Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 102/2006 – Legge regionale Campania e autonomia universitaria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale parziale della l.r. Campania n. 13/2004 in materia di università. Le disposizioni che attribuivano alla Regione la programmazione di scuole di eccellenza, master e accordi di programma in materia universitaria violano la competenza esclusiva statale sull’istruzione universitaria.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato la l.r. Campania n. 13/2004 (promozione delle università campane) lamentando che alcune disposizioni invadessero la competenza legislativa statale in materia di istruzione universitaria. La Regione sosteneva di esercitare la competenza concorrente in materia di istruzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 2, comma 2, lett. b) e d), e 3, comma 4, l.r. Campania n. 13/2004 (promozione università). Parametri: artt. 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lett. n), e sesto comma, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lett. b) nella parte in cui attribuisce alla programmazione regionale l’istituzione di scuole di eccellenza e master (riservata allo Stato ex art. 117, sesto comma), e dell’art. 3, comma 4, nella parte in cui prevede un potere regionale di indirizzo sugli ordinamenti didattici. Dichiara invece infondata la questione sull’art. 2, comma 2, lett. d).

    Il principio

    Le Regioni possono sostenere finanziariamente le università e promuovere la cooperazione, ma non possono incidere sugli ordinamenti didattici, sull’istituzione di percorsi formativi e sui titoli di studio, riservati alla competenza esclusiva statale dagli artt. 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lett. n), Cost.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono legiferare sull’università?

    Solo nel quadro della competenza concorrente in materia di istruzione (art. 117, terzo comma, Cost.), senza incidere sull’autonomia universitaria né sulla competenza esclusiva statale su ordinamenti e titoli di studio.

    Cosa sono le scuole di eccellenza e i master universitari?

    Percorsi formativi di alta qualificazione istituibili dalle università ai sensi dei decreti ministeriali; la loro istituzione è riservata allo Stato ex art. 117, sesto comma, Cost.

    La Regione Campania poteva stipulare accordi di programma con le università?

    Sì sulla parte non censurata: gli accordi di programma tra Regione, Ministero e atenei possono rientrare nella competenza concorrente se non incidono sugli ordinamenti didattici.

  • Corte cost. n. 101/2006 – Esecutività delle sentenze del Tribunale acque pubbliche

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 205, primo comma, r.d. n. 1775/1933. La mancata previsione dell’esecutività automatica delle sentenze di primo grado del Tribunale regionale delle acque pubbliche non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Taranto aveva sollevato questione nel corso di un’opposizione all’esecuzione: le sentenze del Tribunale regionale delle acque pubbliche di primo grado non sono automaticamente esecutive, a differenza delle sentenze dei tribunali ordinari ex art. 282 c.p.c.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 205, primo comma, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (T.U. acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede l’automatica efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado del Tribunale regionale delle acque pubbliche. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettente: Tribunale di Taranto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il giudice delle acque pubbliche è un giudice speciale con caratteristiche proprie; il legislatore può legittimamente prevedere regimi diversi di esecutività in ragione delle peculiarità dei giudizi. Il rinvio all’art. 208 r.d. n. 1775/1933 al codice di rito ordinario non impone l’estensione automatica dell’art. 282 c.p.c.

    Il principio

    La differenziazione del regime di esecutività tra sentenze dei tribunali ordinari e sentenze del Tribunale regionale delle acque pubbliche non è irragionevole: il legislatore può modulare diversamente l’esecutività in ragione delle caratteristiche del giudice speciale.

    Domande e risposte

    Le sentenze del TRAP di primo grado sono esecutive?

    Non automaticamente, a differenza delle sentenze dei tribunali ordinari ex art. 282 c.p.c. Occorre apposita ordinanza di esecutività su istanza di parte.

    Perché il regime è diverso da quello dei tribunali ordinari?

    La Corte riconosce la legittimità della differenziazione in ragione delle caratteristiche del giudice speciale delle acque, senza che ciò violi il principio di uguaglianza.

    Chi è competente a conoscere delle controversie sulle acque pubbliche?

    Il Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP) in primo grado e il Tribunale superiore delle acque pubbliche in appello e per i conflitti di giurisdizione.

  • Corte cost. n. 100/2006 – Contraddittorio nel giudizio di ottemperanza al TAR

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 91 r.d. n. 642/1907. Il giudizio di ottemperanza dinnanzi al TAR si instaura validamente con la comunicazione del ricorso da parte della segreteria, senza che sia necessaria la notifica ad opera del ricorrente.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Sicilia aveva sollevato questione sul fatto che, nel giudizio di ottemperanza, il contraddittorio fosse instaurato mediante comunicazione della segreteria anziché mediante notifica del ricorrente, ritenendo che ciò privasse la P.A. di garanzie processuali adeguate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 91 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (procedura Consiglio di Stato), e in subordine artt. 19 e 27 l. n. 1034/1971 e art. 27 r.d. n. 1054/1924. Parametri: artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. Rimettente: TAR Sicilia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il Consiglio di Stato ha già affermato che la comunicazione della segreteria nel giudizio di ottemperanza è sufficiente ad assicurare il contraddittorio; l’amministrazione riceve l’atto ufficialmente e ha modo di difendersi.

    Il principio

    Nel giudizio di ottemperanza dinnanzi al TAR il contraddittorio si instaura validamente mediante comunicazione della segreteria all’amministrazione inadempiente, in quanto tale modalità assicura piena ed effettiva conoscenza del procedimento.

    Domande e risposte

    Come si propone il ricorso in ottemperanza al TAR?

    Depositando l’originale del ricorso presso la segreteria del TAR, che provvede alla comunicazione all’amministrazione ai sensi dell’art. 91 r.d. n. 642/1907.

    È necessaria la notifica dell’atto da parte del ricorrente?

    No, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato confermata dalla Corte: la comunicazione della segreteria è sufficiente.

    L’amministrazione ha tempo per difendersi?

    Sì: la comunicazione della segreteria le assicura la conoscenza del procedimento e la possibilità di presentare memorie difensive.

  • Corte cost. n. 99/2006 – Estinzione del giudizio su legge Basilicata esame taxi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una norma della Regione Basilicata che limitava ai soli residenti la partecipazione all’esame per servizi taxi. La norma è stata abrogata dalla Regione e il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    L’art. 25, comma 1, della l.r. Basilicata n. 5/2005 prevedeva che solo i cittadini italiani residenti in Basilicata potessero partecipare all’esame di idoneità per taxi e noleggio. Il Governo aveva impugnato la norma per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 120 Cost., ma la Regione ha poi abrogato la disposizione con la l.r. n. 27/2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 25, comma 1, l.r. Basilicata n. 5/2005 (requisito residenza per esame taxi). Parametri: artt. 3, 97, 117, primo comma, e 120 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo ai sensi dell’art. 25 norme integrative. La norma impugnata era stata abrogata e il ricorrente ha rinunciato al ricorso senza che la parte resistente (Regione) si fosse costituita, per cui non occorre accettazione della rinuncia.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte del solo ricorrente, in assenza di costituzione della parte resistente, produce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Quando si estingue un giudizio costituzionale per rinuncia?

    Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia al ricorso produce estinzione se la controparte non si è costituita o accetta la rinuncia.

    Una norma regionale abrogata può ancora essere impugnata?

    L’abrogazione sopravvenuta di norma impugnata non rende automaticamente il ricorso inammissibile, ma il ricorrente può rinunciare se non vi è più interesse alla decisione.

    Poteva la Regione limitare l’esame taxi ai residenti?

    La norma è stata abrogata prima della decisione, quindi la questione è rimasta senza risposta nel merito; i parametri evocati (artt. 3 e 117 Cost.) suggerivano l’incompatibilità con la libera circolazione e il principio di uguaglianza.

  • Corte cost. n. 98/2006 – Delitto di evasione e legittimità del provvedimento restrittivo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 385 c.p. Il reato di evasione sussiste anche quando il provvedimento restrittivo sia formalmente legittimo ma il soggetto venga poi assolto dal reato presupposto: la legittimità penalmente rilevante è quella formale del titolo cautelare.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, procedeva per il delitto di evasione a carico di persona poi assolta dal reato per cui era stata sottoposta a misura cautelare. Il rimettente chiedeva se l’art. 385 c.p. richiedesse anche la legittimità sostanziale della detenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 385 c.p. (delitto di evasione), nella parte in cui sanziona chi sia «legalmente arrestato o detenuto» anche quando il provvedimento restrittivo si riveli sostanzialmente illegittimo. Parametri: artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111 Cost. Rimettente: Tribunale di Forlì, sez. distacc. di Cesena.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il requisito «legalmente detenuto» si riferisce alla legittimità formale del titolo restrittivo. La successiva assoluzione dal reato presupposto non esclude retroattivamente la legittimità del provvedimento cautelare emesso nel rispetto delle forme di legge; il rimedio avverso la detenzione ingiusta è il riesame e la riparazione, non la scriminante nell’evasione.

    Il principio

    Il delitto di evasione ex art. 385 c.p. sussiste ogniqualvolta il titolo restrittivo sia formalmente legittimo al momento del fatto: la successiva assoluzione dal reato presupposto non incide sulla tipicità della condotta di chi si allontana dal luogo di detenzione.

    Domande e risposte

    Chi è «legalmente detenuto» ai sensi dell’art. 385 c.p.?

    Chi si trova in stato di arresto o detenzione in forza di un provvedimento formalmente legittimo, emesso dall’autorità competente nelle forme previste dalla legge.

    L’assoluzione dal reato presupposto elimina il reato di evasione?

    No, secondo questa pronuncia. La legittimità penalmente rilevante è quella formale del titolo cautelare al momento dell’evasione.

    Qual è il rimedio per chi è stato detenuto senza poi essere condannato?

    La riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., non la scriminante nell’evasione.

  • Corte cost. n. 97/2006 – Sanzione per mancata presentazione agli uffici di polizia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 180, comma 8, del Codice della strada. La sanzione per chi non si presenta agli uffici di polizia su invito per fornire dati sull’infrazione stradale non comprime irragionevolmente la libertà personale né il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Bra aveva sollevato questione sulla sanzione da 343 a 1.376 euro prevista per chi non ottempera senza giustificato motivo all’invito di presentarsi in commissariato per fornire informazioni su violazioni del codice della strada.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 180, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada). Parametri: artt. 2, 3 e 24 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Bra.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. L’obbligo di comparire davanti agli uffici di polizia per fornire informazioni sulle violazioni stradali è un onere di cooperazione dell’utente della strada; la sanzione non è sproporzionata rispetto alla finalità di accertare le infrazioni. Il «giustificato motivo» esclude l’applicazione della sanzione nei casi di impossibilità.

    Il principio

    L’obbligo di presentarsi agli uffici di polizia stradale non lede la libertà individuale né il diritto di difesa: trattasi di un onere di cooperazione amministrativa corredato dalla clausola esimente del «giustificato motivo».

    Domande e risposte

    Quando si applica la sanzione dell’art. 180, comma 8, C.d.S.?

    Quando si riceve un invito dalla polizia a presentarsi per fornire informazioni su un’infrazione e non si ottempera senza giustificato motivo, entro il termine indicato nell’invito.

    Cosa può costituire giustificato motivo?

    Malattia, assenza documentata, motivi di lavoro inderogabili: qualsiasi impedimento oggettivo che rendesse impossibile la comparizione nel termine indicato.

    Il rifiuto di fornire dati sull’infrazione può violare il diritto di non autoincriminarsi?

    La Corte non affronta questo profilo nella presente ordinanza; il diritto al silenzio è tutelato in sede penale ma l’obbligo riguarda qui l’identificazione del conducente, non una confessione.

  • Corte cost. n. 96/2006 – Decurtazione punti al proprietario del veicolo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada. L’obbligo del proprietario di comunicare chi era alla guida e, in caso di silenzio, la decurtazione dei punti a suo carico non viola il principio di personalità della responsabilità né il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Due giudici di pace (Gravina in Puglia e Dolo) avevano dubitato che la decurtazione automatica di punti dalla patente del proprietario del veicolo – quando il conducente non fosse stato identificato – configurasse una responsabilità oggettiva vietata dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 126-bis, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificato dalla l. n. 214/2003. Parametri: artt. 3, 24 e 27 Cost. Rimettenti: G.d.P. di Gravina in Puglia e G.d.P. di Dolo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. L’art. 27 Cost. enuncia il principio di personalità della responsabilità penale, non di quella amministrativa; la decurtazione dei punti al proprietario è una sanzione accessoria amministrativa che si fonda sull’obbligo di vigilanza del proprietario sul veicolo, non su una responsabilità oggettiva pura.

    Il principio

    La decurtazione dei punti al proprietario del veicolo in mancanza di comunicazione del conducente non integra responsabilità oggettiva vietata dalla Costituzione: il proprietario ha l’obbligo di conoscere e comunicare chi utilizza il veicolo, e la sanzione è proporzionata a tale obbligo di vigilanza.

    Domande e risposte

    Cosa deve fare il proprietario quando non è lui alla guida?

    Ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S., entro 30 giorni dalla notifica del verbale deve comunicare chi era alla guida; in caso contrario i punti vengono decurtati dalla sua patente.

    La decurtazione al proprietario è una responsabilità oggettiva?

    No, secondo la Corte: è una sanzione collegata all’obbligo di vigilanza sul veicolo, diversa dalla responsabilità oggettiva pura. L’art. 27 Cost. tutela la sola responsabilità penale.

    Può il proprietario dimostrare di non sapere chi guidava?

    La questione è rimessa alle valutazioni del giudice del merito; la norma prevede il termine di 30 giorni per la comunicazione ma non esclude che il proprietario alleghi cause di impossibilità.

  • Corte cost. n. 95/2006 – Cessione crediti bancari e cartolarizzazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 1260 c.c. e sugli artt. 41 e 58 del T.U.B. nonché sull’art. 4, comma 1, della legge sulla cartolarizzazione. La cessione in blocco di crediti bancari con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non viola i diritti del debitore ceduto né le garanzie processuali.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un’opposizione all’esecuzione, il Tribunale di Viterbo aveva dubitato che le norme sulla cessione in blocco di crediti bancari e sulla cartolarizzazione comprimessero indebitamente i diritti del debitore, privandolo del preventivo consenso alla cessione e rendendo opponibile la cessione con mera pubblicazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 1260, primo comma, c.c.; artt. 41, comma 1, e 58, commi 2-4, d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.); art. 4, comma 1, l. n. 130/1999 (cartolarizzazione). Parametri: artt. 2, 3, 41 e 111 Cost. Rimettente: Tribunale di Viterbo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza di tutte le questioni. La cedibilità dei crediti senza consenso del debitore è principio generale del diritto civile; la pubblicità mediante G.U. è strumento legittimo di opponibilità di massa; il debitore conserva tutte le eccezioni opponibili al cedente.

    Il principio

    La cessione in blocco di crediti bancari senza consenso del debitore e con opponibilità mediante pubblicazione in G.U. è costituzionalmente legittima: il debitore ceduto conserva integre le proprie facoltà difensive, potendo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

    Domande e risposte

    Il debitore deve essere informato della cessione del suo credito?

    No: l’art. 58 T.U.B. consente la cessione in blocco con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza obbligo di notifica individuale. La Corte ritiene ciò compatibile con il diritto di difesa.

    Il debitore ceduto può opporre eccezioni al cessionario?

    Sì: ai sensi dell’art. 1260 c.c. il debitore conserva tutte le eccezioni opponibili al cedente originario.

    Cos’è la cartolarizzazione dei crediti?

    Un’operazione con cui crediti bancari vengono ceduti a una società veicolo che emette titoli (ABS) sul mercato; disciplinata dalla l. n. 130/1999. La Corte ne conferma la legittimità costituzionale.

  • Corte cost. n. 94/2006 – Giurisdizione tributaria su sanzioni lavoro irregolare

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. L’attribuzione alle commissioni tributarie delle controversie sulle sanzioni per lavoro irregolare irrogate dall’Agenzia delle entrate non viola l’art. 102 Cost. né la VI disposizione transitoria.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Novara aveva chiesto se la giurisdizione tributaria, estesa dalla legge a tutte le sanzioni irrogate dagli uffici finanziari, potesse comprendere controversie estranee alla materia fiscale come le sanzioni per lavoro irregolare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 2, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non esclude le sanzioni di cui all’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 dalla giurisdizione tributaria. Parametri: artt. 102, secondo comma, e VI disp. trans. Cost. Rimettente: Comm. trib. prov. di Novara.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La giurisdizione speciale tributaria può essere mantenuta ed estesa purché vi sia connessione funzionale con la materia tributaria. L’irrogazione della sanzione da parte dell’Agenzia delle entrate integra un collegamento sufficiente.

    Il principio

    L’attribuzione alle commissioni tributarie di controversie sulle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle entrate non viola l’art. 102 Cost. quando esiste un collegamento funzionale con l’attività di accertamento fiscale dell’amministrazione finanziaria.

    Domande e risposte

    Davanti a quale giudice si impugna la sanzione per lavoro nero irrogata dall’Agenzia?

    Davanti alla commissione tributaria provinciale, che ha giurisdizione su tutte le sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992.

    Le giurisdizioni speciali possono essere estese dal legislatore?

    Sì, entro i limiti della VI disposizione transitoria Cost. La Corte ammette l’ampliamento quando esiste connessione funzionale con la materia tipica del giudice speciale.

    Cosa succede se la sanzione non ha carattere tributario?

    La Corte non esclude la giurisdizione tributaria per il solo fatto che la sanzione attiene al diritto del lavoro, rilevando la natura soggettiva dell’organo irrogante.

  • Corte cost. n. 93/2006 – Sanzione amministrativa per lavoro irregolare

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 in materia di lavoro irregolare. La sanzione calcolata dal 1° gennaio alla data di accertamento non è irragionevole perché è il datore di lavoro a essere in grado di dimostrare la diversa durata del rapporto irregolare.

    Di cosa si tratta

    Commissioni tributarie provinciali di Como, Bergamo e Pesaro avevano sollevato questioni sulla sanzione dal 200 al 400% del costo del lavoro irrogata dall’Agenzia delle entrate per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, calcolata dal 1° gennaio alla data di constatazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 (conv. l. n. 73/2002), nella parte in cui parametra la sanzione al periodo dall’inizio dell’anno all’accertamento. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettenti: Comm. trib. prov. di Como, Bergamo e Pesaro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La presunzione di durata dell’anno è una scelta legislativa non irragionevole: non è assoluta perché il datore può dimostrare con documenti propri la data di inizio del rapporto irregolare; l’Agenzia delle entrate ha accesso alle scritture contabili dell’impresa.

    Il principio

    La presunzione di durata del rapporto di lavoro irregolare dall’inizio dell’anno non è assoluta né irragionevole: il datore di lavoro, che detiene le scritture contabili, è in grado di fornire prova contraria sulla data di inizio effettivo.

    Domande e risposte

    Come si calcola la sanzione per lavoro nero?

    Ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, la sanzione è pari al 200-400% del costo del lavoro contrattuale per il periodo dall’inizio dell’anno sino alla data di constatazione.

    Il datore può dimostrare che il rapporto è iniziato dopo il 1° gennaio?

    Sì, la presunzione non è assoluta. La Corte precisa che il datore ha accesso alle proprie scritture contabili e può documentare l’effettiva data di inizio del rapporto irregolare.

    Chi irroga la sanzione?

    L’Agenzia delle entrate, competente ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 12/2002, con il processo tributario come sede di contestazione.

  • Corte cost. n. 92/2006 – Poteri istruttori officiosi del giudice penale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione sull’art. 507 c.p.p. e sull’art. 151, comma 2, disp. att. c.p.p. Il potere di ammettere nuove prove anche in deroga alle decadenze è già stato ritenuto compatibile con il giusto processo dalle Sezioni Unite e dalla stessa Corte.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, aveva ammesso d’ufficio nuovi testimoni su sollecitazione del p.m. dopo che le parti erano decadute dalle rispettive liste. L’imputato lamentava la lesione del diritto alla prova contraria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 507 c.p.p. (ammissione prove ex officio anche oltre le decadenze) e art. 151, comma 2, disp. att. c.p.p. (conduzione esame diretto da parte del presidente). Parametro: art. 111 Cost. Rimettente: Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. I profili sollevati sono già stati esaminati con esito negativo. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 507 c.p.p. garantisce alle parti il diritto di dedurre prove contrarie; l’art. 151 disp. att. non comprime il diritto di difesa perché il presidente svolge funzione di ausilio, non sostitutiva.

    Il principio

    Il potere officioso del giudice di ammettere prove ex art. 507 c.p.p. non viola il giusto processo se le parti conservano il diritto di dedurre prove contrarie; la conduzione diretta dell’esame da parte del presidente ex art. 151 disp. att. è strumento ausiliario compatibile con l’art. 111 Cost.

    Domande e risposte

    Il giudice penale può ammettere prove dopo le decadenze?

    Sì, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., ma deve trattarsi di prove assolutamente necessarie. La Corte conferma la compatibilità costituzionale di tale potere con il giusto processo.

    Le parti possono rispondere alle prove disposte d’ufficio?

    Sì: la giurisprudenza delle Sezioni Unite riconosce il diritto delle parti di dedurre prove contrarie a quelle ammesse ex art. 507 c.p.p.

    Cosa fa il presidente quando conduce direttamente un esame?

    Ai sensi dell’art. 151, comma 2, disp. att., il presidente svolge l’esame e poi determina quale parte conduce l’esame diretto; la Corte ritiene ciò compatibile con il diritto di difesa.

  • Corte cost. n. 91/2006 – Interruzione del processo per morte della parte

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 300 c.p.c. sollevata dal Tribunale di Napoli. Quando il difensore non dichiara la morte della parte, il processo prosegue nei confronti del defunto per effetto della c.d. ultrattività del mandato. In assenza di litisconsorzio già instaurato non sorge l’obbligo di integrare il contraddittorio.

    Di cosa si tratta

    Un procedimento civile proseguiva dopo la morte dell’attrice, la cui scomparsa era nota in atti ma non era stata dichiarata dal suo difensore. Il tribunale remittente chiedeva se il giudice dovesse in ogni caso ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 300 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice disponga l’integrazione del contraddittorio quando la morte della parte è acquisita al processo indipendentemente dalla dichiarazione del procuratore. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il presupposto interpretativo del rimettente è erroneo: in mancanza di dichiarazione dell’evento interruttivo, il processo resta incardinato nei confronti del de cuius per ultrattività del mandato (sent. n. 136/1992). Non potendosi configurare litisconsorzio, non si pone alcuna questione di integrazione del contraddittorio.

    Il principio

    L’ultrattività del mandato difensivo impedisce l’interruzione automatica del processo: soltanto quando almeno un coerede sia già in causa nasce l’obbligo di evocare gli altri.

    Domande e risposte

    Cosa succede se il difensore non dichiara la morte della parte?

    Il processo prosegue come se la parte fosse ancora in vita: il mandato del difensore resta efficace e la sentenza sarà pronunciata nei confronti del defunto, vincolando i successori.

    Quando occorre integrare il contraddittorio in caso di decesso?

    Solo se almeno un coerede è già entrato in causa (costituzione volontaria o riassunzione): in quel caso l’art. 110 c.p.c. impone di evocare tutti gli altri coeredi.

    Il giudice può agire d’ufficio se conosce la morte della parte?

    No, secondo questa pronuncia: la conoscenza della morte acquisita aliunde non è sufficiente a imporre al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio in assenza di litisconsorzio.