Autore: Andrea Marton

  • Obblighi del venditore: esempi pratici sull’art. 1476 c.c.

    In sintesi

    • Il venditore deve consegnare la cosa, far acquistare la proprietà e garantire il compratore.
    • Consegna e trasferimento non sempre coincidono nei tempi.
    • Documenti, accessori e certificazioni possono essere parte essenziale.
    • La garanzia va coordinata con vizi ed evizione.
    • Nelle vendite aziendali serve checklist.

    Prima degli esempi: vendere non significa solo incassare

    L’art. 1476 c.c. elenca le principali obbligazioni del venditore: consegna della cosa, trasferimento della proprietà o del diritto se non immediato, garanzia per evizione e vizi. È una norma base, ma molto utile nei casi concreti.

    Nella pratica la contestazione non riguarda solo il bene fisico. Possono mancare documenti, certificazioni, accessori, chiavi, libretti, credenziali software, garanzie o titoli necessari a usare il bene.

    Per questo ogni vendita rilevante dovrebbe avere una lista consegna: cosa viene consegnato, quando, in che stato, con quali documenti e quali garanzie restano attive.

    Checklist consegna

    • bene principale;
    • accessori;
    • documenti tecnici;
    • titoli o certificati;
    • garanzie dichiarate.

    Caso 1: macchinario consegnato senza manuali

    Scenario. Il compratore riceve il macchinario ma non manuali, certificati e credenziali.

    Come si legge in pratica. Se quei documenti sono necessari all’uso, la consegna può essere incompleta. Serve guardare contratto e destinazione del bene.

    Documenti

    • contratto;
    • DDT;
    • manuali;
    • certificati;
    • richieste inviate.

    Caso 2: auto venduta senza passaggio regolare

    Scenario. Il compratore paga e usa l’auto, ma il passaggio di proprietà resta bloccato.

    Come si legge in pratica. Va distinta consegna materiale da regolarizzazione giuridica. Il venditore deve cooperare per far acquistare il diritto.

    Prove

    • atto vendita;
    • pagamento;
    • documenti PRA;
    • solleciti;
    • costi sostenuti.

    Caso 3: bene venduto con vincolo non dichiarato

    Scenario. Dopo l’acquisto emerge un vincolo o diritto di terzi sul bene.

    Come si legge in pratica. La garanzia per evizione e la correttezza informativa diventano centrali. Serve ricostruire cosa era noto al venditore.

    Controlli

    • visure;
    • contratto;
    • dichiarazioni;
    • comunicazioni;
    • danno subito.

    Quando chiedere una verifica

    Per vendite di beni, macchinari o asset aziendali: controlla documenti e garanzie.

    Norme e fonti collegate

    Art. 1476 c.c., art. 1490 c.c., art. 1483 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    La consegna del bene basta?

    Non sempre, se mancano documenti essenziali.

    Il venditore deve garantire dai vizi?

    Sì, secondo le regole applicabili.

    E se manca un certificato?

    Dipende se è necessario all’uso o promesso.

    Serve verbale di consegna?

    È molto utile per beni rilevanti.

  • Art. 29 TUF – (Banche italiane)

    Art. 29 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Banche italiane)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le banche italiane possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La Banca d’Italia può vietare, sentita la Consob, l’impiego di agenti collegati per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della banca. La Banca d’Italia, sentita la Consob, comunica l’impiego di agenti collegati all’autorità competente dello Stato membro ospitante in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del comma

    4. 2. Le banche italiane possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma

    4. 3. Alla prestazione di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di banche italiane in Stati non UE si applicano gli articoli 15 e 16 del T.U. bancario.

    4. La Banca d’Italia disciplina le modalità e le procedure per la prestazione dei servizi di investimento ai sensi dei commi 1, 2 e 3, in conformità con le disposizioni previste dal Meccanismo di Vigilanza Unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 .)) ((73))

  • Art. 12 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori d…

    Art. 12 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello

    In vigore dal 01/01/1998

    Stato o da soggetti non residenti 1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all’estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all’articolo 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10-bis. 2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall’esercizio di attività commerciali, di arti o professioni o da attività non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio […] (1). Qualora le suddette attività o imprese siano esercitate nel territorio di più regioni si applica la disposizione dell’articolo 4, comma 2. 2 bis. Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. A tali fini, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (2) 3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se il soggetto passivo esercita attività produttive mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell’articolo 5, è scomputata dalla base imponibile. (3) Note: (1) Le parole “, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso” sono state soppresse dall’art. 1, comma 70, lett. d), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. (2) Comma inserito dall’art. 7, comma 2, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (3) Per l’applicazione del presente comma si veda l’art. 1, comma 1, DM 21.11.2023 n. 299, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303.

  • Finanziamenti soci alla SRL: esempi pratici sull’art. 2467 c.c.

    In sintesi

    • I finanziamenti soci possono essere postergati rispetto agli altri creditori.
    • Conta la situazione finanziaria della società quando il denaro entra.
    • Restituire il socio in crisi può essere rischioso.
    • Serve distinguere versamento capitale, finanziamento e apporto infruttifero.
    • Delibere e causali bancarie sono essenziali.

    Prima degli esempi: capitale di rischio o debito verso socio?

    L’art. 2467 c.c. interviene quando il socio finanzia la SRL in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento o quando vi è eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto. In questi casi la restituzione può essere postergata rispetto agli altri creditori.

    La norma serve a evitare che il socio si comporti come creditore normale quando in realtà sta sostenendo una società sottocapitalizzata o in difficoltà. Per questo il momento del finanziamento e il contesto economico sono decisivi.

    Nella pratica molti problemi nascono da causali vaghe: ‘prestito’, ‘giroconto’, ‘versamento soci’, ‘anticipo’. Senza delibera e scrittura, diventa difficile capire se la somma va restituita, quando, con interessi o subordinatamente agli altri debiti.

    Checklist finanziamento soci

    • delibera o accordo scritto;
    • causale bancaria chiara;
    • piano rimborso;
    • situazione patrimoniale;
    • trattamento contabile e fiscale.

    Caso 1: socio versa 50.000 euro per pagare fornitori

    Scenario. La SRL ha liquidità insufficiente e il socio versa fondi indicati come finanziamento infruttifero.

    Come si legge in pratica. Serve guardare se la società era già squilibrata. Se il finanziamento sostituisce capitale necessario, il rimborso può essere postergato.

    Documenti

    • situazione contabile;
    • delibera soci;
    • causale bonifico;
    • debiti scaduti;
    • piano di rientro.

    Caso 2: restituzione al socio prima del fallimento

    Scenario. La società rimborsa un socio finanziatore mentre restano insoluti fornitori e fisco.

    Come si legge in pratica. La restituzione va valutata con grande cautela: può essere contestata se avviene in una situazione di crisi o a danno degli altri creditori.

    Punti critici

    • data rimborso;
    • debiti verso terzi;
    • conoscenza crisi;
    • conto socio;
    • verbali e motivazione.

    Caso 3: versamento senza causale

    Scenario. Il socio fa bonifici mensili senza indicazione. Dopo due anni chiede la restituzione.

    Come si legge in pratica. La mancanza di causale obbliga a ricostruire natura e contabilizzazione. Se i versamenti sono stati trattati come patrimonio, la restituzione non è automatica.

    Ricostruzione

    • estratti conto;
    • contabilità;
    • bilanci approvati;
    • comunicazioni soci;
    • eventuali dichiarazioni fiscali.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di finanziare o rimborsare soci in una SRL: verifica societaria e fiscale.

    Norme e fonti collegate

    Art. 2467 c.c., art. 2476 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il socio può sempre riavere il finanziamento?

    No. In certe condizioni il rimborso è postergato.

    La causale del bonifico conta?

    Sì. Aiuta a qualificare la somma e prevenire contestazioni.

    Meglio finanziamento o aumento capitale?

    Dipende da struttura, crisi, obiettivi e sostenibilità.

    Si possono prevedere interessi?

    Sì, ma vanno scritti e gestiti coerentemente sul piano fiscale e contabile.

  • Art. 41 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 41 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

    2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 203 ; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi ((sotto l’effetto)) delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’ articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 , e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di ((alcol)) e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive

    2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.

    3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 ; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

    4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), ((e-ter) ed e-quater)) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

    4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ((di Trento e di Bolzano)) , concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. ((In caso di mancato raggiungimento dell’accordo,)) Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l’attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.

    5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo

    53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

    6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

    7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

    8. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 .

    9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

  • Art. 28 TUF – Imprese di paesi terzi diverse dalle banche

    Art. 28 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Imprese di paesi terzi diverse dalle banche

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. L’autorizzazione è subordinata: a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 19, comma 1, lettere d) ed f); b) alla trasmissione di tutte le informazioni, compresi un programma di attività, che illustri in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa della succursale, specificate ai sensi del comma 4; c) all’autorizzazione, alla vigilanza e all’effettivo svolgimento nello Stato d’origine dei servizi o attività di investimento e dei servizi accessori che l’impresa istante intende prestare in Italia, nonché alla circostanza che l’autorità competente dello Stato d’origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo; d) all’esistenza di accordi di collaborazione tra la Banca d’Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d’origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo scambio di informazioni, allo scopo di preservare l’integrità del mercato e garantire la protezione degli investitori; e) all’esistenza di un accordo tra l’Italia e lo Stato d’origine che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell’OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali; f) all’adesione da parte dell’impresa istante ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’articolo 60, comma

    2. 2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è negata se non risulta garantita la capacità della succursale dell’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell’Unione europea direttamente applicabili.

    3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in conformità al comma

    1. ((133))

    4. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, 6 e

    6-bis. 5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014 .Con riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento. ((133))

    6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia più vigente, semprechè ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l’attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L’autorizzazione è rilasciata dalla Consob ((…)) . ((133))

    6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 , limitatamente ai servizi e alle attività di investimento in essa non inclusi.

    7. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che, ai sensi dei commi 6 e 6-bis, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.

    7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l’articolo

    29-ter. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo

    20. (73)

  • Art. 18 bis Accertamento – Scritture contabili delle imprese di allevamento (1)

    Art. 18 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Scritture contabili delle imprese di allevamento (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. I soggetti i quali, fuori dell’ipotesi di cui all’art. 28 [n.d.r. art. 32 del Tuir], lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l’indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d’imposta. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, DPR 5.4.1978 n. 132, pubblicato in G.U. 27.4.1978 n. 116.

  • Art. 23 quater TUE – Usi temporanei

    Art. 23 quater D.P.R. 380/2001 (TUE) – Usi temporanei

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. 2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purchè si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola: a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali. 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. 5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi. 7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale. 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello lo- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 24 36 cale. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, lett. m-bis), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. TITOLO III – AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI CAPO I – CERTIFICATO DI AGIBILITA’

  • Articolo 237 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 237 CCII – Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo che sia stata pronunciata l’esdebitazione nei casi preveduti dall’articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.

    2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza: a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo; b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell’articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

    3. La sentenza può essere reclamata a norma dell’articolo 51.

    4. La sentenza è pubblicata a norma dell’articolo

    45.

    5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

    6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

  • Art. 27 TUF – Imprese di investimento dell’Unione europea

    Art. 27 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Imprese di investimento dell’Unione europea

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le imprese di investimento dell’UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato di origine, in conformità a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE . La succursale o l’agente collegato iniziano l’attività dal momento in cui ricevono apposita comunicazione dalla Consob ovvero, in caso di silenzio, decorsi due mesi dalla comunicazione alla Consob da parte dell’autorità dello Stato membro di origine.

    2. Le imprese di investimento dell’UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d’origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano, a condizione che la Consob sia stata informata dall’autorità competente dello Stato d’origine, in conformità a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate nel comma

    1. 3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.

    4. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento l’autorizzazione all’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento dell’UE nel territorio della Repubblica. ((4-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di investimento dell’UE che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l’articolo

    29-bis. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell’elenco allegato all’albo previsto dall’articolo 20.))