Art. 16 ter D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. L’analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 2. I risultati dell’analisi, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per l’adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato. 3. La valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dei soggetti obbligati, condotta ai sensi dell’articolo 15 del presente decreto, può DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 17 39 integrare quella effettuata per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è tenuta in considerazione ai fini dell’adozione delle procedure di mitigazione di cui all’articolo 16. 4. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformità esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 11, comma 2, lett. h), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. TITOLO II – OBBLIGHI CAPO I – Obblighi di adeguata verifica della clientela SEZIONE I –