Autore: Andrea Marton

  • Art. 35 TUF – Albo

    Art. 35 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Albo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sgr ((autorizzate)) sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo. ((133))

    2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco degli OICR gestiti o commercializzati nell'Unione europea dalle Sgr autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM su base trimestrale. (132)

    3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

  • Art. 34 TUF – Autorizzazione della società di gestione del risparmio

    Art. 34 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Autorizzazione della società di gestione del risparmio

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e delle ulteriori attività esercitabili di cui all'articolo 33, comma 2, quando ricorrono le seguenti condizioni: (132) a) sia adottata la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa; h) la denominazione sociale ((contenga l'indicazione di società di gestione del risparmio)) . ((133))

    2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

    2-bis. Le Sgr autorizzate comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata. (132)

    3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

    4. La Banca d'Italia ((…)) autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio. ((133))

  • Art. 27 TUE – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

    Art. 27 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree as- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 28-28 bis 39 soggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonchè per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (1) 3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. (2) 4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. Note: (1) Comma modificato dall’art. 32, commi 44, 45 e 46, DL 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003 n. 326. (2) Periodo inserito dall’art. 2, comma 341, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.

  • Art. 49 SIC – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

    Art. 49 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) i porti di cui all' articolo 4, comma 1, lettere b) , c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858 ; c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a

    500. 2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

    3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito. Note all'art. 49: – Il testo dell' art. 4, comma 1, lettera b) , c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , è il seguente: «Art. 4 (Classificazione dei porti). –

    1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi: a) (omissis); b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale;».

  • Articolo 242 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 242 CCII – Concordato nel caso di numerosi creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anzichè con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale o mediante altre forme ritenute opportune.

  • Art. 33 TUF – (Attività esercitabili)

    Art. 33 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Attività esercitabili)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.

    2. Le Sgr ((autorizzate)) possono altresì: ((133)) a) prestare il servizio di gestione di portafogli; b) istituire e gestire fondi pensione ((, inclusi i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) in conformità con quanto previsto nel regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 )) ; ((133)) c) svolgere le attività connesse o strumentali; d) prestare i servizi accessori di cui all'Allegato I, Sezione B, numero (1), ((limitatamente alle quote o azioni di Oicr)) ; (73) ((133)) e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia; g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini; (132) g-bis) amministrare indici di riferimento, fatta eccezione per gli indici di riferimento utilizzati dagli Oicr gestiti, nel rispetto delle disposizioni previste nel regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 ; (132) g-ter) qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA, svolgere attività di gestione di crediti nei confronti dei FIA gestiti e prestare il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021 ; (132) g-quater) svolgere attività di concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti, ai sensi degli articoli 46-bis, 46-ter, 46-quater; (132) g-quinquies) svolgere, con riferimento ai FIA gestiti, servizi per le società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 e per le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all' articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 , in conformità con l'articolo 7 della medesima legge n. 130 del 1999 ; (132) g-sexies) prestare a terze parti qualsiasi altra funzione o attività già svolta dalla Sgr in relazione a un Oicr da essa gestito o in relazione ai servizi che essa fornisce a norma del comma 1 e del presente comma, a condizione che potenziali conflitti di interesse derivanti dalla fornitura di tali funzioni o attività a terze parti siano gestiti in modo adeguato. (132)

    2-bis. ((Le Sgr autorizzate non possono prestare in via esclusiva le attività e i servizi di cui al comma

    2. Alle Sgr autorizzate che prestano il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza di cui al comma 2, lettera g-ter), si applicano le disposizioni sull'acquisto e gestione di crediti in sofferenza di cui al titolo V, capo II, laddove compatibili, nonché gli articoli 128 e 144 del T.U. bancario.)) ((133))

    3. ((Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate)) prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie ((e, nel caso delle Sicaf, anche di strumenti finanziari partecipativi ove previsti dallo statuto)) ; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali ((di cui al comma 2, lettera c) )) . ((133))

    3-bis. ((Le società di partenariato in gestione interna autorizzate prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie e, ove previsti nello statuto, anche di strumenti finanziari partecipativi e mediante le ulteriori modalità di raccolta ivi definite, nei limiti e alle condizioni previsti all'articolo 35-novies.1; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c). Il presente comma si applica anche alle società di partenariato in gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 , o gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 , in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.)) ((133))

    3-ter. ((I GEFIA sotto soglia registrati prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 nei limiti e alle condizioni previsti all'articolo 35-quaterdecies. Essi possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c).)) ((133))

    4. ((I gestori autorizzati)) possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega è effettuata con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa ed è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis), ferma restando la responsabilità ((del gestore autorizzato)) nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati. (73) ((133))

    4-bis. La commercializzazione delle quote o azioni degli Oicr gestiti svolta da uno o più distributori non è considerata delega ai sensi delle norme attuative della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 , e della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 quando le quote o azioni degli Oicr sono commercializzati in conformità con le norme di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 o attraverso prodotti di investimento assicurativo in conformità con le norme di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 , a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra il gestore autorizzato e il distributore. (132)

    5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

  • Art. 48 SIC – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

    Art. 48 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , sentite le associazioni di cui al presente comma.

    3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo

    52. ((Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.))

    4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma

    2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

    5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

    6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

    7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

    8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

  • Art. 32 ter TUF – (Risoluzione stragiudiziale di controversie)

    Art. 32 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Risoluzione stragiudiziale di controversie)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e

    2-sexies. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all'articolo 187-quinquiesdecies, comma

    1-bis. Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma

    2. ))

    2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.

    3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui all' articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. (73)

  • Preventivo accettato via email: quando diventa contratto?

    Un contratto non nasce solo quando c’è una firma su un documento lungo. In molti rapporti pratici nasce da preventivi, email, messaggi, ordini e comportamenti successivi. Il punto è provare accordo, oggetto, prezzo e obblighi reciproci.

    Perché questo caso pratico conta

    L’art. 1321 c.c. definisce il contratto come accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Nel lavoro quotidiano questo significa una cosa molto concreta: non serve sempre una firma solenne, ma serve capire se le parti hanno davvero raggiunto un accordo economicamente rilevante.

    Il rischio nasce quando il rapporto parte in modo informale: una telefonata, un messaggio, una frase come “ok, procediamo”. Se poi il cliente contesta il prezzo o il fornitore chiede un extra, tutto dipende dai documenti che dimostrano che cosa era stato accettato.

    Cosa chiarire prima degli esempi

    La norma non dice che ogni scambio di messaggi sia automaticamente un contratto completo. Dice una cosa più precisa: il contratto è un accordo che incide su un rapporto patrimoniale. Per questo, prima di discutere se serva una firma, bisogna capire se le parti hanno concordato elementi abbastanza determinati: chi deve fare cosa, a quale prezzo, con quali tempi e con quali obblighi reciproci.

    Sul piano pratico conviene separare tre domande. La prima è: l’accordo esiste davvero? La seconda è: il contenuto è dimostrabile? La terza è: per quel tipo di operazione serve una forma particolare? Un preventivo commerciale può essere accettato anche in modo semplice, mentre operazioni più delicate, come immobili, quote societarie o garanzie, richiedono documenti molto più strutturati.

    La prova non coincide solo con il file firmato. Possono contare email, PEC, ordini, fatture, consegne, pagamenti, verbali e comportamenti successivi. Proprio per questo gli esempi sotto non cercano la formula perfetta: mostrano come leggere un fascicolo reale quando il rapporto è partito male o troppo in fretta.

    Prima di decidere se c’è un contratto

    • identifica proposta, accettazione e data dello scambio;
    • controlla se oggetto, prezzo e tempi sono abbastanza chiari;
    • separa messaggi preparatori da impegni definitivi;
    • verifica se la legge richiede una forma specifica;
    • ricostruisci consegne, pagamenti e comportamenti successivi.

    Caso 1: preventivo da 4.800 euro accettato via email

    Scenario. Tizio invia a Caio un preventivo da 4.800 euro per realizzare un sito web. Caio risponde: “ok, procediamo”. Tizio prepara la prima versione, invia materiali e poi Caio sostiene che non c’è contratto perché non ha firmato nulla.

    Come si legge in pratica. Se il preventivo contiene oggetto, prezzo e condizioni essenziali, e l’email di risposta accetta senza riserve, il rapporto può essere contrattuale. Il problema non è la mancanza della firma, ma la chiarezza della proposta e dell’accettazione.

    Documenti da conservare

    • preventivo inviato con data e versione;
    • email o PEC di accettazione;
    • eventuali allegati tecnici;
    • materiali consegnati o accessi creati;
    • fattura, richiesta di acconto o saldo.

    Errore da evitare. Scrivere solo “ok” dopo un preventivo generico. Meglio far confermare importo, tempi, numero di revisioni, esclusioni e modalità di pagamento.

    Caso 2: accordo WhatsApp per una consulenza

    Scenario. Caia chiede a Sempronio una consulenza per aprire una nuova attività. In chat concordano “500 euro per analisi e call finale”. Dopo la call, Caia dice che era solo un confronto informale.

    Come si legge in pratica. Anche una chat può aiutare a provare l’accordo, ma deve essere specifica. Se il messaggio dice chi fa cosa, per quale prezzo e con quale consegna, la prova è più forte. Se invece contiene frasi vaghe, il recupero del compenso diventa più difficile.

    Checklist prima di iniziare

    • descrivere il servizio in una frase chiara;
    • indicare prezzo e IVA, se applicabile;
    • chiarire se l’importo include call, report, modifiche o follow-up;
    • richiedere una conferma scritta esplicita;
    • emettere acconto se il lavoro è rilevante.

    Caso 3: lettera d’intenti per comprare quote di una SRL

    Scenario. Tizio vuole comprare il 60% della SRL di Caio. Le parti firmano una lettera d’intenti con prezzo indicativo di 300.000 euro, due diligence e clausola di esclusiva per 45 giorni. Caio, nel frattempo, tratta con un altro acquirente.

    Come si legge in pratica. Non tutto ciò che sta in una lettera d’intenti è automaticamente contratto definitivo. Però alcune clausole possono essere vincolanti: esclusiva, riservatezza, penale, obbligo di consegnare documenti, spese di due diligence.

    Punti da separare nel documento

    • clausole non vincolanti: prezzo indicativo, struttura dell’operazione, calendario provvisorio;
    • clausole vincolanti: riservatezza, esclusiva, penale, legge applicabile, costi;
    • condizioni sospensive: due diligence, finanziamento, autorizzazioni;
    • documenti successivi: preliminare, cessione quote, patti parasociali.

    Caso 4: rapporto continuativo senza contratto aggiornato

    Scenario. Una società paga un consulente 1.200 euro al mese per gestione amministrativa. Dopo sei mesi chiede anche report per la banca, revisione documenti fiscali e riunioni extra. Il consulente fattura 2.000 euro in più, la società contesta.

    Come si legge in pratica. Nei rapporti continuativi il contratto iniziale spesso non basta più. Se l’attività cresce, bisogna aggiornare incarico e compenso. Altrimenti diventa difficile dimostrare quali prestazioni fossero comprese e quali extra.

    Soluzione operativa

    • inviare una mini-variazione incarico per ogni extra rilevante;
    • indicare prezzo o criterio orario;
    • far approvare via email prima di lavorare;
    • allegare l’approvazione alla fattura;
    • conservare report, consegne e tempi di lavoro.

    Quando passare a una verifica professionale

    Serve una verifica quando il rapporto ha valore economico ricorrente, quando ci sono soci o amministratori coinvolti, quando l’accordo riguarda quote, immobili, finanziamenti o responsabilità future. In questi casi conviene ordinare i documenti prima della firma: verifica contratti e documenti su FiscoInvestimenti.

    Norme collegate

    Art. 1321 c.c. sulla nozione di contratto, art. 1325 c.c. sugli elementi essenziali, art. 1335 c.c. sulla presunzione di conoscenza.

    Fonti normative verificate

    Domande frequenti

    Un preventivo accettato via email vale come contratto?

    Può valere se contiene elementi sufficienti e l’accettazione è chiara. La firma non è sempre indispensabile, ma la prova scritta deve essere ordinata.

    WhatsApp basta per provare un accordo?

    Può aiutare, ma è meglio usare la chat solo come conferma e poi inviare riepilogo via email o PEC.

    La lettera d’intenti è sempre vincolante?

    No. Dipende dal contenuto. Alcune clausole possono essere vincolanti anche se l’operazione finale non è ancora conclusa.

    Come evito contestazioni sulle prestazioni extra?

    Fai approvare prima una variazione scritta con attività, prezzo, tempi e condizioni di pagamento.

  • Art. 16 bis Antiriciclaggio – Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti…

    Art. 16 bis D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività

    In vigore dal 29/12/2007

    diretti a o provenienti da un indirizzo autoospitato (1) 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività individuano e valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. 2. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure necessarie a mitigare tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure comprendono una o più delle misure seguenti: a) misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l’identità; b) richiesta di informazioni aggiuntive sull’origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite; c) un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati; d) qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè il rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall’Unione europea, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ovvero con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze nei casi di cui all’articolo 4- bis del medesimo decreto. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4.