Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 33/2006 – Risarcimento danni da sinistro e apertura dei mercati

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 57/2001 in materia di risarcimento del danno da incidente stradale. Il rimettente non aveva adeguatamente valutato la rilevanza della questione alla luce delle modifiche legislative nel frattempo intervenute.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Roma, nel corso di una causa per risarcimento danni da un incidente stradale avvenuto nel 2001, ha sollevato questione di legittimità sull’art. 5 della legge n. 57/2001 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) per preteso contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 41 della Costituzione. Si trattava della seconda ordinanza di rimessione dallo stesso giudice sul medesimo giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 5 della legge n. 57/2001 regola i criteri di liquidazione del danno biologico nei sinistri stradali. Il Giudice di pace aveva già rimesso la stessa questione, ma la Corte — con ordinanza n. 64/2004 — aveva restituito gli atti per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dell’art. 23, comma 3, della legge n. 273/2002 che aveva modificato il comma 4 dell’art. 5. Il rimettente ha reiterato la questione sostenendo che la modifica riguardasse solo il comma 4 e non le restanti disposizioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il rimettente non aveva fornito motivazione adeguata sulla perdurante rilevanza della questione dopo l’intervento legislativo del 2002, limitandosi ad affermare, senza approfondimento, che esso riguardasse solo il comma 4.

    Il principio

    Quando la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza alla luce di uno jus superveniens, la successiva ordinanza di rimessione deve illustrare specificamente e motivatamente perché le modifiche legislative non incidono sulla questione sollevata. La mancanza di tale motivazione rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa significa “restituzione degli atti” al giudice rimettente?

    La Corte, anziché decidere nel merito, restituisce gli atti al giudice che ha sollevato la questione affinché rivaluti la rilevanza alla luce di modifiche normative sopravvenute. È una tecnica processuale che evita decisioni su questioni divenute ipotetiche.

    Perché l’art. 5 della legge n. 57/2001 era controverso?

    La norma stabiliva soglie e criteri per la liquidazione del danno biologico nei sinistri stradali, con tabelle fisse. La critica era che tali criteri limitassero irragionevolmente il risarcimento integrale del danno alla persona.

    Quali diritti costituzionali erano invocati?

    Il rimettente invocava gli artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza), 32 (diritto alla salute) e 41 (libertà d’impresa) della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 32/2006 – Piano di emergenza esterna e competenze provinciali (Seveso II)

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della legge della Regione Marche che attribuisce alle Province — e non allo Stato — la competenza ad elaborare i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (direttiva Seveso II). La norma regionale non viola il riparto costituzionale di competenze.

    Di cosa si tratta

    La direttiva europea 96/82/CE (Seveso II), recepita con il d.lgs. n. 334/1999, impone la redazione di piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. La Regione Marche, con la legge n. 18/2004, ha attribuito tale competenza alle Province. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma sostenendo che spettasse allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente sosteneva che l’art. 6, comma 3, della legge regionale Marche n. 18/2004, nel devolvere l’elaborazione del piano di emergenza esterna alla Provincia, violasse l’art. 117, secondo comma, lettere a), f) e s), e terzo comma, nonché l’art. 118 della Costituzione. In sostanza, la materia rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato per i profili di sicurezza e protezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma regionale si limita ad attuare le disposizioni del d.lgs. n. 334/1999 che già prevede il coinvolgimento delle autorità locali nella pianificazione dell’emergenza, operando in un ambito di competenza concorrente riconosciuto dalla Costituzione.

    Il principio

    In materia di protezione civile e rischio industriale, la Regione può attribuire alle Province competenze attuative nella redazione dei piani di emergenza esterna, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa statale di principio e della disciplina europea di recepimento.

    Domande e risposte

    Cosa sono i piani di emergenza esterna?

    Sono documenti che stabiliscono le misure da adottare all’esterno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante per proteggere la popolazione e l’ambiente. Devono essere predisposti dall’autorità competente e coordinati con il piano di emergenza interno aziendale.

    Perché la Regione poteva attribuire la competenza alla Provincia?

    La materia è di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Il d.lgs. n. 334/1999 prevede già il coinvolgimento delle autorità locali nell’iter pianificatorio, cosicché la legge regionale si è limitata a specificare il livello sub-regionale competente.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Art. 117 Cost. (riparto di competenze legislative), in particolare il secondo comma lettere a), f) e s) per le competenze esclusive statali, e il terzo comma per le materie concorrenti come la protezione civile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 15/2006 – Rappresentazione successoria e coniuge

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria sugli artt. 467 e 468 del codice civile, nella parte in cui non estendono il diritto di rappresentazione successoria al coniuge del soggetto che non ha potuto accettare l’eredità. Il rimettente non aveva motivato adeguatamente perché la mancata estensione fosse irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Reggio Calabria era investito di una controversia successoria in cui si chiedeva di riconoscere il diritto di rappresentazione al coniuge superstite del figlio premorto, in assenza di discendenti. Il diritto di rappresentazione (art. 467 c.c.) consente ai discendenti di «subentrare» al loro ascendente che non può o non vuole accettare l’eredità, ma non è previsto per il coniuge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 del codice civile nella parte in cui non prevedono la rappresentazione successoria in favore del coniuge del soggetto che non abbia potuto accettare l’eredità, sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il rimettente non aveva motivato in modo adeguato la non manifesta infondatezza, né aveva spiegato perché l’esclusione del coniuge dalla rappresentazione fosse irragionevole rispetto alla scelta di riservare tale istituto ai discendenti.

    Il principio

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nell’individuare i soggetti beneficiari della rappresentazione successoria. Rimettere questioni che denuncino la mancata estensione dell’istituto a nuovi soggetti richiede una motivazione specifica sulla irragionevolezza della scelta esclusiva, non una mera comparazione astratta.

    Domande e risposte

    Che cos’è il diritto di rappresentazione successoria?

    Il diritto di rappresentazione (artt. 467-469 c.c.) consente ai discendenti di subentrare nel grado del loro ascendente che non può o non vuole accettare l’eredità (per premorianza, indegnità o rinuncia). È ammesso solo per i discendenti, non per il coniuge.

    Il coniuge superstite può ereditare se il consorte è premorto al de cuius?

    No, non tramite rappresentazione. Il coniuge può succedere solo se chiamato direttamente all’eredità del de cuius (come erede legittimo o testamentario), non in rappresentazione del coniuge premorto.

    Questa pronuncia esclude future riforme legislative?

    No. La manifesta inammissibilità non è un giudizio di merito sulla questione. Il legislatore è libero di modificare le norme sulla rappresentazione successoria, eventualmente estendendola al coniuge.

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  • Corte cost. n. 31/2006 – Demanio idrico e leale collaborazione tra Stato e Regioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato — tramite l’Agenzia del demanio — escludere le Regioni dal procedimento di alienazione di aree del demanio idrico. La circolare impugnata dalla Regione Lombardia violava il principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali.

    Di cosa si tratta

    Nel 2003 l’Agenzia del demanio ha emanato una circolare per disciplinare l’alienazione di aree del patrimonio e del demanio idrico statale (art. 5-bis, d.l. n. 143/2003). La Regione Lombardia ha promosso un conflitto di attribuzioni lamentando che la circolare escludesse qualsiasi coinvolgimento regionale nel procedimento, nonostante la gestione del demanio idrico spetti in misura prevalente alle Regioni in base al d.lgs. n. 112/1998.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Lombardia ha impugnato la circolare dell’Agenzia del demanio del 23 settembre 2003 per violazione degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Il conflitto riguardava le modalità di cessione di aree demaniali idriche interessate da sconfinamenti edilizi su fondi attigui privati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso: ha dichiarato che non spetta allo Stato, attraverso l’Agenzia del demanio, escludere la partecipazione delle Regioni al procedimento di alienazione di aree del demanio idrico statale situate nel loro territorio. La circolare, non prevedendo alcuna forma di coinvolgimento regionale, violava il principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Nelle materie in cui la gestione dei beni demaniali è attribuita alle Regioni dalla legge, lo Stato non può disciplinare unilateralmente i procedimenti di alienazione senza coinvolgere l’ente regionale: il principio di leale collaborazione impone meccanismi di consultazione e raccordo, anche quando la norma primaria non li preveda espressamente.

    Domande e risposte

    Che cosa è il demanio idrico e chi lo gestisce?

    Il demanio idrico comprende fiumi, laghi, canali e corsi d’acqua di proprietà pubblica. In base al d.lgs. n. 112/1998, la gestione operativa spetta alle Regioni e agli enti locali competenti per territorio, che introitano anche i canoni di utilizzo.

    Cosa prevede l’art. 5-bis del d.l. n. 143/2003?

    Consente l’alienazione di aree demaniali interessate da sconfinamenti edilizi (entro tre metri dai confini) realizzati prima del 31 dicembre 2002. La circolare impugnata applicava questa norma senza alcun coinvolgimento delle Regioni nel procedimento.

    Qual è l’effetto pratico della sentenza?

    Lo Stato deve garantire la partecipazione regionale ai procedimenti di sdemanializzazione del demanio idrico. Le alienazioni già perfezionate in base alla circolare annullata restano soggette a valutazione caso per caso.

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  • Corte cost. n. 14/2006 – Rinvio udienza per impedimento davanti al giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Udine sull’art. 420-ter c.p.p. e sull’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace), nella parte in cui escludono l’applicazione della norma sull’impedimento dell’imputato nel procedimento davanti al giudice di pace. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la questione.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, l’art. 420-ter c.p.p. (che consente il rinvio dell’udienza in caso di impedimento dell’imputato) non è applicabile per espressa esclusione dell’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000. Il Giudice di pace di Udine riteneva che ciò creasse una disparità di trattamento rispetto al processo ordinario, a danno del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale degli artt. 420-ter c.p.p. e 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sollevata dal Giudice di pace di Udine in riferimento agli artt. 2, 3, 24 commi 1 e 2, e 111 commi 2 e 4, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione non aveva motivato in modo adeguato né la rilevanza della questione nel caso concreto, né la non manifesta infondatezza dei profili di incostituzionalità denunciati.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità colpisce le questioni di costituzionalità le cui ordinanze di rimessione non illustrino in modo specifico e argomentato né la rilevanza né la non manifesta infondatezza, limitandosi a enunciare generici profili di disparità di trattamento.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’art. 420-ter c.p.p.?

    L’art. 420-ter c.p.p. prevede che, in caso di assoluto impedimento a comparire dell’imputato o del suo difensore, il giudice rinvii l’udienza. È una garanzia del diritto di difesa nel processo penale ordinario.

    Perché questa norma non si applica davanti al giudice di pace?

    L’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000 esclude espressamente l’applicazione dell’art. 420-ter c.p.p. nel procedimento penale davanti al giudice di pace, che ha regole processuali proprie più semplificate.

    Chi è il giudice di pace in materia penale?

    Il giudice di pace ha competenza penale per i reati meno gravi (ingiurie, lesioni lievissime, danneggiamenti, ecc.). La sua procedura è disciplinata dal d.lgs. n. 274/2000, più snella rispetto al rito ordinario.

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  • Corte cost. n. 13/2006 – Notifica atto di appello in cancelleria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano sul combinato disposto dell’art. 82 del r.d. n. 37/1934 e dell’art. 330 c.p.c., nella parte in cui consentono la notifica dell’atto di citazione in appello al procuratore domiciliato presso la cancelleria. Il rimettente non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio di appello, la citazione era stata notificata al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del Tribunale di primo grado, anziché al suo domicilio effettivo, perché l’avvocato esercitava fuori dalla circoscrizione del Tribunale e non aveva eletto domicilio nella sede di causa. La Corte d’appello di Milano aveva sollevato questione ritenendo che questa modalità di notifica fosse incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, e dell’art. 330 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte di appello di Milano in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione non spiegava adeguatamente perché la questione fosse rilevante e non manifestamente infondata, limitandosi a paventare un possibile problema senza argomentare compiutamente.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non illustra con sufficiente chiarezza le ragioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza, lasciando alla Corte il compito di supplire alle carenze motivazionali.

    Domande e risposte

    Cosa significa notificare un atto al procuratore domiciliato in cancelleria?

    Quando un avvocato esercita fuori dal circondario del Tribunale adito e non elegge domicilio nella sede di causa, il codice di rito prevede che le notifiche si eseguano presso la cancelleria del giudice. Ciò è ritenuto da alcuni formalismo eccessivo.

    Quali sono i requisiti di un’ordinanza di rimessione valida?

    L’ordinanza deve: 1) identificare la norma censurata; 2) indicare i parametri costituzionali; 3) motivare la rilevanza della questione per la decisione del caso; 4) argomentare la non manifesta infondatezza.

    Cosa differenzia la manifesta inammissibilità dalla manifesta infondatezza?

    La manifesta inammissibilità è una pronuncia in rito: la Corte non esamina il merito perché mancano i presupposti processuali. La manifesta infondatezza è invece una pronuncia nel merito in forma semplificata.

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  • Corte cost. n. 12/2006 – Statuto Regione Abruzzo illegittimità parziale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dello statuto della Regione Abruzzo: l’art. 45, comma 3 (che prevedeva il voto dei soli capigruppo nel caso di scioglimento dell’Assemblea per sfiducia costruttiva), nonché le disposizioni sullo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e sulla decadenza del Presidente della Giunta.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato lo statuto della Regione Abruzzo su più fronti: la norma sul quorum speciale per la mozione di sfiducia, la procedura di scioglimento del Consiglio regionale per voto contrario al bilancio, il meccanismo di decadenza del Presidente della Giunta. La Corte ha esaminato ciascuna disposizione impugnata e ne ha dichiarate alcune incostituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni dello statuto della Regione Abruzzo (artt. 2, c. 3; 45, c. 3; 46, c. 2; 47, c. 2; 79, c. 2; 86, c. 3), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 1, 3, 117 c. 5, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo; 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 3 dello statuto (voto dei soli capigruppo per la sfiducia); 3) l’illegittimità di ulteriori disposizioni sullo scioglimento e sulla decadenza del Presidente della Giunta; 4) non fondate le questioni residue.

    Il principio

    Lo statuto regionale non può derogare alle regole costituzionali sulla forma di governo regionale (artt. 121-126 Cost.) né introdurre meccanismi di sfiducia o scioglimento che alterino l’equilibrio tra Consiglio regionale e Presidente della Giunta fissato dalla Costituzione e dalla legislazione statale di principio.

    Domande e risposte

    Cosa è lo statuto regionale?

    Lo statuto regionale è la legge fondamentale della Regione, che ne disciplina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Deve rispettare la Costituzione e i principi fondamentali della legge statale (art. 123 Cost.).

    Cos’è la mozione di sfiducia costruttiva?

    La sfiducia costruttiva consente di rimuovere il Presidente della Giunta solo contestualmente all’elezione del suo successore, evitando il vuoto di potere. È prevista dall’art. 126, terzo comma, della Costituzione per le Regioni.

    Il Presidente della Regione può essere rimosso dal Consiglio regionale?

    Il meccanismo è rigido: la mozione di sfiducia motivata deve essere votata a maggioranza assoluta e comporta lo scioglimento del Consiglio e nuove elezioni, secondo il principio «simul stabunt simul cadent».

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  • Corte cost. n. 11/2006 – Legge Umbria assistenza sanitaria estera estinzione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione di alcune disposizioni della legge regionale umbra sull’assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in difficoltà. Il Governo aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione Umbria aveva modificato le disposizioni impugnate.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria n. 18/2004, che prevedeva forme di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà, ritenendo la norma invasiva delle competenze statali in materia di politica estera. La Regione aveva poi modificato la legge, eliminando i vizi denunciati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera a), della Costituzione (politica estera).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Governo aveva rinunciato al ricorso dopo la modifica della legge regionale (l.r. Umbria n. 32/2004), che aveva rimosso i profili di incostituzionalità contestati. In assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia comporta l’estinzione.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente nel giudizio in via principale, quando la parte resistente non si è costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono legiferare in materia di politica estera?

    No. La politica estera è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. a), Cost. Le Regioni non possono adottare atti che interferiscano con le relazioni internazionali dello Stato.

    La modifica della legge regionale durante il giudizio può chiudere il caso?

    Sì. Se la Regione modifica o abroga la norma impugnata in modo da eliminare i vizi di legittimità e il ricorrente rinuncia al giudizio, la Corte dichiara estinto il processo.

    Cos’è la competenza esclusiva statale in materia di politica estera?

    L’art. 117, comma 2, lett. a), Cost. riserva allo Stato la politica estera e i rapporti internazionali. Gli atti delle Regioni che incidono su relazioni con Stati esteri sono perciò incostituzionali.

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  • Corte cost. n. 10/2006 – Indennità giudiziaria magistrati e maternità

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, che aveva sollevato questione sull’art. 3 della legge n. 27/1981 nella parte in cui escluderebbe il pagamento dell’indennità giudiziaria ai magistrati durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Nel frattempo era intervenuta una normativa modificativa che imponeva una rivalutazione della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Alcune magistrate ordinarie avevano chiesto il pagamento dell’indennità giudiziaria anche durante l’astensione obbligatoria per maternità. Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità per disparità rispetto al personale amministrativo delle cancellerie, al quale quell’indennità era stata invece riconosciuta. Successivamente era intervenuta legislazione potenzialmente rilevante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude l’indennità giudiziaria durante i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato affinché rivalutasse la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce di ius superveniens (normativa sopravvenuta) potenzialmente incidente sulla questione.

    Il principio

    Quando interviene una modifica normativa rilevante dopo la rimessione della questione di costituzionalità, la Corte può ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo affinché questi verifichi se la questione mantenga la sua rilevanza e la sua formulazione originaria alla luce del quadro normativo mutato.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’indennità giudiziaria?

    L’indennità giudiziaria è un emolumento accessorio riconosciuto ai magistrati ordinari dalla legge n. 27/1981, distinto dallo stipendio. La questione era se spettasse anche durante la maternità.

    Cosa significa «restituzione degli atti al giudice a quo»?

    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente quando interviene uno ius superveniens (norma nuova) che potrebbe incidere sulla rilevanza o sulla formulazione della questione, affinché il giudice rivaluti se mantenerla.

    Il ius superveniens estingue automaticamente la questione?

    No. Il giudice a quo deve valutare se la norma sopravvenuta risolve la questione, la modifica o è irrilevante. Solo se decide di confermare la questione la rimetterà nuovamente alla Corte.

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  • Corte cost. n. 9/2006 – Imposta di successione e retroattività della legge

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 13 e 17 della legge n. 383/2001, che aveva abolito l’imposta di successione. La Commissione tributaria regionale della Puglia non aveva adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza, limitandosi a evocare il principio di legittimo affidamento senza argomentare perché la norma lo violasse.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 383/2001 aveva soppresso l’imposta sulle successioni, ma con disposizioni transitorie che sollevavano dubbi sulla loro applicazione alle successioni aperte in precedenza. La Commissione tributaria regionale della Puglia aveva sollevato questione ritenendo che le norme violassero il principio di affidamento e la capacità contributiva, in una controversia relativa a una successione del 1989.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia in riferimento al principio di legittimo affidamento e agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione non aveva argomentato adeguatamente la non manifesta infondatezza, né chiarito perché le norme violassero i parametri evocati. La motivazione era generica e assertiva.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non illustra adeguatamente le ragioni per cui la norma censurata violerebbe i parametri costituzionali invocati, limitandosi ad asserzioni generiche.

    Domande e risposte

    Che cos’è il principio di legittimo affidamento?

    Il principio di legittimo affidamento tutela chi ha fatto affidamento su una situazione giuridica consolidata. In materia tributaria, esso può essere leso da norme retroattive che incidono negativamente su obbligazioni già definite.

    La legge n. 383/2001 ha abolito l’imposta di successione?

    Sì, la legge n. 383/2001 ha soppresso l’imposta sulle successioni e donazioni in Italia. L’imposta è stata poi reintrodotta nel 2006 (d.l. n. 262/2006).

    Cosa deve contenere l’ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità?

    L’ordinanza deve indicare: la norma censurata, il parametro costituzionale violato, la rilevanza della questione nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza, argomentando ciascun profilo in modo non assertivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2006 – Sanatoria lavoratori extracomunitari e condanne penali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata da tre TAR sull’art. 1, comma 8, lett. a), del d.l. n. 195/2002 (sanatoria lavoro extracomunitari), che escludeva dalla regolarizzazione i lavoratori stranieri con precedenti condanne penali. La questione era già stata esaminata e dichiarata non fondata dalla Corte.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 195/2002 («Bossi-Fini», sanatoria) consentiva ai datori di lavoro di regolarizzare i lavoratori extracomunitari in nero, ma escludeva chi avesse riportato condanne per determinati reati. Tre TAR avevano sollevato questione di legittimità per disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie di sanatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata da TAR Veneto, TAR Puglia e TRGA Trentino Alto Adige in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: la questione era identica a quella già decisa con la sentenza n. 224 del 2005, che l’aveva ritenuta non fondata. La reiterazione di una questione identica già decisa è causa di manifesta inammissibilità.

    Il principio

    La reiterazione di una questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte nel merito, senza addurre nuovi argomenti o profili, determina la manifesta inammissibilità della nuova questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la sanatoria del 2002 per i lavoratori extracomunitari?

    Il d.l. n. 195/2002 (c.d. «emersione») consentiva ai datori di lavoro di dichiarare i rapporti di lavoro irregolari con lavoratori extracomunitari, regolarizzandone la posizione lavorativa e migratoria, previo pagamento di un contributo.

    Perché venivano esclusi i lavoratori con precedenti penali?

    La ratio era di sicurezza pubblica: evitare la regolarizzazione di soggetti che avessero già violato la legge penale. La Corte aveva già ritenuto non irragionevole questa scelta del legislatore.

    Cosa succede se la stessa questione viene riproposta più volte?

    Se la Corte ha già deciso una questione identica (stesso parametro, stesso oggetto, stessi profili), la riproposizione senza nuovi argomenti è manifestamente inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 7/2006 – Amministrazione straordinaria e accertamento crediti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Milano sugli artt. 18 e 53 del d.lgs. n. 270/1999 (amministrazione straordinaria). Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, che aveva ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva sollevato questione di legittimità sulle norme dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi che impongono l’accertamento dei crediti in sede concorsuale anche quando i pagamenti avvengano secondo le regole ordinarie. La Corte non ha esaminato il merito perché la motivazione sulla rilevanza era carente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nella parte in cui prevedono che nella fase di osservazione e nella procedura di amministrazione straordinaria l’accertamento dei crediti avvenga secondo le regole del concorso, sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il Tribunale non aveva chiarito in modo adeguato la rilevanza della questione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, né il nesso tra le norme impugnate e la decisione del caso concreto.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale può derivare dalla carenza di motivazione sulla rilevanza, quando il giudice rimettente non illustra in modo adeguato il nesso tra la norma censurata e la decisione del giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese?

    L’amministrazione straordinaria (d.lgs. 270/1999, c.d. «Prodi-bis») è una procedura concorsuale riservata alle grandi imprese insolventi, finalizzata al risanamento e alla conservazione dell’azienda, alternativa al fallimento.

    Cosa significa accertamento dei crediti in sede concorsuale?

    In sede concorsuale i creditori devono insinuarsi al passivo (presentare domanda di ammissione al passivo) per far valere i propri crediti, anziché agire in giudizi individuali. Questo garantisce la par condicio creditorum.

    Che cos’è la manifesta inammissibilità?

    La manifesta inammissibilità è una pronuncia in rito con cui la Corte dichiara, senza entrare nel merito, che la questione non può essere esaminata per vizi formali o di motivazione dell’ordinanza di rimessione.

    Norme collegate