Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 168/2006 – processo penale

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, in riferimento agli parametri costituzionali, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 168 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 45. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 45.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 45 in riferimento a i parametri costituzionali invocati viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 168/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 45.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 45, censurata in riferimento a parametri costituzionali.

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 167/2006 – rapporto di lavoro

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    La questione di legittimità costituzionale dell’degli artt. 4,, in riferimento agli parametri costituzionali, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 167 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di degli artt. 4,. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato degli artt. 4,.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di degli artt. 4, in riferimento a i parametri costituzionali invocati viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 167/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di degli artt. 4,.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è degli artt. 4,, censurata in riferimento a parametri costituzionali.

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 166/2006 – pensioni pubbliche

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, in riferimento agli parametri costituzionali sollevata dal Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 166 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939 promossa dal Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Calabria. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, su ordinanza di rimessione del Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939 in riferimento a i parametri costituzionali invocati viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 166/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, censurata in riferimento a parametri costituzionali.

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 90/2006 – Demanio marittimo porti turistici Campania competenza regionale

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    Con sentenza n. 90 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza al rilascio di concessioni demaniali nei porti turistici della Regione Campania. Ha annullato la nota ministeriale del 12 marzo 2003 con cui il Ministero delle infrastrutture aveva esteso la competenza statale a tutti i porti indicati nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995.

    Di cosa si tratta

    Con una nota del marzo 2003, il Ministero delle infrastrutture aveva chiesto alle Capitanerie di porto di Napoli di procedere al rilascio di concessioni demaniali considerando come di competenza statale, oltre ai porti con autorità portuale, anche tutti i porti – di qualunque tipo – elencati nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995. La Regione Campania contestava questa interpretazione, ritenendo che dopo il d.lgs. n. 112/1998 e la riforma costituzionale del 2001 le concessioni nei porti di interesse regionale (compreso il turismo portuale) spettassero alla Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture del 12 marzo 2003. Parametri: artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, d.P.R. n. 616/1977, d.lgs. n. 112/1998, principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture, attribuire alle autorità marittime statali la competenza relativa al rilascio di concessioni demaniali nell’ambito dei porti turistici della Regione Campania. Ha annullato la nota ministeriale impugnata. La sentenza è parallela alla n. 89/2006 sul porto di Viareggio (Regione Toscana).

    Il principio

    Nelle materie di competenza legislativa concorrente come i «porti e aeroporti civili» (art. 117, terzo comma, Cost.), la competenza amministrativa a rilasciare concessioni demaniali segue il riparto introdotto dal d.lgs. n. 112/1998 e confermato dalla riforma del Titolo V: i porti di interesse regionale e le aree demaniali ad uso turistico ricadono nella competenza regionale. Lo Stato non può reinterpretarla per via amministrativa.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra porti di interesse nazionale e porti di interesse regionale?

    I porti di interesse nazionale sono quelli strategici per il commercio e la difesa (es. Napoli, Genova, Venezia, dotati di autorità portuale). I porti di interesse regionale servono principalmente la navigazione locale e turistica. Dopo il 1998, le funzioni sui porti di interesse regionale sono state trasferite alle Regioni.

    Il d.P.C.m. 21 dicembre 1995 identifica ancora i porti statali?

    Il d.P.C.m. era stato adottato in base a una normativa del 1977. Con il d.lgs. n. 112/1998 e la riforma del 2001, il perimetro delle competenze statali si è ristretto: la Corte ha chiarito che elencare un porto in quel decreto non significa automaticamente che tutte le funzioni amministrative su di esso spettino ancora allo Stato.

    Cosa si intende per «leale collaborazione» in materia portuale?

    Il principio di leale collaborazione richiede che Stato e Regioni si coordinino nell’esercizio delle rispettive competenze, senza che uno occupi lo spazio dell’altro con atti unilaterali. La nota ministeriale impugnata, attribuendo unilateralmente alle Capitanerie competenze spettanti alla Regione, violava questo principio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 89/2006 – Demanio marittimo porto Viareggio competenza Regione Toscana

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    Con sentenza n. 89 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza relativa al rilascio di concessioni demaniali nel porto di Viareggio. Ha annullato le note ministeriali con cui il Ministero delle infrastrutture aveva rivendicato tale competenza, violando le attribuzioni della Regione Toscana.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, richiamandosi a un parere del Consiglio di Stato del 2002, aveva ritenuto di riassumere in capo allo Stato la competenza a rilasciare concessioni sul demanio marittimo nel porto di Viareggio – incluso nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 tra i porti di interesse nazionale. La Regione Toscana contestava questa riassunzione di competenza, ritenendo che, dopo la riforma del Titolo V del 2001 e il d.lgs. n. 112/1998, le funzioni amministrative sul demanio marittimo non portuale spettassero alle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alle note del Ministero delle infrastrutture del 12 e 26 febbraio 2003 e del 31 gennaio e 4 febbraio 2003, nonché al parere del Consiglio di Stato n. 767/2002. Parametri: artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, d.P.R. n. 616/1977, d.lgs. n. 112/1998.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture, attribuire alle autorità marittime statali la competenza relativa al rilascio di concessioni demaniali nel porto di Viareggio. Ha annullato le note ministeriali impugnate. Ha dichiarato inammissibile l’intervento della società Porto Turistico Domiziano.

    Il principio

    Dopo la riforma del Titolo V (2001) e il conferimento di funzioni effettuato dal d.lgs. n. 112/1998, le concessioni sul demanio marittimo nei porti di interesse regionale sono di competenza amministrativa regionale. Lo Stato non può riassumerle unilateralmente attraverso circolari ministeriali o pareri del Consiglio di Stato in contrasto con il nuovo assetto costituzionale del riparto di competenze.

    Domande e risposte

    Chi decide quali porti sono di interesse statale e quali regionali?

    Il d.P.C.m. 21 dicembre 1995, emanato in base all’art. 59 del d.P.R. n. 616/1977, individuava i porti esclusi dalla delega alle Regioni. Con il d.lgs. n. 112/1998, il trasferimento di funzioni è stato più ampio; la Corte ha ritenuto che il Ministero non potesse reinterpretare questo assetto in senso restrittivo per le Regioni.

    Cosa è il demanio marittimo portuale?

    Il demanio marittimo comprende i beni che appartengono per legge allo Stato (spiagge, fondali, porti). Le concessioni per l’uso privato di queste aree (stabilimenti balneari, approdi) sono l’atto con cui l’ente competente autorizza l’utilizzo del bene pubblico. A seconda del tipo di porto, la competenza a rilasciarle può spettare allo Stato o alla Regione.

    Perché è stato dichiarato inammissibile l’intervento della società Porto Turistico Domiziano?

    Nei giudizi in via principale e nei conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale non possono intervenire soggetti privati diversi dai titolari delle attribuzioni in contestazione. Solo Stato e Regioni sono legittimati a essere parti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 88/2006 – Blocco assunzioni legge finanziaria e statuti speciali

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    Con sentenza n. 88 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 103, della legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004), nella parte in cui si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia. La norma, che imponeva alle P.A. di effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dell’anno precedente, viola l’autonomia organizzativa garantita dallo statuto speciale di questa Regione.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2005 aveva introdotto, a decorrere dal 2008, un vincolo per tutte le pubbliche amministrazioni: le nuove assunzioni a tempo indeterminato non potevano superare il numero delle cessazioni dell’anno precedente. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato tale norma, sostenendo che limitasse la propria autonomia in materia di organizzazione amministrativa, garantita dallo statuto speciale del 1963.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in riferimento agli artt. 4, 8 e 48 e seguenti della legge costituzionale n. 1/1963 (Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia), nonché all’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 (riforma del Titolo V).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 103, della legge n. 311/2004 limitatamente alla sua applicazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Lo statuto speciale garantisce alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti; una norma statale che vincoli rigidamente le assunzioni invade tale competenza.

    Il principio

    Le norme statali di coordinamento della finanza pubblica possono imporre limiti alla spesa delle Regioni a statuto speciale, ma non possono spingersi fino a regolare nel dettaglio l’organizzazione interna e le assunzioni, materie coperte dalla garanzia statutaria. Il vincolo rigido imposto dalla finanziaria 2005 eccede i limiti consentiti alle norme di coordinamento finanziario.

    Domande e risposte

    Perché il Friuli-Venezia Giulia ha uno statuto speciale?

    Le Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) godono di un’autonomia rafforzata rispetto alle Regioni ordinarie, garantita da una legge costituzionale. Lo statuto speciale è fonte di rango costituzionale e prevale sulle leggi ordinarie statali nelle materie di competenza esclusiva regionale.

    Le leggi finanziarie statali si applicano anche alle Regioni a statuto speciale?

    In linea di principio sì, ma solo compatibilmente con le disposizioni degli statuti speciali. La legge finanziaria 2005 conteneva una clausola di salvaguardia (art. 1, comma 569) che la rendeva applicabile alle Regioni speciali solo «compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti»; la Corte ha ritenuto che il comma 103 non fosse compatibile con lo statuto del Friuli-Venezia Giulia.

    Cosa cambia per le altre amministrazioni?

    La pronuncia riguarda esclusivamente la Regione Friuli-Venezia Giulia. Per le altre P.A. – comprese le Regioni ordinarie – il vincolo del comma 103 restava in vigore, fermo restando che la Corte aveva riservato ad altre pronunce le questioni relative agli ulteriori ricorsi proposti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 87/2006 – Titolarità farmacie assegnazione Regioni competenza esclusiva

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    Con sentenza n. 87 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 46 della legge n. 3/2003, che attribuiva a farmacisti in gestione provvisoria da almeno due anni il diritto a conseguire la titolarità della farmacia. La norma statale è invasiva delle competenze regionali: l’assegnazione delle titolarità farmaceutiche rientra nella competenza concorrente Stato-Regioni.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 3 del 2003 aveva introdotto una norma che consentiva ai farmacisti in gestione provvisoria da almeno due anni di ottenere in via diretta – senza concorso regionale – la titolarità della farmacia che gestivano. Quattro Regioni (Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna) avevano impugnato la norma davanti alla Corte, lamentando che lo Stato avesse invaso le loro competenze in materia di organizzazione del servizio farmaceutico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna hanno impugnato l’art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in riferimento all’art. 117 della Costituzione (riparto di competenze). Le Regioni sostenevano che la disciplina delle procedure per l’assegnazione della titolarità delle farmacie rientri nella competenza regionale concorrente in materia di «tutela della salute».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 46. La norma statale non si limitava a fissare principi fondamentali, ma dettava una disciplina di estremo dettaglio (termini per la presentazione delle domande, termini per le risposte delle Regioni, modalità del procedimento), invadendo la competenza regionale concorrente nella «tutela della salute» e nell’organizzazione del servizio farmaceutico.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente, lo Stato può dettare solo i principi fondamentali: una norma che fissi nel dettaglio le procedure per l’assegnazione di titolarità farmaceutiche, comprese modalità, termini e requisiti soggettivi specifici, eccede tale limite e viola l’art. 117, terzo comma, Cost. Il principio di leale collaborazione non può sanare un’invasione di competenza così penetrante.

    Domande e risposte

    La tutela della salute è materia di competenza esclusiva statale o concorrente?

    Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., la «tutela della salute» è materia di competenza legislativa concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni le completano con propria legislazione nel rispetto di tali principi.

    Cosa succede alla farmacia gestita in via provvisoria se la norma è incostituzionale?

    L’incostituzionalità dell’art. 46 significa che i farmacisti in gestione provvisoria non possono più avvalersi di quella norma per ottenere la titolarità diretta: dovranno partecipare alle ordinarie procedure regionali (tipicamente concorsi) previste dalla legge regionale competente.

    Quali erano i requisiti previsti dalla norma incostituzionale?

    L’art. 46 richiedeva che il farmacista fosse assegnatario della gestione provvisoria da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge e che non fosse già stata pubblicata la graduatoria del concorso per la relativa sede. Prevedeva anche limitazioni soggettive e disciplinava le modalità del procedimento regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 86/2006 – Segnalazione Schengen e sanatoria lavoratori extracomunitari

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    Con ordinanza n. 86 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dai TAR Campania ed Emilia-Romagna sull’art. 1, comma 8, lettera b), del d.l. n. 195/2002, che esclude dalla sanatoria i lavoratori extracomunitari segnalati «ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato» secondo la Convenzione di Schengen. Motivo: difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 195 del 2002 aveva introdotto una procedura di regolarizzazione («sanatoria») per i lavoratori extracomunitari irregolari, escludendo però chi fosse segnalato in base agli accordi di Schengen ai fini della non ammissione nel territorio. Due TAR avevano sollevato questione di costituzionalità, ritenendo irragionevole equiparare nella stessa esclusione situazioni diverse: chi è segnalato per ragioni di sicurezza e chi lo è solo per un precedente allontanamento amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Campania, sede di Napoli, e il TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera b), del d.l. n. 195/2002 (convertito nella legge n. 222/2002) e dell’art. 33, comma 7, lettera b), della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione (uguaglianza e buon andamento).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni, riunendo i giudizi. I giudici rimettenti non avevano adeguatamente motivato la rilevanza nel giudizio principale: in particolare non era chiaro se, anche a prescindere dalla questione di costituzionalità, ci fossero altri ostacoli di legge all’accoglimento del ricorso.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di motivazione sulla rilevanza colpisce anche le questioni formalmente plausibili nel merito: se il rimettente non dimostra che la decisione del giudizio dipende effettivamente dalla norma impugnata, la Corte non può procedere all’esame della questione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la Convenzione di Schengen sulla segnalazione degli stranieri?

    L’art. 96 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen prevede due tipi di segnalazione: per ragioni di ordine pubblico o sicurezza nazionale (comma 2), oppure per un precedente provvedimento di allontanamento non revocato (comma 3). Queste due situazioni sono giuridicamente diverse.

    Perché i TAR ritenevano irragionevole l’esclusione automatica?

    Chi era segnalato solo per un vecchio decreto di espulsione non revocato si trovava in una situazione diversa da chi era segnalato per ragioni di sicurezza pubblica. L’esclusione automatica da qualsiasi sanatoria, senza distinzione, appariva irragionevole e priva di valutazione discrezionale da parte dell’autorità competente.

    La questione è stata poi esaminata nel merito?

    In questo procedimento no: la Corte ha chiuso con un giudizio di inammissibilità formale, senza esaminare il merito della conformità della disposizione agli artt. 3 e 97 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 85/2006 – Estinzione giudizio per rinuncia Regione Marche mercato lavoro

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    Con ordinanza n. 85 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo instaurato dalla Regione Marche per contestare alcune disposizioni del d.lgs. n. 251/2004 (correttivo al d.lgs. n. 276/2003 sul mercato del lavoro). La Regione ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dall’Avvocatura dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva impugnato varie disposizioni del decreto legislativo n. 251 del 2004, che apportava modifiche correttive alla riforma del mercato del lavoro del 2003 (decreto Biagi, d.lgs. n. 276/2003). La Regione riteneva che tali norme violassero le competenze regionali in materia di lavoro, invocando gli artt. 41, 77, 117 e 118 della Costituzione. Poco prima dell’udienza la Regione ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Marche aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, in riferimento agli artt. 41, 77, 117 e 118 della Costituzione. Le norme censurate riguardavano la disciplina del mercato del lavoro e la somministrazione di lavoro.

    La decisione della Corte

    Con memoria depositata pochi giorni prima dell’udienza, la Regione Marche ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia comporta l’estinzione del giudizio, e la Corte ha pronunciato di conseguenza.

    Il principio

    In base all’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte comporta l’estinzione del processo. La Corte non entra nel merito delle questioni sollevate e il processo si chiude senza pronuncia sulla legittimità costituzionale delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Una Regione può ritirare un ricorso già presentato alla Corte costituzionale?

    Sì. Nel giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale è possibile rinunciare al ricorso fino all’udienza. Perché il processo si estingua è però necessaria anche l’accettazione della controparte (Stato o Regione convenuta).

    Cosa contiene il d.lgs. n. 251/2004?

    Il decreto n. 251/2004 è il correttivo al decreto legislativo n. 276/2003 (riforma Biagi del mercato del lavoro), che aveva introdotto nuove forme di lavoro flessibile. La Regione Marche aveva già impugnato in precedenza il decreto n. 276 e il correttivo ne confermava la struttura, senza rimuovere le disposizioni ritenute lesive delle competenze regionali.

    L’estinzione del processo ha effetti sulle norme impugnate?

    No. L’estinzione del giudizio non produce alcun effetto di cosa giudicata sulle disposizioni: le norme del d.lgs. n. 251/2004 restano in vigore, e la questione della loro legittimità costituzionale rimane formalmente aperta (anche se non più sollevata dalla Regione Marche).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 84/2006 – Ineleggibilità sindaci a consigliere regionale Abruzzo

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    Con sentenza n. 84 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera n), della legge della Regione Abruzzo n. 51/2004, che prevede l’ineleggibilità dei sindaci di comuni con più di cinquemila abitanti a consigliere regionale. La questione è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dello svolgimento delle elezioni regionali.

    Di cosa si tratta

    Un sindaco di un comune abruzzese con più di cinquemila abitanti voleva candidarsi alle elezioni del Consiglio regionale dell’Abruzzo previste per aprile 2005. La legge regionale n. 51/2004 lo dichiarava ineleggibile. Ricorreva in via d’urgenza al Tribunale di Pescara, che sollevava questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. Tuttavia, le elezioni si erano svolte prima che la Corte si pronunciasse.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pescara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera n), della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, nella parte in cui dichiara ineleggibili i sindaci di comuni con più di cinquemila abitanti. Parametri: artt. 3 e 51 della Costituzione (uguaglianza e accesso ai pubblici uffici).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Nel giudizio a quo, il richiedente aveva chiesto tutela urgente per partecipare a elezioni già svoltesi. La cessazione dello stato di urgenza che legittimava il ricorso ex art. 700 c.p.c. e il mutato contesto fattuale rendevano la questione priva di rilevanza concreta nel giudizio principale.

    Il principio

    Quando il giudizio a quo viene instaurato in via d’urgenza per tutelare un diritto strettamente temporaneo (la candidabilità a elezioni già svoltesi), la questione di legittimità costituzionale perde rilevanza nel momento in cui l’evento temuto si è ormai verificato, rendendo impossibile ogni tutela concreta. L’inammissibilità è una conseguenza diretta della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

    Domande e risposte

    Perché i sindaci possono essere ineleggibili al Consiglio regionale?

    Le cause di ineleggibilità mirano a evitare che chi esercita funzioni di governo locale usi la propria posizione per influenzare il voto. La legge n. 165/2004, cui rinviava la norma abruzzese, prevede come principio fondamentale che l’ineleggibilità sia ammessa quando le funzioni del candidato possono condizionare il voto.

    Cosa significa «inammissibilità» della questione di legittimità costituzionale?

    La questione è inammissibile quando mancano i presupposti processuali per un esame nel merito: nel caso in esame, la rilevanza era venuta meno perché le elezioni si erano già svolte e la pronuncia della Corte non avrebbe potuto più produrre effetti nel giudizio principale.

    La norma sull’ineleggibilità è tuttora in vigore?

    La Corte non ha esaminato la questione nel merito; non si è quindi pronunciata sulla conformità della disposizione agli artt. 3 e 51 Cost. La sua legittimità costituzionale è rimasta in quella sede indecisa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 83/2006 – Pensione di privilegio dipendenti enti locali e uguaglianza

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con sentenza n. 83 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, quarto comma, della legge n. 965/1965, che disciplina il calcolo della pensione di privilegio per i dipendenti degli enti locali. La diversità di trattamento rispetto ai dipendenti civili statali è giustificata dalla specificità dei diversi sistemi pensionistici.

    Di cosa si tratta

    Una dipendente di un ente locale, collocata a riposo per inabilità, lamentava che l’aliquota applicata per il calcolo della sua pensione di privilegio (minimo 0,66667) fosse più bassa di quella prevista per i dipendenti civili dello Stato (minimo 0,80). La Corte dei conti di Palermo aveva dubitato che tale differenza violasse il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana di Palermo – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui fissa il valore minimo dell’aliquota per la pensione di privilegio dei dipendenti degli enti locali a 0,66667 invece che a 0,80. Parametro: art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. I diversi sistemi pensionistici – dipendenti dello Stato da un lato, dipendenti degli enti locali dall’altro – hanno una propria specificità storica e strutturale. Il principio di uguaglianza non richiede uniformità assoluta tra regimi pensionistici diversi, purché ciascuno presenti una sua coerenza interna.

    Il principio

    In materia pensionistica, il principio di uguaglianza non è violato dalla circostanza che discipline previste in differenti sistemi previdenziali non siano uniformi. Ogni sistema pensionistico ha una propria specificità che può giustificare trattamenti diversi senza che ciò determini irragionevole disparità (conf. sentenza n. 345 del 1999).

    Domande e risposte

    Cos’è la pensione di privilegio?

    La pensione di privilegio è il trattamento previdenziale riconosciuto al dipendente pubblico collocato a riposo per inabilità derivante da causa di servizio. L’aliquota di calcolo tiene conto della gravità dell’infermità secondo le categorie della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981.

    Perché esistono due sistemi pensionistici diversi per i dipendenti pubblici?

    Storicamente i dipendenti degli enti locali facevano capo a Casse pensioni gestite dall’INPDAP, mentre i dipendenti civili dello Stato erano soggetti a un regime diretto di quiescenza. Le differenze nelle aliquote riflettono questa distinzione strutturale.

    Il principio di uguaglianza impone la parità tra tutti i dipendenti pubblici?

    No. La Corte ha chiarito che il confronto tra categorie di lavoratori appartenenti a sistemi previdenziali diversi non è automaticamente rilevante ai fini dell’art. 3 Cost. Ciò che conta è la coerenza interna di ciascun sistema.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 82/2006 – Protezione civile Campania e competenza statale

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    Con sentenza n. 82 del 2006, la Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge finanziaria regionale della Campania del 2004: l’art. 4, comma 4, che attribuiva al Sindaco di Napoli commissario delegato la facoltà di operare secondo le deroghe di un’ordinanza ministeriale di protezione civile ormai scaduta, viola il principio fondamentale statale in materia. L’art. 5, comma 5, è invece risultato non fondato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva stanziato un contributo di un milione di euro per il Sindaco di Napoli in qualità di commissario delegato per far fronte a emergenze edilizio-sismiche, rinviando per le modalità di erogazione alle deroghe previste da un’ordinanza del Ministero dell’interno del 2001. Tuttavia, lo stato di emergenza che giustificava quell’ordinanza era cessato, e la legge regionale non poteva richiamare procedure di deroga ormai prive di base giuridica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 4, e 5, comma 5, della legge della Regione Campania n. 8/2004, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), e terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’art. 5 della legge n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, nella parte in cui faceva riferimento alle procedure di deroga dell’ordinanza n. 3142/2001, emanata in vigenza di uno stato di emergenza ormai concluso. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 5, comma 5, che assegnava all’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo funzioni già commissariali: tale trasferimento di funzioni non viola i principi fondamentali statali della protezione civile.

    Il principio

    Una legge regionale non può rinviare alle procedure di deroga di un’ordinanza ministeriale di protezione civile adottata durante uno stato di emergenza quando quest’ultimo è già cessato: il richiamo è privo di base giuridica e viola il principio fondamentale stabilito dalla legge statale in materia di protezione civile.

    Domande e risposte

    Cosa regola la materia della protezione civile nella ripartizione Stato-Regioni?

    La protezione civile è materia di competenza legislativa concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel rispetto di questi. La legge n. 225/1992 definisce i principi fondamentali e le tipologie di eventi, distinguendo tra ordinari e di protezione civile straordinaria.

    Perché il riferimento all’ordinanza ministeriale era illegittimo?

    Le ordinanze di protezione civile hanno natura derogatoria e sono strettamente legate alla durata dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri. Scaduto lo stato di emergenza, non esisteva più il presupposto legittimante; il richiamo regionale a quelle deroghe creava un surrettizio prolungamento di poteri speciali ormai privi di copertura normativa.

    Cosa ha stabilito la Corte sull’art. 5, comma 5?

    L’istituzione di un’Agenzia regionale per la difesa del suolo che subentra alle funzioni commissariali è compatibile con i principi fondamentali statali della protezione civile: la Regione mantiene una certa autonomia organizzativa nelle materie concorrenti.

    Norme collegate