Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 243/2006 – Insindacabilità parlamentare Sgarbi conflitto attribuzioni

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi. Il conflitto era già stato formalizzato in precedenza e poi abbandonato: riproporlo indefinitamente contrasta con la certezza dei rapporti giuridici.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Vittorio Sgarbi era imputato di diffamazione aggravata a mezzo stampa per dichiarazioni rese in merito all’operato del Procuratore della Repubblica di Napoli, Agostino Cordova, che aveva fatto eseguire un pignoramento presso il suo domicilio. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Roma aveva già sollevato identico conflitto nel 2000 (dichiarato ammissibile con ord. n. 473 del 2000), ma non lo aveva coltivato. Nel 2001 ha riproposto lo stesso conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma, nona sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera di insindacabilità del 10 novembre 1999 relativa alle dichiarazioni del deputato Sgarbi, in quanto priva del necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché si tratta della riproposizione di un precedente conflitto già formalizzato e poi abbandonato. Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata (sentenza n. 116 del 2003; ordinanze nn. 143 del 2005, 40 del 2004), non è consentito mantenere indefinitamente aperta una situazione di conflittualità tra poteri, rimettendo alle parti la scelta dei tempi della conclusione del giudizio. L’esigenza di certezza e definitvità dei rapporti istituzionali impone che un conflitto, una volta instaurato, sia concluso.

    Il principio

    Un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, una volta dichiarato ammissibile e poi abbandonato, non può essere riproposto in forma identica. L’esigenza di certezza e definitvità dei rapporti costituzionali osta alla protrazione indefinita di situazioni di conflittualità istituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera o il Senato deliberano, su proposta della Giunta per le autorizzazioni, se una determinata dichiarazione rientri in questa prerogativa.

    Cosa succede quando la Corte dichiara inammissibile un conflitto già abbandonato?

    La delibera della Camera rimane in vigore e il procedimento penale nei confronti del parlamentare non può proseguire, perché la protezione dell’insindacabilità non è stata rimossa.

    Perché il Tribunale aveva ri-proposto il conflitto?

    Il primo conflitto del 2000 era stato dichiarato ammissibile ma non era mai stato notificato alla Camera nei termini previsti. Il Tribunale ha quindi riproposto la questione nel 2001, ma la Corte ha ritenuto tale comportamento inammissibile.

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  • Corte cost. n. 242/2006 – Dismissione immobili enti previdenziali privatizzati

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Roma sull’art. 1, comma 38, della legge n. 243 del 2004, norma interpretativa che esclude gli enti previdenziali privatizzati dalla disciplina sulle dismissioni immobiliari. Tre distinti vizi formali dell’ordinanza di rimessione ne impediscono l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    I conduttori di immobili di proprietà dell’ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti) avevano rivendicato il diritto di prelazione all’acquisto previsto dalla disciplina sulle dismissioni del patrimonio degli enti previdenziali pubblici (d.lgs. n. 104 del 1996). L’ENPAF, trasformatosi in ente privato nel 1994, sosteneva di essere escluso da tale disciplina. Il Parlamento aveva poi introdotto una norma di interpretazione autentica (legge n. 243 del 2004) che confermava l’esclusione degli enti privatizzati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha impugnato l’art. 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243, quale norma di interpretazione autentica retroattiva dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 1996, in riferimento agli artt. 3, 24, 73, 97 e 101 della Costituzione, per presunta violazione del principio di irretroattività, della parità di trattamento, del buon andamento della pubblica amministrazione e della soggezione del giudice alla legge.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per tre ragioni concorrenti: il giudice a quo ha adottato un’unica ordinanza per due giudizi distinti senza provvedere alla loro riunione formale; l’art. 24 Cost. è evocato nel dispositivo senza alcuna motivazione; manca la descrizione della fattispecie e dei presupposti concreti per l’esercizio del diritto di prelazione, rendendo impossibile il controllo sulla rilevanza della questione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere compiutamente la fattispecie e motivare sulla rilevanza di ciascun parametro costituzionale invocato. Carenze gravi su questi aspetti — come la mancata riunione dei giudizi o la mancata indicazione dei fatti rilevanti — determinano la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma di interpretazione autentica contestata?

    L’art. 1, comma 38, della legge n. 243 del 2004 chiarisce che la disciplina sulle dismissioni immobiliari degli enti previdenziali pubblici non si applica agli enti privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, anche se la trasformazione è avvenuta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 1996.

    Perché il giudice non può sollevare questione di legittimità per due giudizi con un’unica ordinanza non riunita?

    L’art. 23 della legge n. 87 del 1953 prevede che la questione di legittimità si sollevi nel corso del singolo giudizio pendente davanti al giudice. Due giudizi autonomi richiedono due ordinanze distinte, salvo formale riunione.

    I conduttori degli immobili ENPAF possono ancora invocare il diritto di prelazione?

    La questione di merito non è stata esaminata dalla Corte per i vizi formali dell’ordinanza. La norma interpretativa rimane in vigore e continua ad escludere gli enti previdenziali privatizzati dall’obbligo di dismissione con prelazione.

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  • Corte cost. n. 241/2006 – Contributo malattia INPS e contratti collettivi

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bolzano sull’art. 6, comma 2, della legge n. 138 del 1943. La norma impugnata disciplina solo l’esonero dell’INPS dall’erogazione dell’indennità di malattia, non l’obbligo contributivo del datore di lavoro: censurarne la legittimità costituzionale non avrebbe risolto il dubbio di fondo.

    Di cosa si tratta

    Alcune aziende che, per contratto collettivo, si erano obbligate a corrispondere l’intera retribuzione ai dipendenti in malattia chiedevano di essere esonerate dal versamento del contributo di malattia all’INPS. Le Sezioni Unite della Cassazione avevano però stabilito che tale obbligo contributivo permane indipendentemente da tali accordi. Il Tribunale di Bolzano, investito del contenzioso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano ha impugnato l’art. 6, comma secondo, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite (sentenza n. 10232 del 2003), in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non esonera dal versamento del contributo di malattia il datore di lavoro che, con contratto collettivo, si sia obbligato a continuare a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’art. 6 della legge n. 138 del 1943 disciplina esclusivamente le condizioni in cui l’INPS è esonerato dall’erogare l’indennità di malattia, senza nulla disporre sull’obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro. Un’eventuale dichiarazione di incostituzionalità avrebbe inciso solo sul rapporto tra INPS e datore di lavoro circa la prestazione assistenziale, senza risolvere il problema reale: l’obbligo di versare i contributi è disciplinato da norme diverse (artt. 9 della stessa legge, d.lgs. n. 142 del 1946, art. 31 della legge n. 41 del 1986).

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando colpisce una norma che non governa l’aspetto realmente controverso: censurare l’esonero dall’erogazione della prestazione assistenziale non equivale a censurare l’obbligo contributivo, che è disciplinato da disposizioni distinte.

    Domande e risposte

    Il datore di lavoro che paga la retribuzione in malattia deve comunque versare i contributi all’INPS?

    Secondo il “diritto vivente” cristallizzato dalle Sezioni Unite, sì. La Corte non ha deciso nel merito questa questione, dichiarando inammissibile il ricorso per un difetto strutturale.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la norma impugnata riguardava solo l’esonero dell’INPS dalla prestazione, non l’obbligo contributivo del datore. Anche se fosse stata dichiarata incostituzionale, non avrebbe eliminato l’obbligo di versare i contributi.

    Qual è la differenza tra obbligo di erogare l’indennità e obbligo contributivo?

    L’indennità di malattia è la prestazione che l’INPS eroga al lavoratore. I contributi sono i versamenti periodici del datore di lavoro che finanziano il sistema previdenziale. Sono disciplinati da norme diverse e possono essere disgiuntamente condizionati.

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  • Corte cost. n. 270/2006 – Previdenza marittimi pontoni non autopropulsi

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Trieste sull’art. 5 della legge 413/1984 (previdenza lavoratori marittimi), che esclude dal regime previdenziale marittimo i galleggianti privi di mezzi di propulsione propri (pontoni). L’ordinanza di rimessione è lacunosa sia nella motivazione sulla rilevanza sia in quella sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    SAIPEM aveva contestato all’INPS di dover versare contributi secondo il regime previdenziale generale anziché quello agevolato dei lavoratori marittimi per il personale imbarcato su pontoni (galleggianti privi di propulsione propria). La legge n. 413/1984 enumera le tipologie di “navi” per la previdenza marittima ed esclude i galleggianti senza propulsione propria. Il Tribunale di Trieste aveva sollevato questione per disparità di trattamento tra lavoratori su pontoni autopropulsi e non.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5 della legge 26 luglio 1984, n. 413, nella parte in cui, all’elenco delle tipologie di navi idonee al regime previdenziale marittimo, non include i galleggianti privi di mezzi di propulsione propri. Parametri: artt. 3 e 38 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Trieste, ordinanza 21 febbraio 2004.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente inammissibile per plurime lacune dell’ordinanza: il rimettente non individua le norme in base alle quali la fiscalizzazione degli oneri sociali sarebbe applicabile al periodo controverso (luglio 1996–marzo 1998); non precisa se i pontoni della SAIPEM abbiano le altre caratteristiche funzionali richieste dalla norma oltre all’autopropulsione; non espone perché dall’esito della controversia tra datore di lavoro e INPS dipendano la natura e l’entità delle prestazioni spettanti ai lavoratori.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione è inammissibile quando presenta lacune concorrenti sia sulla rilevanza (il collegamento tra la norma censurata e il giudizio concreto) sia sulla non manifesta infondatezza (le ragioni per cui la norma violerebbe la Costituzione): entrambi i requisiti devono essere adeguatamente motivati.

    Domande e risposte

    I lavoratori sui pontoni non autopropulsi hanno diritto alla previdenza marittima?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione della disparità di trattamento tra lavoratori su galleggianti autopropulsi e non è rimasta aperta. Occorreva un’ordinanza di rimessione più accurata per ottenere una risposta di merito.

    Cos’è la fiscalizzazione degli oneri sociali e chi ne beneficia?

    La fiscalizzazione degli oneri sociali è una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, finanziata con risorse fiscali generali. Per le imprese armatoriali era prevista dal d.l. 91/1982 come misura di sostegno al settore marittimo.

    SAIPEM era un’impresa armatoriale?

    Era proprio questa la questione di fondo nel giudizio principale. La società sosteneva di esserlo per il fatto che il personale imbarcato era iscritto ai ruoli della gente di mare; l’INPS contestava tale qualificazione.

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  • Corte cost. n. 269/2006 – Parco Gennargentu coinvolgimento comuni restituzione atti

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    La Corte restituisce gli atti al TAR Sardegna sulla questione di legittimità dell’art. 34 della legge-quadro sulle aree protette (legge 394/1991) relativo al Parco del Golfo di Orosei e Gennargentu: nel frattempo la legge finanziaria 2006 ha introdotto modifiche sostanziali che impongono una nuova valutazione della rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Sei Comuni sardi (Baunei, Orgosolo, Arzana, Villagrande Strisaili, Seulo, Gairo) avevano impugnato il d.P.R. istitutivo del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu (1998), lamentando di essere stati inclusi nel perimetro senza un adeguato coinvolgimento nella fase di delimitazione. Il TAR Sardegna aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 34 della legge 394/1991 per mancanza di modalità procedurali di coinvolgimento dei Comuni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro aree protette), nella parte in cui non impone modalità procedurali di coinvolgimento degli enti locali nella delimitazione del Parco. Parametri: artt. 5, 114, comma 2, e 118, comma 1, Cost. Giudice rimettente: TAR Sardegna, ordinanza 12 ottobre 2005.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo l’ordinanza di rimessione, l’art. 1, comma 573, della legge finanziaria 2006 (l. 266/2005) ha introdotto rilevanti modifiche: l’applicazione delle disposizioni del Parco è stata subordinata a una nuova intesa Stato-Regione Sardegna, e i Comuni possono aderire all’intesa e far parte del Parco attraverso apposita deliberazione consiliare. Queste novità richiedono una nuova valutazione della rilevanza della questione.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio costituzionale sopravvengono modifiche normative rilevanti che possono incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio principale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione sia ancora rilevante alla luce del nuovo quadro legislativo.

    Domande e risposte

    Il Parco del Gennargentu è stato effettivamente istituito?

    L’ente Parco è stato istituito con d.P.R. del 1998, ma la sua effettiva operatività è rimasta controversa proprio a causa delle controversie giudiziarie e delle resistenze dei Comuni inclusi nel perimetro contro la loro volontà.

    I Comuni hanno diritto a partecipare alla delimitazione di un parco nazionale?

    La questione è rimasta aperta. Il TAR aveva sollevato la questione invocando il principio di autonomia degli enti locali (artt. 5, 114 e 118 Cost.), ma la Corte non si è pronunciata nel merito. La legge finanziaria 2006 ha comunque riconosciuto ai Comuni un diritto di adesione volontaria.

    La restituzione degli atti equivale a una pronuncia di incostituzionalità?

    No. È una pronuncia procedurale che rimette la valutazione al giudice rimettente: questi dovrà verificare se, alla luce del nuovo quadro normativo, la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale, e se sì potrà ri-sollevare la questione in termini aggiornati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 268/2006 – Conciliazione obbligatoria telecomunicazioni inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le due questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano e dal Giudice di pace di Roma sull’obbligo del tentativo preventivo di conciliazione nelle controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni (art. 1, comma 11, legge 249/1997). Entrambe le ordinanze presentano vizi di motivazione insuperabili.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997 (istituzione dell’AGCOM) impone come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nelle controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni l’esperimento preventivo del tentativo di conciliazione. Il Tribunale di Bolzano (su ricorso dell’associazione Centro Tutela Consumatori contro Telecom) e il Giudice di pace di Roma avevano sollevato questione di legittimità per violazione del principio di uguaglianza rispetto agli utenti di altri servizi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 11, legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui rende obbligatorio il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità. Parametri: art. 3 Cost. (Tribunale di Bolzano); artt. 3, 24, 25 e 102 Cost. (Giudice di pace di Roma). Giudici rimettenti: Tribunale di Bolzano, ord. 3 novembre 2005; Giudice di pace di Roma, ord. 5 maggio 2005.

    La decisione della Corte

    Entrambe le questioni sono manifestamente inammissibili. Il Tribunale di Bolzano non ha tenuto conto dell’abrogazione dell’art. 3 della legge 281/1998 (invocato come tertium comparationis) da parte del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), intervenuta prima dell’ordinanza di rimessione: manca la motivazione sulla perdurante rilevanza. Il Giudice di pace di Roma non ha descritto la fattispecie concreta.

    Il principio

    Il rimettente che invoca come tertium comparationis una norma già abrogata deve motivare perché la questione rimanga rilevante nonostante la modifica del quadro normativo: l’omissione rende l’ordinanza inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Prima di fare causa a Telecom (o altro operatore TLC) è obbligatorio il tentativo di conciliazione?

    Al momento della sentenza (2006) sì: il tentativo di conciliazione davanti all’AGCOM era condizione di procedibilità. La disciplina ha subito successive modifiche per effetto del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) e di successivi provvedimenti AGCOM.

    La Corte ha chiarito se l’obbligo di conciliazione preventiva sia costituzionalmente legittimo?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito: le questioni sono state dichiarate inammissibili per vizi di motivazione delle ordinanze di rimessione, non per infondatezza delle censure.

    L’obbligo di conciliazione preventiva contrasta con il diritto di accesso alla giustizia?

    La questione è rimasta irrisolta in questa sede. In generale, la Corte ha sempre riconosciuto che un tentativo obbligatorio di conciliazione può essere imposto dal legislatore purché non sia irragionevole nella durata e nei modi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 267/2006 – Autorità di vigilanza Valle d’Aosta finanza locale

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    La Corte esamina la legge della Regione Valle d’Aosta n. 10/2005 che aveva istituito un’Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria regionale e locale. La sentenza definisce i limiti entro cui le Regioni speciali possono istituire propri organi di controllo sulla gestione, senza sostituire la Corte dei conti.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva istituito, con propria legge, un’Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria (composta da tre membri nominati dal Consiglio regionale) con funzioni di controllo collaborativo sulla correttezza della gestione finanziaria della Regione, degli enti locali e dei loro strumentali. Il Governo aveva impugnato la legge, sostenendo che essa sostituisse indebitamente la Corte dei conti nel suo ruolo di controllo generalizzato sulla gestione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1, 2 e 10 della legge regionale Valle d’Aosta 19 maggio 2005, n. 10. Parametri: artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, Cost.; statuto speciale; principio di leale collaborazione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Le disposizioni della legge regionale che attribuiscono all’Autorità di vigilanza funzioni di controllo sulla gestione finanziaria senza alcun raccordo con la Corte dei conti sono illegittime, perché il coordinamento della finanza pubblica (materia concorrente, art. 117, comma 3, Cost.) richiede che il controllo generalizzato sulla gestione sia affidato alla Corte dei conti come garante imparziale dell’equilibrio finanziario pubblico. La Regione può dotarsi di strumenti di autocontrollo interni ma non può sostituire la Corte dei conti.

    Il principio

    Anche le Regioni speciali possono legiferare in materia di controllo sulla propria gestione finanziaria, ma non possono escludere o sostituire il ruolo della Corte dei conti: il coordinamento della finanza pubblica esige un controllo uniforme affidato a un organo imparziale di rilievo costituzionale, che non può essere soppiantato da un organo di nomina regionale.

    Domande e risposte

    Una Regione a statuto speciale può istituire un proprio organo di controllo sulla gestione?

    Sì, ma solo come strumento complementare di autocontrollo interno, non come sostituto della Corte dei conti. Il controllo della Corte dei conti sulla gestione delle autonomie regionali e locali è un principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica.

    Perché la Valle d’Aosta non aveva ancora una sezione della Corte dei conti?

    Perché era ancora in corso la procedura di istituzione in sede di Commissione paritetica Stato-Regione ai sensi dello statuto speciale. La Corte ha rilevato che l’iniziativa unilaterale della legge regionale ha violato il principio di leale collaborazione.

    Questa sentenza è rilevante per tutte le Regioni?

    Sì. Il principio che la Corte dei conti svolge un controllo generalizzato sulla gestione di tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali, vale per tutte le Regioni, ordinarie e speciali, salve le specifiche norme di attuazione degli statuti speciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2006 – Espulsione straniero: revoca permesso parzialmente inammissibile

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    Il TAR Puglia (sez. di Lecce) aveva sollevato questione sull’art. 26, comma 7-bis, T.U. immigrazione (revoca automatica del permesso di soggiorno per condanna per reati di violazione del diritto d’autore) e sull’art. 13, comma 8. La Corte ha dichiarato la prima questione inammissibile e la seconda non fondata.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per lavoro autonomo era stato condannato (in via definitiva) per detenzione di musicassette abusivamente duplicate. In applicazione dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. 286/1998, il Questore di Brindisi aveva revocato il permesso, con conseguente decreto prefettizio di espulsione. Il TAR aveva sospeso i provvedimenti e sollevato questione di legittimità costituzionale su entrambe le norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni di legittimità costituzionale: a) dell’art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998 (revoca automatica del permesso per condanna per certi reati), in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione; b) dell’art. 13, comma 8, dello stesso decreto (giurisdizione sul decreto di espulsione), in riferimento agli artt. 100 e 103 della Costituzione. Rimettente: TAR Puglia, sez. Lecce (ordinanza 11 novembre 2004, r.o. n. 94/2005).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: a) inammissibile la questione sull’art. 26, comma 7-bis, per difetti di motivazione del TAR (la questione non era stata prospettata in termini sufficientemente chiari e coerenti; il TAR aveva poi qualificato la revoca come sanzione amministrativa senza adeguata motivazione); b) non fondata la questione sull’art. 13, comma 8, in riferimento agli artt. 100 e 103 Cost.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente, pur sollevando il dubbio, non definisce con coerenza la natura giuridica dell’istituto impugnato (nella specie: pena accessoria o sanzione amministrativa?) e non prospetta le censure in modo unitario e chiaro.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’art. 26, comma 7-bis, del T.U. immigrazione?

    Prevedeva la revoca automatica del permesso di soggiorno per lavoro autonomo a seguito di condanna definitiva per determinati reati, tra cui le violazioni gravi del diritto d’autore.

    Perché la questione sull’art. 26, comma 7-bis, è inammissibile e non infondata?

    Perché il TAR non ha definito chiaramente se la revoca fosse una pena accessoria o una sanzione amministrativa: le due ipotesi avrebbero richiesto argomentazioni diverse, e la mancanza di coerenza ha reso la questione non decidibile.

    L’art. 13, comma 8, T.U. immigrazione è stato ritenuto conforme alla Costituzione?

    Sì: la Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa alla giurisdizione sul decreto di espulsione, confermando che la norma rispetta i parametri degli artt. 100 e 103 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 266/2006 – Disconoscimento paternità adulterio prova genetica

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    La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 235, comma 1, n. 3 del codice civile nella parte in cui condiziona l’ammissibilità della prova genetica di esclusione della paternità alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie. In presenza di un progresso scientifico che consente la prova diretta della non paternità, quella condizione è irragionevole e lede il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Chi voleva disconoscere la paternità di un figlio riconoscendo come padre legittimo doveva prima dimostrare che la moglie aveva commesso adulterio nel periodo del concepimento, e solo dopo poteva far ammettere la prova genetica o ematologica. Con l’avanzare della scienza (DNA), questa regola era diventata irragionevole: la prova genetica esclude direttamente la paternità con certezza, senza bisogno di passare per la prova dell’adulterio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 235, comma 1, n. 3, cod. civ., nella parte in cui subordina l’ammissione della prova genetica alla previa prova dell’adulterio. Parametri: art. 3 Cost. (irragionevolezza) e art. 24, comma 2, Cost. (diritto di difesa). Giudici rimettenti: Corte di Cassazione, I sez. civ. (ord. 5 giugno 2004); Tribunale di Rovigo (ord. 28 ottobre 2004); Corte di appello di Venezia (ord. 30 marzo 2005).

    La decisione della Corte

    Le questioni sono fondate. La norma è costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ai fini del disconoscimento di paternità, non consente al giudice di ammettere la prova genetica o ematologica anche in assenza della previa prova dell’adulterio. Il progresso scientifico ha reso irragionevole il ruolo “preliminare” della prova adulterio rispetto alla prova diretta di esclusione della paternità.

    Il principio

    Il principio di ragionevolezza impone che le norme processuali si adeguino al progresso scientifico: quando la prova diretta del fatto (esclusione genetica della paternità) è disponibile e scientificamente certa, non è ragionevole continuare a subordinarla a una prova indiretta e più difficile (l’adulterio), tanto più che il diritto di difesa sarebbe irrimediabilmente compromesso da tale condizione.

    Domande e risposte

    Dopo questa sentenza, chi vuole disconoscere la paternità deve ancora provare l’adulterio?

    No. A seguito della sentenza 266/2006, il giudice può ammettere la prova genetica o ematologica anche in assenza di prove sull’adulterio: è sufficiente che la prova tecnica tenda a escludere la paternità.

    Questa sentenza vale anche per le azioni del figlio che vuole disconoscere il padre legittimo?

    Sì. Il Tribunale di Rovigo aveva sottolineato come la prova dell’adulterio fosse ancora più difficile per il figlio che venga a conoscenza della vicenda a distanza di anni. La Corte ha accolto la questione in via generale.

    La verità biologica prevale sempre su quella legale?

    Non automaticamente. La Corte ha solo rimosso un ostacolo irragionevole alla prova: il giudice potrà valutare liberamente la prova genetica, ma resterà tenuto a bilanciare la verità biologica con gli altri valori (stabilità dei rapporti familiari, interesse del minore).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 265/2006 – Telefonia mobile doppio titolo autorizzativo Veneto

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    La Corte dichiara illegittima la legge regionale del Veneto n. 8/2005 nella parte in cui prevedeva che per installare antenne di telefonia mobile fossero necessari sia l’autorizzazione prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 87 d.lgs. 259/2003) sia il permesso di costruire urbanistico. Il doppio titolo viola i principi fondamentali di semplificazione e celerità della materia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva imposto agli operatori di telefonia mobile di ottenere, oltre all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni per la verifica della compatibilità igienico-sanitaria, anche il permesso di costruire per la conformità urbanistica. Il Governo aveva impugnato la norma regionale sostenendo che il doppio procedimento violasse i principi fondamentali statali in materia di comunicazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8. Parametro: art. 117, comma 3, Cost. (competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione; principi fondamentali di semplificazione e celerità). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La questione è fondata. Il procedimento unificato previsto dall’art. 87 del d.lgs. 259/2003 è esso stesso un principio fondamentale della materia. La legge regionale che aggiunge un secondo procedimento autonomo per il rilascio del permesso di costruire compromette le esigenze di tempestività e semplificazione, pur non privando gli enti locali del potere di verificare la compatibilità urbanistica (che si esercita all’interno del procedimento unificato).

    Il principio

    Le Regioni non possono istituire un secondo iter autorizzatorio autonomo per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, aggiuntivo rispetto al procedimento unificato statale, anche se lo scopo dichiarato è la verifica della conformità urbanistica: questo controllo si esercita già all’interno del procedimento unico nazionale.

    Domande e risposte

    Un Comune può negare l’installazione di un’antenna 5G per ragioni urbanistiche?

    Sì, ma deve farlo nell’ambito del procedimento unico dell’art. 87 del Codice delle comunicazioni: non può richiedere un separato permesso di costruire urbanistico, che allungherebbe i tempi oltre i limiti fissati dalla normativa statale.

    Le Regioni non hanno alcuna competenza in materia di antenne?

    Le Regioni hanno competenza concorrente in materia di ordinamento della comunicazione e governo del territorio, ma devono rispettare i principi fondamentali statali di semplificazione: possono dettare norme di dettaglio ma non derogare al procedimento unificato.

    Questa sentenza vale anche per le antenne di altre Regioni che avevano norme analoghe?

    Sì. La Corte richiama la sentenza n. 129/2006 con cui aveva già dichiarato illegittime norme regionali di contenuto analogo: il principio è generale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 264/2006 – Competenza tribunale guida in stato di ebbrezza

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Roma sulla modifica di competenza per il reato di guida in stato di ebbrezza, trasferita dal giudice di pace al tribunale dalla legge n. 214/2003. L’ordinanza di rimessione è totalmente carente della descrizione della fattispecie concreta e della motivazione sui parametri invocati.

    Di cosa si tratta

    Con il d.l. 151/2003 conv. nella legge 214/2003 la competenza per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, codice della strada) è stata trasferita dal giudice di pace al tribunale. Il Giudice di pace di Roma aveva sollevato questione di legittimità di tale spostamento di competenza, ritenendo violati il giudice naturale precostituito (art. 25, comma 1, Cost.) e il principio di irretroattività della legge penale (art. 25, comma 2, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 186, comma 2, d.lgs. 285/1992 (codice della strada) come modificato dal d.l. 151/2003 conv. l. 214/2003, nella parte in cui attribuisce la competenza al tribunale. Parametro: art. 25, commi 1 e 2, Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Roma, ordinanza 13 gennaio 2005.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente inammissibile. L’ordinanza è totalmente priva della descrizione della fattispecie concreta (mancano le modalità del reato, la data del fatto e la data di inizio dell’azione penale), non indica il problema interpretativo sulla portata retroattiva della riforma e non motiva sui parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Perché il giudice rimettente possa sollevare questione di legittimità costituzionale, deve descrivere con precisione la fattispecie concreta sottoposta al suo esame: solo così la Corte può verificare la rilevanza della questione e la concreta applicabilità della norma censurata nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Chi è competente oggi a giudicare la guida in stato di ebbrezza?

    Dopo la legge 214/2003 la competenza è del tribunale, non più del giudice di pace, almeno per le ipotesi di maggiore gravità. La Corte non ha dichiarato illegittima tale scelta legislativa.

    La modifica di competenza si applica anche ai reati commessi prima della legge?

    La questione era controversa in giurisprudenza e il rimettente l’aveva sollevata, ma la Corte non l’ha esaminata nel merito a causa dei vizi dell’ordinanza di rimessione.

    Il trasferimento di competenza dal giudice di pace al tribunale viola il giudice naturale?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. Il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1, Cost.) non esclude che il legislatore modifichi le regole di competenza con legge ordinaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 239/2006 – Legge Friuli molestie lavoro: questione non fondata

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    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla prevenzione delle molestie morali e psico-fisiche nei luoghi di lavoro (l.r. n. 7/2005), per analoghi motivi alla n. 238/2006 (Umbria). La Corte ha dichiarato la questione non fondata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione a statuto speciale, aveva approvato una legge per l’informazione, la prevenzione e la tutela dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche. Il Governo contestava la vaghezza della definizione di mobbing, la previsione di punti di ascolto gestiti da associazioni, e l’applicabilità della legge ai rapporti di lavoro pubblico statale presenti sul territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (depositato 14 giugno 2005, r.ric. n. 67/2005) avverso la l.r. Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7, in riferimento agli artt. 4 e 5 della l.cost. n. 1/1963 (Statuto FVG), all’art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all’art. 118, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, richiamando le medesime ragioni della sentenza n. 238/2006 (legge Umbria). Le Regioni — comprese quelle a statuto speciale — possono intervenire con misure promozionali per prevenire le molestie sul lavoro, senza per questo invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile o di organizzazione della P.A.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale possono adottare leggi promozionali anti-mobbing, nei limiti della competenza regionale in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, senza invadere la competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile.

    Domande e risposte

    Il Friuli-Venezia Giulia, come Regione speciale, ha competenze più ampie?

    Sì, lo Statuto speciale riconosce al Friuli competenze legislative primarie in alcune materie; ma in materia di ‘ordinamento civile’ e ‘ordinamento della P.A. statale’, la competenza è comunque dello Stato.

    I punti di ascolto gestiti da associazioni sono legittimi?

    La Corte non li ha ritenuti illegittimi nell’ambito di una legge promozionale; il problema sorgerebbe se svolgessero funzioni proprie dell’autorità statale.

    Questa sentenza è identica alla n. 238/2006?

    Sostanzialmente sì: la Corte ha applicato lo stesso ragionamento. La differenza è che qui vi è anche il parametro dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

    Norme collegate

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