Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 263/2006 – Riorganizzazione MiBAC delega legislativa

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Marche sulla legittimità del d.lgs. n. 3/2004 di riorganizzazione del Ministero per i beni culturali (MiBAC). L’associazione Italia Nostra, ricorrente davanti al TAR, aveva usato l’impugnazione di un atto amministrativo come veicolo per sollevare in via diretta una questione di legittimità costituzionale di una legge primaria.

    Di cosa si tratta

    Italia Nostra aveva impugnato davanti al TAR Marche la nomina del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, emanata in base al regolamento di organizzazione del MiBAC (d.P.R. 173/2004). Il TAR, per decidere sull’istanza cautelare, aveva sollevato questione di legittimità del d.lgs. 3/2004 che aveva delegificato l’organizzazione del Ministero, sostenendo che eccedesse i limiti della delega legislativa (l. 137/2002) e violasse i principi del titolo V Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1, 4 e 5 del d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 (riorganizzazione MiBAC), per violazione degli artt. 70, 76, 77 comma 1, 5, 97, 117 e 118 Cost. Giudice rimettente: TAR Marche, ordinanza 15 ottobre 2004.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente inammissibile. Il reale oggetto del giudizio davanti al TAR è la legittimità di un atto amministrativo (la nomina del direttore regionale); la questione di legittimità costituzionale della norma primaria era pretestuosa e strumentale, volta a ottenere in via indiretta un controllo di costituzionalità in via principale da parte di un soggetto privato, il che non è ammesso nel sistema italiano.

    Il principio

    Il ricorso al giudice amministrativo contro un atto applicativo non può essere utilizzato come veicolo per ottenere in via incidentale un giudizio di legittimità costituzionale sulla norma primaria quando l’impugnazione del provvedimento amministrativo è solo il pretesto per conseguire l’annullamento di quella norma, che è invece possibile solo in via d’azione da parte dei soggetti legittimati.

    Domande e risposte

    Un’associazione ambientalista può sollevare questione di legittimità costituzionale?

    Solo in via incidentale, durante un giudizio effettivamente pendente davanti al giudice rimettente e sempre che la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel giudizio. Non è possibile usare l’impugnazione di un atto minore come pretesto per censurare una legge.

    Il d.lgs. 3/2004 sulla riorganizzazione del MiBAC era comunque legittimo?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione è stata dichiarata inammissibile per vizio di forma, non perché la censura fosse infondata.

    Cosa cambia nella tutela dei beni culturali dopo questa pronuncia?

    Nulla di diretto. La sentenza ha solo chiarito un profilo processuale: le associazioni possono partecipare a giudizi amministrativi come parti, ma non possono forzare il sistema per ottenere giudizi di costituzionalità sulle norme primarie al di fuori delle vie ordinarie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 238/2006 – Legge Umbria anti-mobbing: questione non fondata

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    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’intera legge della Regione Umbria sulla tutela dal mobbing (l.r. n. 18/2005), sostenendo che invadesse la competenza statale in materia di ordinamento civile e organizzazione della P.A. La Corte ha dichiarato la questione non fondata.

    Di cosa si tratta

    Il mobbing è un fenomeno di molestie morali e psicologiche sistematiche sul posto di lavoro. La Regione Umbria aveva approvato una legge per prevenirlo e contrastarlo, istituendo strutture di ascolto, promuovendo progetti e prevedendo ispezioni nei luoghi di lavoro. Il Governo riteneva che la legge definisse il mobbing in modo vago, interferisse con i rapporti di lavoro pubblico statale e invadesse le competenze statali su ordinamento civile (art. 117, lett. l) e organizzazione della P.A. (lett. g).

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (depositato 24 maggio 2005, r.ric. n. 65/2005) avverso l’intera l.r. Umbria 28 febbraio 2005, n. 18, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all’art. 118, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ribadito che le Regioni possono intervenire con propri atti normativi con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno del mobbing in tutti i suoi profili, a prevenirlo e limitarne le conseguenze, senza per ciò invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile o di organizzazione della P.A.

    Il principio

    Le Regioni possono adottare leggi di prevenzione e contrasto del mobbing sul lavoro, anche con strutture di ascolto e supporto, purché si limitino a misure promozionali e di sostegno che non definiscano fattispecie di illecito civile né disciplinino i rapporti di lavoro in modo direttamente precettivo.

    Domande e risposte

    La definizione di ‘mobbing’ nella legge è vincolante?

    La Corte ha ritenuto che la definizione contenuta nella legge regionale sia descrittiva e non crei una fattispecie giuridica autonoma che supplisca al silenzio del legislatore statale.

    Le ispezioni nei luoghi di lavoro previste dalla legge sono legittime?

    La Corte non le ha ritenute illegittime nell’ambito di una legge promozionale regionale, purché non si sovrappongano alle ispezioni statali e non creino obblighi coercitivi propri.

    Le Regioni possono legiferare in materia di lavoro?

    Sì, in materia di ‘tutela e sicurezza del lavoro’ (legislazione concorrente); non possono invece dettare norme sull’‘ordinamento civile’ (contratti, responsabilità), riservato allo Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2006 – Trento: apparecchi da gioco, competenza statale

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    La Provincia autonoma di Trento aveva disciplinato con propria legge il numero e le modalità di installazione degli apparecchi da gioco negli esercizi pubblici. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato le norme per invasione della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge provinciale n. 3/2005.

    Di cosa si tratta

    Gli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità (art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S.) possono essere installati negli esercizi pubblici. La Provincia di Trento, nel modificare la legge provinciale sugli esercizi di somministrazione, aveva previsto con regolamento il numero massimo di apparecchi installabili e le prescrizioni tecniche per l’installazione, estendendo le stesse regole alle sale giochi e ai punti raccolta scommesse. Il Governo riteneva che la disciplina di questi apparecchi rientrasse nella materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (depositato 18 maggio 2005, r.ric. n. 58/2005) avverso gli artt. 12 e 13 della l.p. Trento 11 marzo 2005, n. 3, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, e agli artt. 11 e 12 della l.cost. n. 5/1948 (Statuto Trentino-Alto Adige).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge provinciale n. 3/2005. Ha stabilito che la disciplina del numero e delle modalità di installazione degli apparecchi da gioco risponde a esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, materia riservata alla potestà legislativa esclusiva statale. Lo Statuto speciale non attribuisce alla Provincia potestà in questo campo.

    Il principio

    La disciplina del numero e delle modalità di installazione degli apparecchi da gioco, anche quando inserita nel contesto della regolamentazione degli esercizi pubblici, rientra nella materia «ordine pubblico e sicurezza» di competenza esclusiva statale, sottratta alla potestà legislativa provinciale anche in presenza di statuto speciale di autonomia.

    Domande e risposte

    Perché gli apparecchi da gioco riguardano l’ordine pubblico?

    La loro diffusione incontrollata può favorire dipendenza dal gioco, infiltrazioni criminali e problemi di sicurezza; la disciplina nazionale uniforme mira a prevenire questi rischi.

    Lo Statuto speciale non protegge le competenze della Provincia di Trento?

    Lo Statuto speciale prevede la competenza provinciale sugli ‘esercizi pubblici’, ma la Corte ha stabilito che la materia in questione non è riducibile alla regolamentazione degli esercizi, bensì attiene all’ordine pubblico.

    Cosa cambia per i gestori di bar e sale giochi a Trento?

    Dovranno applicare la normativa statale (TULPS e regolamenti AAMS/ADM) anziçhé quella provinciale annullata.

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  • Corte cost. n. 236/2006 – Cartella esattoriale: termine notifica, restituzione atti

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    La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva sollevato questione sull’art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, contestando l’assenza di un termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale. Nel frattempo la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 25 dello stesso decreto e il legislatore aveva riscritto la disciplina: la Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 17 del d.P.R. 602/1973 stabiliva un termine entro il quale le imposte dovevano essere iscritte a ruolo, ma non prevedeva che la cartella esattoriale dovesse essere notificata al contribuente entro quello stesso termine. Un contribuente aveva eccepito la tardività dell’azione fiscale. La Commissione tributaria di Napoli aveva chiesto alla Corte se questa lacuna fosse costituzionalmente legittima.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli (ordinanza 31 marzo 2005, r.o. n. 4/2006), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede a pena di decadenza la notifica del ruolo al contribuente entro il termine ivi fissato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Nel frattempo: (1) la sentenza n. 280/2005 aveva dichiarato illegittimo l’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 per analoga lacuna; (2) il d.l. 106/2005 (conv. l. 156/2005) aveva abrogato l’art. 17 e riscritto complessivamente i termini per la notifica della cartella, con disciplina transitoria. Il giudice a quo deve ora rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    Quando, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, sopravvengono modifiche legislative che incidono sulla norma impugnata o su disposizioni connesse, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘restituzione degli atti’?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, senza decidere nel merito. Il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante dopo le modifiche normative sopravvenute.

    La sentenza n. 280/2005 ha risolto il problema per i contribuenti?

    In parte: ha dichiarato illegittima la mancanza di un termine di decadenza per la notifica della cartella ai sensi dell’art. 25. Il legislatore è poi intervenuto con il d.l. 106/2005.

    Il contribuente nel caso concreto può ancora eccepire la tardività?

    Sì, ma il giudice dovrà applicare la nuova disciplina (art. 25 d.P.R. 602/1973 riscritto) e la disciplina transitoria, non più l’abrogato art. 17.

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  • Corte cost. n. 262/2006 – Canone depurazione idrica senza servizio

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’art. 14 della legge Galli (n. 36/1994) che obbliga l’utente a pagare il canone di depurazione anche in assenza di impianti attivi. L’ordinanza di rimessione del Giudice di pace di Gragnano è carente: non indica il periodo temporale cui si riferisce il canone contestato, dato essenziale per stabilire quale disciplina sia applicabile ratione temporis.

    Di cosa si tratta

    Un utente del servizio idrico aveva chiesto in giudizio di non dover pagare la quota tariffaria riferita alla depurazione delle acque reflue, perché la fognatura del suo Comune era priva di impianti centralizzati di depurazione. L’art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 (cosiddetta legge Galli) prevedeva espressamente che il canone fosse dovuto anche in questa ipotesi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36, nella formulazione originaria, nella parte in cui impone il canone di depurazione anche in assenza di servizio. Parametri: artt. 2, 3, 32, 53 e 97 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Gragnano, ordinanza 14 marzo 2005.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie. Il rimettente non ha indicato il periodo a cui si riferisce la quota di tariffa controversa, dato essenziale: la disciplina del canone di depurazione ha subito ripetute modifiche normative e il testo originario dell’art. 14, comma 1, era applicabile solo dal 3 ottobre 2000 al 27 agosto 2002.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione è inammissibile quando omette la precisazione del periodo temporale cui si riferisce la fattispecie, tutte le volte in cui la disciplina normativa applicabile sia mutata nel tempo e la determinazione della norma vigente dipenda proprio dalla collocazione temporale del fatto.

    Domande e risposte

    Si può contestare il canone di depurazione se non vi sono impianti nel proprio Comune?

    La questione è tutt’ora controversa e dipende dalla disciplina applicabile nel periodo considerato. La Corte non ha deciso nel merito. Occorre verificare quale normativa era in vigore nel periodo coperto dalle fatture contestate.

    Perché il periodo temporale è così rilevante?

    La disciplina del canone di depurazione è cambiata più volte: dal 2000 al 2002 era in vigore il testo originario dell’art. 14 l. 36/1994; prima e dopo si applicavano norme diverse. Un ricorso o un’eccezione devono fare riferimento alla disciplina corretta.

    La norma che obbliga al pagamento nonostante l’assenza di servizio è costituzionalmente legittima?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. I proventi del canone, per legge, confluiscono in un fondo vincolato destinato esclusivamente alla realizzazione degli impianti di depurazione mancanti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 261/2006 – Archiviazione PM contabile Corte dei conti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Sezione giurisdizionale Abruzzo della Corte dei conti sull’obbligo di motivazione e comunicazione dell’archiviazione del procuratore regionale contabile: la norma censurata non è applicabile nel giudizio a quo perché l’archiviazione è già stata emessa e il giudizio è già instaurato con l’atto di citazione.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti sezione Abruzzo aveva ordinato al procuratore regionale di esibire un provvedimento di archiviazione emesso in una precedente istruttoria che riguardava gli stessi fatti ma altri soggetti. Il procuratore aveva reclamato sostenendo che l’archiviazione fosse un atto interno non esibibile. Il giudice aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 5, comma 1, del d.l. 453/1993 conv. in l. 19/1994 (testo sost. l. 639/1996).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, conv. l. 19/1994, testo sostituito dalla l. 639/1996, nella parte in cui non prescrive l’obbligo di motivazione, comunicazione e deposito dell’atto di archiviazione. Parametri: artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost. Giudice rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ordinanza 28 giugno 2004.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente inammissibile per irrilevanza. La norma sull’archiviazione disciplina una fase pre-processuale; una volta emessa la citazione e instaurato il giudizio, le questioni relative all’esibizione di documenti sono rette dalle norme processuali del giudizio contabile (artt. 14 e 26 del regolamento r.d. 1038/1933 e art. 210 c.p.c.), non dalla norma impugnata.

    Il principio

    L’archiviazione del procuratore regionale contabile è un atto pre-processuale che chiude l’istruttoria senza formare giudicato; una volta instaurato il giudizio di responsabilità il giudice può comunque ordinare l’esibizione di atti istruttori precedenti in base alle norme processuali ordinarie, senza necessità di intervenire sulla disciplina dell’archiviazione.

    Domande e risposte

    Il giudice contabile può comunque acquisire un atto di archiviazione?

    Sì. La Corte chiarisce che il giudice può ordinare l’esibizione dell’atto di archiviazione in base alle norme processuali del giudizio contabile, indipendentemente dal quesito costituzionale sull’obbligo di motivazione.

    L’archiviazione da parte del procuratore contabile preclude una successiva azione sugli stessi fatti?

    No. L’archiviazione non forma giudicato: il procuratore può esercitare nuovamente l’azione su fatti già archiviati, e il giudice può chiamare in causa i concorrenti non originariamente citati.

    Perché la questione era irrilevante?

    Perché il giudizio era già instaurato: la norma impugnata riguarda la fase delle indagini, non quella processuale. La questione avrebbe dovuto essere sollevata prima dell’emissione dell’atto di citazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 260/2006 – Insindacabilità parlamentare Camera Mancuso Caselli

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione promosso dal GUP del Tribunale di Roma contro la delibera della Camera dei deputati del 2001 che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Filippo Mancuso nei confronti del Procuratore di Palermo Giancarlo Caselli. Mancano i presupposti del nesso funzionale.

    Di cosa si tratta

    Nel 1997 il deputato Mancuso aveva rilasciato un’intervista radiofonica in cui paragonava il procuratore Caselli al mafioso Giovanni Brusca, affermando che parte della magistratura palermitana era “criminale”. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ritenendo le dichiarazioni connesse alla “polemica politica sui rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario”. Il GUP del Tribunale di Roma aveva proposto conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parametro: art. 68, comma 1, Cost. Giudice ricorrente: GUP del Tribunale di Roma, ordinanza-ricorso 7 novembre 2001 (reg. confl. n. 21/2003).

    La decisione della Corte

    Il ricorso è fondato. Non sussiste il nesso funzionale tra le dichiarazioni offensive del deputato Mancuso e un atto parlamentare tipico. Gli atti parlamentari invocati dalla Camera riguardano la Procura di Milano, non quella di Palermo; l’intervento del febbraio 1997 in Commissione riguardava un episodio specifico e minore del tutto incomparabile con l’accusa di criminalità mafiosa rivolta al Procuratore. La delibera non spettava alla Camera.

    Il principio

    L’equiparazione di un magistrato a un mafioso durante un’intervista radiofonica non è coperta dall’insindacabilità parlamentare anche se il parlamentare aveva in passato sollevato critiche generiche all’operato di alcune Procure: occorre sostanziale identità di contenuto, non mera generica comunanza di argomenti.

    Domande e risposte

    Perché il contesto della “polemica politica sulla magistratura” non basta a coprire le dichiarazioni?

    Perché la Corte richiede un raccordo preciso tra l’atto parlamentare e la dichiarazione esterna: non basta che entrambi trattino di magistratura in genere, occorre che la dichiarazione sia la sostanziale riproduzione di un’opinione già espressa specificamente nelle sedi istituzionali.

    Atti parlamentari successivi alle dichiarazioni possono fondare il nesso funzionale?

    No. La Corte ribadisce costante giurisprudenza: solo gli atti parlamentari del medesimo parlamentare, anteriori o contemporanei alle dichiarazioni, sono rilevanti per la verifica del nesso funzionale.

    Cosa accade dopo che la Corte annulla la delibera camerale?

    Il procedimento penale per diffamazione aggravata riprende il suo corso davanti al GUP del Tribunale di Roma, che può esaminare il merito dell’imputazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 235/2006 – Finanziamenti handicap: conflitto regioni inammissibile

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    Le Regioni Veneto e Valle d’Aosta avevano promosso conflitto di attribuzione contro la Direttiva del Ministero del lavoro del 23 settembre 2003, che disciplinava i criteri per il finanziamento di progetti sperimentali per persone con handicap (art. 41-ter l. 104/1992). La Corte ha dichiarato i conflitti inammissibili per difetto di interesse.

    Di cosa si tratta

    L’art. 41-ter della legge 104/1992 prevede che il Ministero, con proprio decreto e d’intesa con la Conferenza unificata, definisca i criteri per i progetti sperimentali a favore di persone con handicap. Il Ministero aveva invece adottato una direttiva (atto più informale), senza il decreto d’intesa. Le Regioni ricorrenti contestavano la violazione del principio di leale collaborazione e del riparto di competenze (Titolo V riformato).

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitti di attribuzione promossi dalle Regioni Veneto e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (notificati 12 gennaio 2004, r.c. nn. 1 e 2/2004) contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla Direttiva del Ministro del lavoro 23 settembre 2003, n. 3. Parametri: artt. 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato i conflitti inammissibili per difetto di interesse. La Direttiva era stata emanata in attuazione di un’intesa raggiunta con le Regioni nella Conferenza unificata (seduta del 15 aprile 2003): la stessa intesa aveva approvato la proposta governativa di attribuire al Ministero i fondi per i progetti sperimentali. Le Regioni mancavano dunque dell’interesse a impugnare un atto su cui avevano già espresso consenso.

    Il principio

    Non sussiste l’interesse delle Regioni a promuovere conflitto di attribuzione avverso un atto statale quando le stesse Regioni, attraverso la Conferenza unificata, abbiano già espresso consenso all’adozione di quell’atto.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra ‘decreto’ e ‘direttiva’ ministeriale?

    Il decreto è un atto normativo formale con procedimento codificato; la direttiva è un atto di indirizzo meno vincolante. La legge 104/1992 richiedeva il decreto d’intesa, non una semplice direttiva.

    Perché l’intesa in Conferenza unificata fa venir meno l’interesse?

    Perché le Regioni avevano già accettato la proposta nella sede istituzionale prevista: non possono poi impugnarla dinanzi alla Corte, perché mancherebbe un’effettiva lesione delle loro attribuzioni.

    Il Ministero avrebbe dovuto usare il decreto invece della direttiva?

    Formalmente sì, secondo la legge 104/1992. Ma poiché l’intesa era stata raggiunta, la Corte non ha valutato nel merito la questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 259/2006 – Compensazione atecnica crediti datore lavoro

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Palermo che chiedeva di estendere i limiti di impignorabilità del quinto alle operazioni di “compensazione atecnica” tra credito retributivo del lavoratore e credito risarcitorio del datore di lavoro originante dallo stesso rapporto di lavoro. La questione è incentrata su un “diritto vivente” di fonte giurisprudenziale che il rimettente impugna chiedendone una rivisione.

    Di cosa si tratta

    Il Banco di Sicilia aveva trattenuto dal TFR e dalle spettanze di un dipendente licenziato per appropriazione indebita l’intera somma da questi sottratta, senza rispettare il limite del quinto. La giurisprudenza di legittimità ammette questa “compensazione atecnica” (conguaglio dare-avere) tra crediti nascenti dallo stesso rapporto di lavoro senza i limiti dell’art. 545 c.p.c. Il Tribunale di Palermo chiedeva di estendere quei limiti anche a tale operazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1246, comma 1, n. 3 c.c. e 545, comma 4, c.p.c., nel significato attribuito dalla giurisprudenza dominante (diritto vivente), nella parte in cui non prevedono che la compensazione tra crediti datoriali e crediti retributivi del lavoratore nascenti dallo stesso rapporto operi nei limiti di un quinto. Parametri: art. 3, comma 1, e art. 36 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Palermo, ordinanza 27 aprile 2004.

    La decisione della Corte

    La questione è inammissibile. La Corte rileva che il rimettente non censura una norma di legge in sé, ma l’interpretazione di essa consolidata nella giurisprudenza di legittimità, e che vi sono possibili interpretazioni alternative costituzionalmente conformi. La questione si risolve in una richiesta di revisione del “diritto vivente” giurisprudenziale che esula dal sindacato di legittimità della Corte.

    Il principio

    La Corte costituzionale non può essere chiamata a censurare direttamente un orientamento giurisprudenziale consolidato (diritto vivente) quando esistano interpretazioni alternative delle norme di legge coerenti con la Costituzione: spetta ai giudici ordinari, in prima battuta, adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

    Domande e risposte

    Il datore di lavoro può trattenere integralmente le somme dovute al lavoratore per compensare un suo credito risarcitorio?

    Secondo il diritto vivente giurisprudenziale del 2006, sì, se il credito risarcitorio nasce dallo stesso rapporto di lavoro (“compensazione atecnica”). La Corte non si è pronunciata nel merito su tale regola perché ha dichiarato la questione inammissibile.

    Esiste un limite di tutela del lavoratore in questi casi?

    I limiti di un quinto previsti dall’art. 545 c.p.c. si applicano certamente alla compensazione tecnica e al pignoramento. Sulla compensazione atecnica la questione era controversa in giurisprudenza e la Corte non l’ha risolta con questa sentenza.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il rimettente non individuava una norma di legge in contrasto con la Costituzione, ma chiedeva alla Corte di sanzionare un orientamento giurisprudenziale. La Corte non ha poteri di nomofilachia; questo spetta alla Cassazione a Sezioni Unite.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2006 – Bonifica: annullamento contributi senza rimborso illegittimo

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    La Regione Puglia aveva annullato le cartelle esattoriali dei consorzi di bonifica per le annualità 2000-2002, senza prevedere la restituzione delle somme già pagate. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della norma, nella parte in cui non consentiva la ripetibilità delle somme già versate.

    Di cosa si tratta

    I consorzi di bonifica riscuotono contributi obbligatori dai proprietari di immobili nel comprensorio. La legge di bilancio della Regione Puglia n. 4/2003 aveva annullato i ruoli relativi agli anni 2000-2002 «in considerazione degli eventi calamitosi» di quel periodo. Tuttavia non aveva previsto il rimborso per chi aveva già pagato. Il Tribunale di Lecce (sez. di Nardò) aveva sollevato questione in tre giudizi paralleli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tre ordinanze del Tribunale di Lecce, sezione di Nardò (depositate 6 settembre 2004, r.o. nn. 944, 945, 946/2004), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, avverso l’art. 16, comma 4, primo periodo, della l.r. Puglia 7 marzo 2003, n. 4, nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme già pagate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 16, comma 4, primo periodo, della l.r. Puglia n. 4/2003, nella parte in cui non prevedeva la ripetibilità delle somme pagate prima dell’entrata in vigore della legge. La norma creava un’irragionevole disparità tra chi aveva pagato (senza rimborso) e chi non aveva pagato (esonerato dal pagamento). Ha dichiarato manifestamente inammissibili le altre questioni.

    Il principio

    Una norma che annulla obbligazioni tributarie per ragioni di equità (eventi calamitosi) è irragionevole se non prevede la restituzione a chi aveva già adempiuto: verrebbe così penalizzato proprio il comportamento diligente, in violazione dell’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Chi aveva già pagato le cartelle può chiedere il rimborso?

    Sì: grazie a questa sentenza, chi aveva già pagato i contributi consortili per gli anni 2000-2002 ha diritto di ripetere le somme versate, salvo la differenza rispetto ai nuovi piani di contribuenza.

    Cosa sono gli ‘eventi calamitosi’ richiamati dalla Regione?

    La legge regionale citava genericamente eventi calamitosi degli anni 2000-2002 come giustificazione per l’annullamento dei contributi; la Corte non ha contestato questa scelta, ma ha richiesto coerenza nel trattamento.

    La Regione poteva annullare i contributi consortili?

    La Corte non lo ha escluso in via di principio, ma ha imposto che chi aveva già versato ricevesse lo stesso beneficio (rimborso), per rispettare il principio di eguaglianza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 233/2006 – Nomine regionali: decadenza automatica non fondata

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    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato leggi di Calabria e Abruzzo che prevedevano la decadenza automatica delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento dell’insediamento dei nuovi organi. La Corte ha in parte dichiarato le questioni non fondate, in parte cessata la materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    Dopo le elezioni regionali, la Calabria (l.r. n. 12/2005) e l’Abruzzo (l.r. n. 27/2005) avevano introdotto meccanismi di decadenza automatica di nomine e incarichi dirigenziali conferiti dagli organi uscenti. Il Governo riteneva che questi meccanismi violassero i principi di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.) e la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l) e ordinamento degli enti pubblici nazionali (lett. g).

    La questione di legittimità costituzionale

    Tre ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (r.ric. nn. 75, 84, 86 del 2005) avverso: art. 1, commi 1-8, l.r. Calabria n. 12/2005; artt. 1, commi 1 e 2, e 2, l.r. Abruzzo n. 27/2005; artt. 14, comma 3, e 24, l.r. Calabria n. 13/2005. Parametri: artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: non fondate le questioni sull’Abruzzo (l.r. n. 27/2005); cessata la materia del contendere su alcune disposizioni della Calabria dopo modifiche legislative intervenute; non fondate le questioni residue. Le Regioni possono disciplinare la cessazione degli incarichi conferiti dai propri organi nel rispetto dei principi di buon andamento.

    Il principio

    Le Regioni sono competenti a disciplinare la decadenza degli incarichi e delle nomine di propria competenza al cambio degli organi di governo, purché la disciplina rispetti i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e non invada la competenza statale sull’ordinamento civile.

    Domande e risposte

    Perché le nomine degli organi uscenti possono essere azzerate?

    Le Regioni hanno interesse a che i propri collaboratori di vertice condividano l’indirizzo politico della nuova giunta; la Corte ha ritenuto che la decadenza automatica non sia di per sé irragionevole.

    Cosa succede agli incarichi dirigenziali statali in un ente regionale?

    Dipende: se si tratta di nomine in enti appartenenti alla struttura regionale, la Regione è competente; se gli enti sono statali, la competenza statale prevale.

    Art. 97 Cost. impone la continuità degli incarichi dirigenziali?

    No: l’art. 97 richiede buon andamento e imparzialità, ma non garantisce la permanenza in carica di singoli dirigenti nominati da organi politici uscenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 258/2006 – Insindacabilità parlamentare Senato Loreto

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    La Corte accoglie tre conflitti di attribuzione sollevati dal Tribunale di Potenza contro la delibera del Senato del 2003 che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Rocco Loreto nei confronti del magistrato Matteo Di Giorgio. Non sussiste il nesso funzionale necessario tra le dichiarazioni offensive e l’attività parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Rocco Loreto aveva rilasciato dichiarazioni offensive nei confronti del sostituto procuratore di Taranto Matteo Di Giorgio (comizi, interviste televisive, quotidiani, esposti alla magistratura). Il Senato ne aveva dichiarato l’insindacabilità ex art. 68 Cost. Il Tribunale di Potenza aveva sollevato tre conflitti di attribuzione, relativi a due procedimenti civili e a uno penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato: il Tribunale di Potenza contesta la delibera senatoriale del 28 maggio 2003. Parametro: art. 68, comma 1, Cost. (insindacabilità parlamentare limitata alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni). Giudice ricorrente: Tribunale di Potenza, in sede civile (2 conflitti) e in sede di GUP (1 conflitto).

    La decisione della Corte

    I tre ricorsi sono fondati. Non sussiste il nesso funzionale tra le dichiarazioni del senatore Loreto rese all’esterno del Parlamento e la sua attività parlamentare. Le interrogazioni invocate dal Senato riguardano la Procura di Milano, non quella di Taranto; gli atti riferibili al caso Di Giorgio non presentano “sostanziale identità di contenuti” con le dichiarazioni offensive. La delibera senatoriale non spettava al Senato.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. richiede un nesso funzionale tra l’atto esterno e un atto parlamentare tipico: le dichiarazioni esterne devono essere la sostanziale riproduzione di opinioni già espresse in sede parlamentare, non semplici commenti su temi di attualità politica. Il contesto politico generale non basta a connotare le dichiarazioni come esercizio della funzione.

    Domande e risposte

    Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono coperte dall’insindacabilità?

    Solo quando costituiscono la sostanziale riproduzione di opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare: occorre identità di contenuto tra l’atto parlamentare e la dichiarazione esterna, non una mera generica comunanza di tematiche.

    Atti parlamentari di altri parlamentari possono fondare il nesso funzionale?

    No. La Corte conferma che rilevano solo gli atti del parlamentare interessato (non di altri colleghi) e solo quelli precedenti o contemporanei alle dichiarazioni, mai quelli successivi.

    La delibera del Senato produce effetti vincolanti per i giudici?

    No, quando la Corte accoglie il conflitto di attribuzione la delibera parlamentare di insindacabilità viene annullata e i giudizi civili e penali possono riprendere il loro corso.

    Norme collegate

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