Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 455/2007 – Espulsione genitore straniero e minore abbandonato

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    Il Tribunale per i minorenni di Roma aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle norme del Testo Unico immigrazione che non attribuivano al giudice minorile il potere di sospendere l’espulsione dei genitori di un minore in stato di abbandono. Nel frattempo la Romania è entrata nell’UE (1° gennaio 2007): la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per rivalutare la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento per l’accertamento dello stato di abbandono di una minore di nazionalità rumena, il Tribunale per i minorenni di Roma aveva sollevato questioni sulla legittimità degli artt. 13, comma 3, e 14 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione): queste norme non prevedevano un potere del giudice minorile di sospendere il decreto di espulsione dei genitori della minore, né escludevano il trattenimento nel CPT per la madre di prole inferiore ai tre anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 13, comma 3, e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), nella parte in cui non attribuivano al Tribunale per i minorenni poteri di sospensione del decreto di espulsione né escludevano il trattenimento in CPT della madre di prole minore di tre anni. Parametri: artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111 Cost. Giudice rimettente: Tribunale per i minorenni di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte non decide nel merito. Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il Trattato di adesione della Romania all’Unione europea (legge n. 16/2006): da quel momento i genitori della minore, cittadini rumeni, acquisivano lo status di cittadini comunitari, con conseguente applicazione del regime della direttiva 2004/38/CE in materia di libera circolazione. Lo ius superveniens modifica potenzialmente la rilevanza della questione nel giudizio a quo: la Corte restituisce gli atti al Tribunale per i minorenni di Roma affinché valuti se la questione debba essere riformulata o sia venuta meno.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio incidentale sopravviene una modifica normativa (ius superveniens) idonea a incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se e in che termini la questione debba essere riproposta.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato l’ingresso della Romania nell’UE per i genitori della minore?

    Da cittadini extracomunitari soggetti al T.U. immigrazione, sono diventati cittadini UE soggetti alla direttiva 2004/38/CE: le condizioni di espulsione sono assai più restrittive e i relativi ricorsi seguono percorsi diversi da quelli del T.U. immigrazione.

    La questione originaria riguardava anche il principio del superiore interesse del minore?

    Sì: il rimettente aveva evocato gli artt. 30 e 2 Cost. in relazione al diritto del minore alla presenza dei genitori durante il procedimento di accertamento dello stato di abbandono. Il tema rimane attuale, ma deve essere ridefinito alla luce del nuovo status dei genitori.

    La restituzione degli atti è una forma di rigetto?

    No: è un atto neutro con cui la Corte riconosce che la questione va riesaminata alla luce di un mutamento normativo, senza pronunciarsi né in senso favorevole né contrario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 454/2007 – Attività fieristica internazionale Regione Marche

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una legge turistica della Regione Marche che attribuiva alla Regione il coordinamento delle imprese nelle manifestazioni fieristiche internazionali, anche in collaborazione con organismi nazionali come ICE e ENIT. La Corte dichiara non fondate le questioni: la disposizione regionale si riferisce ad attività di promozione a carattere tecnico-culturale rientranti nella competenza regionale, non a condotta internazionale riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 1, lett. d), della legge della Regione Marche n. 9/2006 (Testo unico in materia di turismo) attribuisce alla Regione le funzioni di «organizzazione e coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all’estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l’ICE, l’Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici, i sistemi turistici locali». Il Governo sosteneva che la norma eccedesse la competenza regionale coinvolgendo unilateralmente organismi nazionali e disciplinando la condotta internazionale delle imprese.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 1, lett. d), della legge Regione Marche 11 luglio 2006, n. 9. Parametri: art. 117, comma 2, lett. g) (organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, competenza esclusiva statale); artt. 117, commi 5 e 9, Cost. in relazione all’art. 6 della legge n. 131/2003 (condotta internazionale delle Regioni). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni. La disposizione regionale riguarda attività di promozione fieristica e di studio del mercato – attività a carattere tecnico e culturale che rientrano tradizionalmente nella sfera regionale – senza invadere l’ordinamento degli enti pubblici nazionali né disciplinare la condotta internazionale in senso proprio. La mera menzione di organismi nazionali come collaboratori non implica una norma sull’organizzazione di quegli enti.

    Il principio

    Le Regioni possono attribuirsi funzioni di coordinamento di attività fieristiche e promozionali, anche con proiezione internazionale, purché si tratti di attività tecniche o culturali riconducibili alla competenza regionale; il mero richiamo alla collaborazione di enti nazionali non trasforma la disposizione in una norma sull’ordinamento di detti enti, riservato allo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa distingue la «condotta internazionale» riservata allo Stato dall’attività promozionale regionale?

    La condotta internazionale vera e propria comporta atti giuridici con soggetti esteri, accordi, impegni in sede internazionale. La promozione fieristica è invece un’attività di fatto a carattere tecnico-culturale, rientrante nella competenza regionale anche quando si svolge all’estero.

    La Regione può dunque «coinvolgere» ICE e ENIT nelle proprie leggi?

    Sì, nei limiti in cui si tratta di collaborazione operativa. La norma marchigiana non disciplinava l’organizzazione interna di quei soggetti né imponeva loro obblighi: si limitava a prevedere che la Regione potesse agire «anche in collaborazione con» essi.

    Quali sono i limiti della competenza regionale in materia di turismo con proiezione estera?

    Le Regioni devono rispettare la procedura dell’art. 6 della legge n. 131/2003 per gli accordi internazionali; ma l’organizzazione di partecipazioni a fiere ed eventi rientra nella sfera tecnica, non soggetta a quella disciplina.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — comma 2, lett. g): organizzazione degli enti pubblici nazionali; commi 5 e 9: relazioni internazionali delle Regioni
  • Corte cost. n. 453/2007 – Fondi famiglia e giovani decreto Bersani

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    La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 19 del decreto Bersani (d.l. n. 223/2006) che istituiva tre fondi nazionali per famiglia, giovani e pari opportunità, sostenendo l’invasione delle competenze regionali in materia di politiche sociali. La Corte dichiara inammissibile la questione: la norma era già stata abrogata prima della pronuncia e la Regione non dimostrava un interesse attuale a impugnarla.

    Di cosa si tratta

    L’art. 19 del d.l. n. 223/2006 (Bersani) aveva istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tre fondi destinati, rispettivamente, alla famiglia, alla formazione culturale e professionale dei giovani e alle politiche di pari opportunità. La Regione Veneto sosteneva che la norma violasse la sua competenza residuale in materia di politiche sociali (art. 117, comma 4, Cost.) e la sua autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), poiché lo Stato, anziché trasferire risorse alle Regioni, aveva istituito fondi centrali vincolati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 19 del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006. Parametri: artt. 117, comma 4, e 119 Cost. Ricorrente: Regione Veneto (ricorso n. 103/2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. La norma impugnata era stata già modificata o superata nel corso del giudizio e la Regione non aveva dimostrato un interesse concreto e attuale alla declaratoria di incostituzionalità: la giurisprudenza costituzionale richiede che l’illegittimità denunciata incida in modo diretto e attuale sulla sfera del ricorrente, per entità delle risorse, modalità di intervento e materie implicate.

    Il principio

    Un ricorso regionale in via principale avverso una norma statale è inammissibile quando la norma sia stata modificata o superata prima della pronuncia e la Regione non dimostri un interesse residuo attuale e concreto alla declaratoria di illegittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono i fondi istituiti dall’art. 19 del decreto Bersani?

    Tre fondi allocati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: uno per la famiglia, uno per i giovani (formazione culturale, professionale e inserimento sociale) e uno per le politiche di pari opportunità.

    Perché la questione è inammissibile e non viene decisa nel merito?

    Perché la norma impugnata era già stata superata nel corso del giudizio e la Regione Veneto non ha dimostrato di avere ancora un interesse concreto a ottenere la declaratoria di incostituzionalità: senza interesse attuale, il ricorso non può essere esaminato nel merito.

    Sarebbe stato diverso il risultato se i fondi fossero rimasti in vigore?

    Probabilmente sì: la Corte aveva già dichiarato illegittimi fondi statali vincolati in materie di competenza regionale residuale o concorrente (sentenze nn. 320 e 423 del 2004, n. 118 del 2006); ma nel caso specifico la questione non ha raggiunto il merito.

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  • Corte cost. n. 452/2007 – Taxi e trasporto pubblico locale Veneto

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    La Regione Veneto aveva impugnato gli artt. 6 e 12 del decreto Bersani (d.l. n. 223/2006) sostenendo che le norme sulla liberalizzazione dei taxi e sul trasporto locale invadessero la competenza regionale. La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: le disposizioni statali rientrano nella competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza o comunque non violano il riparto costituzionale delle funzioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge Bersani (n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006) aveva introdotto, tra l’altro, norme per liberalizzare il servizio taxi (art. 6, che consente ai Comuni di bandire concorsi per nuove licenze in deroga alle limitazioni numeriche) e per il trasporto pubblico locale (art. 12, comma 1, che permette ai Comuni di affidare il trasporto di linea anche a veicoli di dimensioni ridotte). La Regione Veneto ha sostenuto che queste disposizioni invadessero la competenza regionale in materia di «trasporti» (art. 117, comma 4, Cost.) e violassero il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 6 e 12, comma 1, del d.l. n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006. Parametri: artt. 117, comma 4 (competenza residuale regionale in materia di trasporti) e 118 Cost. (principio di sussidiarietà). Ricorrente: Regione Veneto con due distinti ricorsi (n. 96 e n. 103/2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni del ricorso n. 103/2006 relative all’art. 6 (non erano state adeguatamente motivate le ragioni della lesione). Dichiara non fondate tutte le altre questioni: la disciplina statale sulla liberalizzazione dei taxi attiene alla tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. e)); quanto all’art. 12, comma 1, i Comuni operano come enti territoriali nell’ambito delle proprie funzioni senza violare le competenze regionali.

    Il principio

    Le norme statali che aprono alla concorrenza il mercato dei servizi taxi rientrano nella competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost., e non possono essere equiparate a disposizioni di mera organizzazione dei trasporti pubblici locali di competenza regionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il decreto Bersani sull’art. 6 in materia taxi?

    Consente ai Comuni di bandire concorsi pubblici, anche riservati ai titolari di licenza taxi, per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la programmazione numerica vigente; e di rilasciare titoli autorizzatori temporanei non cedibili per eventi straordinari.

    Perché le questioni del secondo ricorso veneto (n. 103/2006) sull’art. 6 sono inammissibili?

    Perché la Regione non aveva adeguatamente argomentato in che modo le lettere specifiche dell’art. 6 impugnate nel secondo ricorso eccedessero la competenza statale o ledessero concretamente le competenze regionali.

    La Regione conserva poteri in materia di trasporto pubblico locale?

    Sì: le sentenze confermano la competenza regionale residuale sui trasporti locali, ma le norme statali impugnate si inserivano nell’ambito della tutela della concorrenza o disciplinavano scelte operative dei Comuni, senza invadere la sfera legislativa regionale.

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  • Corte cost. n. 451/2007 – Tassa automobilistica scuola guida Emilia-Romagna

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    La Regione Emilia-Romagna non poteva estendere per legge la riduzione del 40% della tassa automobilistica – prevista dalla normativa statale solo per le autovetture adibite a scuola guida – a tutti gli autoveicoli con quella destinazione. La Corte dichiara illegittima la norma regionale per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. e), e 119 Cost. La questione sull’art. 6, comma 1 della stessa legge viene invece dichiarata cessata per sopravvenuta abrogazione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 23 del 2005 aveva stabilito che tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida rientrassero nella categoria che beneficia della riduzione del 40% sulla tassa automobilistica. La normativa statale (allegato 1, tariffa C, d.P.R. n. 39/1953) prevedeva quella riduzione solo per le autovetture adibite a scuola guida. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione regionale sostenendo che le Regioni non abbiano la competenza a modificare la disciplina sostanziale della tassa automobilistica, che rimane un tributo istituito e disciplinato dallo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5 della legge Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23, nella parte in cui estende l’agevolazione fiscale sulle tasse automobilistiche a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida. Parametri costituzionali: artt. 117, comma 2, lett. e) (competenza esclusiva statale in materia tributaria) e 119 Cost. (autonomia finanziaria regionale nei limiti fissati dalla legge statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale. La tassa automobilistica non è un «tributo proprio» della Regione ai sensi dell’art. 119 Cost.: il gettito è attribuito alle Regioni, ma la disciplina sostanziale (compresi i presupposti e le agevolazioni) rimane di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. e). La Regione non poteva quindi ampliare per legge una riduzione tributaria oltre i limiti fissati dal legislatore statale. Sulla questione relativa all’art. 6, comma 1 (fissazione delle tariffe per l’occupazione dei suoli pubblici), il giudizio si chiude con la dichiarazione di cessata materia del contendere per sopravvenuta abrogazione della norma.

    Il principio

    Le Regioni a statuto ordinario non hanno potere di modificare la disciplina sostanziale della tassa automobilistica – comprese le agevolazioni tariffarie – neppure quando ne percepiscono il gettito, perché si tratta di tributo disciplinato dalla legge statale nell’esercizio della competenza esclusiva in materia tributaria ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    Domande e risposte

    Perché la tassa automobilistica non è un tributo «proprio» della Regione?

    Perché è stata istituita e disciplinata dallo Stato con il d.P.R. n. 39/1953; alle Regioni è stato solo attribuito il gettito e un limitato potere di variazione dell’importo, non la potestà di modificarne i presupposti o le agevolazioni.

    Cosa cambia in pratica per le scuole guida dell’Emilia-Romagna?

    Dopo la sentenza, la riduzione del 40% rimane applicabile solo alle autovetture adibite a scuola guida, come previsto dalla legge statale; gli altri autoveicoli (furgoni, autocarri, ecc.) non possono più beneficiare dell’agevolazione regionale dichiarata illegittima.

    Cosa significa «cessata materia del contendere» sulla seconda questione?

    Significa che l’art. 6, comma 1 della legge regionale era stato abrogato nel corso del giudizio, rendendo inutile una pronuncia nel merito: non c’è più niente da annullare perché la norma non esiste più.

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  • Corte cost. n. 375/2007 – IRCCS e organizzazione SSR in Emilia-Romagna

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di disposizioni della legge regionale dell’Emilia-Romagna sull’organizzazione degli IRCCS: nel corso del giudizio, la norma impugnata era stata modificata in modo da eliminare il contrasto con la normativa statale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 29/2004 sull’organizzazione del Servizio sanitario regionale. In particolare, la norma equiparava gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) alle Aziende USL e attribuiva alla Regione la nomina del Presidente del collegio sindacale degli IRCCS, in contrasto con la disciplina statale (d.lgs. n. 288/2003).

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censurava l’art. 10, commi 2 e 3, della l. reg. Emilia-Romagna n. 29/2004, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute come materia concorrente) e al principio di leale collaborazione ex art. 120, secondo comma, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo: nelle more del giudizio, la Regione Emilia-Romagna aveva modificato la norma impugnata in modo da eliminare il contrasto con la normativa statale di principio, rendendo così priva di oggetto la questione.

    Il principio

    Quando la Regione modifica la norma impugnata in senso conforme alla normativa statale di principio prima che la Corte decida, il processo si estingue per sopravvenuta carenza di oggetto; il conflitto tra competenze viene meno senza necessità di una pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli IRCCS?

    Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono ospedali di eccellenza che svolgono contemporaneamente attività di ricerca scientifica e assistenza sanitaria di alto livello. Sono disciplinati dal d.lgs. n. 288/2003 e possono essere pubblici o privati accreditati.

    Qual è la differenza tra IRCCS e Azienda USL?

    Un’Azienda USL (Unità Sanitaria Locale) gestisce l’assistenza sanitaria di base e ospedaliera in un territorio; un IRCCS è specializzato in un preciso ambito di ricerca (es. oncologia, neurologia) e svolge attività scientifica finanziata dallo Stato. Hanno organizzazioni e governance diverse.

    Perché la nomina del Presidente del collegio sindacale era controversa?

    La legge statale (d.lgs. n. 288/2003) attribuisce la nomina del Presidente del collegio sindacale degli IRCCS ai sindaci nella prima seduta. La norma regionale dell’Emilia-Romagna la attribuiva invece alla Regione, creando un conflitto con i principi statali sulla materia concorrente della tutela della salute.

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  • Corte cost. n. 374/2007 – Camere di commercio e competenze regionali (Liguria)

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Liguria: lo Stato non aveva il potere di decidere i ricorsi avverso le determinazioni regionali sulla composizione del Consiglio camerale di Imperia. La competenza sulle Camere di commercio è regionale dopo la riforma del Titolo V.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva determinato il numero di rappresentanti per ciascuna organizzazione imprenditoriale nel Consiglio camerale della Camera di commercio di Imperia. Alcune associazioni (Confcommercio e Confesercenti) avevano impugnato tale determinazione davanti al Ministero dello sviluppo economico, che aveva accolto il ricorso con decreto. La Regione Liguria aveva allora sollevato conflitto di attribuzioni, ritenendo che la competenza decisoria spettasse alle Regioni.

    La questione

    Conflitto di attribuzioni tra enti: la Regione Liguria sosteneva che il decreto ministeriale che decideva il ricorso avverso la sua determinazione violasse la ripartizione costituzionale delle competenze. Ricorrente: Regione Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto: non spettava allo Stato decidere quei ricorsi amministrativi. Le Camere di commercio, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), rientrano in materie di competenza concorrente Stato-Regioni; la competenza alla decisione dei ricorsi avverso atti regionali spetta alle Regioni. Annulla il decreto ministeriale impugnato.

    Il principio

    Dopo la riforma del Titolo V (2001), le Camere di commercio rientrano in materie di competenza concorrente; lo Stato non può decidere ricorsi amministrativi avverso atti emanati dalla Regione nell’esercizio delle proprie competenze camerali.

    Domande e risposte

    Cosa sono le Camere di commercio?

    Enti pubblici che rappresentano gli interessi delle imprese a livello provinciale. Svolgono funzioni di tenuta del Registro delle imprese, certificazione, arbitrato commerciale, promozione dell’economia locale. Sono disciplinate dalla l. n. 580/1993.

    La competenza sulle Camere di commercio è statale o regionale?

    Dopo la riforma costituzionale del 2001, la materia è di competenza concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel rispetto di tali principi. Gli atti amministrativi relativi alle Camere di commercio spettano alle Regioni.

    Cos’è un conflitto di attribuzioni tra enti nel giudizio costituzionale?

    Uno strumento processuale con cui Stato o Regioni si rivolgono alla Corte costituzionale per tutelare le proprie competenze costituzionali quando un altro ente le abbia invase. La Corte decide a chi spetta la competenza e annulla gli atti lesivi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 373/2007 – Funzioni prefettizie regionali in Sardegna (elezioni locali)

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    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sulla legge regionale sarda n. 8/2006, che attribuiva alla Regione le funzioni delle prefetture in materia di elezioni comunali e provinciali. La norma è costituzionalmente legittima nei limiti in cui non incide su materie di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma della Sardegna, con la legge n. 8/2006, aveva disposto che le funzioni attribuite alle prefetture (uffici territoriali del Governo) in materia elettorale locale fossero esercitate dalla Regione stessa, con eccezione per lo scioglimento dei Consigli comunali per mafia. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma per violazione delle competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censurava l’art. 3, comma 1, lett. b), della l. reg. sarda n. 8/2006, in riferimento agli artt. 48, 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 Cost. e all’art. 56 dello Statuto speciale. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento all’art. 48 Cost. (per insufficiente motivazione) e non fondata la questione nelle restanti censure: la Regione sarda, in virtù dello Statuto speciale, può esercitare funzioni normalmente spettanti alle prefetture in materia elettorale locale, trattandosi di materia che non rientra nelle competenze esclusive statali (ordine pubblico, sicurezza, funzioni giurisdizionali).

    Il principio

    Le Regioni a statuto speciale possono esercitare funzioni amministrative tipicamente statali nei limiti consentiti dallo statuto speciale, purché ciò non incida su materie di competenza esclusiva statale (ordine pubblico, sicurezza, giustizia).

    Domande e risposte

    Cosa fa una prefettura in materia elettorale?

    Il Prefetto esercita funzioni di vigilanza e coordinamento nelle operazioni elettorali locali, riceve le liste dei candidati, nomina i commissari in caso di scioglimento degli organi e gestisce alcune notifiche procedurali previste dal TUEL (d.lgs. n. 267/2000).

    Perché la Sardegna può svolgere funzioni prefettizie?

    La Sardegna è una Regione a statuto speciale e il proprio statuto attribuisce alla Regione poteri più ampi rispetto alle Regioni ordinarie. Lo Statuto speciale sardo risale al 1948 ed è stato più volte aggiornato.

    Cosa non può fare la Regione anche se ha statuto speciale?

    Non può esercitare funzioni che appartengono alla competenza esclusiva dello Stato in Costituzione: ordine pubblico e sicurezza, materia penale e processuale, scioglimento di organi locali per infiltrazioni mafiose, funzioni giurisdizionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 372/2007 – Sospensione allontanamento richiedente asilo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1-ter, comma 6, del d.l. n. 416/1989, che non prevedeva la sospensione automatica dell’ordine di allontanamento del richiedente asilo in pendenza del ricorso: il rimettente non aveva adeguatamente motivato la propria impossibilità di sospendere autonomamente il provvedimento.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario a cui era stato negato lo status di rifugiato e che aveva proposto ricorso al Tribunale competente, chiedeva nel frattempo di rimanere nel territorio nazionale. La norma censurata non prevedeva la sospensione automatica dell’ordine di allontanamento in pendenza del ricorso; il Giudice di pace di Trieste, convinto di non poter sospendere autonomamente il provvedimento, aveva sollevato questione di legittimità per violazione del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censurava l’art. 1-ter, comma 6, del d.l. n. 416/1989 (convertito dalla l. n. 39/1990), nella parte in cui non prevedeva la sospensione dell’allontanamento in pendenza del ricorso, in riferimento all’art. 24 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Trieste.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione: il giudice a quo aveva già sospeso d’ufficio i provvedimenti impugnati nel corso del giudizio principale, dimostrando di disporre in concreto del potere di sospensione; non era quindi adeguatamente motivata l’impossibilità di tutelare il ricorrente senza l’intervento della Corte.

    Il principio

    La questione di legittimità è inammissibile se il giudice rimettente può già tutelare le ragioni del ricorrente con gli strumenti processuali a sua disposizione; il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Il richiedente asilo può essere espulso mentre impugna il diniego dello status di rifugiato?

    La normativa all’epoca non prevedeva la sospensione automatica dell’allontanamento. Il giudice poteva sospendere il provvedimento con misura cautelare, ma non era automatico. La questione è rimasta controversa fino all’attuazione delle direttive UE in materia.

    Cos’è lo status di rifugiato?

    Un riconoscimento internazionale disciplinato dalla Convenzione di Ginevra (1951) che tutela chi ha fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un gruppo sociale. In Italia il riconoscimento avviene tramite la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

    Qual è la differenza tra rifugiato e richiedente protezione sussidiaria?

    Il rifugiato è perseguitato individualmente; la protezione sussidiaria tutela chi rischia danno grave (pena di morte, tortura, violenza generalizzata da conflitto armato) nel Paese di origine ma non soddisfa i requisiti della Convenzione di Ginevra.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 371/2007 – Apparecchi da gioco, ius superveniens e restituzione atti

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    La Corte restituisce gli atti ai rimettenti per ius superveniens: nelle more del giudizio, le norme censurate relative agli apparecchi da gioco (art. 1, comma 547, l. n. 266/2005 e art. 110 TULPS) avevano subito modifiche tali da richiedere una nuova valutazione della rilevanza delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Più tribunali (Lucera, Udine, Torino) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 1, comma 547, della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005), che rendeva applicabili le vecchie sanzioni alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, e sull’art. 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), relativo agli apparecchi da gioco e divertimento, anche per contrasto con una direttiva UE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censuravano l’art. 1, comma 547, l. n. 266/2005 e l’art. 110 del r.d. n. 773/1931 (TULPS), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117, primo comma, Cost. Rimettenti: Tribunali di Lucera, Udine e Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte restituisce gli atti ai rimettenti per ius superveniens: nelle more del giudizio costituzionale erano intervenute modifiche normative che rendevano necessaria una nuova verifica della rilevanza delle questioni sollevate da parte dei giudici a quibus.

    Il principio

    La restituzione degli atti per ius superveniens è lo strumento con cui la Corte «congela» il giudizio quando il quadro normativo è mutato nel corso del procedimento: i giudici devono rivalutare se la norma sopravvenuta risolva il problema o se sia comunque necessario il giudizio di legittimità.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti» nel giudizio costituzionale?

    La Corte non decide il merito ma restituisce al giudice rimettente l’ordinanza di rimessione, chiedendogli di rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Cos’è lo ius superveniens?

    Una modifica legislativa intervenuta dopo la rimessione della questione alla Corte ma prima della decisione. Se la nuova norma incide sulle questioni sollevate, può rendere necessaria una nuova valutazione.

    Cosa prevede l’art. 110 del TULPS sugli apparecchi da gioco?

    Disciplina gli apparecchi da gioco e divertimento nelle sale pubbliche, distinguendo quelli leciti (privi di vincite in denaro o con vincite nei limiti di legge) da quelli vietati; la norma è stata oggetto di numerose modifiche per adeguarsi alla normativa UE sul gioco d’azzardo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 370/2007 – Competenza Giudice di pace per sanzioni amministrative cumulate

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 22-bis, terzo comma, l. n. 689/1981: la norma che trasferisce al Tribunale la competenza per le opposizioni a sanzioni amministrative superiori a lire 30 milioni non è irragionevole, anche quando le sanzioni derivino da più ordinanze-ingiunzione riunite.

    Di cosa si tratta

    Un’impresa (Publidue s.r.l.) aveva proposto opposizione con unico ricorso avverso cinquantotto ordinanze-ingiunzione del Comune di Milano per violazioni della normativa sulla pubblicità esterna, ciascuna di lire 1.200.000, per un totale di lire 69.000.000. Il Giudice di pace di Milano aveva sollevato questione perché, trattandosi di un valore complessivo superiore a lire 30 milioni, avrebbe dovuto trasmettere la causa al Tribunale, con conseguente disparità rispetto a chi avesse proposto distinti ricorsi (e non fosse soggetto al trasferimento).

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censurava l’art. 22-bis, terzo comma, lett. a), l. n. 689/1981, in riferimento all’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento. Rimettente: Giudice di pace di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione: la distinzione di competenza basata sul valore della controversia è scelta discrezionale del legislatore, non irragionevole; il fatto che l’art. 274 c.p.c. imponga la riunione di cause identiche non genera disparità ingiustificata.

    Il principio

    La determinazione dei criteri di competenza giurisdizionale rientra nella discrezionalità del legislatore; la scelta di affidarsi al valore complessivo della causa, anche dopo riunione per connessione, non è manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Chi è competente per le opposizioni alle sanzioni amministrative?

    Il Giudice di pace per le opposizioni fino a lire 30 milioni (oggi soglie aggiornate); il Tribunale per i valori superiori. Quando più opposizioni vengono riunite, si guarda al valore complessivo per determinare la competenza.

    Cosa succede se l’opposizione viene proposta davanti al giudice incompetente?

    Il giudice dichiara la propria incompetenza e la causa viene rimessa al giudice competente; gli atti compiuti rimangono validi.

    Cos’è l’ordinanza-ingiunzione?

    Il provvedimento con cui la pubblica amministrazione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria. Il destinatario può fare opposizione al giudice ordinario entro trenta giorni dalla notifica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 369/2007 – Patrocinio a spese dello Stato per straniero extracomunitario

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 in materia di patrocinio a spese dello Stato: il Tribunale di Chiavari non aveva motivato in modo adeguato sull’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato senza presentare la certificazione consolare richiesta dall’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002. Il giudice della liquidazione, dopo il processo, aveva revocato l’ammissione per tale irregolarità. Il Tribunale di Chiavari, chiamato a decidere sull’opposizione, aveva sollevato questione perché l’art. 112 non consentiva al giudice competente per la liquidazione di revocare il decreto di ammissione per cause di inammissibilità della domanda.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censurava l’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non consente al giudice della liquidazione di revocare il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza di una causa di inammissibilità, in riferimento agli artt. 3, 28 e 97 Cost. Rimettente: Tribunale di Chiavari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione: il rimettente non aveva dimostrato di aver tentato un’interpretazione conforme a Costituzione e non aveva adeguatamente motivato la rilevanza nel caso concreto.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità, il giudice a quo deve verificare l’esistenza di interpretazioni conformi alla Costituzione e motivare adeguatamente sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Chi può accedere al patrocinio a spese dello Stato in Italia?

    I cittadini italiani, gli stranieri regolari e gli apolidi con reddito annuo inferiore alla soglia stabilita dalla legge (aggiornata periodicamente). Per i cittadini extracomunitari è richiesta la certificazione dell’autorità consolare del Paese di origine.

    Cosa succede se il patrocinio è stato accordato irregolarmente?

    Il decreto di ammissione può essere revocato, con conseguente obbligo per l’interessato di restituire le somme pagate dallo Stato all’avvocato nominato d’ufficio.

    Cos’è la certificazione consolare nel patrocinio a spese dello Stato?

    Una certificazione rilasciata dall’autorità consolare del Paese di provenienza che attesta la situazione economica del richiedente straniero, equivalente alla dichiarazione sostitutiva ISEE richiesta ai cittadini italiani.

    Norme collegate