Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 57/2006 – Termine di costituzione del convenuto e udienza differita

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 166 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede un termine ridotto di costituzione per il convenuto quando l’udienza sia stata differita dopo una precedente abbreviazione dei termini. Difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un processo civile davanti al Tribunale di Milano (in composizione monocratica), si poneva la questione della tempestività della costituzione del convenuto: la citazione aveva termini abbreviati ex art. 163-bis c.p.c., ma l’udienza era poi stata differita ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma. La norma imponeva comunque la costituzione venti giorni prima dell’udienza differita, non dieci come nel caso di abbreviazione dei termini. Il rimettente riteneva irragionevole questa asimmetria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 166 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il convenuto, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163-bis e successivo differimento dell’udienza ex art. 168-bis, quinto comma, si possa costituire almeno dieci (anziché venti) giorni prima dell’udienza differita. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettente: Tribunale di Milano (ord. 1° ottobre 2004).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente non ha dimostrato con sufficiente chiarezza che la norma debba trovare applicazione nel caso di specie né ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione ai fini della decisione sul caso concreto.

    Il principio

    La questione incidentale deve essere rilevante ai fini della decisione del giudizio principale: il rimettente deve spiegare in modo chiaro e non contraddittorio perché la norma impugnata si applichi al caso e come la sua eventuale incostituzionalità influirebbe sull’esito del giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 166 c.p.c.?

    Disciplina il termine e le modalità con cui il convenuto si deve costituire in giudizio: in via ordinaria, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione. Il termine si riduce a dieci giorni se il presidente ha abbreviato i termini ex art. 163-bis.

    Cosa significa differimento dell’udienza ex art. 168-bis?

    L’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. consente al giudice istruttore di spostare a data successiva l’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, quando il ruolo sia sovraccarico.

    La questione è stata successivamente risolta?

    La norma è stata più volte oggetto di interpretazione giurisprudenziale; la questione del coordinamento tra abbreviazione dei termini e differimento dell’udienza ha trovato soluzione prevalentemente in via interpretativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 56/2006 – Risoluzione del rapporto docenti non idonei alla cattedra

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 35, comma 5, della legge finanziaria 2003, che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro dei docenti dichiarati permanentemente non idonei alla funzione di insegnamento, dopo cinque anni di utilizzazione in altri compiti. Non vi è violazione degli artt. 2, 3 e 35 Cost.

    Di cosa si tratta

    Alcuni insegnanti dichiarati non idonei allo svolgimento della funzione docente per motivi di salute e utilizzati in altri compiti amministrativi avevano chiesto in giudizio il diritto a conservare il posto a tempo indeterminato. Il Tribunale di Parma aveva dubitato che la norma che prevedeva la risoluzione del rapporto dopo cinque anni violasse i diritti fondamentali al lavoro e alla salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede la risoluzione del rapporto di lavoro del personale docente non idoneo che non transiti in altro ruolo, decorsi cinque anni. Parametri: artt. 2, 3 e 35 Cost. Rimettente: Tribunale di Parma, giudice del lavoro (ord. 22 dicembre 2004).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La disposizione non è irragionevole: il legislatore ha bilanciato le esigenze dell’amministrazione scolastica con i diritti del lavoratore, prevedendo un’ampia fase transitoria (cinque anni) e la possibilità di transitare in altri ruoli prima della risoluzione.

    Il principio

    La tutela del lavoratore non implica la conservazione del posto a tempo indeterminato a prescindere dall’idoneità alle mansioni. Il legislatore può prevedere la risoluzione del rapporto per inidoneità permanente, purché garantisca un periodo adeguato per la ricollocazione e rispetti il principio di proporzionalità.

    Domande e risposte

    I docenti non idonei hanno diritto al posto a vita?

    No, secondo questa pronuncia. La norma prevede un periodo massimo di cinque anni di utilizzazione in altri compiti, con possibilità di transitare in altri ruoli; decorso tale termine, il rapporto può essere risolto.

    Cosa succede al docente non idoneo durante i cinque anni?

    Viene utilizzato in compiti diversi dall’insegnamento all’interno dell’amministrazione scolastica o di altra pubblica amministrazione; può chiedere di transitare in ruoli diversi.

    La non idoneità permanente è diversa dall’aspettativa per malattia?

    Sì. L’aspettativa per malattia è temporanea; la non idoneità permanente è definitiva e comporta l’impossibilità strutturale di svolgere la funzione docente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 55/2006 – Tariffa depurazione acque senza impianto attivo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994, che prevede l’obbligo di pagare la tariffa di fognatura e depurazione anche in assenza di impianti di depurazione attivi. L’ordinanza di rimessione presentava carenze istruttorie e motivazionali.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva sollevato undici questioni identiche: diversi contribuenti del Comune di Meta contestavano il pagamento della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione delle acque reflue, sostenendo che il servizio non veniva effettivamente erogato (l’ARIPS confermava che alcuni comuni immettevano i liquami nel collettore senza depurazione a terra). La questione denunciava violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui prevede la corresponsione della tariffa di fognatura e depurazione anche quando gli impianti di depurazione siano assenti o inattivi. Parametri: artt. 3, 32 e 97 Cost. Rimettente: Commissione tributaria prov. di Napoli (11 ord. del 27 febbraio 2004).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione non contenevano adeguata descrizione della fattispecie concreta né dimostrazione sufficiente della rilevanza; mancavano elementi essenziali per valutare l’applicabilità della norma al caso specifico.

    Il principio

    Quando più ordinanze di rimessione sollevino questioni identiche (riunione dei giudizi), il difetto di motivazione sulla rilevanza che affligge tutte le ordinanze determina la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. La Corte non può supplire alle lacune del rimettente.

    Domande e risposte

    Si deve pagare la tariffa di depurazione se il servizio non è erogato?

    Secondo la Corte di cassazione e la successiva normativa, la tariffa non è dovuta per il periodo in cui il servizio di depurazione non viene effettivamente prestato. La L. 36/1994 è stata superata dal d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

    Cosa prevede oggi il Codice dell’ambiente sulla depurazione?

    Il d.lgs. 152/2006 impone ai gestori del servizio idrico integrato di realizzare e mantenere impianti di depurazione adeguati; la tariffa deve corrispondere al servizio effettivamente erogato.

    Cosa sono le undici ordinanze riunite?

    Erano ricorsi promossi da diversi contribuenti nei confronti dello stesso Comune di Meta e dell’ARIPS per la medesima questione. La Corte le ha riunite e decise con una sola pronuncia.

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  • Corte cost. n. 54/2006 – Insindacabilità Taormina, conflitto Camera-Tribunale

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Carlo Taormina, che collegavano Cofferati e i comunisti all’omicidio del prof. Biagi. Ricorso inammissibile in fase di delibazione preliminare.

    Di cosa si tratta

    In un procedimento civile analogo al caso Bossi-Cofferati (n. 53/2006), la CGIL e Sergio Cofferati avevano convenuto in giudizio l’on. Carlo Taormina per dichiarazioni rese all’agenzia ADN Kronos il 20 marzo 2002, nelle quali si affermava che «gli assassini di Biagi si erano proposti come braccio armato di Cofferati e dei comunisti». La Camera aveva deliberato l’insindacabilità; il Tribunale aveva sollevato conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (Tribunale di Roma c. Camera dei deputati) sorto a seguito della delibera camerale del 30 luglio 2003 sull’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Taormina (art. 68, primo comma, Cost.). Fase di ammissibilità. Ricorso iscritto al n. 28 del registro conflitti 2005.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto nella fase di ammissibilità, per le stesse ragioni formali riscontrate nel caso n. 53/2006 deciso nella medesima camera di consiglio.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni deve superare una fase preliminare di ammissibilità che verifica se il ricorrente sia un «potere dello Stato» e se sia configurabile una lesione delle sue attribuzioni costituzionali. L’inammissibilità in questa fase non pregiudica nel merito la questione dell’insindacabilità.

    Domande e risposte

    Questo caso è collegato all’ordinanza n. 53/2006?

    Sì. Entrambi i casi riguardano dichiarazioni rese da parlamentari in merito all’omicidio Biagi e la conseguente delibera camerale di insindacabilità, decisi nella stessa camera di consiglio con esito identico.

    L’art. 68 Cost. protegge qualsiasi dichiarazione di un parlamentare?

    No. La protezione è limitata alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese a organi di stampa al di fuori del Parlamento richiedono la verifica del nesso funzionale.

    Cosa succede dopo l’inammissibilità del conflitto?

    Il giudice ordinario può procedere nel giudizio civile per diffamazione, tenendo conto della delibera camerale come atto della Camera che è comunque soggetto a valutazione del giudice, salvo una nuova pronuncia della Corte.

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  • Corte cost. n. 53/2006 – Insindacabilità parlamentare e conflitto Camera-Tribunale

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Umberto Bossi in merito all’omicidio del prof. Biagi. Il ricorso non soddisfaceva i requisiti formali per la fase di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e Sergio Cofferati avevano convenuto in giudizio l’on. Umberto Bossi, chiedendo la condanna per diffamazione in relazione a dichiarazioni rese in un’intervista sul quotidiano «Il Messaggero» del 25 marzo 2002, nelle quali si insinuava un collegamento tra la politica sindacale della CGIL e l’omicidio del prof. Marco Biagi. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (Tribunale di Roma c. Camera dei deputati) sorto a seguito della delibera camerale del 30 luglio 2003 sull’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Bossi (art. 68, primo comma, Cost.). Fase di ammissibilità. Ricorso iscritto al n. 27 del registro conflitti 2005.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni nella fase di delibazione preliminare. Il ricorso del Tribunale non rispettava i requisiti necessari per la corretta instaurazione del conflitto tra poteri.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è sottoposto a una fase preliminare di ammissibilità davanti alla Corte Costituzionale: il ricorso deve provenire da un «potere» nel senso costituzionale del termine e deve riguardare una lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita. L’inammissibilità in questa fase preclude l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare dell’art. 68?

    L’art. 68, comma 1, Cost. stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una prerogativa a tutela della libertà di mandato parlamentare.

    Quando una dichiarazione è «funzionale» e quindi insindacabile?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, occorre un nesso funzionale tra la dichiarazione resa extra moenia (fuori dal Parlamento) e l’attività parlamentare; non basta che il soggetto sia parlamentare.

    Come si risolve il conflitto tra Camera e magistratura?

    Il giudice che ritiene di non essere vincolato dalla delibera camerale può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, che decide se la delibera parlamentare sia o meno legittima.

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  • Corte cost. n. 52/2006 – Competenza monocratica su opposizione a liquidazione compensi

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) in tema di competenza del giudice monocratico sull’opposizione avverso decreti di liquidazione di compensi pronunciati in composizione collegiale. Non vi è irragionevolezza né violazione del diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio di opposizione a un decreto di liquidazione di onorari difensivi emesso in composizione collegiale, il Tribunale di Siracusa aveva dubitato che attribuire la competenza al giudice monocratico (per l’opposizione) fosse irragionevole, posto che il provvedimento opposto era stato emesso dal collegio. Il rimettente invocava gli artt. 3, 24, 25 e 76 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 170 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (T.U. spese di giustizia, Testo B), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui attribuisce al giudice monocratico la competenza sull’opposizione al decreto di liquidazione pronunciato in composizione collegiale. Parametri: artt. 3, 24, 25 e 76 Cost. Rimettente: Tribunale di Siracusa (ord. 25 novembre 2004).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La scelta legislativa di attribuire al giudice monocratico la competenza sull’opposizione non è irrazionale, poiché l’opposizione introduce un nuovo giudizio autonomo rispetto al procedimento originario, e la composizione del giudice che ha emesso il decreto opposto non vincola quella del giudice dell’opposizione.

    Il principio

    La scelta del legislatore di assegnare al giudice monocratico la cognizione dell’opposizione a decreto di liquidazione di compensi professionali rientra nella discrezionalità organizzativa del processo e non viola il principio del giudice naturale né il diritto di difesa, purché il rimedio sia effettivo e accessibile.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra giudice monocratico e collegiale?

    Il giudice monocratico è composto da un solo magistrato; quello collegiale da tre. Il legislatore assegna le cause al collegio quando la complessità o la gravità della materia lo richiede.

    Cosa prevede il T.U. spese di giustizia per i compensi professionali?

    Il d.P.R. n. 115/2002 disciplina la liquidazione dei compensi dei professionisti (avvocati, periti, ecc.) chiamati in procedimenti giudiziari; l’opposizione al decreto di liquidazione segue un rito semplificato.

    La manifesta infondatezza è diversa dall’inammissibilità?

    Sì. La manifesta infondatezza significa che la questione, pur ammissibile, è palesemente priva di fondamento nel merito. L’inammissibilità riguarda invece difetti processuali dell’ordinanza di rimessione.

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  • Corte cost. n. 51/2006 – Tutela paesaggistica e legge regionale sarda

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    La Corte giudica la legge della Regione Sardegna n. 8/2004 sulla pianificazione paesaggistica: alcune disposizioni sono costituzionalmente illegittime perché riducono il livello di tutela paesaggistica imposto dalla normativa statale, mentre altre sono conformi alla Costituzione nell’ambito dell’autonomia regionale speciale sarda.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcuni articoli della legge regionale sarda n. 8 del 2004, recante «Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale», ritenendo che alcune norme violassero i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) e i vincoli costituzionali sulla tutela del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Articoli 3, 4 commi 1 e 2, 7 e 8 comma 3 della legge della Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8. Parametri: artt. 9, 117 e 118 Cost. e norme dello Statuto sardo. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale).

    La decisione della Corte

    Dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni impugnate (in particolare quelle che sottraevano aree dalla tutela paesaggistica o consentivano deroghe al di sotto degli standard statali). Dichiarazione di inammissibilità degli interventi di alcune associazioni ambientaliste. Le disposizioni che introducevano tutele aggiuntive rispetto agli standard statali vengono invece giudicate conformi alla Costituzione.

    Il principio

    La tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) è un valore primario e assoluto; le Regioni, anche a statuto speciale, non possono ridurre il livello di protezione paesaggistica al di sotto degli standard fissati dalla legislazione statale. Possono invece introdurre tutele più rigorose nell’esercizio della propria autonomia.

    Domande e risposte

    Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia in materia paesaggistica?

    Parzialmente sì: possono prevedere discipline differenziate, ma non possono abbassare la soglia di tutela paesaggistica imposta dallo Stato a presidio dei valori dell’art. 9 Cost.

    Cosa prevede il Codice dei beni culturali e del paesaggio?

    Il d.lgs. 42/2004 disciplina la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, prevedendo piani paesaggistici regionali con cui le Regioni devono conformarsi ai principi statali.

    Cosa accade se una legge regionale abbassa la tutela paesaggistica?

    La Corte può annullarla per violazione dell’art. 9 e dell’art. 117 Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

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  • Corte cost. n. 50/2006 – Illegittimità del filtro preventivo nella dichiarazione di paterenità

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 274 del codice civile, che subordinava l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale a una preventiva valutazione di ammissibilità. Tale filtro violava i diritti del figlio maggiorenne a conoscere le proprie origini e a ottenere tutela giurisdizionale effettiva.

    Di cosa si tratta

    L’art. 274 c.c. prevedeva, per i soggetti maggiorenni che volessero agire in giudizio per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, una fase preliminare davanti al tribunale. Il tribunale doveva valutare la «serietà degli indizi» prima di ammettere il giudizio nel merito. La Cassazione aveva sollevato questione rilevando che tale meccanismo comprimeva in modo irragionevole il diritto all’azione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 274 del codice civile (dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale: condizioni di ammissibilità), nella parte in cui prevede una preventiva delibazione di ammissibilità per i soggetti maggiorenni. Parametri: artt. 2, 3 e 24 Cost. Rimettente: Corte di cassazione (ord. 26 novembre 2004).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 274 del codice civile. Il filtro preventivo pone un ostacolo irragionevole e sproporzionato all’esercizio del diritto fondamentale di accedere alla giustizia e di conoscere la propria identità personale, tutelati dagli artt. 2, 3 e 24 Cost.

    Il principio

    Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche è un diritto fondamentale della persona (art. 2 Cost.). Un filtro preventivo di ammissibilità all’azione giudiziale per la dichiarazione di paternità, privo di adeguata giustificazione razionale, viola il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

    Domande e risposte

    Dopo questa sentenza come si promuove l’azione per la dichiarazione di paternità?

    Eliminato il filtro, l’azione si propone direttamente davanti al tribunale, senza la fase preliminare di ammissibilità. L’eventuale infondatezza emerge nel giudizio di merito.

    La dichiarazione di paternità è possibile anche per i figli maggiorenni?

    Sì. Sia i figli minori (con il pubblico ministero legittimato ad agire) sia i maggiorenni possono promuovere l’azione, che è imprescrittibile.

    Quali prove sono ammesse in giudizio?

    Dopo l’eliminazione del filtro, il giudice può disporre tutte le prove ammissibili, incluso il test del DNA, che oggi costituisce la prova principale nei giudizi di accertamento della filiazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 49/2006 – Condono edilizio straordinario e potestà legislativa regionale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale parziale della legge sul condono edilizio straordinario del 2003 (L. 326/2003): alcune disposizioni violano le competenze legislative regionali in materia di governo del territorio. Le Regioni possono limitare il condono o escludere determinate tipologie di abusi, ma non ampliarlo oltre i limiti statali.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 326/2003 aveva introdotto un terzo condono edilizio (dopo quelli del 1985 e 1994), consentendo la sanatoria di abusi edilizi commessi fino al 31 marzo 2003. Numerose Regioni avevano impugnato la legge davanti alla Corte, sostenendo che invadesse la loro competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Articoli 1, 3 (in parte), 4 e altri della legge 24 novembre 2003, n. 326, recante misure urgenti per l’economia (condono edilizio). Parametri: artt. 117, 118, 3 e 9 Cost. Rimettenti: Regioni Toscana, Marche, Puglia, Campania, Basilicata ed altre in via principale.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale parziale di alcune disposizioni (art. 1, art. 3 in parte, art. 4 e altri). La Corte afferma che il condono edilizio è materia di competenza legislativa concorrente (governo del territorio): lo Stato può fissare i principi fondamentali, ma le Regioni possono determinare tipologie e limiti entro i quali la sanatoria è ammessa sul loro territorio, inclusa la possibilità di escluderla per intero in zone di particolare pregio paesistico-ambientale.

    Il principio

    Il condono edilizio rientra nella materia «governo del territorio» di competenza concorrente. La legge statale fissa i principi fondamentali; le Regioni possono introdurre limiti più restrittivi (o escludere il condono), ma non possono ampliarlo oltre quanto previsto dallo Stato. L’art. 9 Cost. (tutela del paesaggio) non impone di per sé l’esclusione del condono, ma può giustificare scelte regionali più restrittive.

    Domande e risposte

    Le Regioni potevano vietare il condono del 2003 sul proprio territorio?

    Sì. La Corte ha riconosciuto che le Regioni, in esercizio della competenza concorrente in materia di governo del territorio, potevano escludere o limitare l’applicabilità del condono nelle proprie leggi regionali.

    Qual era il termine per richiedere il condono edilizio del 2003?

    La legge n. 326/2003 consentiva di sanare abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, con presentazione della domanda entro il 10 dicembre 2004.

    La sentenza ha annullato l’intero condono?

    No. La Corte ha dichiarato illegittime solo alcune disposizioni specifiche, lasciando in vigore il nucleo fondamentale della legge statale. Le Regioni hanno poi legiferato diversamente.

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  • Corte cost. n. 48/2006 – Monopolio INPDAP su garanzie cessione stipendio

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’esclusiva dell’INPDAP per il rilascio di garanzie sulle cessioni di quote di stipendio dei dipendenti pubblici. L’ordinanza di rimessione non ha motivato adeguatamente la rilevanza nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Due società finanziarie (Net Insurance s.p.a. e Unione Finanziarie Italiane) impugnavano davanti al Consiglio di Stato un provvedimento dell’INPDAP che aveva stabilito l’esclusiva dell’ente nel rilascio di garanzie sulle cessioni di quote dello stipendio per prestiti a dipendenti pubblici. Il Consiglio di Stato dubitava della compatibilità di tale regime con gli artt. 3 e 41 Cost., in quanto limitava la libertà di impresa e creava una posizione privilegiata irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 47 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e art. 1, commi 243, 244 e 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui riconoscono all’INPDAP l’esclusiva per il rilascio della garanzia sulle cessioni di quote di stipendio dei dipendenti pubblici. Parametri: artt. 3 e 41 Cost. Rimettente: Consiglio di Stato (ord. 3 febbraio 2005).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non ha dimostrato che le norme impugnate fossero decisive per la definizione del giudizio pendente dinanzi ad esso.

    Il principio

    La questione incidentale di legittimità costituzionale richiede che il giudice rimettente dimostri la «rilevanza», ossia che senza la risoluzione della questione non possa essere deciso il giudizio principale. L’omessa motivazione su tale presupposto rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono le cessioni di quote di stipendio?

    Sono prestiti ai dipendenti pubblici garantiti dalla trattenuta di una quota dello stipendio versata direttamente all’ente creditore. L’INPDAP fungeva da garante unico per i dipendenti della p.a.

    L’esclusiva dell’INPDAP è ancora in vigore?

    La normativa è stata più volte modificata nel tempo; l’INPDAP è confluito nell’INPS nel 2012. Le successive riforme hanno ampliato i soggetti abilitati a operare nel settore della cessione del quinto.

    Perché il Consiglio di Stato ha sollevato la questione e non la ha decisa?

    Il giudice amministrativo, ritenendo che la norma potesse essere incostituzionale, è obbligato a sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte Costituzionale, che ha il monopolio del sindacato sulle leggi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 47/2006 – Condono IVA 2002 e parità di trattamento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 12, comma 2-ter, della legge finanziaria 2003, relativa al condono dei ruoli IVA, per carenze motivazionali nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva sollevato questione sulla norma che consentiva il condono dei ruoli IVA dichiarati esecutivi entro il 31 dicembre 2000, ma non consegnati all’esattore entro il 30 giugno 2001. La società contribuente, nell’incertezza sulle date, aveva aderito al condono; l’ufficio aveva poi ritenuto il condono non applicabile. La questione denunciava violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 12, comma 2-ter, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Parametro: art. 3 Cost. (ragionevolezza e parità di trattamento). Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Torino (ord. 1° luglio 2004).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente non ha dimostrato che la norma fosse applicabile nel giudizio a quo né ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione rispetto alla fattispecie concreta portata alla sua attenzione.

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza colpisce la questione quando il rimettente non spiega in modo chiaro il nesso tra la norma censurata e la decisione da rendere nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Il condono dei ruoli IVA del 2002 era applicabile a tutti i contribuenti?

    No. L’art. 12, comma 2-ter, della L. 289/2002 prevedeva condizioni temporali precise (ruoli esecutivi entro il 31/12/2000 e consegnati all’esattore entro il 30/6/2001) che non tutti i contribuenti soddisfacevano, creando disparità di fatto.

    Perché la Corte non ha valutato la disparità denunciata?

    Perché il rimettente non aveva soddisfatto il requisito processuale della rilevanza: non ha provato che la norma censurata fosse quella da applicare nel caso concreto.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    La Corte può dichiarare in camera di consiglio, senza udienza pubblica, l’inammissibilità manifesta di una questione quando i vizi dell’ordinanza di rimessione sono così evidenti da non richiedere approfondimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 46/2006 – Esenzione IRPEF pensione militare privilegiata

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 in tema di esenzione IRPEF sulle pensioni privilegiate militari ordinarie «comunii». Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Un maresciallo dell’Esercito in congedo aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate sulla pensione privilegiata ordinaria «militare comune» percepita, invocando l’esenzione prevista dall’art. 34 del d.P.R. n. 601/1973. La Commissione tributaria di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non estende l’esenzione anche a tale categoria di pensioni, denunciando violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non prevede l’esenzione IRPEF per le pensioni privilegiate ordinarie «militari comuni». Parametri: artt. 3 e 53 Cost. Rimettente: Commissione tributaria di primo grado di Trento (ord. 11 ottobre 2004).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non ha illustrato sufficientemente in quale misura la norma impugnata debba trovare applicazione nel giudizio principale, né ha spiegato perché la soluzione della questione inciderebbe sull’esito della controversia.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza della norma nel giudizio a quo, requisito indispensabile per l’accesso al giudizio incidentale di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Perché il giudice rimettente non aveva spiegato in modo adeguato come e perché la norma impugnata dovesse applicarsi nel caso concreto (difetto di motivazione sulla rilevanza).

    Cos’è la pensione privilegiata militare comune?

    È la pensione corrisposta ai militari che abbiano contratto infermità in servizio, distinta dalla pensione privilegiata «tabellare» di natura risarcitoria per cause di guerra o servizio pericoloso.

    L’art. 34 d.P.R. 601/1973 esenta tutte le pensioni militari?

    No. La norma prevede l’esenzione per le pensioni privilegiate ordinarie «tabellari» di natura risarcitoria, non per le pensioni privilegiate comuni; questo è il nodo della questione sollevata ma rimasta non esaminata nel merito.

    Norme collegate