Autore: Andrea Marton

  • Art. 14 Antiriciclaggio – Analisi nazionale del rischio (1)

    Art. 14 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Analisi nazionale del rischio (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attività e i settori maggiormente esposti al rischio. L’analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 2. L’analisi è condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autorità partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. L’analisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l’importanza dei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e l’importanza economica di ciascun settore. Senza corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, l’analisi può essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate. 3. Le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a): a) concorrono all’analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d’ufficio; b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi; c) utilizzano l’analisi ai fini della definizione delle priorità e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare l’esercizio delle proprie competenze in funzione del livello di ri- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 15 36 schio riscontrato; d) in occasione della relazione di cui all’articolo 5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontarti in sede di analisi. 4. I risultati dell’analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato. 5. I risultati dell’analisi sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, all’ABE (2) e alle autorità rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 14 (Altri soggetti). – 1. Ai fini del presente decreto per “altri soggetti” si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 del TULPS; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell’iscrizione nell’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 2, comma 4-septies, DL 25.3.2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.5.2010 n. 73 – l’art. 7, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “all’ABE” sono state sostituite alle precedenti “alle Autorità di vigilanza europee” dall’art. 50, comma 1, lett. d), DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91.

  • Articolo 234 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 234 CCII – Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La chiusura della procedura nel caso di cui all’articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non è impedita dall’esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo

    143. La legittimazione del curatore sussiste alresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l’attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.

    2. In deroga all’articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

    3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonchè le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall’articolo 232, comma 2.

    4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all’articolo 235.

    5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

    6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all’articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all’esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

    7. Eseguito l’ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.

    8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell’articolo 233, comma 2, primo periodo.

  • Art. 23 TUF – Contratti

    Art. 23 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Contratti

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE , e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.)) ((73))

    2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. ((4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano: a) ai servizi e attività di investimento; b) al collocamento di prodotti finanziari; c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonché ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.)) ((73)) ((4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della presente disposizione. La Consob disciplina le modalità di svolgimento dell’attività di cui al presente comma in caso di clienti professionali e di controparti qualificate.)) ((73))

    5. Nell’ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l’ articolo 1933 del codice civile .

    6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

  • Art. 35 SIC – Riunione periodica

    Art. 35 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Riunione periodica

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

    3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

    4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

    5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

  • Art. 22 TUF – Separazione patrimoniale

    Art. 22 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Separazione patrimoniale

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim, dall’impresa di investimento UE, dall’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, dalla Sgr ((autorizzata)) , dalla società di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. (73) ((133))

    2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell’intermediario o del depositario.

    3. Salvo consenso scritto dei clienti, la Sim, l’impresa di investimento UE, l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, la Sgr ((autorizzata)) , la società di gestione UE, il GEFIA UE, l’intermediario finanziario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. La Sim, l’impresa di investimento UE, l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l’intermediario finanziario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, la Sgr ((autorizzata)) , la società di gestione UE e il GEFIA UE non possono utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo. (73) ((133))

  • Art. 17 Accertamento – [Registro riepilogativo di magazzino] (1)

    Art. 17 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Registro riepilogativo di magazzino] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 6-bis, DL 23.12.1977 n. 936, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.2.1978 n. 38. Testo precedente: “(Registro riepilogativo di magazzino). – Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell’art. 13, devono compilare il registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna delle categorie a voci di cui al primo comma dell’art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 597, le quantità esistenti all’inizio del periodo d’imposta, le quantità complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantità esistenti al termine del periodo stesso. Le quantità in entrata e in uscita devono essere distinte a seconda che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori. I soggetti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le quantità prodotte o passate in lavorazione.”.

  • Art. 23 TUE – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di atti…

    Art. 23 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino ap- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 32 provati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. (3) 1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività (4), almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione (5), accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 1 bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, (6) ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. (7) 1 ter. […] (8) 2. La segnalazione certificata di inizio attività (4) è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione (5). L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis, (9) qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis, (10) qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione (5), il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione (5) è priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività (4) da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione (5), l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 bis 33 l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività (4). Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5. (11) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Disciplina della denuncia di inizio attività” (2) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (3) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (4) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (5) La parola “segnalazione” è sostituita alla precedente “denuncia” dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (6) Le parole “relativi all’assetto idrogeologico,“ sono state inserite dall’art. 54, comma 1, lett. g), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (7) Comma inserito dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (8) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, DLgs. 22.1.2016 n. 10, pubblicata in G.U. 28.1.2016 n. 22. Testo precedente: “La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all’individuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (9) Le parole “Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis,“ sono state inserite dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 2), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (10) Le parole “Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis,“ sono state inserite dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 3), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (11) Comma modificato dall’art. 1, comma 558, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192.

  • Art. 34 SIC – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di pr…

    Art. 34 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

    1- bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151 )) .

    2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.

    2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti ((di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione)) deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e

    46. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’ articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 .

  • Art. 21 TUF – Criteri generali

    Art. 21 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Criteri generali

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

    1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr ((autorizzate)) , i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane: ((133)) a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi; b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi; d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. (73)

    1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr ((autorizzate)) , GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate. (73) ((133))

    1-quater. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilità di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.

    2. Nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest’ultimo. (73)

    2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all’interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all’interno del mercato target. (73)

    2-ter. Il soggetto abilitato deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell’interesse del cliente. (73)

    2-quater. I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola make-whole che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.

    2-quinquies. La fornitura di servizi di ricerca da parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli obblighi di cui al comma 1 qualora: a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione degli ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo che identifica, all’interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca, la quota che è imputabile alla ricerca; b) i soggetti abilitati informano i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca; c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato la soglia di 1 miliardo di euro come espressa dalle quotazioni di fine anno per i trentasei mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non sono o non erano quotati.

    2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all’interno del settore o del mercato in questione. La ricerca comprende altresì i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata.

  • Articolo 233 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 233 CCII – Casi di chiusura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude: a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo; b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; c) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo; d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nè i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 130.

    2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l’assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell’attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

    3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell’articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.