Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 409/2006 – Ristrutturazione grandi imprese insolvenza

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    Con ordinanza n. 409/2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di ristrutturazione grandi imprese insolvenza. riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione indus

    Di cosa si tratta

    La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su questione di legittimità costituzionale in materia di ristrutturazione grandi imprese insolvenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    I parametri costituzionali invocati sono: art. 3, art. 41 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n

    Il principio

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febb

    Domande e risposte

    Quale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte?

    Una norma di legge ordinaria in materia di ristrutturazione grandi imprese insolvenza, come indicato nella motivazione.

    Qual è stato l’esito del giudizio di legittimità costituzionale?

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza),

    Quali parametri costituzionali sono stati invocati?

    I parametri invocati sono: art. 3 Cost., art. 41 Cost..

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 408/2006 – Insindacabilità parlamentare Camera deputati

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    Con ordinanza n. 408/2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di Ritenuto che la Corte d’Appello di Torino, sezione III civile, ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra p. dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’Appello di Torino, sezione III civile, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicat

    Di cosa si tratta

    la Corte d’Appello di Torino, sezione III civile, ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla delibera della Camera dei deputati approvata in data 18 settembre 2002, con la quale è stato affermato che i fatti per i quali è in corso un procedimento civile presso il predetto ufficio giudiziario a carico del deputato Giorgio Benvenuto costituiscono opinio

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio è: Ritenuto che la Corte d’Appello di Torino, sezione III civile, ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla delibera della Camera dei deputati approvata in data 18 settembre 2002, con la quale è stato affe. I parametri costituzionali invocati sono: art. 68 della Costituzione. Il giudice rimettente è il Tribunale di Torino.

    La decisione della Corte

    dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’Appello di Torino, sezione III civile, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006. F

    Il principio

    Considerato che la Corte d’Appello di Torino, sezione III civile, ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla delibera della Camera dei deputati approvata in data 18 settembre 2002, con la quale è stato affermato che i fatti per i quali è in corso un procedimento civile presso il predetto ufficio giudiziario a carico del deputato Giorgio Benvenuto cost

    Domande e risposte

    Quale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte?

    Ritenuto che la Corte d’Appello di Torino, sezione III civile, ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla delibera della Camera dei deputati approvata in data 18 settembre 2002, con la quale è stato affe

    Qual è stato l’esito del giudizio di legittimità costituzionale?

    dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’Appello di Torino, sezione III civile, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede del

    Quali parametri costituzionali sono stati invocati?

    I parametri invocati sono: art. 68 Cost..

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 407/2006 – Tutela lavoro dipendenti pubblici

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    Con sentenza n. 407/2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di legge regionale 25 gennaio 2002, n. dichiara che spettava allo Stato prevedere, con l’art. 24, comma 1, del d.P

    Di cosa si tratta

    1. – Con ricorso notificato l’11 aprile 2005 e depositato il 14 aprile successivo, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all’art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazion

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio è: legge regionale 25 gennaio 2002, n. I parametri costituzionali invocati sono: art. 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    dichiara che spettava allo Stato prevedere, con l’art. 24, comma 1, del d.P

    Il principio

    3. – Sulla base di quanto precede, il conflitto deve ritenersi infondato sotto ogni profilo.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte?

    legge regionale 25 gennaio 2002, n

    Qual è stato l’esito del giudizio di legittimità costituzionale?

    dichiara che spettava allo Stato prevedere, con l’art. 24, comma 1, del d.P

    Quali parametri costituzionali sono stati invocati?

    I parametri invocati sono: art. 117 Cost..

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 406/2006 – Apprendistato formazione regioni

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    Con sentenza n. 406/2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di gli articoli 2, lettere a ) e d ), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h ), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2. dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettere a) e d), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, (Modific

    Di cosa si tratta

    1.— Con ricorso notificato l’8 aprile 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 2, lettere a ) e d ), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h ), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 – Testo Unico della normativa della Regione Toscana in

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio è: gli articoli 2, lettere a ) e d ), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h ), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. I parametri costituzionali invocati sono: art. 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettere a) e d), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n

    Il principio

    — Parimenti non fondate sono le censure che si appuntano sull’art. 5, commi 1 e 2, e sull’art. 11, lettera h ), della legge n. 20 del 2005 della Regione Toscana, che hanno ad oggetto le modalità per il rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’attività d’intermediazione nell’ambito del territorio regionale e l’istituzione e la tenuta del relativo albo.

    Il rilascio dell’autorizzazione è, infatti,

    Domande e risposte

    Quale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte?

    gli articoli 2, lettere a ) e d ), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h ), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n

    Qual è stato l’esito del giudizio di legittimità costituzionale?

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettere a) e d), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n

    Quali parametri costituzionali sono stati invocati?

    I parametri invocati sono: art. 117 Cost..

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 390/2006 – Incompatibilità avvocati dipendenti pubblici part-time e albo forense

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sulla l. n. 339/2003 che vieta agli avvocati dipendenti pubblici a part-time di iscriversi all’albo. I Tribunali rimettenti non avevano chiarito se gli istanti fossero già iscritti e in quale posizione giuridica si trovassero, rendendo incerta la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 339/2003 aveva escluso i dipendenti pubblici in part-time ridotto (fino al 50%) dall’albo degli avvocati, imponendo a chi era già iscritto di scegliere entro tre anni tra il mantenimento del rapporto di lavoro e l’iscrizione. I Tribunali di Napoli e Cuneo avevano dubitato della costituzionalità della misura, ritenendola discriminatoria e lesiva del diritto al lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1 e 2 l. 25 novembre 2003 n. 339. Parametri: artt. 3 e 4 Cost. Rimettenti: Tribunale di Napoli (ordinanza 28 settembre 2005) e Tribunale di Cuneo (ordinanza 25 febbraio 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi, dichiara inammissibile l’intervento dell’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) in entrambi i giudizi, e dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Napoli per difetto di motivazione sulla rilevanza. La questione sollevata dal Tribunale di Cuneo viene invece rimessa per ulteriore valutazione.

    Il principio

    Un soggetto terzo non può intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale se non è parte del processo a quo. L’OUA, pur rappresentando interessi collettivi degli avvocati, non aveva la qualità di parte nel procedimento principale e il suo intervento è stato dichiarato inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la l. n. 339/2003 aveva escluso i dipendenti pubblici dall’albo degli avvocati?

    Il legislatore aveva ritenuto incompatibile l’esercizio della professione forense con il lavoro pubblico, anche a part-time ridotto, per ragioni di conflitto di interessi (l’avvocato potrebbe patrocinare contro la PA di cui è dipendente) e per tutelare l’indipendenza della professione legale.

    Cosa è l’ADIP e qual era il suo ruolo?

    L’ADIP (Avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale) è un’associazione di categoria che aveva sostenuto la questione di incostituzionalità, intervenendo nel giudizio di Cuneo a favore di Ciravegna Vincenzo, che dopo la l. n. 339/2003 si era trovato a dover scegliere tra lavoro pubblico e iscrizione all’albo.

    La Corte si è poi pronunciata nel merito sulla l. n. 339/2003?

    In questo giudizio no: l’inammissibilità ha impedito la pronuncia nel merito sulla questione del Tribunale di Napoli. Il tema della compatibilità tra lavoro pubblico e professione forense è rimasto aperto a ulteriori evoluzioni normative e giurisprudenziali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 389/2006 – Stabilizzazione LSU in Sicilia e rendicontazione spese pubbliche

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso del Commissario dello Stato contro l’art. 20 della delibera legislativa siciliana sulla stabilizzazione del personale LSU. La norma contestata era stata omessa al momento della promulgazione della legge regionale n. 16/2006, eliminando l’oggetto del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato aveva impugnato l’art. 20 della delibera legislativa dell’ARS del 25 marzo 2006 sulla stabilizzazione del personale precario proveniente dai lavori socialmente utili (LSU), ritenendo che la norma esonerasse i funzionari delegati dall’obbligo di rendicontazione e violasse così il principio di buon andamento della PA.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 20 della delibera legislativa ARS 25 marzo 2006 (ddl nn. 1098-704-809) “Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili”. Parametro: art. 97 Cost. Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la delibera è stata promulgata come l. reg. siciliana n. 16 del 14 aprile 2006 con omissione dell’art. 20. L’eliminazione della norma contestata rende priva di oggetto la questione.

    Il principio

    Anche nel controllo preventivo di legittimità delle delibere legislative regionali siciliane, l’omissione della norma impugnata al momento della promulgazione determina la cessazione della materia del contendere, eliminando l’interesse alla pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa sono i lavori socialmente utili (LSU)?

    Sono prestazioni lavorative realizzate da persone prive di occupazione, finanziate con fondi pubblici, in attività di utilità collettiva. Dal 2000 in poi molte Regioni hanno cercato di stabilizzare questo personale trasformando il rapporto in lavoro dipendente.

    Perché la rendicontazione delle spese pubbliche è tutelata dall’art. 97 Cost.?

    L’art. 97 sancisce il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. La rendicontazione è uno strumento essenziale di controllo sull’uso delle risorse pubbliche e risponde al principio di responsabilità dei funzionari.

    Cosa succede ai funzionari delegati che non hanno rendicontato le spese nel regime precedente?

    La norma annullata avrebbe “sanato” quella situazione. Con l’omissione in sede di promulgazione, i normali obblighi di rendicontazione e i controlli previsti dalla legge regionale n. 2/2002 sono rimasti applicabili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 388/2006 – Ordine di allontanamento straniero e barriera linguistica

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 14 commi 5-ter e 5-quinquies TU immigrazione sollevate dal Tribunale di Torre Annunziata, riguardanti la comunicazione dell’ordine di allontanamento in lingua straniera e la disciplina dell’arresto obbligatorio. Alcune sono inammissibili per difetto di motivazione, altre per irrilevanza parziale.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino russo era stato arrestato per non aver rispettato l’ordine di allontanamento del questore, comunicatogli in inglese, francese e spagnolo — non in russo. Il Tribunale di Torre Annunziata dubitava che fosse costituzionale punire penalmente chi non ha potuto comprendere l’ordine per barriera linguistica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 14 commi 5-ter e 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998 come mod. dalla l. n. 189/2002. Parametri: artt. 3, 13 e 24 Cost. Rimettente: Tribunale di Torre Annunziata sez. dist. Torre del Greco, ordinanza del 17 giugno 2004.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: le questioni relative all’arresto obbligatorio non sono rilevanti nel giudizio a quo (che era già in fase di merito, non di convalida); la questione sulla lingua è sollevata in modo non sufficientemente motivato e non tiene conto della clausola “senza giustificato motivo” già presente nella norma.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve riguardare norme effettivamente applicate nel giudizio a quo: se il processo è già in fase di giudizio di merito, questioni relative alla fase di convalida dell’arresto non sono rilevanti e la questione va dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    In quali lingue viene comunicato l’ordine di allontanamento del questore?

    La normativa prevede la traduzione in inglese, francese o spagnolo. Questa scelta è stata criticata perché molti stranieri presenti in Italia non conoscono nessuna di queste lingue.

    La mancata comprensione linguistica dell’ordine può escludere la punibilità?

    La questione non è stata risolta nel merito dalla Corte in questa decisione. In astratto, la clausola “senza giustificato motivo” consente di tenere conto dell’effettiva impossibilità di comprendere l’ordine, ma la valutazione spetta al giudice di merito caso per caso.

    Cosa prevede il comma 5-quinquies dell’art. 14 TU immigrazione?

    Disciplina l’arresto obbligatorio in flagranza del reato di mancato allontanamento. La norma è stata nel tempo oggetto di numerosi interventi della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità in vari aspetti con successive sentenze.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 387/2006 – Limite responsabilità vettore marittimo e restituzione degli atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Ancona sulla questione relativa all’art. 423 comma 1 del codice della navigazione (limite di responsabilità del vettore marittimo), affinché il giudice valuti la rilevanza alla luce dello ius superveniens (Convenzione di Atene ratificata nel 2003).

    Di cosa si tratta

    Un’autovettura era stata danneggiata durante un traghetto Civitavecchia-Olbia della società Tirrenia a causa delle cattive condizioni del mare e del mancato uso di rizze. La Corte d’appello dubitava che il massimale risarcitorio fissato dall’art. 423 cod. nav. (limite quantitativo per il trasporto marittimo di cose) fosse costituzionalmente adeguato rispetto al regime del trasporto terrestre.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 423 comma 1 del codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942 n. 327) nella parte in cui non prevede l’aggiornamento periodico del limite di responsabilità. Parametro: art. 3 Cost. in relazione all’art. 952 comma 1 stesso codice. Rimettente: Corte d’appello di Ancona, ordinanza del 29 marzo 2005.

    La decisione della Corte

    La Corte non decide nel merito: ordina la restituzione degli atti al rimettente perché si valuti se l’entrata in vigore di norme internazionali successive (Convenzione di Atene del 1974, ratificata dall’Italia con l. n. 157/2003) abbia modificato il quadro normativo rilevante, incidendo sulla non manifesta infondatezza o sulla rilevanza della questione.

    Il principio

    Quando nello ius superveniens intervengono norme che modificano la disciplina applicabile al caso sottoposto al giudice rimettente, la Corte restituisce gli atti affinché il giudice rivaluti la questione alla luce del nuovo quadro normativo prima che la Corte si pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 423 del codice della navigazione?

    Fissa un limite massimo al risarcimento dovuto dal vettore marittimo per la perdita o il danneggiamento di cose trasportate, calcolato in rapporto al peso della merce. Questo limite “monetariamente fisso” era diventato col tempo molto basso rispetto al valore reale delle merci.

    Cos’è la Convenzione di Atene e perché rileva?

    La Convenzione di Atene del 1974 disciplina la responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di passeggeri e dei loro bagagli. La ratifica italiana del 2003 aveva introdotto nuovi limiti di responsabilità, potenzialmente rilevanti per la questione sollevata dalla Corte d’appello.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente può: applicare la nuova disciplina e decidere il caso senza sollevare la questione; oppure, se ritiene che la questione sia ancora rilevante, sollevarla nuovamente davanti alla Corte con riferimento al quadro normativo aggiornato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 386/2006 – Trattenimento straniero e giustificato motivo nell’ordine del questore

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 14 commi 5-bis e 5-ter TU immigrazione (reato di trattenimento sul territorio dopo l’ordine del questore), sollevata dal Tribunale di Asti. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente valutato la rilevanza del “giustificato motivo” di inosservanza già previsto dalla norma.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Asti doveva giudicare un cittadino ceceno che non aveva ottemperato all’ordine del questore di lasciare l’Italia, adducendo assenza di documenti e denaro e la guerra in Cecenia. Il giudice dubitava della costituzionalità della norma che punisce penalmente il trattenimento, senza che la legge richieda la consapevolezza dell’illecito da parte dello straniero.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14 commi 5-bis e 5-ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 come mod. dalla l. n. 189/2002. Parametri: artt. 2, 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 Cost. Rimettente: Tribunale di Asti, ordinanza del 7 aprile 2003.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente infondata: la norma già prevede che la condotta sia punita solo “senza giustificato motivo”, clausola che consente al giudice di valutare le circostanze concrete. Il rimettente non aveva considerato che tale clausola avrebbe potuto risolvere il caso di specie.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando il giudice rimettente omette di applicare un’interpretazione costituzionalmente orientata già possibile sulla base del testo della norma, senza la necessità di una declaratoria di incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa significa “senza giustificato motivo” nell’art. 14 TU immigrazione?

    Quella clausola esonera da responsabilità penale lo straniero che, pur non avendo ottemperato all’ordine di allontanamento, dimostra di non aver potuto farlo per cause indipendenti dalla propria volontà, come mancanza di documenti, impossibilità di ottenere un visto di ritorno o situazioni di pericolo nel paese di origine.

    Il reato di “inottemperanza all’ordine del questore” è poi rimasto nell’ordinamento?

    La disciplina del TU immigrazione è stata più volte modificata. La Corte costituzionale si è poi occupata nuovamente di norme analoghe in altre pronunce, rilevando in alcune ipotesi profili di incostituzionalità diversi da quelli sollevati in questo caso.

    La situazione in Cecenia poteva costituire “giustificato motivo”?

    In astratto sì, ma la valutazione spettava al giudice di merito sulla base delle prove concrete. La Corte ha ribadito che il rimettente avrebbe dovuto analizzare quella clausola prima di dubitare della costituzionalità della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 385/2006 – Contratti marittimi isole minori siciliane e cessazione della materia

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana contro la delibera legislativa dell’ARS sui contratti di collegamento marittimo con le isole minori. La delibera era stata promulgata senza la norma contestata, eliminando la controversia.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato aveva impugnato in via preventiva la delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 25 ottobre 2005 recante norme sui contratti per i collegamenti marittimi con le isole minori siciliane, ritenendo alcune disposizioni invasive della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: delibera legislativa ARS 25 ottobre 2005 (ddl n. 1053) “Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori”. Parametri: art. 117 comma 2 lett. l) Cost. e artt. 14 e 17 dello Statuto regionale siciliano. Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la legge regionale è stata promulgata senza le disposizioni contestate dal Commissario. Venuto meno l’oggetto del ricorso, il processo si estingue.

    Il principio

    Quando l’atto impugnato viene eliminato o modificato prima della decisione della Corte in modo da soddisfare le ragioni del ricorrente, viene meno l’interesse a una pronuncia nel merito e la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cos’è il controllo preventivo del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

    È un istituto specifico dello statuto speciale siciliano: il Commissario può impugnare le delibere legislative prima della promulgazione se le ritiene incostituzionali. Se la Regione non cede, la delibera viene promulgata e il conflitto prosegue davanti alla Corte.

    Cosa succede se la Regione rimuove le norme contestate prima della sentenza?

    Come in questo caso, la Corte chiude il processo dichiarando cessata la materia del contendere: non c’è più una norma da annullare, quindi non ha senso pronunciarsi nel merito.

    I collegamenti marittimi con le isole minori rientrano nella competenza statale o regionale?

    Rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale” (art. 117 comma 2 lett. l) Cost.) per gli aspetti contrattuali, mentre la gestione del servizio può spettare alla Regione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 384/2006 – Modifica dell’imputazione e diritto di difesa del contumace

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 423 comma 1 c.p.p.: la norma non obbliga a notificare all’imputato contumace il verbale di udienza che recepisce la modifica dell’imputazione da parte del PM. La Corte ritiene che le garanzie di difesa siano già assicurate dagli istituti del rito.

    Di cosa si tratta

    Nell’udienza preliminare di un processo per usura, dopo la dichiarazione di contumacia degli imputati, il PM aveva modificato l’imputazione aggiungendo un’aggravante. Il GIP di Milano dubitava che la mancata notifica del verbale all’imputato contumace violasse il diritto di difesa, impedendo l’accesso ai riti alternativi (patteggiamento, rito abbreviato).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 423 comma 1 c.p.p. “nella parte in cui non prevede” l’obbligo di notifica del verbale con la modifica dell’imputazione all’imputato contumace. Parametri: artt. 3 e 24 comma 2 Cost. Rimettente: GIP del Tribunale di Milano, ordinanza del 22 dicembre 2003.

    La decisione della Corte

    La questione è non fondata: le garanzie dell’imputato contumace sono assicurate da altri strumenti processuali (avviso di conclusione delle indagini, diritto alla restituzione nel termine). Non è costituzionalmente necessario prevedere una notifica automatica del verbale dell’udienza preliminare.

    Il principio

    Il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità nel configurare le modalità di esercizio del diritto di difesa nel processo penale, purché non le svuoti nel loro nucleo essenziale. La mancata previsione di una singola forma di comunicazione non determina automaticamente l’incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che l’imputato è “contumace”?

    È l’imputato regolarmente citato che non si presenta all’udienza. A differenza dell’assente (introdotto dalla riforma del 2014), il contumace non si è volontariamente sottratto al processo ma la sua mancata comparizione non ha giustificazioni documentate.

    Come può l’imputato contumace sapere delle modifiche all’imputazione?

    Secondo la Corte, può essere informato dal difensore nominato d’ufficio o di fiducia; inoltre, la modifica doveva basarsi su atti già presenti nel fascicolo e conoscibili dalla difesa.

    Quando è stata poi riformata la disciplina della contumacia?

    Con la l. n. 67/2014, l’istituto della contumacia è stato abolito e sostituito con quello dell’“assenza”, con nuove garanzie per l’imputato che non compare, tra cui la sospensione del processo se non è certa la conoscenza del procedimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 383/2006 – Insindacabilità parlamentare Berlusconi-Veltroni e tardività del ricorso

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione della Corte d’appello di Roma contro la delibera della Camera sull’insindacabilità ex art. 68 Cost. delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi a Radio 1 del novembre 1999 contro i deputati Veltroni e Folena. Il ricorso era stato presentato ben oltre un anno dopo la delibera parlamentare contestata.

    Di cosa si tratta

    Nel 1999 Silvio Berlusconi, all’epoca in opposizione, aveva definito i deputati Veltroni e Folena “complici e in collusione con magistrati” in una trasmissione radiofonica. Condannato in primo grado per diffamazione, in appello la Camera ne aveva deliberato l’insindacabilità. La Corte d’appello di Roma aveva impugnato tale delibera, ma solo dopo oltre un anno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: Corte d’appello di Roma (I sezione civile) contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera del 9 luglio 2003 (doc. IV-quater n. 50) sull’insindacabilità dell’on. Berlusconi ex art. 68 comma 1 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto inammissibile perché proposto tardivamente: il ricorso è stato depositato il 10 dicembre 2004, oltre un anno dopo la delibera del 9 luglio 2003. Il termine ragionevole è ampiamente decorso, determinando la tardività dell’impugnazione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione nei confronti di un atto parlamentare deve essere proposto entro un termine ragionevole dalla conoscenza dell’atto. Il decorso di oltre un anno senza valida giustificazione determina l’inammissibilità del ricorso per tardività.

    Domande e risposte

    Le dichiarazioni di Berlusconi contro Veltroni e Folena erano realmente esercizio di funzioni parlamentari?

    La Corte non si è pronunciata nel merito: l’inammissibilità per tardività ha impedito ogni valutazione sul contenuto della delibera. La questione se quelle dichiarazioni avessero nesso funzionale con il mandato parlamentare è rimasta irrisolta da parte della Corte.

    Qual è il termine per proporre conflitto di attribuzione?

    La legge non fissa un termine perentorio esplicito, ma la Corte ha costantemente ritenuto che il conflitto vada proposto “in tempo ragionevole” dalla conoscenza dell’atto lesivo, al fine di garantire certezza nei rapporti tra i poteri.

    La Camera aveva competenza a deliberare sull’insindacabilità per dichiarazioni extra-parlamentari?

    La questione è controversa: l’art. 68 comma 1 Cost. copre le opinioni espresse “nell’esercizio delle funzioni”, e la Camera ha talora esteso tale copertura anche a dichiarazioni rese fuori dall’aula, purché connesse all’attività politica del deputato.

    Norme collegate

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