il limite di 65 anni. La difformità ha reso la norma regionale incostituzionale.

    Perché il controllo sull’attività di ricerca non può spettare alla Giunta regionale?

    Il d.lgs. n. 288/2003 attribuisce al solo Ministero della salute la verifica della coerenza tra l’attività di ricerca degli IRCCS e il programma di ricerca sanitaria nazionale. Una legge regionale che attribuisce tale compito alla Giunta invade questa competenza statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 421/2006 – Improcedibilità conflitto attribuzioni Camera

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    La Corte costituzionale dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Catania (sez. distaccata di Giarre) contro la Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Alberto Acierno. Il motivo: il ricorrente non aveva formulato il petitum indispensabile, omettendo di chiedere espressamente l’annullamento della delibera della Camera.

    Di cosa si tratta

    Un tribunale penale stava giudicando un parlamentare per diffamazione (art. 595 c.p.). La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni incriminate rientravano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, ma aveva omesso di chiedere formalmente l’annullamento della delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Catania, sez. distaccata di Giarre, nei confronti della Camera dei deputati. In discussione: se la delibera assembleare del 4 dicembre 2003 — che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Acierno relative alla presentazione delle liste elettorali — violasse la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite all’autorità giudiziaria.

    La decisione della Corte

    Improcedibilità del giudizio. Il Tribunale, nel disporre la trasmissione degli atti alla Corte, aveva omesso il petitum essenziale: la richiesta di annullare la delibera della Camera. Senza quella domanda, il conflitto non può essere esaminato nel merito. Il ricorso era stato notificato oltre il termine perentorio.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, l’atto introduttivo deve contenere espressamente sia la prospettazione della lesione della sfera di attribuzioni sia il petitum — cioè la richiesta di annullamento dell’atto contestato. L’omissione di uno solo di questi elementi rende il ricorso improcedibile.

    Domande e risposte

    Cosa significa “conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato”?

    Si tratta della controversia che sorge quando un potere dello Stato (ad esempio un tribunale) ritiene che un altro potere (ad esempio il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenze costituzionalmente garantita. La Corte costituzionale è l’arbitro di questo conflitto.

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera delibera se una determinata dichiarazione rientra in questa protezione.

    Perché il termine perentorio è così rilevante?

    Le norme che regolano i giudizi davanti alla Corte costituzionale fissano termini perentori per la notifica e il deposito degli atti. Il mancato rispetto di questi termini determina l’improcedibilità del giudizio, indipendentemente dal merito della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 405/2006 – Beni culturali, Provincia Bolzano e statuto speciale

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dal Governo contro le leggi della Provincia autonoma di Bolzano in materia di beni culturali: la Provincia ha competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali ai sensi del suo statuto speciale, e le norme provinciali impugnate non esulano da tale competenza.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due leggi della Provincia autonoma di Bolzano — l’art. 14 della l.p. n. 4/2004 e l’art. 12 della l.p. n. 4/2005 — che modificavano la normativa provinciale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, estendendo le competenze della Provincia su manufatti e paesaggi. Il Governo riteneva che tali norme esorbitassero dalla competenza provinciale e violassero la competenza esclusiva statale nella tutela dei beni culturali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le norme provinciali in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972). Le censure riguardavano il superamento dei limiti della competenza provinciale primaria in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. Lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige riconosce alla Provincia di Bolzano una competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio e di tutela dei beni artistici, storici, archivistici e librari (artt. 8, nn. 3 e 8, del d.P.R. n. 670/1972). Le norme impugnate rientrano in questa competenza e non violano i limiti posti dalla Costituzione e dallo statuto.

    Il principio

    Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di competenze legislative primarie in materie espressamente elencate dallo statuto speciale (artt. 8 del d.P.R. n. 670/1972), che include la tutela del paesaggio e dei beni culturali. In queste materie la competenza provinciale è più ampia di quella regionale ordinaria, e la legislazione statale si applica solo come limite esterno, non come disciplina di dettaglio.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra «tutela» e «valorizzazione» dei beni culturali?

    In base all’art. 117 Cost. (nella versione risultante dalla riforma del 2001), la «tutela dei beni culturali» è materia di competenza esclusiva statale, mentre la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» è materia concorrente. Le Province a statuto speciale hanno però ulteriori competenze primarie ai sensi dei rispettivi statuti.

    Come si applica l’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 alle Province speciali?

    L’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 (riforma del titolo V) prevede che, nelle materie in cui le Regioni a statuto speciale e le Province autonome hanno competenze meno ampie di quelle attribuite alle Regioni ordinarie dalla riforma, si applichino le nuove norme più favorevoli. Ma in materie dove lo statuto speciale è già più favorevole, resta lo statuto a prevalere.

    La Provincia di Bolzano può legiferare in materia di beni culturali?

    Sì: l’art. 8, nn. 3 e 8, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio e dei beni artistici, storici, archivistici e librari, nonché in materia di tutela del patrimonio artistico e storico. La legislazione provinciale deve rispettare la Costituzione, i principi dell’ordinamento giuridico e le norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

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  • Corte cost. n. 404/2006 – Cessata materia, inquadramento dirigenti Sicilia

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la delibera legislativa siciliana che inquadrava i vincitori di concorso nella terza fascia dirigenziale è stata modificata dalla Regione prima della decisione, venendo meno l’oggetto del ricorso del Commissario dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato una disposizione della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 25 marzo 2006, che inquadrava automaticamente nella terza fascia della dirigenza regionale i vincitori di concorsi pubblici. La norma era stata contestata per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (imparzialità e buon andamento della P.A.). Prima della decisione, però, la norma era stata eliminata o modificata dalla stessa Assemblea regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l’art. 5 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 25 marzo 2006 (d.d.l. n. 1037), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La norma inseriva in terza fascia dirigenziale i vincitori di concorsi pubblici per dirigenti a partire dall’effettiva immissione in servizio, con effetti anche retroattivi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la norma impugnata è stata rimossa dall’ordinamento prima della decisione della Corte. Quando le norme impugnate vengono abrogate o modificate in modo tale da far venire meno il conflitto normativo, la Corte prende atto della cessazione della materia senza pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    La «cessazione della materia del contendere» è una pronuncia con la quale la Corte constata che il ricorso ha perso il suo oggetto: la norma impugnata è stata abrogata, modificata o sostituita prima della decisione. Non è una pronuncia nel merito, ma accerta il sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

    Domande e risposte

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

    È un organo statale con funzione di raccordo tra Stato e Regione Siciliana, che esercita un controllo preventivo sulla legittimità delle leggi approvate dall’Assemblea regionale siciliana. Può impugnarle davanti alla Corte costituzionale entro un termine breve.

    Perché l’automatico inquadramento in fascia dirigenziale era contestato?

    Perché poteva violare l’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità della P.A.) e l’art. 3 Cost., creando differenze di trattamento tra dipendenti in situazioni analoghe e attribuendo benefici economici (la fascia superiore comporta retribuzione più elevata) senza una razionale graduazione delle responsabilità.

    Cosa succede se la norma impugnata viene abrogata dopo il ricorso?

    Dipende: se l’abrogazione elimina il conflitto normativo e non vi sono effetti ancora in corso, la Corte dichiara la cessazione della materia. Se invece la norma ha già prodotto effetti permanenti, la Corte può comunque decidere nel merito.

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  • Corte cost. n. 403/2006 – Sanzioni assegni senza provvista e ragionevolezza

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari senza provvista: la richiesta di introdurre il pagamento in misura ridotta, la gradualità del divieto di emissione e le cause esimenti è una scelta riservata al legislatore, non alla Corte costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di La Spezia aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 2, 5 e 5-bis della legge n. 386/1990 (come modificata dal d.lgs. n. 507/1999) che disciplinano le sanzioni per l’emissione di assegni bancari senza provvista. In un procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia, il giudice riteneva che la normativa fosse irrazionale perché non prevedeva possibilità di pagamento in misura ridotta, né gradualità del divieto di emissione, né cause esimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di La Spezia (giudice rimettente) ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sostenendo che la mancanza di gradualità sanzionatoria e di cause esimenti nella legge n. 386/1990 creasse una disparità irragionevole rispetto alla disciplina generale degli illeciti amministrativi (legge n. 689/1981).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La richiesta del giudice mira a ottenere una pronuncia additiva che introduca meccanismi sanzionatori più articolati (pagamento ridotto, gradualità, esimenti): ma l’individuazione dei rimedi più adeguati comporta scelte discrezionali riservate al legislatore. La Corte non può sostituirsi al Parlamento nella costruzione del sistema sanzionatorio.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale invita la Corte a creare o modificare un sistema sanzionatorio attraverso una pronuncia additiva, e non esiste un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, la questione è inammissibile perché la scelta del rimedio è affidata alla discrezionalità legislativa. La Corte non può legislare in materia sanzionatoria in sostituzione del Parlamento.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge n. 386/1990 sugli assegni senza provvista?

    Prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie (in particolare il divieto di emettere assegni bancari per un periodo determinato) per chi emetta assegni senza provvista o senza autorizzazione. La legge è stata ampiamente riformata dal d.lgs. n. 507/1999 che ha depenalizzato le fattispecie, sostituendo le sanzioni penali con sanzioni amministrative.

    Perché il giudice riteneva la norma irragionevole?

    Perché la legge n. 386/1990 non prevedeva, a differenza della legge generale sugli illeciti amministrativi (l. n. 689/1981), la possibilità di pagare in misura ridotta la sanzione, né una gradazione del divieto di emissione in funzione della gravità della violazione, né cause esimenti per il caso di forza maggiore o errore incolpevole.

    Cosa significa che la scelta è «riservata al legislatore»?

    Significa che l’introduzione di nuove norme o la modifica del sistema sanzionatorio non è una funzione della Corte costituzionale: spetta al Parlamento. La Corte può eliminare norme incostituzionali, ma non può disegnare ex novo un sistema alternativo.

    Norme collegate

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