Autore: Andrea Marton

  • Art. 35 quater TUF – (Capitale e azioni della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133

    Art. 35 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Capitale e azioni della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il capitale della Sicav ((in gestione interna)) è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5). ((Il rimborso, anche in caso di recesso o conversione in altri strumenti, delle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale della Sicav in gestione interna è autorizzato dalla Banca d'Italia, nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, può limitare tale rimborso laddove ciò sia necessario ad assicurare il rispetto delle condizioni di sana e prudente gestione della Sicav in gestione interna)) ((133))

    2. Alla Sicav ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile . ((133))

    3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav ((in gestione interna)) devono essere interamente liberate al momento della loro emissione. ((133))

    4. Le azioni della Sicav ((in gestione interna)) possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. ((133))

    5. Lo statuto della Sicav ((in gestione interna)) indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate. ((133))

    5-bis. ((Qualora sia prevista la costituzione di uno o più comparti, lo statuto può prevedere che la distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto conseguiti possa avvenire anche in assenza di utili complessivi della società, previa asseverazione da parte del soggetto incaricato della revisione contabile della società e a condizione che sia assicurata la gestione sana e prudente della società; le perdite relative alla gestione di un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto.)) ((133))

    6. Lo statuto della Sicav ((in gestione interna)) può prevedere: ((133)) a) limiti all'emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative; c) ((l'esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;)) ((133)) d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.

    7. Alla Sicav ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, ((…)) 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile . ((133))

    8. La Sicav ((in gestione interna)) non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie. ((133))

  • Art. 28 bis TUE – Permesso di costruire convenzionato

    Art. 28 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Permesso di costruire convenzionato

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. 2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. 3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 4. La convenzione può prevedere modalità di at- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 29-30 40 tuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. 5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione. 6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, lett. q), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Art. 20 bis Accertamento – [Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità…

    Art. 20 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 102, comma 2, lett. b), DLgs. 3.7.2017 n. 117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. Ai sensi dell’art. 104, comma 2, DLgs. n. 117/2017, come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), DL 17.6.2025 n. 84, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2025 n. 108, “le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.“. Testo precedente: “Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). – 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’articolo 22; b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni [n.d.r. euro 15.493,71], relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni [n.d.r. euro 25.822,84] negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni [n.d.r. euro 51.645,69], modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all’articolo 20. 4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all’articolo 20. 5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire [n.d.r. 1.032.913,80 euro], modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.“. In precedenza, l’articolo era stato inserito dall’art. 25, DLgs. 4.12.1997 n. 460, pubblicato in G.U. 2.1.1998 n. 1, S.O. n. 1.

  • Art. 53 SIC – Tenuta della documentazione

    Art. 53 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Tenuta della documentazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.

    2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che: a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi; d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate; e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria; f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali; g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

    3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.

    4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in materia di protezione dei dati personali.

    5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    6. ((Fino ai 12 mesi)) successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

  • Fattura non pagata e consegna in ritardo: esempi pratici sull’art. 1218 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 1218 c.c. riguarda l’inadempimento di una prestazione dovuta.
    • Non basta dire che il cliente non paga: serve provare contratto, consegna e scadenza.
    • Il debitore evita responsabilità solo se prova una causa a lui non imputabile.
    • Email, ordini, DDT, SAL, fatture e solleciti sono spesso decisivi.
    • Prima di fare causa conviene ricostruire il fascicolo del credito.

    Prima degli esempi: che cosa va provato

    L’art. 1218 c.c. è il punto di partenza della responsabilità contrattuale: se una parte non esegue esattamente la prestazione dovuta, risponde del danno salvo che provi l’impossibilità derivante da causa non imputabile. In pratica la norma non protegge solo chi deve ricevere denaro, ma ogni creditore di una prestazione: consegna, servizio, opera, pagamento, rendiconto.

    Il primo controllo non è il danno, ma l’obbligo. Bisogna dimostrare da dove nasceva la prestazione: contratto firmato, preventivo accettato, ordine, incarico, conferma email, comportamento concludente. Poi serve dimostrare che la prestazione era dovuta, esigibile e non eseguita oppure eseguita male.

    Il secondo controllo riguarda i tempi. Una fattura scaduta, un termine di consegna, un SAL approvato o una PEC di messa in mora cambiano molto la forza del fascicolo. Senza scadenze chiare, l’inadempimento può essere più difficile da collocare.

    Fascicolo minimo del credito

    • contratto, preventivo o ordine accettato;
    • prova della consegna o dell’attività svolta;
    • fatture, scadenze e solleciti;
    • contestazioni ricevute e relative risposte;
    • calcolo di capitale, interessi e costi.

    Caso 1: cliente che non paga una fattura da 9.800 euro

    Scenario. Una SRL consegna merce a un cliente abituale. La fattura scade a 60 giorni, il cliente non paga e sostiene che la merce non era conforme.

    Come si legge in pratica. La società deve separare prova del credito e contestazione. Se ha ordine, DDT firmato, fattura e assenza di reclami tempestivi, il fascicolo è più forte. Se invece la merce era stata contestata subito, serve gestire anche il tema della conformità.

    Documenti utili

    • ordine cliente;
    • DDT o prova consegna;
    • fattura e scadenza;
    • eventuali reclami;
    • sollecito scritto o PEC.

    Caso 2: consulenza consegnata ma mai approvata formalmente

    Scenario. Un consulente invia report e bozze operative. Il cliente usa il materiale ma non firma mai il verbale di approvazione.

    Come si legge in pratica. L’uso del materiale può aiutare a provare l’esecuzione, ma non sostituisce una consegna ordinata. Meglio avere email con allegati, conferme di ricezione e una clausola che preveda approvazione tacita dopo un certo termine.

    Prove da raccogliere

    • incarico iniziale;
    • email di consegna;
    • download o accessi;
    • uso del report;
    • richiesta saldo e risposta cliente.

    Caso 3: fornitore che consegna in ritardo e blocca un cantiere

    Scenario. Un’impresa attende materiali entro il 10 marzo. Il fornitore consegna il 5 aprile e il cantiere resta fermo.

    Come si legge in pratica. Il ritardo va collegato a un termine certo e a un danno dimostrabile. Se il termine era essenziale o comunque pattuito, e il fermo cantiere è documentato, si può ragionare su risarcimento o trattenute contrattuali.

    Punti da provare

    • termine di consegna;
    • data effettiva di arrivo;
    • giorni di fermo;
    • costi aggiuntivi;
    • eventuali penali contrattuali.

    Quando chiedere una verifica

    Quando il credito è rilevante o ricorrente, conviene controllare i documenti prima di avviare recupero o accordi: verifica contratti e crediti su FiscoInvestimenti.

    Norme e fonti collegate

    Art. 1218 c.c., art. 1223 c.c., art. 1453 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Una fattura basta per recuperare un credito?

    No. La fattura aiuta, ma servono anche contratto, ordine, consegna o prova della prestazione.

    Il cliente può non pagare se contesta?

    Può contestare, ma deve farlo in modo concreto. Bisogna verificare tempi, prove e contenuto della contestazione.

    Quando serve la PEC di messa in mora?

    Quando si vuole fissare formalmente inadempimento, scadenza e richiesta di pagamento.

    Posso chiedere anche i danni?

    Sì, ma vanno provati nel collegamento con l’inadempimento e nel loro ammontare.

  • Art. 35 octies TUF – (Scioglimento e liquidazione volontaria)

    Art. 35 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Scioglimento e liquidazione volontaria)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Alle Sicav ((in gestione interna autorizzate)) non si applica l' articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile . Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf. ((133))

    2. ((Per le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate)) , gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall' articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile , sono pubblicati anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ((e il rimborso)) di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall' articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile , dalla data di assunzione della delibera, ((negli altri casi previsti dall' articolo 2484 del codice civile )) e, per le Sicav ((in gestione interna autorizzate)) , dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine. ((133))

    3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. ((Si applica l' articolo 2487 del codice civile , ad eccezione del comma 1, lettera c).)) ((133))

    4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

    5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

    6. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

    7. Per quanto non previsto dal presente articolo ((alle Sicav in gestione interna autorizzate e alle Sicaf in gestione interna autorizzate)) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile . ((133))

  • Articolo 244 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 244 CCII – Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

    2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

    3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.

    4. Quando sono sottoposte al voto più proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.

  • Art. 35 novies TUF – (Trasformazione)

    Art. 35 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Trasformazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le Sicav che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano. ))

  • Art. 15 D.Lgs. 346/1990 – Aziende, navi e aeromobili

    Art. 15 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Aziende, navi e aeromobili

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, […] (1) esclusi i beni indicati nell’art. 12, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell’inventario di cui all’art. 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell’ultimo inventario regolarmente redatto […] (2), tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti […] (3). 2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili che non fanno parte di aziende, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall’acquisto e dello stato di conservazione. 3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 1, lettere b) e c). Note: (1) Le parole “compreso l’avviamento ed” sono state soppresse dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. (2) Le parole “e vidimato” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. p), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “e dell’avviamento” sono state soppresse dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 52 SIC – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavora…

    Art. 52 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il: a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all' articolo 2083 del codice civile , dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi; c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.

    2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato: a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106 ; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106 ; d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106 .

    3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((entro il 30 giugno 2022)) , sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.

    3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all' articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .

    4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.