Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 81/2006 – Concorsi interni riservati Regione Abruzzo illegittimi

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    Con sentenza n. 81 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 39 della legge finanziaria regionale dell’Abruzzo del 2005, che istituivano concorsi interni riservati al personale già in servizio per la copertura di posti dirigenziali. Tali procedure violano gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2005 della Regione Abruzzo prevedeva che il 60% dei posti vacanti di dirigente fosse coperto mediante concorso interno riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato questa e altre norme della stessa legge, sostenendo che le procedure selettive riservate violassero i principi costituzionali di uguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 35 e 39 della legge della Regione Abruzzo n. 6/2005, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione (uguaglianza, accesso paritario ai pubblici uffici, buon andamento e imparzialità della P.A.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 39. Le procedure selettive interamente riservate al personale interno, senza apertura ai candidati esterni, violano il principio di accesso paritario agli impieghi pubblici. Per le restanti norme impugnate (artt. 21, 27, 28, 31, 40, 41, 42 e 203), intervenuta rinuncia da parte dello Stato o abrogazione regionale, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio.

    Il principio

    I concorsi pubblici devono essere aperti anche a candidati esterni: procedure selettive interamente riservate al personale interno, senza possibilità di partecipazione da parte di soggetti terzi, ledono il diritto di accesso paritario ai pubblici uffici (art. 51 Cost.) e il principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che richiede la selezione del candidato più idoneo indipendentemente dal rapporto di lavoro preesistente.

    Domande e risposte

    Sono sempre vietati i concorsi riservati al personale interno?

    La giurisprudenza costituzionale ammette alcune eccezioni limitate per concorsi interni, ma solo in presenza di circostanze particolari e nella misura in cui non escludano totalmente i candidati esterni. Una riserva del 60% dei posti senza accesso esterno è stata ritenuta eccessiva.

    Cosa prevede l’art. 97 Cost. sulla selezione del personale pubblico?

    L’art. 97 Cost. stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Il concorso garantisce la scelta dei candidati più capaci attraverso una valutazione imparziale, realizzando così il principio di buon andamento della P.A.

    Cosa è successo alle altre norme della legge finanziaria abruzzese impugnate?

    Per gli artt. 21, 27, 28, 31, 40, 41, 42 e 203, la Regione aveva nel frattempo abrogato o modificato le disposizioni oppure lo Stato aveva rinunciato alle censure; la Corte ha pertanto dichiarato estinto il giudizio su queste norme.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 80/2006 – Trasporto pubblico locale e tutela della concorrenza

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    Con sentenza n. 80 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali (Liguria, Veneto, Calabria) che prorogavano gli affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale in contrasto con la disciplina statale sulla liberalizzazione. Il parametro violato è l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.: la tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    A partire dagli anni 2000, la normativa statale imponeva di affidare i servizi di trasporto pubblico locale mediante gare competitive entro una certa data. Diverse Regioni – Liguria, Veneto e Calabria – avevano prorogato con proprie leggi gli affidamenti diretti preesistenti, ritardando la liberalizzazione del settore. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 17/2003, l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30/2004, l’art. 1, comma 11, lettere b) e f), della legge della Regione Calabria n. 36/2004 e l’art. 25 della legge della Regione Veneto n. 8/2005. Parametro: art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza, materia riservata allo Stato).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni regionali impugnate. La disciplina statale sulla liberalizzazione del trasporto pubblico locale esprime la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza: le Regioni non possono derogarvi con proroghe degli affidamenti preesistenti. Per la legge laziale, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere (la norma era nel frattempo abrogata).

    Il principio

    La liberalizzazione del trasporto pubblico locale, in quanto strumento di tutela della concorrenza, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost. Le leggi regionali che prorogano affidamenti diretti in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione sono costituzionalmente illegittime, indipendentemente dai margini di intervento regionale nella fase transitoria.

    Domande e risposte

    Perché la tutela della concorrenza è di competenza esclusiva statale?

    Dopo la riforma del Titolo V (2001), l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. riserva allo Stato la disciplina della «tutela della concorrenza». Ciò include le regole sulle gare per l’affidamento di servizi pubblici: consentire alle Regioni di derogare significherebbe frammentare il mercato interno e ostacolare la libera concorrenza.

    Le Regioni possono disciplinare il trasporto pubblico locale?

    Sì, ma solo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale. Nel caso di specie, la legge statale aveva già previsto la fase transitoria con condizioni precise: le leggi regionali non potevano introdurre ulteriori proroghe non previste dalla norma statale.

    Cosa è successo alla norma della Regione Lazio?

    Per la legge laziale impugnata la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché la norma era stata abrogata dalla Regione nel corso del giudizio, prima della decisione della Consulta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 79/2006 – Partiti politici non legittimati al conflitto di attribuzioni

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    Con ordinanza n. 79 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dall’associazione politica «La Rosa nel Pugno» contro la Camera dei deputati e il Senato. I partiti politici non sono «poteri dello Stato» e non sono legittimati a proporre conflitti di attribuzione davanti alla Corte.

    Di cosa si tratta

    La legge elettorale del 2005 (n. 270) aveva esentato dall’obbligo di raccogliere le firme per la presentazione delle liste i partiti già presenti in parlamento o in coalizione con questi. «La Rosa nel Pugno», associazione politica nata dall’unione di radicali e socialisti, pur avendo parlamentari eletti, non era esonerata e lamentava una violazione del principio di parità di accesso alle elezioni. Aveva tentato di sollevare conflitto di attribuzione, sostenendo che i partiti politici fossero titolari di attribuzioni costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’associazione «La Rosa nel Pugno – Laici Socialisti Liberali Radicali» ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alle norme sulla raccolta di firme introdotte dalla legge n. 270 del 2005, invocando gli artt. 3 e 49 della Costituzione (uguaglianza e libertà di associazione in partiti).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I partiti politici, pur svolgendo un ruolo rilevante nella vita democratica, sono associazioni di diritto comune e non «poteri dello Stato». La legittimazione a sollevare conflitti di attribuzione appartiene solo agli organi costituzionali titolari di attribuzioni garantite dalla Costituzione come parti essenziali dell’apparato statale, non ai soggetti politici privati.

    Il principio

    I partiti politici non sono titolari di attribuzioni costituzionali nel senso tecnico richiesto per essere «poteri dello Stato» ai fini del conflitto di attribuzione. Il fatto che l’art. 49 Cost. riconosca ai partiti il ruolo di strumento di partecipazione politica non è sufficiente a qualificarli come poteri dello Stato legittimati al conflitto davanti alla Consulta.

    Domande e risposte

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale?

    Solo i «poteri dello Stato» in senso costituzionale: organi che esprimono in via definitiva la volontà di un ramo dello Stato (es. giudici ordinari, Camere, Governo). I partiti politici, le associazioni e i privati cittadini non sono legittimati.

    L’art. 49 della Costituzione tutela i partiti come «poteri dello Stato»?

    No. L’art. 49 riconosce ai cittadini il diritto di associarsi in partiti per concorrere alla politica nazionale, ma non conferisce ai partiti la natura di organi costituzionali. La tutela di eventuali violazioni delle regole elettorali avviene attraverso altri strumenti (ricorso ai giudici ordinari, questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice).

    Quali erano le obiezioni di «La Rosa nel Pugno» sulla legge elettorale?

    L’associazione contestava che la legge n. 270 del 2005 avesse creato una disparità tra partiti già presenti in parlamento (esonerati dalla raccolta firme) e nuove formazioni (obbligate), rendendo di fatto più difficile partecipare alle elezioni per i soggetti politici di nuova costituzione o non ancora rappresentati in entrambe le Camere.

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  • Corte cost. n. 78/2006 – Conflitto attribuzioni insindacabilità parlamentare Stefani

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    Con ordinanza n. 78 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile, in fase preliminare, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle espressioni ingiuriose usate dall’on. Stefano Stefani verso un collega parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Stefano Stefani aveva rivolto un appellativo ingiurioso all’on. Daniele Apolloni, in un corridoio della Camera, quando quest’ultimo aveva lasciato il gruppo della Lega Nord per iscriversi a un altro. A fronte del procedimento penale per ingiuria, la Camera dei deputati aveva deliberato che il fatto rientrava nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi era insindacabile. Il Tribunale di Roma contestava che espressioni puramente offensive, senza legame funzionale con l’attività parlamentare, possano essere schermate dall’immunità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma, nona sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 4 febbraio 2004, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. Parametri costituzionali: art. 68 Cost. (immunità parlamentare) e le norme che regolano la competenza giurisdizionale del giudice ordinario.

    La decisione della Corte

    In questa fase la Corte era chiamata solo a valutare l’ammissibilità del conflitto, senza contraddittorio. Ha dichiarato il conflitto ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (entrambi i poteri sono legittimati) sia oggettivo (il Tribunale denuncia una menomazione della propria sfera di attribuzione garantita da norme costituzionali), disponendo la notifica alla Camera dei deputati per proseguire nel merito.

    Il principio

    In fase di ammissibilità del conflitto di attribuzione, la Corte verifica solo la sussistenza dei presupposti soggettivi (legittimazione delle parti) e oggettivi (menomazione di attribuzioni costituzionalmente garantite), senza pregiudicare la decisione definitiva. L’immunità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. non copre le espressioni offensive prive di nesso funzionale con le attività parlamentari.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    I parlamentari non sono perseguibili per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza costituzionale richiede un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare; le offese gratuite rese in ambienti privati non rientrano nella tutela.

    In cosa consiste il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto sorge quando un potere dello Stato (qui: il giudice ordinario) ritiene che un altro potere (la Camera) abbia invaso la sua sfera di competenza o l’abbia menomata con un proprio atto (la delibera di insindacabilità).

    Il conflitto è stato poi deciso nel merito?

    Questa ordinanza è solo la pronuncia di ammissibilità; la Corte si è riservata di decidere nel merito dopo la notifica alla Camera e il successivo contraddittorio tra le parti.

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  • Corte cost. n. 77/2006 – Revocazione sentenze Cassazione e ne bis in idem

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    Con ordinanza n. 77 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 391-bis c.p.c., sollevata dalla Cassazione stessa. La norma non prevede la revocazione delle sentenze di legittimità per contrasto con un giudicato precedente (art. 395, n. 5, c.p.c.). La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del rimettente sotto il profilo della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di Agrigento era stato condannato due volte dalla Cassazione per la stessa indennità di espropriazione, a distanza di pochi mesi, senza che i due collegi si rendessero conto della sovrapposizione. Il Comune chiedeva la revocazione di una delle due sentenze, ma l’art. 391-bis c.p.c. ammette la revocazione delle pronunce di Cassazione solo per errore di fatto, non per contrasto con altro giudicato. La Cassazione aveva dubitato che tale limitazione violasse l’art. 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 391-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di proprie sentenze nel caso contemplato dall’art. 395, primo comma, n. 5, c.p.c. (contrasto con sentenza passata in giudicato). Parametro: art. 24, secondo comma, della Costituzione (diritto di difesa e divieto del ne bis in idem).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il rimettente deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione con motivazione autosufficiente, condizione non soddisfatta nel caso in esame.

    Il principio

    Anche quando il giudice rimettente è la stessa Corte di cassazione, le condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale restano invariate: la motivazione sulla rilevanza deve essere autosufficiente. La questione sul contrasto tra due giudicati formatisi entrambi in Cassazione resta pertanto aperta nel merito.

    Domande e risposte

    Quando è possibile chiedere la revocazione di una sentenza della Cassazione?

    Ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., la revocazione è ammessa solo per errore di fatto (art. 395, n. 4, c.p.c.), non per contrasto con altro giudicato. Questo crea una lacuna quando due sentenze definitive della stessa Corte si contraddicono sulla medesima lite.

    Cos’è il ne bis in idem in materia civile?

    Il principio vieta che la stessa controversia sia decisa due volte con esiti contraddittori. In campo civile è tutelato dall’istituto del giudicato esterno: la seconda sentenza deve tenere conto di quella precedente divenuta definitiva sulla stessa questione.

    La questione è stata poi risolta?

    Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per ragioni formali, senza pronunciarsi sul merito costituzionale del problema. La lacuna segnalata dalla Cassazione riguarda un’ipotesi rara ma non impossibile di doppio giudicato formatosi nello stesso Supremo Collegio.

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  • Corte cost. n. 76/2006 – Patrocinio spese giustizia stranieri irregolari

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    Con ordinanza n. 76 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), sollevata dal TAR Umbria. Il motivo: la descrizione della fattispecie concreta era insufficiente, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario in situazione di clandestinità, avendo perso il ricorso contro il diniego di regolarizzazione, aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il pagamento delle spese legali. Il TAR Umbria aveva dubitato che la legge – che riconosce il beneficio solo allo straniero regolarmente soggiornante – fosse conforme alla Costituzione, escludendo gli irregolari anche per liti di vitale importanza come la regolarizzazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per lo straniero clandestino che impugni il diniego di regolarizzazione. Parametri invocati: artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (uguaglianza, diritto di difesa, tutela giurisdizionale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il provvedimento di rimessione descriveva in modo insufficiente la fattispecie concreta: affermava genericamente che il ricorrente versava in condizioni economiche disagiate, ma non specificava se possedesse i requisiti di reddito richiesti dalla legge per l’accesso al beneficio. Senza questa verifica la Corte non poteva controllare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve fornire una motivazione autosufficiente che consenta alla Corte di verificare la rilevanza nel giudizio a quo. La mancanza di tale descrizione – anche solo su un presupposto di fatto come il reddito dell’istante – determina la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis: ordinanze n. 365 e n. 251 del 2005).

    Domande e risposte

    Uno straniero irregolare può accedere al patrocinio a spese dello Stato in Italia?

    In linea generale, la legge del 2002 riserva il beneficio al cittadino italiano e allo straniero regolarmente soggiornante. La questione se tale esclusione violi la Costituzione è rimasta aperta in questo procedimento per un difetto formale dell’ordinanza di rimessione.

    Cosa si intende per «manifesta inammissibilità»?

    La manifesta inammissibilità è una pronuncia con cui la Corte, in camera di consiglio e senza udienza pubblica, rigetta immediatamente una questione per vizi formali evidenti – nella specie, la motivazione carente sulla rilevanza – senza entrare nel merito della costituzionalità della norma.

    Perché è importante la descrizione della fattispecie concreta?

    La Corte può pronunciarsi solo su questioni rilevanti per la decisione del caso concreto. Se il rimettente non chiarisce quali siano i fatti del giudizio, la Corte non è in grado di accertare se la norma debba essere applicata; di conseguenza non può nemmeno valutarne la legittimità costituzionale.

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  • Corte cost. n. 75/2006 – ICI esenzione consorzi industriali FVG incostituzionale

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 27 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 4/2005, che consentiva ai Comuni di esentare dall’ICI i consorzi di sviluppo industriale. L’ICI è un tributo erariale disciplinato dalla legge statale: la Regione non può introdurre esenzioni non previste dalla legge nazionale, neppure con lo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva previsto che i Comuni potessero esentare dall’ICI i Consorzi di sviluppo industriale e l’EZIT per le aree destinate ad insediamenti produttivi. Il Governo impugnava la norma sostenendo che l’ICI fosse un tributo erariale e che la disciplina delle esenzioni spettasse esclusivamente allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27 della legge Regione FVG n. 4/2005 in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e), Cost. e agli artt. 4-7 della legge cost. n. 1/1963 (Statuto speciale FVG). Giudizio in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27. L’ICI è un tributo erariale la cui disciplina — comprese le esenzioni — spetta in via esclusiva al legislatore statale ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. La competenza legislativa primaria della Regione sull’ordinamento degli enti locali non comprende la facoltà di introdurre esenzioni da tributi statali. Neppure le norme statutarie speciali invocate dalla Regione attribuiscono tale competenza.

    Il principio

    Le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono istituire esenzioni da tributi erariali (come l’ICI) non previste dalla legge statale, poiché la disciplina dei tributi esistenti di natura erariale appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

    Domande e risposte

    L’ICI era davvero un tributo erariale?

    Sì: sebbene riscossa dai Comuni, l’ICI era istituita e disciplinata dalla legge statale (d.lgs. n. 504/1992). La sua natura erariale implica che solo il legislatore statale possa modificarne i presupposti, le aliquote e le esenzioni.

    Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia in materia fiscale?

    Sì, ma nei limiti fissati dallo statuto speciale: il FVG ha competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e può istituire tributi “propri” della Regione. Non può però legiferare su tributi erariali statali, come confermato dalla Corte in questa sentenza.

    Con l’IMU le cose sono cambiate?

    L’IMU (introdotta dal 2012) ha sostituito l’ICI. Anche l’IMU è un tributo la cui disciplina di base è fissata dalla legge statale, sebbene i Comuni abbiano poteri di variazione delle aliquote entro i margini consentiti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 74/2006 – Tassa automobilistica Liguria proroga termini

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla legge regionale ligure che prorogava i termini di recupero della tassa automobilistica 1999: i giudici rimettenti non avevano tenuto conto della legge finanziaria 2004 che, nel frattempo, aveva sanato retroattivamente le norme regionali non conformi alla legislazione statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva prorogato di un anno (fino al 31 dicembre 2003) il termine triennale per il recupero delle tasse automobilistiche del 1999. La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva sollevato questione di legittimità perché la proroga era identica a quelle già dichiarate incostituzionali per Piemonte e Veneto (sentt. n. 296 e 297 del 2003), e violava la competenza statale esclusiva in materia tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Genova ha impugnato l’art. 10 della legge Regione Liguria n. 20/2002 per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. Giudici rimettenti: CTP Genova (due ordinanze del 15 marzo 2005).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per carente motivazione sulla rilevanza. L’art. 2, comma 22, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), entrato in vigore il 1° gennaio 2004, aveva disposto che le norme regionali sulle tasse automobilistiche precedentemente emanate e non conformi alla legislazione statale rimanessero applicabili fino al 1° gennaio 2007. I giudici rimettenti non avevano esaminato questo ius superveniens né motivato sulla sua incidenza sulla rilevanza della questione.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare la rilevanza della questione di legittimità tenendo conto di tutte le norme applicabili al giudizio, incluse quelle sopravvenute prima dell’ordinanza di rimessione: l’omessa considerazione di una norma di sanatoria che potrebbe rendere irrilevante la questione determina l’inammissibilità per difetto di motivazione.

    Domande e risposte

    Perché le proroghe regionali dei termini di decadenza per le tasse auto erano problematiche?

    Perché le tasse automobilistiche, pur riscuotibili dalle Regioni, erano disciplinate nelle loro caratteristiche fondamentali dalla legge statale; la competenza a modificare i termini di decadenza spettava allo Stato, non alle Regioni.

    La sanatoria del 2003 era retroattiva?

    Sì: la legge finanziaria 2004 aveva convalidato le norme regionali previgenti non conformi alla legislazione statale, rendendole applicabili per un periodo transitorio. Questo aveva modificato il quadro normativo rilevante per i giudizi pendenti.

    Come ci si doveva difendere dagli avvisi di accertamento prorogati?

    Occorreva verificare se la notifica dell’avviso fosse avvenuta entro il termine prorogato (31 dicembre 2003) oppure entro quello ordinario triennale. Con la sanatoria del 2003, la proroga era diventata legittima fino al 1° gennaio 2007.

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  • Corte cost. n. 73/2006 – Conflitto attribuzione Commissione Alpi Procura Roma

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Procura della Repubblica di Roma contro la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che aveva rifiutato il coordinamento degli accertamenti tecnici sulla Toyota e aveva svolto in modo autonomo perizie irripetibili sull’autovettura.

    Di cosa si tratta

    Nel 2005 era arrivata in Italia la Toyota a bordo della quale furono uccisi la giornalista Ilaria Alpi e l’operatore Miran Hrovatin il 20 marzo 1994 a Mogadiscio. La Commissione parlamentare di inchiesta aveva acquisito il veicolo, disposto accertamenti tecnici irripetibili e rifiutato il coordinamento con la Procura di Roma. La Procura sosteneva che questo comportamento impedisse lo svolgimento delle proprie indagini penali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi, chiedendo l’annullamento della nota del 21 settembre 2005 e dell’atto del 17 settembre 2005. Fase: ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto ammissibile. La Procura ha legittimazione soggettiva in quanto titolare dell’obbligo costituzionale di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.). La Commissione parlamentare ha legittimazione passiva in quanto, ex art. 82 Cost., esercita in via definitiva il potere di inchiesta parlamentare. Sussiste anche il presupposto oggettivo: la Procura denuncia una concreta menomazione della propria sfera di attribuzioni.

    Il principio

    La Procura della Repubblica è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione quando una Commissione parlamentare di inchiesta, svolgendo accertamenti tecnici irripetibili su prove essenziali per le indagini penali in corso, impedisce all’autorità giudiziaria di esercitare le proprie funzioni costituzionali.

    Domande e risposte

    La Commissione parlamentare di inchiesta ha gli stessi poteri della magistratura?

    No: la Commissione ha poteri ispettivi analoghi a quelli della magistratura inquirente (art. 82, comma 2, Cost.), ma le sue attività non costituiscono atti processuali penali e non producono prove utilizzabili nel processo penale. Il rischio del conflitto è proprio la distruzione di prove irripetibili da parte di chi non può raccoglierle per il processo.

    Cosa è un atto irripetibile in ambito penale?

    Un accertamento tecnico che non può essere ripetuto in seguito nella stessa forma (es. rilevamento di tracce biologiche, analisi distruttive). Deve essere svolto con le garanzie del contraddittorio (art. 360 c.p.p.) pena l’inutilizzabilità in giudizio.

    Come si è concluso il conflitto?

    La Corte si è pronunciata nel merito con la sentenza n. 231/2006, che ha accolto parzialmente il conflitto riconoscendo la menomazione delle attribuzioni della Procura e delimitando i poteri della Commissione rispetto a quelli dell’autorità giudiziaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 72/2006 – Conflitto attribuzione insindacabilità parlamentare Acierno

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Catania contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’on. Alberto Acierno. Il giudice può contestare l’insindacabilità parlamentare se ritiene che le dichiarazioni non siano connesse all’esercizio delle funzioni.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catania (sez. dist. di Giarre) stava giudicando l’on. Alberto Acierno per diffamazione aggravata nei confronti di Macaluso Antonino. La Camera dei deputati aveva deliberato, con la votazione del 4 dicembre 2003, che le dichiarazioni imputate ad Acierno erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale contestava questa delibera, ritenendo che le dichiarazioni fossero state rese in un contesto extraistituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania sez. dist. di Giarre ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 4 dicembre 2003. Fase: ammissibilità del conflitto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto ammissibile. Sussistono entrambi i presupposti: il Tribunale ha legittimazione soggettiva come organo giurisdizionale indipendente; la Camera ha legittimazione passiva come titolare della funzione di dichiarare l’insindacabilità ex art. 68 Cost.; il conflitto ha ad oggetto la concreta spettanza dell’attribuzione di dichiarare insindacabili le opinioni del deputato. La Corte dispone la notifica del ricorso alla Camera per il prosieguo del giudizio.

    Il principio

    Il Tribunale penale è legittimato a promuovere conflitto di attribuzione contro la delibera parlamentare di insindacabilità quando sussistano dubbi fondati sulla connessione delle dichiarazioni imputate con l’esercizio delle funzioni parlamentari; tale conflitto è ammissibile in sede di vaglio preliminare se vi è materia di conflitto da risolvere.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Protegge i parlamentari da responsabilità civile e penale per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni: discorsi parlamentari, votazioni, atti compiuti nella veste di parlamentare, e — secondo la giurisprudenza della Corte — le dichiarazioni extra moenia che siano “nesso funzionale” con un atto parlamentare precedente.

    Quando una dichiarazione fuori dal Parlamento è coperta dall’insindacabilità?

    Quando è sostanzialmente riproduttiva di un atto parlamentare: intervento in aula, interrogazione, interpellanza. Non basta il generico svolgimento di attività politica; deve esserci un atto parlamentare identificabile a cui la dichiarazione si ricollega.

    Come si conclude un conflitto di attribuzione sull’insindacabilità?

    La Corte, dopo il contradditorio, accerta se i presupposti dell’art. 68 Cost. sussistono. Se non sussistono, annulla la delibera parlamentare e il processo penale può proseguire.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 71/2006 – Foro erariale chiamata in garanzia

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6, comma 2, del r.d. n. 1611/1933, che consente allo Stato di attivare il foro erariale anche in caso di chiamata in garanzia o per ordine del giudice. La Cassazione non aveva indicato la norma concretamente applicabile nel giudizio a quo e l’Avvocatura ha eccepito che si trattava del primo, non del secondo comma.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio tra privati davanti al Tribunale di Pisa, il giudice aveva ordinato l’intervento del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero aveva eccepito l’incompetenza territoriale e chiesto la rimessione al Tribunale di Firenze (sede dell’Avvocatura dello Stato). La Cassazione aveva sollevato questione sull’art. 6, comma 2, del r.d. n. 1611/1933, che a suo avviso consentiva allo Stato di scegliere discrezionalmente il foro, in violazione dell’art. 25, comma 1, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 6, comma 2, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. Avvocatura dello Stato), in riferimento all’art. 25, comma 1, della Costituzione. Giudice rimettente: Corte di cassazione (26 luglio 2004).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’Avvocatura erariale aveva osservato che nel caso concreto non si trattava di chiamata in garanzia (art. 6, comma 2) ma di comunanza di causa (art. 6, comma 1), per cui il foro erariale era automatico e inderogabile. La Cassazione aveva dunque impugnato una norma non applicabile al giudizio a quo, rendendo la questione irrilevante.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando riguarda una norma che il giudice rimettente non è chiamato ad applicare nel giudizio pendente, e quando la norma concretamente applicabile è diversa da quella impugnata.

    Domande e risposte

    Cos’è il foro erariale?

    Il foro erariale (art. 25 c.p.c. e r.d. n. 1611/1933) è la regola per cui le cause in cui è parte un’amministrazione statale sono di competenza del Tribunale del luogo in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato del distretto competente. Si applica automaticamente salvo eccezioni previste dalla legge.

    Il cittadino privato può scegliere di non avvalersi del foro erariale?

    No: è la parte pubblica che può rinunciarvi in taluni casi (art. 6, comma 2), optando per il giudice naturale. Il privato non ha questa facoltà.

    Il foro erariale è stato dichiarato incostituzionale in altre occasioni?

    No: la Corte lo ha più volte ritenuto compatibile con la Costituzione, giustificandolo con le esigenze organizzative e di efficienza della difesa statale in giudizio.

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  • Corte cost. n. 70/2006 – Falso in bilancio e obblighi europei

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    La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti: dopo le ordinanze di rimessione sulla riforma del falso in bilancio (d.lgs. n. 61/2002), la Corte di giustizia UE si è pronunciata sulle cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02. I giudici devono rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce della sentenza comunitaria.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 61/2002 aveva riformato il reato di false comunicazioni sociali (falso in bilancio), riducendo drasticamente le pene (arresto fino a 18 mesi per la forma base, ex art. 2621 c.c.) e introducendo soglie quantitative di punibilità. I giudici rimettenti (G.u.p. Palermo e Corte d’appello Napoli) sostenevano che la nuova disciplina rendesse di fatto impossibile la condanna, stante la breviità dei termini di prescrizione, in contrasto con la direttiva CEE 68/151 e con gli artt. 10, 11 e 117 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    G.u.p. Tribunale di Palermo (3 ordinanze) e Corte d’appello di Napoli hanno impugnato gli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come modificati dal d.lgs. n. 61/2002, in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 Cost. e alla direttiva CEE 68/151. Questione: inadeguatezza sanzionatoria rispetto agli obblighi europei.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La Corte di giustizia UE, nella sentenza del 3 maggio 2005 (cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02), ha accertato che la direttiva 68/151/CEE non imponeva sanzioni penali specifiche per il falso in bilancio. I rimettenti devono rivalutare la rilevanza delle proprie questioni alla luce di questa pronuncia.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale è formulata in riferimento a obblighi derivanti da direttive UE, la successiva pronuncia della Corte di giustizia sulla portata di quegli obblighi costituisce mutamento del quadro normativo che impone la restituzione degli atti al giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la riforma del 2002 per il falso in bilancio?

    Il d.lgs. n. 61/2002 aveva trasformato il falso in bilancio da delitto perseguibile d’ufficio (pena fino a 5 anni) in due fattispecie: la forma base (art. 2621, contravvenzione, pena max 18 mesi) e quella con danno ai soci (art. 2622, delitto a querela, pena max 3 anni). Soglie quantitative escludevano la punibilità per i fatti di lieve entità.

    Cosa aveva deciso la Corte di giustizia nel 2005?

    La CGUE aveva stabilito che la direttiva 68/151/CEE riguardava la pubblicità degli atti societari, non le falsità contabili, e non imponeva agli Stati membri sanzioni penali per il falso in bilancio. L’Italia era quindi libera di scegliere il tipo e l’entità delle sanzioni.

    La riforma del 2002 è stata poi modificata?

    Sì: la legge n. 69/2015 ha abrogato la distinzione tra le due fattispecie e ha reintrodotto pene detentive più severe per il falso in bilancio, eliminando anche le soglie di non punibilità per le società quotate.

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