Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 134/2006 – Livelli essenziali assistenza sanitaria intesa obbligatoria

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 134 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui prevede un semplice parere invece della previa intesa della Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

    Norma impugnata

    Art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nella parte in cui prevede che l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) avvenga previo parere (anziché previa intesa) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

    Parametro costituzionale

    Art. 117 della Costituzione e statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento: potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e principio di leale collaborazione.

    Parti ricorrenti

    Regione Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento, in via principale.

    Esito

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale: la previsione del semplice parere anziché dell’intesa viola il principio di leale collaborazione, poiché la determinazione dei LEA incide sulle competenze regionali concorrenti in materia di tutela della salute e richiede pertanto una forma di coinvolgimento delle Regioni più intensa del mero parere consultivo.

    Principio espresso

    Quando la legislazione statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.) incide sulle competenze legislative regionali concorrenti in materia di tutela della salute, la leale collaborazione impone che le Regioni siano coinvolte attraverso lo strumento dell’intesa e non del mero parere.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 133/2006 – Fondo energie rinnovabili intesa Stato-Regioni mancante

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 133 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nella parte in cui istituisce il fondo per le energie rinnovabili senza prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Norma impugnata

    Art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nella parte in cui, istituendo un fondo per il finanziamento di interventi in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico, non prevedeva la previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

    Parametro costituzionale

    Art. 117, comma 3, della Costituzione: potestà legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

    Parte ricorrente

    Regione Friuli-Venezia Giulia, in via principale.

    Esito

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale: la norma è incostituzionale nella parte in cui non prevede che l’istituzione del fondo e la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse avvengano previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, trattandosi di materia di legislazione concorrente in cui lo Stato deve rispettare il principio di leale collaborazione.

    Principio espresso

    In materia di energia, che rientra nella potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., la legge statale che istituisce fondi per interventi che incidono sulle competenze regionali deve prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, quale espressione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2006 – Autonomie locali Trentino delega Province personale

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 132 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 7 del 2004, nella parte in cui delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano funzioni in materia di personale degli enti locali in violazione dello statuto speciale.

    Norma impugnata

    Art. 55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 3 maggio 2004, n. 7, nella parte in cui delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’esercizio di funzioni regionali in materia di personale degli enti locali, senza rispettare le procedure previste dallo statuto speciale approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

    Parametro costituzionale

    Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione ai limiti e alle procedure per la delega di funzioni regionali alle Province autonome.

    Parte ricorrente

    Governo della Repubblica, in via principale.

    Esito

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 censurato: la Regione Trentino-Alto Adige non può trasferire alle Province autonome funzioni regionali in materia di personale degli enti locali con legge ordinaria, dovendo rispettare le procedure e i limiti fissati dallo statuto speciale, che costituisce norma di rango superiore.

    Principio espresso

    La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell’esercizio della propria potestà legislativa, non può derogare alle disposizioni dello statuto speciale che disciplinano le modalità e i limiti del trasferimento di funzioni alle Province autonome: lo statuto speciale, in quanto fonte di rango costituzionale, vincola anche il legislatore regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 131/2006 – Insindacabilità parlamentare Loreto denunce calunniose

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 131 del 2006, ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GUP del Tribunale di Potenza contro il Senato della Repubblica in relazione alla delibera di insindacabilità adottata a favore dell’ex senatore Loreto per presunte denunce calunniose.

    Atto impugnato

    Delibera del Senato della Repubblica che ha dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione, i comportamenti dell’ex senatore Loreto consistenti in denunce presentate all’autorità giudiziaria, per le quali era in corso un procedimento penale per calunnia dinanzi al GUP del Tribunale di Potenza.

    Parametro costituzionale

    Art. 68, comma 1, della Costituzione: insindacabilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

    Soggetti del conflitto

    Ricorrente: GUP del Tribunale di Potenza. Resistente: Senato della Repubblica.

    Esito

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile nella fase di delibazione preliminare: sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per procedere alla trattazione nel merito, con particolare riguardo alla questione se la presentazione di denunce all’autorità giudiziaria rientri tra gli atti coperti dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.

    Principio espresso

    Il conflitto di attribuzioni sollevato dall’autorità giudiziaria contro una delibera parlamentare di insindacabilità è ammissibile in limine quando la questione dell’estensione della garanzia dell’art. 68, comma 1, Cost. a determinati atti del parlamentare non sia manifestamente infondata e richieda un esame nel merito da parte della Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 130/2006 – Stato di necessità indennizzo danno per evitare danno ad animale

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 130 del 2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2045 del codice civile, nella parte in cui prevede l’indennizzo a favore del terzo danneggiato dallo stato di necessità anche quando il danno sia stato causato per evitare un pericolo a un animale.

    Norma impugnata

    Art. 2045 del codice civile (stato di necessità), nella parte in cui, secondo l’interpretazione del giudice rimettente, impone al soggetto che ha agito in stato di necessità per scongiurare un danno a un animale di corrispondere un indennizzo al terzo che ha subito il pregiudizio.

    Parametro costituzionale

    Art. 3 della Costituzione: principio di eguaglianza e ragionevolezza, sotto il profilo dell’irragionevole equiparazione della tutela dell’animale a quella della persona umana.

    Giudice rimettente

    Tribunale di Cosenza.

    Esito

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: l’art. 2045 c.c. si applica a qualsiasi ipotesi di stato di necessità e l’estensione della tutela agli animali non è irragionevole, essendo coerente con l’evoluzione dell’ordinamento in materia di protezione degli animali. La norma bilancia ragionevolmente l’esigenza di chi agisce in necessità con il diritto del terzo danneggiato a ricevere un indennizzo.

    Principio espresso

    Non è irragionevole che l’art. 2045 c.c. si applichi anche quando lo stato di necessità sia determinato dall’esigenza di evitare un danno a un animale: la protezione degli animali rientra tra i valori tutelati dall’ordinamento e la disciplina dell’indennizzo del terzo danneggiato è una ragionevole soluzione di equilibrio tra interessi contrapposti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 129/2006 – Governo territorio Lombardia appalti telecom illegittimità

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 129 del 2006, ha dichiarato parzialmente illegittima la legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005 sul governo del territorio, nella parte relativa agli appalti per opere di urbanizzazione e alla disciplina degli impianti di telecomunicazioni.

    Norma impugnata

    Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare: art. 9, comma 12, e art. 11, comma 3, nella parte in cui disciplinano l’affidamento dei lavori di urbanizzazione senza richiedere il rispetto delle procedure di evidenza pubblica; art. 27 nella parte relativa all’installazione di impianti di telecomunicazioni.

    Parametro costituzionale

    Art. 117, commi 1 e 3, della Costituzione: vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (direttive appalti) e legislazione concorrente in materia di governo del territorio e ordinamento delle comunicazioni.

    Parte ricorrente

    Governo della Repubblica, in via principale.

    Esito

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 12, e 11, comma 3, nella parte in cui consentono l’affidamento diretto dei lavori di urbanizzazione in violazione delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici; e dell’art. 27 nella parte incompatibile con la normativa statale sulle infrastrutture di telecomunicazioni. Ha dichiarato non fondate le restanti censure.

    Principio espresso

    La legislazione regionale in materia di governo del territorio non può derogare agli obblighi comunitari in materia di appalti pubblici, che costituiscono vincolo derivante dall’ordinamento UE ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.; parimenti, la disciplina regionale degli impianti di telecomunicazioni deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale di settore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 128/2006 – Insindacabilità parlamentare Previti comunicato stampa

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 128 del 2006, ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità adottata a favore dell’on. Cesare Previti per dichiarazioni rese con un comunicato stampa.

    Atto impugnato

    Delibera della Camera dei deputati che ha dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione, le dichiarazioni rese dall’on. Cesare Previti attraverso un comunicato stampa, in relazione alle quali era in corso un procedimento penale per diffamazione presso il Tribunale di Roma.

    Parametro costituzionale

    Art. 68, comma 1, della Costituzione: insindacabilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

    Soggetti del conflitto

    Ricorrente: Tribunale di Roma. Resistente: Camera dei deputati.

    Esito

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile nella fase di delibazione preliminare (art. 37, comma 3, legge n. 87/1953): sussistono i requisiti soggettivi (entrambe le parti sono poteri dello Stato) e oggettivi (menomazione delle attribuzioni giurisdizionali dell’autorità giudiziaria) per la trattazione nel merito del conflitto.

    Principio espresso

    Nella fase preliminare di ammissibilità del conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, la Corte verifica soltanto che il ricorrente e il resistente siano poteri dello Stato e che la menomazione delle attribuzioni costituzionali sia astrattamente configurabile, rinviando al merito ogni valutazione sulla fondatezza del conflitto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 127/2006 – Crocifisso aule giudiziarie conflitto attribuzioni

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 127 del 2006, ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal magistrato Tosti contro il Ministro della Giustizia in relazione all’esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie.

    Norma e atto impugnati

    Comportamento omissivo del Ministro della Giustizia, consistente nel mancato ordine di rimozione del crocifisso dalle aule giudiziarie, sollevato dal dott. Luigi Tosti, giudice del Tribunale di Camerino, come conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato.

    Parametro costituzionale

    Principi di laicità dello Stato e di imparzialità della funzione giurisdizionale, desumibili dall’insieme delle disposizioni costituzionali.

    Soggetti del conflitto

    Ricorrente: dott. Luigi Tosti, magistrato (giudice del Tribunale di Camerino). Resistente: Ministro della Giustizia.

    Esito

    La Corte ha dichiarato il conflitto inammissibile: un singolo magistrato non è “potere dello Stato” ai sensi dell’art. 134 Cost. e non è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato. Solo organi costituzionali o di rilevanza costituzionale che esprimono in modo definitivo la volontà del potere cui appartengono possono essere parti di tale conflitto.

    Principio espresso

    Il singolo magistrato non è titolare di attribuzioni costituzionali proprie che possano essere lese da atti di altri poteri dello Stato, e pertanto non è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi degli artt. 37 ss. della legge n. 87 del 1953.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 126/2006 – Risarcimento danno antitrust intese anticoncorrenziali

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 126 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla competenza esclusiva della corte d’appello per le azioni risarcitorie da intese anticoncorrenziali.

    Norma impugnata

    Art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nella parte in cui attribuisce alla corte d’appello competenza esclusiva in primo grado per le azioni di nullità e risarcimento del danno da intese restrittive della concorrenza.

    Parametro costituzionale

    Artt. 3 e 24 della Costituzione: principio di eguaglianza e diritto di difesa (accessibilità alla tutela giurisdizionale).

    Giudice rimettente

    Giudice di pace di Pompei.

    Esito

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza: il giudice di pace rimettente non era competente ratione materiae a conoscere della controversia risarcitoria da intese anticoncorrenziali, sicché la questione non era rilevante nel giudizio a quo.

    Principio espresso

    La questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice privo di competenza a conoscere della materia regolata dalla norma censurata è inammissibile per difetto di rilevanza, non potendo la pronuncia della Corte incidere sull’esito del giudizio rimettente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 125/2006 – Conciliazione obbligatoria telecomunicazioni AGCom

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 125 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all’AGCom nelle controversie con gli operatori di telecomunicazioni.

    Norma impugnata

    Art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), nella parte in cui prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nelle controversie fra utenti e operatori di telecomunicazioni.

    Parametro costituzionale

    Artt. 3, 24 e 25 della Costituzione: principio di eguaglianza, diritto di difesa e diritto al giudice naturale precostituito per legge.

    Giudice rimettente

    Giudice di pace di Capaccio.

    Esito

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza: l’ordinanza di rimessione non illustrava in modo adeguato perché la norma censurata dovesse trovare applicazione nel giudizio a quo né argomentava sufficientemente il dubbio di costituzionalità.

    Principio espresso

    La questione di legittimità costituzionale relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non illustra con adeguata motivazione la rilevanza della questione nel giudizio pendente e il fumus di incostituzionalità della norma censurata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 124/2006 – Credito imposta aree svantaggiate decadenza dati

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 124 del 2006, ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni relative all’art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sul credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate.

    Norma impugnata

    Art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede la decadenza dal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate in caso di mancata comunicazione di determinati dati all’Agenzia delle Entrate.

    Parametro costituzionale

    Artt. 3, 23, 25, 53 e 97 della Costituzione: principio di eguaglianza, riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali, irretroattività della norma penale, capacità contributiva e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Giudice rimettente

    Commissione tributaria provinciale di Avellino.

    Esito

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni riferite agli artt. 23, 25, 53 e 97 Cost. per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, e manifestamente infondata la questione riferita all’art. 3 Cost., ritenendo ragionevole la scelta legislativa di condizionare il beneficio al rispetto di obblighi informativi.

    Principio espresso

    Non viola l’art. 3 Cost. la previsione della decadenza da un beneficio fiscale (credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate) in conseguenza della mancata comunicazione di dati all’amministrazione finanziaria, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole volta a garantire la corretta fruizione dell’agevolazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 123/2006 – Notifica verbale coobbligato solido codice della strada

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 123 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), concernente la notifica del verbale al coobbligato in solido.

    Norma impugnata

    Artt. 200 e 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), nella parte relativa alle modalità di notifica del verbale di contestazione al proprietario del veicolo quale coobbligato solidale con il trasgressore.

    Parametro costituzionale

    Artt. 3 e 24 della Costituzione: principio di eguaglianza e diritto di difesa.

    Giudice rimettente

    Giudice di pace di Palermo.

    Esito

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e della rilevanza nel giudizio a quo: l’ordinanza di rimessione non forniva elementi sufficienti per valutare la non manifesta infondatezza della questione né descriveva adeguatamente il caso sottoposto al giudice rimettente.

    Principio espresso

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere con sufficiente precisione la fattispecie concreta e illustrare in modo non apodittico le ragioni per cui la norma censurata sarebbe applicabile nel giudizio a quo e risulterebbe non manifestamente infondata; la carenza motivazionale su questi profili determina la manifesta inammissibilità della questione.

    Norme collegate