Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 340/2006 – Contributi straordinari ARS Sicilia: cessata materia del contendere

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    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnazione del Commissario dello Stato siciliano avverso una delibera legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana sui contributi straordinari, poiché la norma impugnata era stata nel frattempo modificata.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato una delibera legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) che, per la concessione di contributi straordinari, richiedeva il preventivo parere della Commissione legislativa “Bilancio” dell’ARS. Il Commissario contestava questa disposizione perché non conforme alle norme sull’autonomia legislativa regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso ricorso in via principale avverso l’art. 1, comma 2, della delibera legislativa approvata dall’ARS il 20 gennaio 2006, nella parte in cui richiedeva il previo parere della Commissione “Bilancio” per la concessione di contributi straordinari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: a seguito di successive modifiche normative e dell’omissione della parte impugnata in sede di promulgazione, la disposizione contestata non era più operante. Venuto meno l’oggetto del giudizio, la Corte non poteva pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nelle more del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene abrogata, modificata o comunque non è più applicabile, in modo tale da eliminare la lesione lamentata. In questo caso la Corte dichiara il venir meno dell’oggetto del giudizio.

    Domande e risposte

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

    Il Commissario dello Stato è un organo statale presente nelle regioni a statuto speciale, con il compito di verificare la compatibilità delle leggi regionali con la Costituzione e lo Statuto speciale. Può impugnarle davanti alla Corte Costituzionale prima della promulgazione.

    Cosa significa “cessata materia del contendere”?

    Significa che, dopo la proposizione del ricorso, è venuto meno l’oggetto del giudizio, di solito perché la norma impugnata è stata abrogata o modificata in modo da far venir meno la lesione lamentata. La Corte non può in questo caso pronunciarsi nel merito.

    Cosa succede se la legge regionale viene modificata dopo l’impugnazione?

    Se la modifica elimina o neutralizza le censure del ricorrente, la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Se le censure residuano nonostante le modifiche, il giudizio prosegue sul merito delle disposizioni ancora vigenti.

  • Corte cost. n. 339/2006 – Proroga cambiali agrarie Sicilia: manifesta inammissibilità

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla legge siciliana che prorogava le passività agricole, per difetto di rilevanza nei giudizi a quibus: la norma non influiva sul rapporto contrattuale tra privati in modo tale da incidere sull’esito della controversia.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione siciliana n. 28/2000, che prorogava le passività di carattere agricolo (incluse cambiali e prestiti) al 31 dicembre 2001, addebitandone gli oneri agli istituti di credito. Nei giudizi a quibus era controverso il rimborso di cambiali agrarie a una banca.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano, con due ordinanze identiche, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione siciliana n. 28/2000, in riferimento al “limite del diritto privato” e all’art. 3 della Costituzione, adducendo l’irragionevole imposizione degli oneri della proroga alle banche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: i giudizi a quibus (tra privati e Barclays Bank) non erano influenzati in modo diretto e necessario dalla norma regionale impugnata; il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione rispetto all’esito del giudizio.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se “rilevante” nel giudizio a quo, cioè se la sua soluzione incide concretamente sull’esito della controversia. Il giudice rimettente è tenuto a motivare adeguatamente questa rilevanza; una motivazione insufficiente determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “rilevanza” della questione di costituzionalità?

    La questione è rilevante se la norma impugnata è applicabile nel giudizio a quo e se la sua eventuale incostituzionalità può incidere sull’esito della controversia. Il giudice rimettente deve motivare perché la norma è necessaria per decidere il caso.

    Le regioni a statuto speciale possono legiferare in materia di credito agrario?

    Le regioni, incluse quelle a statuto speciale, hanno competenza limitata in materia di credito, che rimane prevalentemente di competenza statale. La Regione siciliana può dettare norme in materia agricola, ma non può derogare ai principi fondamentali del diritto privato dei contratti.

    Cos’è una cambiale agraria?

    Una cambiale agraria è un titolo di credito emesso da imprenditori agricoli a garanzia di finanziamenti per l’attività agricola. Ha un regime speciale rispetto alle cambiali ordinarie e può essere oggetto di normativa regionale in materia di agevolazioni agricole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 338/2006 – Nulla osta espulsione straniero reati gravi: restituzione atti

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    La Corte ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Alessandria per rivalutare la questione sul divieto di nulla osta all’espulsione dello straniero indagato per reati gravi, alla luce del mutato quadro normativo sull’immigrazione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Alessandria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-sexies, del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che vietava al giudice di concedere il nulla osta all’espulsione di uno straniero sottoposto a procedimento penale per reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. Il caso riguardava un cittadino albanese in attesa di processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Alessandria ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 13, comma 3-sexies, del d.lgs. n. 286/1998, aggiunto dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui impedisce all’autorità giudiziaria di concedere il nulla osta all’espulsione dello straniero indagato per reati gravi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, rilevando che il quadro normativo era mutato nelle more del giudizio. Il Tribunale dovrà rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce delle modifiche legislative sopravvenute.

    Il principio

    Quando intervengono modifiche normative rilevanti nel corso del giudizio incidentale di costituzionalità, la Corte può restituire gli atti al rimettente affinché verifichi se la questione mantenga il requisito della rilevanza e la non manifesta infondatezza nel mutato quadro legislativo.

    Domande e risposte

    Cosa è il nulla osta all’espulsione?

    Prima di espellere uno straniero sottoposto a procedimento penale, la pubblica sicurezza deve ottenere il nulla osta dall’autorità giudiziaria competente, che valuta se l’espulsione possa pregiudicare le indagini o il processo.

    Perché la legge vietava il nulla osta per i reati gravi?

    Per garantire la presenza del soggetto nel procedimento penale relativo a reati particolarmente gravi (elencati nell’art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.), evitando che l’espulsione vanificasse l’accertamento giudiziario.

    Chi decide l’espulsione dello straniero?

    Il provvedimento di espulsione è adottato dal Prefetto. Se lo straniero è sottoposto a procedimento penale, occorre il nulla osta del giudice competente. In caso di reati gravi, la legge (prima della modifica) impediva al giudice di concedere tale nulla osta.

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  • Corte cost. n. 337/2006 – Lingua tedesca in giudizio Alto Adige: manifesta infondatezza

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari in Trentino-Alto Adige: le norme che ne regolano l’esercizio non violano il diritto di difesa né il buon andamento amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bolzano – sezione di Merano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 17 del d.P.R. n. 574/1988, che disciplinano l’uso della lingua tedesca e ladina nei procedimenti giudiziari in Trentino-Alto Adige, come modificati dal d.lgs. n. 283/2001, in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 574/1988 (come modificato dal d.lgs. n. 283/2001), in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, nel contesto di un procedimento penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione: le norme impugnate costituiscono attuazione della tutela delle minoranze linguistiche garantita dall’art. 6 Cost. e non compromettono il diritto di difesa né il buon andamento della giustizia. La disciplina dell’uso della lingua tedesca nei processi è coerente con le esigenze dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.

    Il principio

    Le norme che regolano l’uso delle lingue minoritarie nei procedimenti giudiziari nelle regioni a statuto speciale, in attuazione dell’art. 6 Cost., non ledono il diritto di difesa né il buon andamento dell’amministrazione della giustizia quando sono ragionevolmente calibrate sulla specifica realtà territoriale.

    Domande e risposte

    Qual è la tutela costituzionale delle minoranze linguistiche?

    L’art. 6 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela le minoranze linguistiche. In attuazione di questo principio, nelle regioni con minoranze storicamente riconosciute, come il Trentino-Alto Adige, possono essere usate lingue diverse dall’italiano nei rapporti con la pubblica amministrazione e in giudizio.

    Si può difendersi in tedesco in un processo in Alto Adige?

    Sì, la legislazione di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige riconosce alle persone di lingua tedesca il diritto di usare la propria lingua nei procedimenti giudiziari nella provincia di Bolzano, con apposite garanzie di traduzione e comprensione.

    Cosa significa “manifesta infondatezza”?

    La Corte la dichiara quando, pur ricevendo la questione come ammissibile, ritiene prima facie che non vi sia alcuna violazione costituzionale: la questione è considerata palesemente priva di fondamento e viene perciò risolta con ordinanza anziché con sentenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 336/2006 – Conflitto insindacabilità Sgarbi in TV: inammissibile

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Milano riguardo alle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi in una trasmissione televisiva, per vizi dell’atto introduttivo: mancava l’indicazione del contenuto delle dichiarazioni e delle ragioni del conflitto.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione contro la deliberazione della Camera dei deputati del 29 luglio 1998 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da Vittorio Sgarbi nella trasmissione televisiva “Sgarbi Quotidiani” (Canale 5, agosto 1994) e durante la presentazione di un libro a Cortina d’Ampezzo, nell’ambito di un procedimento civile per diffamazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano, seconda sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 29 luglio 1998, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, con riguardo a dichiarazioni rese in contesti extraparlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto inammissibile per vizi dell’atto introduttivo: l’ordinanza di rimessione non indicava il contenuto delle dichiarazioni del parlamentare, né esponeva in modo adeguato le ragioni del conflitto. I requisiti minimi formali richiesti dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi costituzionali non erano soddisfatti.

    Il principio

    Il ricorso per conflitto di attribuzione deve contenere una sufficiente esposizione delle ragioni del conflitto e l’indicazione del contenuto delle dichiarazioni del parlamentare. La carenza di questi requisiti minimi rende l’atto introduttivo irricevibile, precludendo un esame nel merito.

    Domande e risposte

    Quali requisiti deve avere l’atto introduttivo di un conflitto di attribuzione?

    Deve esporre le ragioni del conflitto, identificare l’atto impugnato, indicare le attribuzioni costituzionali che si ritengono lese e, in caso di dichiarazioni di un parlamentare, riportarne il contenuto essenziale, direttamente o mediante allegazione di documenti.

    Perché è importante indicare il contenuto delle dichiarazioni del parlamentare?

    Perché la Corte deve poter valutare se esiste il nesso funzionale con l’attività parlamentare. Senza conoscere il contenuto delle dichiarazioni, è impossibile compiere questa verifica.

    L’inammissibilità per vizi formali impedisce un nuovo ricorso?

    L’inammissibilità per vizi formali dell’atto introduttivo non preclude in linea di principio la proposizione di un nuovo ricorso correttamente redatto, nei limiti dei termini e delle condizioni procedurali applicabili.

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  • Corte cost. n. 335/2006 – Insindacabilità Sgarbi e magistrati: nesso funzionale assente

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    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle opinioni del deputato Vittorio Sgarbi, che aveva definito i magistrati Colombo, Davigo e Greco “assassini”, annullando la relativa deliberazione parlamentare per assenza del nesso funzionale.

    Di cosa si tratta

    Nel 1994 il deputato Vittorio Sgarbi rilasciò dichiarazioni ai quotidiani in cui definiva “assassini” i magistrati Colombo, Davigo e Greco. I magistrati agirono per risarcimento danni. La Camera dei deputati deliberò l’insindacabilità, discostandosi dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni. Il Tribunale di Milano sollevò conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, prima sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione contro la deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da Vittorio Sgarbi, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto: le dichiarazioni di Sgarbi, apparse sui giornali, non presentavano il nesso funzionale con l’attività parlamentare richiesto dall’art. 68 Cost. Si trattava di affermazioni diffamatorie prive di qualsiasi corrispondenza con atti parlamentari tipici. La deliberazione della Camera è stata annullata.

    Il principio

    Le dichiarazioni rese da un parlamentare ai mezzi di comunicazione non godono di insindacabilità se non vi è una corrispondenza sostanziale con atti parlamentari tipici precedentemente compiuti. La Camera non può liberamente estendere la garanzia al di là di questo limite.

    Domande e risposte

    Cosa deve esserci tra le dichiarazioni del parlamentare e la sua attività istituzionale?

    Ci deve essere un nesso funzionale: le dichiarazioni extra-parlamentari devono costituire la divulgazione all’esterno di opinioni già espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con sostanziale corrispondenza di contenuto.

    Cosa succede quando la Camera vota l’insindacabilità nonostante la Giunta sia contraria?

    La delibera rimane valida ma può essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale tramite conflitto di attribuzione. Se la Corte accerta l’assenza del nesso funzionale, annulla la delibera.

    Un deputato può essere condannato per diffamazione?

    Sì, se le dichiarazioni sono state rese fuori dall’esercizio delle funzioni parlamentari e senza il necessario nesso con atti tipici del mandato parlamentare, la garanzia dell’art. 68 non opera e il parlamentare risponde come qualsiasi cittadino.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 334/2006 – Regione Siciliana e prelievo su slot machine: inammissibile

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana contro alcuni decreti dei Monopoli di Stato sul prelievo erariale sulle slot machine, poiché la Regione non aveva titolo a rivendicare quelle specifiche entrate fiscali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana ha impugnato il decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato del 30 dicembre 2003 sulle modalità di versamento del prelievo unico erariale sugli apparecchi da gioco (slot machine) e altri atti correlati, rivendicando la spettanza di queste entrate alle proprie casse in virtù dello Statuto siciliano.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato del 30 dicembre 2003 e ad altri atti sull’erariale da gioco, deducendo la violazione dello Statuto speciale siciliano in materia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: gli atti impugnati non erano idonei a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione Siciliana, poiché il prelievo erariale sugli apparecchi da gioco costituisce un’entrata statale e la sua disciplina non incide sulle competenze finanziarie regionali previste dallo Statuto siciliano.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione è inammissibile quando l’atto statale impugnato non incide concretamente sulle attribuzioni costituzionali o statutarie della regione ricorrente. Occorre che la lesione sia diretta e attuale, non meramente ipotetica.

    Domande e risposte

    Le regioni a statuto speciale hanno più poteri in materia tributaria?

    Sì, le regioni a statuto speciale come la Sicilia godono di autonomia finanziaria più ampia rispetto a quelle ordinarie, ma essa opera nei limiti fissati dallo Statuto speciale, che va interpretato in armonia con la Costituzione.

    Chi disciplina le slot machine e il prelievo fiscale sui giochi?

    Lo Stato, attraverso i Monopoli, regolamenta il settore dei giochi e degli apparecchi da gioco. Il prelievo erariale è un tributo statale; le regioni non hanno autonoma competenza a disciplinare questo settore salvo quanto espressamente attribuito dai rispettivi Statuti.

    Quando la Regione Siciliana può contestare atti statali in materia fiscale?

    Quando gli atti statali incidono direttamente sulle quote di entrate tributarie attribuite allo Statuto siciliano oppure limitano la competenza fiscale regionale esplicitamente riconosciuta dallo Statuto.

  • Corte cost. n. 333/2006 – Conflitto regione-Stato su politiche antidroga: inammissibile

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria contro un decreto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri sulle politiche antidroga, rilevando che l’atto governativo impugnato non aveva valore vincolante per le regioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria ha impugnato alcune disposizioni di un decreto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2004 recante linee di indirizzo in materia di prevenzione e coordinamento delle politiche sulle dipendenze, sostenendo che le stesse invadessero le competenze regionali in materia di sanità e servizi sociali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Umbria ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all’art. 2, comma 1, lettere a), b), f) e i), e all’art. 3, comma 1, lettera g), del decreto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2004, invocando gli artt. 117 e 118 della Costituzione a tutela delle proprie competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto: l’atto governativo impugnato aveva natura di indirizzo e coordinamento privo di carattere vincolante per le regioni, e pertanto non era idoneo a ledere le attribuzioni costituzionali regionali. In assenza di una lesione concreta, il conflitto non era ammissibile.

    Il principio

    Un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni è ammissibile solo se l’atto impugnato è idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti nelle sfere di competenza costituzionalmente garantite. Gli atti di mero indirizzo privi di forza cogente non possono dar luogo a un conflitto valido.

    Domande e risposte

    Quando una regione può sollevare conflitto contro un atto statale?

    Quando l’atto statale è idoneo a ledere in modo diretto e attuale le attribuzioni costituzionali della regione, ovvero quando vincola concretamente l’esercizio delle competenze regionali costituzionalmente garantite.

    Le linee di indirizzo governative vincolano le regioni?

    Di norma no, se non recepite con atti vincolanti. Atti meramente orientativi o raccomandatori non limitano l’autonomia regionale in modo giuridicamente rilevante ai fini del conflitto di attribuzione.

    Qual è la differenza tra inammissibilità e infondatezza del conflitto?

    L’inammissibilità attiene ai presupposti processuali (es. assenza di un atto idoneo a ledere attribuzioni), mentre l’infondatezza riguarda il merito: il conflitto è ammissibile ma l’atto impugnato non ha violato le attribuzioni costituzionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 332/2006 – Caccia regionale Emilia-Romagna: restituzione atti art. 117 Cost.

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    La Corte ha disposto la restituzione degli atti al TAR Emilia-Romagna per alcune norme sulla caccia agli ungulati, in attesa di verificarne la compatibilità con il nuovo testo dell’art. 117 Cost., e ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle restanti questioni sul calendario venatorio regionale.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Emilia-Romagna ha impugnato diverse disposizioni della legge regionale n. 14 del 2002 che disciplina il calendario venatorio, sostenendo che alcune norme regionali consentissero la caccia in modo più permissivo rispetto agli standard statali di tutela della fauna selvatica, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR dell’Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale di vari articoli della legge regionale n. 14/2002 in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, denunciando il contrasto con la legge statale n. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo per le norme sulla caccia agli ungulati (art. 3) in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), poiché è necessaria una rivalutazione alla luce del mutato quadro normativo. Ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle restanti questioni per vizi procedurali e per contraddittorietà della motivazione del rimettente.

    Il principio

    Quando il quadro normativo di riferimento subisce modifiche rilevanti nelle more del giudizio, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo assetto normativo.

    Domande e risposte

    Le regioni possono disciplinare la caccia in modo autonomo?

    Le regioni hanno competenza in materia venatoria, ma devono rispettare gli standard minimi di tutela della fauna selvatica fissati dallo Stato, che rientrano nella materia “tutela dell’ambiente” di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    La Corte rimanda gli atti al giudice che ha sollevato la questione perché riesamini se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata, alla luce di interventi normativi sopravvenuti che possono aver modificato il quadro di riferimento.

    Cosa è la manifesta inammissibilità?

    La Corte la dichiara quando la questione presenta gravi vizi formali o motivazionali già in sede di prima valutazione, come la mancata esplicitazione della rilevanza o la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza di rimessione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 331/2006 – Insindacabilità parlamentare Bossi: nesso funzionale assente

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi in una conferenza stampa, annullando la relativa delibera parlamentare. Le frasi offensive rivolte a una giornalista non presentavano il necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Nel 1996, durante una conferenza stampa della Lega Nord, il deputato Umberto Bossi rivolse frasi gravemente offensive a una giornalista. Il Tribunale di Milano lo condannò al risarcimento del danno; la Camera dei deputati deliberò che quelle opinioni rientravano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, della Costituzione. La Corte d’appello di Milano sollevò conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano, sezione seconda civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, contestando la deliberazione del 26 gennaio 2000 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da Umberto Bossi in una conferenza stampa, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso: le dichiarazioni di Bossi erano invettive personali prive di qualsiasi nesso funzionale con l’attività parlamentare. Il mero contesto politico non è sufficiente; occorre una corrispondenza sostanziale di contenuto con atti parlamentari tipici. La Camera ha interferito illegittimamente nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria; la delibera è stata annullata.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. tutela solo le opinioni che costituiscono la divulgazione all’esterno di attività parlamentare tipica. Non basta un generico collegamento con un contesto politico; occorre una sostanziale corrispondenza di contenuto con atti svolti nella qualità di membro delle Camere.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’insindacabilità parlamentare?

    Protegge le opinioni espresse da un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni: sostanzialmente, le opinioni che ripetono all’esterno ciò che il parlamentare ha già detto o scritto in sede istituzionale.

    Le dichiarazioni rese in conferenza stampa sono sempre insindacabili?

    No. Occorre dimostrare una corrispondenza di contenuto con atti parlamentari tipici (interpellanze, interrogazioni, discorsi in aula). Un’opinione politica generica, senza riscontro in specifici atti parlamentari, non è protetta.

    Cosa succede quando la Camera delibera l’insindacabilità senza che esista il nesso funzionale?

    L’autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Se il conflitto è accolto, la delibera parlamentare viene annullata e il procedimento giudiziario può riprendere il suo corso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 360/2006 – Delega riforma processo societario e d.lgs. n. 5/2003

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    Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questioni sulla legittimità della delega al Governo per la riforma del processo societario e, in subordine, del decreto delegato che aveva introdotto il rito societario. La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per contraddittorietà della prospettazione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 366/2001 aveva delegato il Governo a riformare i procedimenti in materia di diritto societario. In attuazione della delega, il d.lgs. n. 5/2003 aveva introdotto un rito processuale speciale per le controversie societarie, articolato in modo diverso dal rito ordinario. Il Tribunale di Napoli dubitava che la legge delega contenesse criteri e principi direttivi sufficientemente determinati, con conseguente incostituzionalità del decreto delegato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 12, l. n. 366/2001, e artt. 2-17, d.lgs. n. 5/2003 (in via subordinata). Parametro: art. 76 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Napoli con dieci ordinanze emesse tra il giugno 2005 e il novembre 2005.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità di tutte le questioni. La Corte ha rilevato lo stesso vizio di prospettazione già riscontrato nelle precedenti ordinanze dello stesso Tribunale: il rimettente proponeva simultaneamente due letture alternative e reciprocamente contraddittorie della legge delega (indeterminata vs. determinata nella sua interpretazione “subordinata”), demandando alla Corte la scelta tra esse, invece di cercare autonomamente l’interpretazione costituzionalmente orientata.

    Il principio

    Il giudice a quo ha l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme prima di sollevare la questione di legittimità. Non è ammissibile proporre in via principale e subordinata due letture alternative tra loro contraddittorie della medesima norma, demandando alla Corte la scelta dell’interpretazione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i principi e criteri direttivi di una legge delega?

    L’art. 76 della Costituzione impone che il Parlamento, quando delega al Governo la funzione legislativa, stabilisca nella legge di delega i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi, nonché il tempo entro cui esercitare la delega. Criteri troppo vaghi o indeterminati rendono la delega incostituzionale per eccesso di discrezionalità conferita all’esecutivo.

    Cosa prevedeva il rito societario del d.lgs. n. 5/2003?

    Il d.lgs. n. 5/2003 aveva introdotto per le controversie societarie un rito speciale ispirato al principio di concentrazione, con uno schema procedurale diverso da quello ordinario: scambio di scritti defensionali prima dell’udienza, termini ridotti, e una struttura che il Tribunale di Napoli riteneva del tutto diversa da quella del processo ordinario “concentrato”.

    Il rito societario è ancora in vigore?

    No. Il d.lgs. n. 5/2003 è stato abrogato dalla l. n. 69/2009, che ha reintrodotto la trattazione delle controversie societarie con il rito ordinario. La riforma del 2003 era già stata superata ancor prima della pronuncia definitiva della Corte su queste questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 359/2006 – Tassa automobilistica Umbria proroga termine e sanatoria statale

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    La Commissione tributaria regionale dell’Umbria aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità della proroga regionale del termine per il recupero delle tasse automobilistiche 1999 e sulla norma statale che aveva sanato le proroghe regionali. La Corte ha dichiarato entrambe le questioni manifestamente inammissibili.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva prorogato al 31 dicembre 2003 il termine triennale ordinario per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per il 1999. Due contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento notificati entro la proroga ma oltre il termine ordinario. Una norma statale del 2003 aveva poi “sanato” le proroghe regionali, conferendo loro efficacia retroattiva. Il giudice rimettente dubitava della legittimità sia della norma regionale sia di quella statale di sanatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 3, l.r. Umbria n. 23/2002, e art. 2, comma 22, l. n. 350/2003. Parametri: artt. 117, secondo comma, lett. e), 119, secondo comma, e 3 della Costituzione. Rimettente: Commissione tributaria regionale dell’Umbria con due ordinanze del 23 novembre 2005.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Le ordinanze di rimessione erano contraddittorie sulla rilevanza della norma statale di sanatoria: il giudice affermava nello stesso atto che la norma statale doveva essere applicata (presupponendone l’efficacia retroattiva) e che non aveva efficacia retroattiva. Questa contraddizione si rifletteva anche sull’irrilevanza della questione relativa alla norma regionale.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili quando le ordinanze di rimessione contengono affermazioni contraddittorie sulla rilevanza delle norme impugnate nel giudizio principale: la contraddizione sulla rilevanza è equiparata al difetto di motivazione su questo presupposto processuale.

    Domande e risposte

    La tassa automobilistica è un tributo statale o regionale?

    La tassa automobilistica è un tributo erariale (statale), la cui disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). Le Regioni non possono modificarne la disciplina, compresi i termini di decadenza dal potere di accertamento, senza specifica autorizzazione statale.

    Cosa si intende per “sanatoria” di leggi regionali illegittime?

    La sanatoria è un intervento legislativo statale che “convalida” retroattivamente disposizioni regionali che avevano ecceduto le competenze della Regione, attribuendo loro l’efficacia che non avrebbero potuto avere da sole. La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità di tale strumento quando risponde a razionali esigenze di coordinamento.

    Perché alcune Regioni avevano prorogato il termine?

    Alcune Regioni, tra cui l’Umbria, avevano dovuto prorogare il termine di accertamento delle tasse automobilistiche del 1999 a causa delle difficoltà insorte nella riscossione, dovute all’inattendibilità dei dati trasmessi dal Ministero delle finanze dopo il trasferimento delle funzioni di riscossione alle Regioni dal 1° gennaio 1999.

    Norme collegate

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