Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 402/2006 – Inammissibilità conflitto attribuzioni senatore Pasinato

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dal Giudice di pace di Bassano del Grappa contro la delibera del Senato che aveva applicato l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. alle opinioni del senatore Pasinato: il ricorso è stato depositato tardivamente.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Antonio Domenico Pasinato era imputato davanti al Giudice di pace di Bassano del Grappa per dichiarazioni nei confronti di Stefano De Cecchi. Il Senato aveva deliberato che tali dichiarazioni costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari (insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost.). Il Giudice di pace aveva promosso conflitto di attribuzioni contro quella delibera, ma il ricorso era stato depositato in cancelleria oltre i termini previsti dalla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Giudice di pace di Bassano del Grappa (potere giudiziario) contro il Senato della Repubblica (potere legislativo), in relazione alla delibera del 25 maggio 2005 sull’insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il ricorso era iscritto al n. 14 del registro conflitti 2006.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni: il ricorso è stato depositato tardivamente in cancelleria, oltre i termini previsti dalla legge n. 87/1953 e dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La tardività è un vizio processuale insanabile che impedisce l’esame nel merito.

    Il principio

    I termini processuali per la proposizione dei conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato sono perentori: il deposito tardivo del ricorso determina l’inammissibilità del conflitto, senza possibilità di sanatoria. Il rispetto dei termini è condizione indispensabile per l’ammissibilità del ricorso davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il «conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato»?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.) con cui un potere dello Stato (es. il potere giudiziario) contesta che un altro potere (es. il Parlamento) abbia usurpato o menomato le sue attribuzioni costituzionali. Nel caso dell’insindacabilità parlamentare, il giudice che si vede costretto a fermare un processo può sollevare conflitto.

    Cosa succede se il ricorso è tardivo?

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarne il merito. La delibera parlamentare contestata resta in piedi, e il processo davanti al Giudice di pace non può riprendere il suo corso per quella via.

    Come funziona la fase di «ammissibilità» nel conflitto tra poteri?

    I conflitti tra poteri si svolgono in due fasi: prima la Corte valuta in camera di consiglio se il conflitto sia «ammissibile» (esistenza e legittimità dei poteri confliggenti, rispetto dei termini, ecc.); solo se supera questa fase il conflitto viene deciso nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 401/2006 – Revoca patente per misure di sicurezza e delegificazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 120 del Codice della strada nel testo risultante dalla delegificazione operata dal d.P.R. n. 575/1994, in materia di revoca della patente per misure di sicurezza personali. La questione era già stata risolta con la sentenza n. 354/1998, e il giudice non ha spiegato adeguatamente il mutato contesto normativo.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione sulla norma regolamentare (d.P.R. n. 575/1994) che aveva «delegificato» l’art. 120 del Codice della strada in materia di revoca della patente da parte del Prefetto nei confronti di chi sia stato sottoposto a misure di sicurezza personali. La questione nasceva dall’appello avverso una sentenza del TAR che aveva annullato un decreto prefettizio di revoca della patente, ritenendo applicabile la sentenza cost. n. 354/1998.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, sull’art. 120 del Codice della strada nel testo risultante dalla delegificazione operata dall’art. 5 del d.P.R. n. 575/1994. La questione riguardava il potere del Prefetto di revocare la patente ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali, e se tale norma regolamentare soffrisse degli stessi vizi costituzionali già rilevati dalla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non ha adeguatamente spiegato perché la sentenza n. 354/1998 — che aveva già dichiarato incostituzionale la norma nel testo legislativo — non si estendesse anche al testo regolamentare risultante dalla delegificazione. L’ordinanza di rimessione era carente nella motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve motivare adeguatamente la non manifesta infondatezza della questione, anche quando esistano precedenti pronuncie della Corte su norme analoghe. Non è sufficiente limitarsi a sollevare la questione: occorre spiegare perché il precedente non risolva già il problema nel contesto normativo attuale.

    Domande e risposte

    Cosa è la «delegificazione»?

    È la tecnica con cui il legislatore autorizza il Governo a disciplinare una materia con regolamento (atto di rango inferiore alla legge), contestualmente abrogando le disposizioni legislative vigenti. La norma che residua ha rango regolamentare, non legislativo.

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 354/1998?

    La Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 120 del Codice della strada (nel testo legislativo) nella parte in cui prevedeva la revoca automatica della patente nei confronti di chi fosse stato sottoposto a misure di sicurezza personali, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva spiegato adeguatamente se e perché la norma regolamentare risultante dalla delegificazione soffrisse di vizi costituzionali diversi da quelli già esaminati dalla Corte. L’ordinanza era insufficientemente motivata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 400/2006 – Iscrizione tardiva notizia di reato e inutilizzabilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione che chiedeva di sanzionare con l’inutilizzabilità gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine massimo calcolato dalla data in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere iscritta (in caso di ritardo abnorme del PM). La Corte non può creare nuove sanzioni processuali non previste dal legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bologna, sezione del riesame, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 407, comma 3, c.p.p., chiedendo che fosse dichiarata l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine calcolato non dalla data di iscrizione effettiva della notizia di reato, ma dalla data in cui avrebbe dovuto essere iscritta. La questione nasceva da indagini per delitti contro la P.A. a Bologna, in cui l’iscrizione era avvenuta con ritardo rispetto all’esposto iniziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bologna (giudice rimettente) ha sollevato questione sull’art. 407, comma 3, c.p.p. in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost. (diritto di difesa), chiedendo che la norma fosse dichiarata incostituzionale «nella parte in cui non prevede» l’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine, calcolato dalla data in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere iscritta.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente chiede una pronuncia additiva — cioè l’aggiunta di una sanzione (l’inutilizzabilità) non prevista dalla norma — ma la scelta del tipo di sanzione processuale per il ritardo nella iscrizione appartiene al legislatore. La Corte non può introdurre meccanismi sanzionatori processuali in luogo del Parlamento.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale che richiedono alla Corte di aggiungere una disciplina non prevista dalla legge (sentenze «additive») sono ammissibili solo quando esiste un’unica soluzione costituzionalmente obbligata. Quando la scelta del rimedio è affidata alla discrezionalità del legislatore — come nel caso delle sanzioni processuali — la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 407 c.p.p.?

    L’art. 407 c.p.p. stabilisce la durata massima delle indagini preliminari: in via ordinaria 6 mesi, prorogabili fino a 2 anni per i reati più gravi. Scaduto il termine, il PM deve richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale; gli atti compiuti dopo la scadenza sono inutilizzabili.

    Cosa succede se il PM iscrive in ritardo la notizia di reato?

    Secondo la legge vigente, il termine decorre dalla data di iscrizione effettiva, anche se tardiva. La giurisprudenza ha sviluppato rimedi processuali (retrodatazione dell’iscrizione), ma la questione dell’inutilizzabilità automatica è controversa e non è disciplinata dalla norma impugnata.

    Cosa sono le sentenze «additive»?

    Sono le sentenze con cui la Corte dichiara l’illegittimità di una norma «nella parte in cui non prevede» qualcosa. Sono ammesse quando la soluzione mancante è costituzionalmente obbligata, non discrezionale. Se più soluzioni sono possibili, la scelta spetta al legislatore.

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  • Corte cost. n. 399/2006 – Accesso informazione ambientale e autonomia regionale FVG

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    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sollevata dalla Regione FVG contro il d.lgs. n. 195/2005 (accesso all’informazione ambientale): le norme statali di recepimento della direttiva 2003/4/CE sono compatibili con l’autonomia speciale del Friuli-Venezia Giulia, che non dispone di una potestà primaria in materia di accesso all’informazione ambientale idonea a escludere l’applicazione della disciplina statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato gli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, con cui lo Stato aveva recepito la direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. La Regione sosteneva che tali norme invadessero le sue competenze primarie in materia di ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali, garantite dallo statuto speciale (legge cost. n. 1/1963).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Friuli-Venezia Giulia (ricorrente in via principale) ha impugnato il d.lgs. n. 195/2005 in riferimento all’art. 8 della legge cost. n. 1/1963, nonché agli artt. 4, 5, 6 dello Statuto speciale e agli artt. 76, 117, commi 4 e 5, della Costituzione. La questione riguardava il rapporto tra la disciplina statale di recepimento e la potestà legislativa regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento all’art. 8 dello Statuto speciale (per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza), e dichiara non fondate le rimanenti questioni. Le norme statali impugnate non violano le competenze regionali: la disciplina sull’accesso all’informazione ambientale non rientra nella potestà primaria regionale invocata, e la Regione non ha dimostrato un titolo esclusivo che escluda l’applicazione della legge statale.

    Il principio

    La legislazione statale di recepimento delle direttive europee si applica anche nelle Regioni a statuto speciale nelle materie in cui queste ultime non dispongano di una potestà legislativa esclusiva e concretamente esercitata idonea a regolare la materia. Il semplice richiamo allo statuto speciale non è sufficiente: occorre indicare una specifica disposizione statutaria che riservi la materia alla competenza regionale primaria.

    Domande e risposte

    Cosa tutela la direttiva 2003/4/CE?

    Il diritto di chiunque ad accedere alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche, senza dovere dimostrare un interesse specifico. Comprende dati su aria, acqua, suolo, rifiuti, sostanze chimiche, rumore, radiazioni, nonché misure normative e amministrative in campo ambientale.

    Le Regioni a statuto speciale sono sempre esenti dalla legislazione statale?

    No. Le Regioni a statuto speciale godono di una maggiore autonomia rispetto a quelle ordinarie, ma l’autonomia non è assoluta: devono comunque rispettare i vincoli costituzionali e le norme di principio dello Stato. Nelle materie non espressamente riservate dal loro statuto, si applica la disciplina statale.

    Cosa è la «potestà legislativa primaria»?

    Nelle Regioni a statuto speciale, la potestà legislativa primaria (o esclusiva) consente alla Regione di legiferare in piena autonomia nelle materie elencate dallo statuto, nel rispetto dei soli principi costituzionali e delle norme dell’ordinamento europeo. Si distingue dalla potestà concorrente, che richiede il rispetto dei principi fondamentali statali.

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  • Corte cost. n. 398/2006 – Legge comunitaria regionale FVG e attuazione direttive UE

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge comunitaria 2004 della Regione Friuli-Venezia Giulia: alcune disposizioni violano il riparto di competenze in materia di attuazione del diritto europeo, esorbitando dallo statuto speciale. La restante parte della legge è dichiarata non fondata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la legge n. 11/2005 (legge comunitaria regionale 2004), che recepiva alcune direttive europee in materia di valutazione ambientale strategica (VAS, dir. 2001/42/CE), di accesso all’informazione ambientale (dir. 2003/4/CE) e altre. Il Governo aveva impugnato parti della legge per violazione dei limiti posti dallo statuto speciale e dell’art. 117 Cost. in materia di attuazione del diritto europeo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della legge regionale FVG n. 11/2005, in riferimento agli artt. 4, 5 e 6 della legge costituzionale n. 1/1963 (Statuto speciale FVG) e all’art. 117, commi primo, secondo (lett. s), e quinto, della Costituzione. La questione riguardava i limiti della competenza regionale nell’attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di potestà legislativa regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge FVG n. 11/2005 (in particolare quelle in materia di accesso all’informazione ambientale che sovrapponevano la disciplina regionale a quella statale di recepimento della direttiva 2003/4/CE), e non fondate le questioni relative al Capo II della stessa legge. La Regione FVG, pur dotata di statuto speciale, non può adottare norme contrastanti con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario recepiti dallo Stato.

    Il principio

    Le Regioni — anche quelle a statuto speciale — possono dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza, ma non possono farlo in modo da contrastare con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario né con le norme di principio fissate dallo Stato. L’art. 117, primo comma, Cost. impone a tutti i livelli di governo il rispetto degli obblighi comunitari.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono dare attuazione alle direttive europee?

    Sì: l’art. 117, quinto comma, Cost. consente alle Regioni di dare esecuzione diretta agli accordi internazionali e alle direttive europee nelle materie di loro competenza. Devono però rispettare i limiti posti dallo Stato e i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

    Cosa sono le «clausole di cedevolezza»?

    Sono clausole inserite nelle leggi statali di recepimento delle direttive europee, che prevedono l’applicazione della disciplina statale nelle Regioni che non abbiano ancora legiferato in materia. Garantiscono l’attuazione uniforme del diritto europeo sull’intero territorio nazionale.

    Cosa prevede la direttiva 2003/4/CE?

    La direttiva 2003/4/CE disciplina l’accesso del pubblico all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche, prevedendo modalità, termini e limitazioni di tale accesso. In Italia è stata recepita dal d.lgs. n. 195/2005.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 397/2006 – Poteri sostitutivi regionali sulle Comunità montane

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulla legge sarda che attribuisce alla Regione poteri sostitutivi sulle Comunità montane inadempienti: il meccanismo previsto è compatibile con il principio di leale collaborazione e con le competenze costituzionali, purché l’ente sostituito sia messo in grado di adempiere autonomamente prima dell’intervento sostitutivo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva approvato la legge n. 12/2005 sulle unioni di comuni e le Comunità montane. L’art. 11, comma 3, prevedeva che la Regione potesse esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Comunità montane inadempienti negli adempimenti loro assegnati per il riordino degli ambiti territoriali. Il Governo aveva impugnato la norma contestando la compatibilità con il riparto costituzionale di competenze e con il principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 11, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 12/2005 in riferimento all’art. 117 Cost. (con riguardo al riparto di competenze) e all’art. 120 Cost. in relazione al principio di leale collaborazione. Giudice rimettente: nessuno — si tratta di ricorso governativo in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il potere sostitutivo regionale è costituzionalmente legittimo quando è esercitato su enti locali che svolgono funzioni attribuite dalla Regione stessa in materie di sua competenza, e quando il procedimento garantisce all’ente sostituito la possibilità di adempiere autonomamente e di interloquire. La norma sarda rispetta questi requisiti.

    Il principio

    I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali sono costituzionalmente ammissibili purché rispettino tre condizioni: riguardino funzioni nelle materie di competenza regionale; prevedano un procedimento nel quale l’ente sostituito sia messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento; consentano all’ente di interloquire nel procedimento. La leale collaborazione è principio costituzionale che deve informare tutti i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali (art. 120 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa sono le Comunità montane?

    Le Comunità montane sono enti locali associativi, previsti dall’art. 27 del T.U. enti locali (d.lgs. n. 267/2000), che raggruppano più comuni montani per la gestione di funzioni associate e per lo sviluppo delle zone montane. La loro disciplina è di competenza regionale.

    In cosa consiste il «principio di leale collaborazione»?

    Il principio di leale collaborazione (ricavabile dagli artt. 5, 120 e 118 Cost.) impone che Stato, Regioni ed enti locali cooperino in buona fede nell’esercizio delle rispettive competenze, evitando di ostacolarsi reciprocamente. Nel caso dei poteri sostitutivi, esige che l’ente sostituito sia messo in condizione di adempiere prima che il sostituto intervenga.

    La Regione può sempre sostituirsi alle Comunità montane?

    No: il potere sostitutivo è eccezionale e deve essere previsto dalla legge, riguardare funzioni di competenza regionale, e seguire un procedimento garantito. Non può essere esercitato in modo arbitrario o senza che l’ente inadempiente abbia avuto la possibilità di rimediare autonomamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 396/2006 – Rimozione amministratori locali e competenza regionale

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge della Regione Sardegna n. 13/2005: la norma regionale che consentiva agli organi regionali di rimuovere o sospendere amministratori locali anche per «gravi motivi di ordine pubblico» invade una competenza statale esclusiva. Non spetta alle Regioni intervenire per ragioni di ordine pubblico.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva approvato una legge (n. 13/2005) che, richiamando l’art. 142 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali), attribuiva agli organi regionali il potere di rimuovere o sospendere amministratori locali nei casi ivi previsti, compresi i «gravi motivi di ordine pubblico». Il Governo aveva impugnato questa disposizione per violazione del riparto costituzionale di competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge regionale Sardegna n. 13/2005, sostenendo che, nel richiamare indistintamente i casi dell’art. 142 del T.U. enti locali — compresi i «gravi motivi di ordine pubblico» e la «violazione della Costituzione» — la norma attribuisse alla Regione poteri che appartengono allo Stato. Parametro: artt. 117 e 120 Cost. e competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 3 della legge regionale, nella parte in cui non esclude i «gravi motivi di ordine pubblico» dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali. L’ordine pubblico è materia di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono intervenire su enti locali per ragioni di ordine pubblico, che rimangono di esclusivo appannaggio dello Stato. Dichiara invece inammissibile la censura relativa alla «violazione della Costituzione».

    Il principio

    Le Regioni possono esercitare poteri sostitutivi sugli enti locali solo nelle materie di loro competenza; la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza è riservata allo Stato in via esclusiva (art. 117, comma 2, lett. h, Cost.). Una legge regionale che consenta interventi sostitutivi sugli enti locali per ragioni di ordine pubblico usurpa una funzione statale e è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Chi ha il potere di rimuovere un amministratore locale in Italia?

    Il potere di rimozione per gravi motivi di ordine pubblico appartiene allo Stato, esercitato tramite decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno. Le Regioni possono intervenire sugli enti locali solo per violazioni delle leggi regionali nelle materie di loro competenza.

    Cosa disciplina l’art. 142 del T.U. enti locali?

    L’art. 142 del d.lgs. n. 267/2000 prevede i casi in cui gli amministratori locali possono essere rimossi o sospesi: atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico. Solo i primi due casi possono riguardare la competenza regionale.

    La sentenza riguarda solo la Sardegna?

    La sentenza riguarda formalmente la legge regionale sarda, ma il principio espresso — che le Regioni non possono intervenire per ordine pubblico sugli enti locali — vale come orientamento generale per tutte le Regioni a statuto ordinario e speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 395/2006 – Ricongiungimento familiare stranieri e alloggio

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 3, lett. a), del T.U. immigrazione, che subordina il ricongiungimento familiare al possesso di un alloggio conforme ai parametri dell’edilizia residenziale pubblica. Le questioni sollevate dal Tribunale di Genova mancano di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 29, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) richiedeva, per ottenere il ricongiungimento familiare, che il richiedente disponesse di un alloggio conforme ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Il Tribunale di Genova aveva sollevato questione di legittimità per due casi nei quali la Questura aveva negato il ricongiungimento per inadeguatezza dell’alloggio, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova (giudice rimettente, con due ordinanze del 31 dicembre 2005) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, contestando il requisito abitativo per il ricongiungimento familiare come eccessivamente restrittivo rispetto al diritto all’unità familiare dei cittadini stranieri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza: in particolare, le consulenze tecniche depositate avevano già accertato l’idoneità degli alloggi secondo parametri diversi da quelli dell’edilizia residenziale pubblica, rendendo non chiaro il motivo per cui la norma impugnata fosse determinante ai fini della decisione.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve indicare con chiarezza la rilevanza della questione nel giudizio principale, vale a dire spiegare perché la norma impugnata sia effettivamente applicabile e determinante per la decisione. In mancanza di tale motivazione, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è il ricongiungimento familiare?

    È il diritto del cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia di far entrare o restare nel Paese i propri familiari più stretti (coniuge, figli, genitori a carico). È disciplinato dall’art. 29 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).

    Quale requisito abitativo è previsto dalla legge?

    L’art. 29, comma 3, lett. a), richiedeva che l’alloggio del richiedente rientrasse nei parametri minimi fissati dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica: metratura, numero di vani, abitabilità. Un alloggio non conforme — anche se in buone condizioni — poteva essere motivo di diniego.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» in una questione di costituzionalità?

    La Corte non esamina il merito della questione perché il giudice rimettente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che la norma impugnata sia applicabile e rilevante nel giudizio. È una decisione processuale, non una pronuncia sul merito costituzionale della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 394/2006 – Illegittimità norme penali di favore reati elettorali

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    La Corte dichiara incostituzionali le norme introdotte dalla legge n. 61/2004 che riducevano le sanzioni per falsità nelle competizioni elettorali: le cosiddette «norme penali di favore» violano l’art. 3 Cost. creando irragionevole privilegio per gli autori di reati elettorali rispetto a chi commette analoghi reati in altri contesti.

    Di cosa si tratta

    La legge 2 marzo 2004, n. 61, aveva modificato la disciplina sanzionatoria dei reati elettorali (falsificazione di liste, di voti, di atti), riducendo le pene previste rispetto alla disciplina previgente e rispetto alle sanzioni per reati analoghi in altri settori. Più giudici — il GIP di Pescara, il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Roma — avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di queste norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti (GIP Tribunale di Pescara, Tribunale di Firenze, GUP Tribunale di Pescara, Tribunale di Roma) hanno impugnato l’art. 1 della legge n. 61/2004 e le modifiche agli artt. 90 del d.P.R. n. 570/1960 e 100 del d.P.R. n. 361/1957, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La censura riguardava il trattamento sanzionatorio più mite rispetto a reati analoghi (in particolare rispetto alla disciplina del codice penale per le falsità).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 100, terzo comma, del d.P.R. n. 361/1957 come modificato dalla legge n. 61/2004, e dell’art. 90, terzo comma, del d.P.R. n. 570/1960 come modificato dalla stessa legge. La riduzione selettiva delle pene per i reati elettorali è irragionevolmente discriminatoria rispetto ad analoghi illeciti. Dichiara invece la manifesta inammissibilità di altre censure.

    Il principio

    Le «norme penali di favore» — che cioè attenuano la sanzione per alcune categorie di soggetti o di atti rispetto alla disciplina generale — non sono di per sé vietate, ma devono rispettare il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Un privilegio sanzionatorio ingiustificato per i reati connessi a elezioni viola l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «norme penali di favore»?

    Sono norme che introducono un trattamento sanzionatorio più mite per determinate condotte o categorie di soggetti, rispetto a quanto previsto dalla disciplina generale. La Corte può dichiararle incostituzionali quando il privilegio è privo di ragionevole giustificazione.

    Perché la legge n. 61/2004 era controversa?

    Perché aveva ridotto in modo significativo le pene per i reati di falsificazione delle elezioni, creando una disparità ingiustificata rispetto alle pene per falsità analoghe previste nel codice penale. Secondo i giudici rimettenti, si trattava di un privilegio privo di basi razionali.

    La dichiarazione di illegittimità ripristina le pene precedenti?

    Sì: quando una norma penale di favore viene dichiarata incostituzionale, si «revive» la disciplina sanzionatoria anteriore più severa, che diventa nuovamente applicabile alle condotte commesse dopo la pubblicazione della sentenza.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, fondamento del sindacato sulle norme penali di favore
  • Corte cost. n. 393/2006 – Retroattività della prescrizione più favorevole

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 («ex Cirielli») nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione — più favorevoli — ai processi già pendenti in dibattimento al momento dell’entrata in vigore della legge. Viola l’art. 3 della Costituzione trattare diversamente situazioni identiche.

    Di cosa si tratta

    La legge 5 dicembre 2005, n. 251, nota come «ex Cirielli», aveva modificato i termini di prescrizione del reato, rendendoli in alcuni casi più brevi (e quindi più favorevoli per l’imputato). L’art. 10, comma 3, però, escludeva l’applicazione retroattiva della nuova disciplina ai processi in cui fosse già stata dichiarata l’apertura del dibattimento. Il Tribunale di Bari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma transitoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bari ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza), contestando la norma nella parte in cui subordina l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione alla condizione che non vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento. Giudice rimettente: Tribunale di Bari, ordinanza del 23 dicembre 2005.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». La distinzione tra imputati in processi pre-dibattimentali e imputati in processi già a dibattimento risulta arbitraria e viola l’art. 3 Cost.: la fase processuale non è un criterio razionale per differenziare l’applicazione di norme penali più favorevoli.

    Il principio

    Il principio di retroattività della lex mitior in materia penale — ricavabile dall’art. 3 Cost. — impone che le norme più favorevoli all’imputato si applichino anche ai processi in corso, salvo che il legislatore possa giustificare una diversa disciplina intertemporale con una ragione ponderata e non arbitraria. La mera pendenza del dibattimento non costituisce un criterio sufficiente.

    Domande e risposte

    Cosa è la «lex mitior» in diritto penale?

    È la legge penale più favorevole all’imputato o al condannato. Il principio vuole che, se tra il momento del fatto e la condanna definitiva intervenga una norma più favorevole, si applichi quella più mite. Si distingue dal divieto di retroattività sfavorevole, che è assoluto.

    La sentenza vale per tutti i processi?

    Sì: la dichiarazione di incostituzionalità opera erga omnes. Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la norma caducata non è più applicabile, e i giudici devono calcolare la prescrizione secondo le nuove regole anche per i processi già in dibattimento.

    Cos’è la «legge ex Cirielli»?

    È la legge n. 251/2005, così denominata dal nome del parlamentare proponente. Ha modificato significativamente i termini di prescrizione del reato (artt. 157 e seguenti c.p.) e la disciplina della recidiva.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, fondamento del controllo di costituzionalità sulle norme penali transitorie
  • Corte cost. n. 392/2006 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione Sgarbi

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    La Corte risolve un conflitto di attribuzioni tra la Corte d’appello di Milano e la Camera dei deputati: le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nella trasmissione «Sgarbi quotidiani» contro il magistrato Andrea Padalino non costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La delibera di insindacabilità della Camera viene annullata.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Vittorio Sgarbi aveva pronunciato espressioni ritenute diffamatorie nei confronti del dott. Andrea Padalino, magistrato, durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 1994. Nel processo civile per risarcimento del danno, la Camera dei deputati aveva deliberato che tali dichiarazioni costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzioni contestando quella delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: la Corte d’appello di Milano (potere giudiziario) contro la Camera dei deputati (potere legislativo), in relazione alla delibera del 7 ottobre 2003 con cui la Camera aveva applicato la garanzia dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. alle dichiarazioni di Sgarbi. Il parametro è l’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni di Sgarbi costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e annulla la delibera di insindacabilità adottata il 7 ottobre 2003. Le dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva non presentano il necessario «nesso funzionale» con l’attività parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. tutela solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ed esige un preciso nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e un atto parlamentare tipico. Dichiarazioni rese in trasmissioni televisive di carattere personale, senza alcun collegamento con atti parlamentari specifici, non rientrano nella garanzia costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale, non personale: protegge il parlamentare solo quando agisce in quanto tale.

    Quando una dichiarazione «extra moenia» è protetta?

    Solo se presenta un nesso funzionale diretto e specifico con atti parlamentari già compiuti o contemporanei: ad esempio, dichiarazioni alla stampa che riproducono il contenuto di un intervento parlamentare. Le semplici opinioni personali, anche di un parlamentare, non sono coperte dalla garanzia.

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera?

    Il processo civile davanti alla Corte d’appello di Milano può riprendere il suo corso: i giudici ordinari potranno valutare liberamente se le dichiarazioni di Sgarbi integrino diffamazione e determinino un obbligo risarcitorio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 391/2006 – Pubblico impiego regionale e contrattazione sindacale

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Governo contro la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19/2005, che disciplinava la contrattazione collettiva nel comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Il ricorso era fondato su presunte violazioni degli artt. 5, 117 e 120 Cost., ma la Corte ritiene la questione inammissibile nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato una legge (n. 19/2005) che, in via transitoria, regolava la contrattazione collettiva per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, individuando le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione tramite l’A.Re.Ra.N. regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato questa disciplina davanti alla Corte costituzionale sostenendo che invadesse competenze statali esclusive in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), e violasse i principi di unità e autonomia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 7 e 8, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19/2005, in riferimento agli artt. 5, 117 (commi primo e secondo, lettera l) e 120 della Costituzione. La censura riguardava la disciplina della rappresentatività sindacale e della sottoscrizione del contratto collettivo da parte dell’A.Re.Ra.N. regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale. Le norme impugnate sono state modificate nel corso del giudizio, rendendo il ricorso privo di oggetto attuale. La Corte non esamina pertanto nel merito le censure sollevate.

    Il principio

    Quando le norme regionali impugnate vengono modificate prima della decisione, il ricorso governativo può perdere il suo oggetto e la Corte può dichiarare l’inammissibilità della questione anziché pronunciarsi nel merito. La competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) include la disciplina dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato.

    Domande e risposte

    Cosa regolava la legge regionale impugnata?

    Disciplinava, in via transitoria, la contrattazione collettiva per il comparto unico del pubblico impiego della Regione Friuli-Venezia Giulia, stabilendo quali organizzazioni sindacali potessero partecipare alla contrattazione tramite l’A.Re.Ra.N. regionale e le modalità di sottoscrizione del contratto.

    Perché il Governo aveva impugnato la legge?

    Riteneva che la disciplina regionale invadesse la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di rapporti di lavoro, nonché i principi di unità nazionale e di buon andamento dell’amministrazione.

    Cosa significa «inammissibilità» della questione?

    Significa che la Corte non può pronunciarsi nel merito della questione per ragioni processuali o per sopravvenuta carenza dell’oggetto — in questo caso perché le norme impugnate erano state nel frattempo modificate dalla stessa Regione.

    Norme collegate

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