Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 318/2006 – Elezioni provinciali Sicilia e principio di uguaglianza

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una norma elettorale siciliana concernente l’elezione dei consigli delle Province regionali, sollevata in riferimento ai principi di uguaglianza (art. 3) e di parità di accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.).

    Di cosa si tratta

    Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una disposizione della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14, riguardante l’elezione dei consigli delle Province regionali. La norma impugnata era l’art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, della predetta legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia (sezione di Catania) aveva dubitato della compatibilità di quella norma elettorale con gli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 51, primo comma (diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il giudizio si chiude quindi nella fase della camera di consiglio senza procedere all’udienza pubblica, in quanto la non fondatezza risulta evidente alla sola lettura degli atti.

    Il principio

    La dichiarazione di manifesta infondatezza si produce quando la questione sollevata è palesemente priva di pregio, senza necessità di una trattazione approfondita in pubblica udienza. Ciò non implica necessariamente che la norma impugnata sia compatibile con la Costituzione in tutte le sue applicazioni, ma che le censure prospettate dal giudice rimettente non raggiungono la soglia di plausibilità richiesta.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra «manifesta infondatezza» e «infondatezza»?

    La manifesta infondatezza consente alla Corte di pronunciarsi con ordinanza in camera di consiglio, senza udienza pubblica, quando il difetto di fondamento è ictu oculi evidente. La semplice infondatezza, invece, richiede una trattazione in udienza pubblica e si conclude con sentenza.

    Che cos’è una legge regionale siciliana in materia elettorale?

    La Regione Siciliana, in virtù del suo statuto speciale, ha competenza legislativa esclusiva in varie materie, tra cui quella degli enti locali regionali. Le Province regionali siciliane sono disciplinate da norme proprie, differenti da quelle applicabili nelle regioni ordinarie.

    Chi era il giudice rimettente?

    Il giudice rimettente era il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio amministrativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 277/2006 – Procedura penale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 277 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a anza del 12 dicembre 2005 dal Giudice di pace di Savigliano nel procedimento penale a carico di A. V..

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente (Giudice di pace di Savigliano nel procedimento penale a carico di A) ha sollevato questione di legittimità costituzionale di anza del 12 dicembre 2005 dal Giudice di pace di Savigliano nel procedimento penale a carico di A. V.. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 24.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Savigliano con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consul»

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

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  • Corte cost. n. 276/2006 – Sospensione condizionata della pena

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    Con l’ordinanza n. 276 del 2006 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici di sorveglianza che avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 207 (sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), perché nel frattempo era intervenuta la sentenza n. 255 del 2006.

    Di cosa si tratta

    Quattro giudici di sorveglianza (Avellino, Palermo, Bari e Cagliari) ritenevano che la legge n. 207 del 2003 non prevedesse, tra le cause ostative alla sospensione condizionata della pena, la revoca di una misura alternativa alla detenzione già concessa al condannato.

    La questione di legittimità costituzionale

    I rimettenti hanno sollevato la questione sull’art. 1 della legge n. 207 del 2003 in riferimento, a seconda delle ordinanze, agli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione: irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi subisce la revoca di una misura alternativa e non può accedere ad altri benefici (art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354) e contrasto con la funzione rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    Dopo le ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 255 del 2006 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 207 del 2003, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata al condannato sulla base di un giudizio di non meritevolezza del beneficio, perché l’automatismo contrasta con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. Per questo, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché valutino di nuovo la rilevanza delle questioni. Decisa il 3 luglio 2006, depositata il 7 luglio 2006.

    Il principio

    Se una sentenza della Corte modifica la norma dopo la rimessione, gli atti tornano ai giudici perché rivalutino la rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Perché la Corte ha restituito gli atti?

    Perché la sentenza n. 255 del 2006 aveva cambiato la norma censurata, e i giudici devono valutare di nuovo se le loro questioni siano ancora rilevanti.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    Riuniti i giudizi, la Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici a quibus; non ha deciso nel merito.

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  • Corte cost. n. 317/2006 – Insindacabilità parlamentare e nesso funzionale Miccichè

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal deputato Gianfranco Miccichè in danno del magistrato Giancarlo Caselli, annullando la relativa delibera del 19 settembre 2001. Mancava il necessario nesso funzionale tra quelle dichiarazioni extra-parlamentari e l’esercizio delle funzioni di parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma, sezione VII penale, aveva avviato un processo penale a carico del deputato Miccichè per diffamazione ai danni del Procuratore della Repubblica di Palermo, Giancarlo Caselli. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che mancasse il requisito del nesso funzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra Tribunale di Roma (sezione VII penale) e Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 19 settembre 2001 (doc. IV-quater, n. 1). Il Tribunale riteneva che le dichiarazioni del deputato Miccichè — rese fuori dall’aula parlamentare — non potessero essere considerate «opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni» ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso. Seguendo la propria consolidata giurisprudenza sul nesso funzionale, rileva che le dichiarazioni del deputato non presentavano la corrispondenza sostanziale con atti tipici dell’esercizio del mandato parlamentare necessaria per giustificare la guarentigia dell’insindacabilità. Dichiara pertanto che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità e annulla quella deliberazione.

    Il principio

    La guarentigia dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre le dichiarazioni extra moenia del deputato solo se esiste un nesso funzionale diretto e specifico con atti compiuti nell’esercizio tipico del mandato. Non è sufficiente una generica connessione tematica: occorre una sostanziale corrispondenza di contenuto tra le dichiarazioni esterne e le opinioni già espresse in sede parlamentare.

    Domande e risposte

    Che cosa si intende per «nesso funzionale» nell’insindacabilità parlamentare?

    Il nesso funzionale è il collegamento diretto e specifico tra l’opinione espressa fuori dal Parlamento e un atto parlamentare tipico (interrogazione, discorso in aula, voto). Non basta che l’argomento sia stato in qualche modo trattato in sede parlamentare: deve esserci una sostanziale corrispondenza tra quanto detto extra moenia e quanto già dichiarato nell’esercizio della funzione.

    Qual è la differenza rispetto alla sentenza n. 316 del 2006?

    Nella sentenza n. 316 la Corte ha dichiarato il conflitto improcedibile per motivi formali (notifica tardiva) senza esaminare il merito. Nella sentenza n. 317, invece, la Corte ha valutato nel merito la questione e ha annullato la delibera di insindacabilità, ritenendo assente il requisito del nesso funzionale.

    Che effetti ha l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    L’annullamento della delibera parlamentare consente al giudice penale di riprendere il processo a carico del deputato, potendo ora valutare autonomamente la sussistenza del reato contestato, senza che la delibera della Camera ne blocchi il corso.

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  • Corte cost. n. 316/2006 – Conflitto attribuzioni insindacabilità parlamentare Previti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità del deputato Cesare Previti. La ragione è formale: il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità sono stati notificati oltre il termine perentorio di sessanta giorni fissato dalla Corte stessa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva avviato un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Cesare Previti, in relazione a dichiarazioni rese in un’intervista sul quotidiano «La Repubblica» del 30 gennaio 1997, nelle quali egli aveva messo in discussione la credibilità dei testimone Stefania Ariosto. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale aveva quindi sollevato conflitto di attribuzioni, ma aveva notificato i relativi atti con grave ritardo rispetto al termine imposto dalla Corte con l’ordinanza di ammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (Tribunale di Roma – Camera dei deputati) concernente la deliberazione del 18 dicembre 2002 con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili, ex art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dal deputato Previti in relazione al processo a suo carico per diffamazione ai danni di Stefania Ariosto. Il Tribunale sosteneva che mancasse il necessario nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l’attività parlamentare tipica.

    La decisione della Corte

    La Corte non entra nel merito del conflitto. Rileva che il termine perentorio di sessanta giorni — fissato nell’ordinanza di ammissibilità n. 303 del 2004 per la notificazione del ricorso — non è stato rispettato: la notifica è avvenuta l’8 novembre 2005, ben oltre la scadenza. La Corte dichiara pertanto il conflitto improcedibile, richiamando la propria costante giurisprudenza (cfr. sentenza n. 116 del 2003; ordinanza n. 386 del 1985) sulla natura perentoria di tale termine.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato il termine fissato dalla Corte per la notificazione del ricorso introduttivo e dell’ordinanza di ammissibilità ha natura perentoria. Il mancato rispetto di quel termine determina l’improcedibilità del conflitto, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Si tratta dello strumento processuale con cui un potere dello Stato (ad esempio un giudice) contesta che un altro potere (ad esempio una Camera del Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale. La Corte decide se l’atto contestato sia legittimo o meno.

    Perché il conflitto è stato dichiarato improcedibile e non inammissibile o infondato?

    L’improcedibilità dipende dalla violazione di una regola procedurale avvenuta dopo l’apertura del giudizio: il conflitto era già stato dichiarato ammissibile nel 2004, ma il Tribunale aveva omesso di notificare gli atti nei termini prescritti. Non si tratta quindi di un vizio originario di ammissibilità, bensì di un’irregolarità procedurale sopravvenuta.

    Qual era la tesi della Camera dei deputati?

    La Camera eccepiva anzitutto la tardività della notifica (accolta dalla Corte) e, nel merito, sosteneva che le dichiarazioni del deputato Previti fossero sovrapponibili a posizioni già assunte in sede parlamentare, con conseguente operatività della garanzia dell’insindacabilità. Su questo profilo la Corte non si è pronunciata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 275/2006 – Competenza legislativa regionale

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 275 del 2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. I parametri costituzionali invocati non risultavano violati.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha infondatezza. Il dispositivo recita: «PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006. Annibale MARINI, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2006. CONSULTA ONLINE dal 19»

    Il principio

    La norma impugnata non viola i parametri costituzionali invocati. La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa rientri nella discrezionalità del Parlamento e non travalichi i limiti costituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

  • Corte cost. n. 274/2006 – Previdenza e pensioni

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    La Corte costituzionale, con Sentenza n. 274 del 2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. I parametri costituzionali invocati non risultavano violati.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3, 72 e 102 della Costituzione, 101 e 104 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta infondatezza. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici)»

    Il principio

    La norma impugnata non viola i parametri costituzionali invocati. La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa rientri nella discrezionalità del Parlamento e non travalichi i limiti costituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa succede dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma cessa di avere efficacia il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla.

    La sentenza della Corte ha effetti retroattivi?

    Sì, la declaratoria di illegittimità ha effetti retroattivi sui rapporti non ancora definitivamente chiusi, salvo i diritti quesiti e le situazioni esaurite.

    Come si trova il testo integrale della sentenza?

    Il testo integrale è pubblicato su Consulta Online (giurcost.org) e sul sito ufficiale della Corte costituzionale (cortecostituzionale.it).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 273/2006 – Spese di giustizia

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 273 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «per questi motivi La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. Testo B), trasfus»

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

  • Corte cost. n. 272/2006 – Giurisdizione della Corte dei conti

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 272 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a norma impugnata permetterebbe di rigettare l’eccezione di prescrizione sollevata in riferimento ai ratei pagati entro il quinquennio dalla notifica dell’invito a dedurre; che.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale riguarda norma impugnata permetterebbe di rigettare l’eccezione di prescrizione sollevata in riferimento ai ratei pagati entro il quinquennio dalla notifica dell’invito a dedurre; che. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata, in riferim»

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 271/2006 – Traffico illecito di rifiuti

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 271 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53- bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti peri»

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

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  • Corte cost. n. 315/2006 – Insindacabilità Previti dichiarazioni Ariosto Tribunale Como

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    La Corte ha annullato la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Cesare Previti rilasciate nel settembre 1997 in una trasmissione televisiva RAI contro Stefania Ariosto. Le dichiarazioni erano anteriori a qualsiasi procedimento parlamentare e rese nel proprio interesse personale: nessun nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Como era chiamato a giudicare il deputato Cesare Previti per l’intervista al TG Sera RAI del 16 settembre 1997, in cui aveva dichiarato che Stefania Ariosto era “un teste falso, fabbricato in laboratorio, pagata per calunniare”. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di tali dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. Il Tribunale di Como aveva quindi sollevato conflitto di attribuzioni analogo a quello del Tribunale di Monza (n. 314/2006).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Como ha sollevato conflitto di attribuzioni in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sostenendo che le dichiarazioni televisive di Previti fossero state rese fuori dal Parlamento, nel proprio interesse personale, senza nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. Le dichiarazioni del 16 settembre 1997 erano anteriori alla domanda di autorizzazione all’arresto (settembre-dicembre 1997) e all’audizione parlamentare (gennaio 1998). Non sussisteva il nesso funzionale con un procedimento parlamentare, identicamente a quanto deciso per il Tribunale di Monza nella sent. n. 314/2006.

    Il principio

    Il principio è identico a quello della sent. n. 314/2006: le dichiarazioni rese da un parlamentare extra moenia, prima di qualsiasi esercizio di funzione parlamentare relativa alla vicenda e nel proprio esclusivo interesse personale, non sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost., anche se la vicenda diventerà poi oggetto di un procedimento parlamentare.

    Domande e risposte

    In cosa differisce il caso Como dal caso Monza (n. 314)?

    Il caso Como riguarda specificamente l’intervista televisiva al TG Sera del 16 settembre 1997 (“teste falso, fabbricato in laboratorio, pagata per calunniare”), davanti al Tribunale di Como. Il caso Monza riguarda un insieme più ampio di dichiarazioni (maggio 1996 – dicembre 1997) davanti al Tribunale di Monza. La delibera della Camera impugnata è diversa (doc. IV-quater n. 31 per Como, n. 22 per Monza).

    L’insindacabilità parlamentare protegge anche le dichiarazioni fuori dal Parlamento?

    Sì, ma solo se sussiste il nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente chiarito che tale nesso richiede un collegamento concreto e diretto con un atto tipico della funzione parlamentare (proposta di legge, interrogazione, dichiarazione di voto, ecc.).

    La Camera aveva ecceduto le proprie attribuzioni?

    Sì, secondo la Corte. La Camera dei deputati, deliberando l’insindacabilità di dichiarazioni prive del necessario nesso funzionale, aveva invaso la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita all’autorità giudiziaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 314/2006 – Insindacabilità Previti dichiarazioni Ariosto Tribunale Monza

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte ha annullato la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dal deputato Cesare Previti contro Stefania Ariosto (teste in un processo) nei media tra il 1996 e il 1997. Le dichiarazioni, rese extra moenia e nel proprio interesse personale, erano prive del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Cesare Previti era imputato davanti al Tribunale di Monza per diffamazione a mezzo stampa in concorso con giornalisti, per avere rilasciato tra il maggio 1996 e il dicembre 1997 dichiarazioni nei media in cui descriveva Stefania Ariosto — teste nel processo IMI-SIR in cui Previti era coimputato — come “bugiarda calunniatrice”, “teste falso” e accusandola di aver ricevuto denaro per le sue accuse. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzioni in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sostenendo che le dichiarazioni di Previti fossero state rese fuori dal Parlamento, nel proprio interesse personale, e fossero prive del nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari necessario per l’applicazione dell’insindacabilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. Le dichiarazioni erano state rese prima che Previti fosse ascoltato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere (audizione avvenuta l’8 gennaio 1998 con deposito di memoria). L’anteriorità delle dichiarazioni rispetto al procedimento parlamentare escludeva il nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 223/2005).

    Il principio

    Le dichiarazioni rese da un parlamentare fuori dalla sede del Parlamento sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. solo se sussiste un nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese nel proprio interesse personale, prima di aver esercitato qualunque funzione parlamentare in relazione alla vicenda, sono prive di tale nesso e non godono dell’insindacabilità.

    Domande e risposte

    Quando le dichiarazioni extra parlamentari sono insindacabili?

    Secondo la sentenza n. 223/2005 richiamata dalla Corte, sono insindacabili le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento, durante un procedimento parlamentare in corso, da un deputato destinatario di una misura cautelare da autorizzare, prima di essere ascoltato dalla Giunta, purché siano collegate alla pendenza di quel procedimento parlamentare.

    Perché le dichiarazioni di Previti non rientravano in questo schema?

    Perché le dichiarazioni più risalenti (1996-1997) erano precedenti sia alla domanda di autorizzazione all’arresto (settembre 1997) sia alla successiva audizione parlamentare (gennaio 1998). Non potevano quindi essere “qualificate” dal procedimento parlamentare che non era ancora in corso.

    Cosa è il processo IMI-SIR?

    È un procedimento penale per corruzione in atti giudiziari, relativo a presunte tangenti versate per orientare sentenze in favore di grandi gruppi industriali. Cesare Previti era imputato come presunto intermediario tra imprenditori e magistrati corrotti. Stefania Ariosto era una teste chiave.

    Norme collegate

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