Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 362/2007 – Revocatoria in liquidazione coatta amministrativa

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 202 e 203 della legge fallimentare, che subordinano l’esercizio delle azioni revocatorie nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa all’accertamento giudiziario dell’insolvenza, anziché al decreto di apertura della procedura. La disciplina non è irragionevolmente diversa da quella del fallimento.

    Di cosa si tratta

    Nella liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale avviata per atto amministrativo), il commissario liquidatore può esercitare azioni revocatorie per recuperare atti pregiudizievoli ai creditori solo dopo che un giudice abbia accertato lo stato di insolvenza dell’impresa. Nel fallimento, invece, tale potere sorge direttamente dalla sentenza dichiarativa. Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione perché riteneva questa differenza irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censuravano gli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina del fallimento. Giudice rimettente: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione: le due procedure (fallimento e liquidazione coatta) presentano differenze strutturali che giustificano la diversa disciplina. L’apertura della liquidazione coatta tramite atto amministrativo non equivale all’accertamento giudiziale dell’insolvenza, che rimane il presupposto per l’esercizio delle azioni revocatorie.

    Il principio

    Il legislatore può modellare diversamente le procedure concorsuali in ragione delle loro peculiarità strutturali; la diversità tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento giustifica un diverso regime delle azioni revocatorie, senza violare il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Quando può il commissario liquidatore esercitare l’azione revocatoria in liquidazione coatta?

    Solo dopo che un giudice abbia dichiarato lo stato di insolvenza dell’impresa, ai sensi dell’art. 202 l. fall. Dal quel momento decorre anche il termine di prescrizione quinquennale dell’azione.

    Perché la disciplina è diversa rispetto al fallimento?

    Nel fallimento la sentenza dichiarativa è al tempo stesso apertura della procedura e accertamento dell’insolvenza; nella liquidazione coatta questi momenti sono separati, e la Corte ritiene tale differenza strutturalmente giustificata.

    Cosa è la liquidazione coatta amministrativa?

    Una procedura concorsuale avviata con decreto amministrativo (non sentenza del tribunale) per talune categorie di imprese soggette a vigilanza pubblica (banche, assicurazioni, cooperative). È disciplinata dal r.d. n. 267/1942.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 361/2007 – Espulsione straniero e unità familiare

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul ricongiungimento familiare dei figli maggiorenni invalidi (art. 29, comma 1, lett. b-bis d.lgs. 286/1998) per difetto di rilevanza, e manifestamente infondata quella sul divieto di espulsione degli stranieri (art. 19, comma 2, lett. c), confermando la discrezionalità del legislatore nel bilanciamento tra diritti fondamentali e disciplina dell’immigrazione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Siracusa aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di due norme del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998): la prima sul divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana (che escludeva analoga tutela per conviventi con stranieri regolari); la seconda sul ricongiungimento familiare limitato ai figli maggiorenni totalmente invalidi (escludendo i figli a carico per ragioni oggettive). Il caso riguardava un ricorrente nato e residente in Italia, inserito in un nucleo familiare regolare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censuravano gli artt. 19, comma 2, lett. c) e 29, comma 1, lett. b-bis del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, per violazione del diritto all’unità familiare. Giudice rimettente: Giudice di pace di Siracusa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 29 per difetto di rilevanza (il giudice a quo non doveva applicare quella norma nel giudizio principale). Dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 19, confermando la propria ordinanza n. 158 del 2006: il legislatore può limitare l’accesso degli stranieri con bilanciamento ragionevole dei valori in gioco, e la norma non supera la soglia della manifesta irragionevolezza.

    Il principio

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel disciplinare l’ingresso e la permanenza degli stranieri; le scelte legislative sono costituzionalmente censurabili solo se manifestamente irragionevoli. La questione sul ricongiungimento familiare è inammissibile se il giudice rimettente non deve applicare la norma nel giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Uno straniero nato in Italia può essere espulso se convive con familiari stranieri regolari?

    Sì, secondo la normativa vigente all’epoca: il divieto di espulsione si applicava solo ai conviventi con parenti di nazionalità italiana. La Corte ha ritenuto questa scelta legislativa non manifestamente irragionevole.

    Perché la questione sul ricongiungimento familiare è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente era chiamato a decidere sulla legittimità di un decreto di espulsione, non sull’applicazione delle norme sul ricongiungimento familiare: mancava il requisito della rilevanza.

    Cosa significa «manifesta infondatezza» nel giudizio costituzionale?

    La Corte può decidere in camera di consiglio, senza udienza pubblica, quando la questione appare priva di fondamento in modo evidente, senza necessità di approfondita trattazione.

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  • Corte cost. n. 384/2007 – Inammissibilità questione appello PM proscioglimento Lecce

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’art. 593 c.p.p. (l. n. 46/2006) sollevata dalla Corte di appello di Lecce. La questione era inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza: nel giudizio a quo erano pendenti anche gli appelli degli imputati contro le statuizioni di condanna.

    Di cosa si tratta

    La Corte di appello di Lecce, nell’ambito di un processo in cui sia gli imputati sia il PM avevano appellato la sentenza di primo grado, aveva sollevato questione sull’art. 593 c.p.p. (legge Pecorella) nella parte in cui impediva al PM di appellare le statuizioni di proscioglimento. Il problema era che il giudizio di appello non era limitato alle sole questioni sollevate dal PM: erano pendenti anche gli appelli degli imputati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 l. n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 97, 111 e 112 Cost. Giudice rimettente: Corte di appello di Lecce, ordinanza del 10 aprile 2006.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. La rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto: poiché erano pendenti anche gli appelli degli imputati, il processo doveva proseguire comunque, e la sorte dell’appello del PM non era determinante per la conclusione del giudizio.

    Il principio

    Il requisito della rilevanza nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale esige che la soluzione della questione sia concretamente determinante per la decisione del giudizio a quo; se il processo deve proseguire comunque per altre ragioni, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «rilevanza» della questione di legittimità costituzionale?

    La questione è rilevante quando dalla sua soluzione dipende la decisione del giudizio nel quale è stata sollevata. Se il processo deve essere deciso nello stesso modo indipendentemente dall’esito della questione costituzionale, questa non è rilevante e va dichiarata inammissibile.

    In cosa si differenzia questa pronuncia da quelle analoghe (nn. 382 e 383)?

    Le ordinanze nn. 382 e 383 hanno disposto la restituzione degli atti per sopravvenute modifiche normative. L’ordinanza n. 384 ha invece dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, senza necessità di restituire gli atti.

    L’art. 112 Cost. impone il doppio grado di merito nel processo penale?

    No. La Corte costituzionale ha più volte confermato che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non è garantito dalla Costituzione e non può essere derivato dall’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost.

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  • Corte cost. n. 383/2007 – Restituzione atti appello PM proscioglimento Perugia legge Pecorella

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte di appello di Perugia, che con diciotto ordinanze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. (l. n. 46/2006) sull’inappellabilità dei proscioglimenti da parte del PM. La restituzione era necessaria per rivalutare la rilevanza alla luce delle sopravvenute modifiche normative.

    Di cosa si tratta

    Diciotto ordinanze della Corte di appello di Perugia avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. (come modificato dalla legge Pecorella, n. 46/2006), che aveva limitato il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. La Corte di Perugia aveva invocato un novero più ampio di parametri costituzionali rispetto alle analoghe ordinanze di Trieste (artt. 3, 97, 111 e 112 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 l. n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 97, 111 e 112 Cost. Giudice rimettente: Corte di appello di Perugia, con diciotto ordinanze depositate tra il 2006 e il 2007.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti alla Corte di appello di Perugia. Come per l’analoga ord. n. 382/2007, la Corte ha rinviato gli atti al giudice rimettente per la rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza alla luce delle sopravvenute modifiche normative (sentenza n. 26/2007 della stessa Corte).

    Il principio

    La restituzione degli atti è il provvedimento adeguato quando la questione sollevata in via incidentale può essere divenuta irrilevante o necessita di essere ridefinita a seguito di pronuncie della stessa Corte costituzionale che hanno già esaminato la norma impugnata.

    Domande e risposte

    Qual è il ruolo del pubblico ministero nell’appello penale?

    Il PM è una parte del processo penale e ha il diritto di impugnare le sentenze sfavorevoli alla propria tesi. La legge n. 46/2006 aveva fortemente limitato tale diritto per le sentenze di proscioglimento, ma la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l’incostituzionalità in parte.

    L’art. 97 Cost. è invocabile nel processo penale?

    Sì, in alcune letture. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è stato invocato in relazione all’efficienza del sistema giudiziario e all’esercizio dell’azione penale da parte del PM, anche se il suo utilizzo come parametro nel processo penale è meno frequente rispetto agli artt. 111 e 112 Cost.

    Perché la stessa questione era sollevata da più corti di appello diverse?

    La legge n. 46/2006 aveva effetti su tutti i procedimenti penali in corso in Italia. Ogni corte di appello che si trovava a dover dichiarare inammissibile l’appello del PM sollevava la stessa questione di legittimità costituzionale, generando una moltiplicazione di ordinanze di rimessione.

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  • Corte cost. n. 382/2007 – Restituzione atti appello PM sentenze proscioglimento Trieste

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte di appello di Trieste e alla Corte di assise di appello di Trieste, che avevano sollevato questione sull’art. 593 c.p.p. (come modificato dalla l. n. 46/2006 sull’inappellabilità dei proscioglimenti). La restituzione era necessaria per rivalutare la rilevanza della questione alla luce di sopravvenute modifiche normative.

    Di cosa si tratta

    Ventuno ordinanze della Corte di appello e della Corte di assise di appello di Trieste avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. (nel testo introdotto dalla legge c.d. Pecorella, n. 46/2006), che aveva sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento. La questione era se tale limitazione violasse gli artt. 3 e 111 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 l. n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge (disposizioni transitorie), nella parte in cui non consentono al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Parametri: artt. 3 e 111 Cost. Giudici rimettenti: Corte di appello di Trieste e Corte di assise di appello di Trieste, con ventuno ordinanze.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La Corte ha ritenuto necessario restituire gli atti affinché i giudici rivalutassero la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute (verosimilmente la sentenza n. 26/2007 della stessa Corte che aveva già dichiarato l’incostituzionalità di parte della legge Pecorella).

    Il principio

    Quando, nelle more del giudizio incidentale, intervengono modifiche normative rilevanti per la questione sollevata, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione nel mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Il pubblico ministero può appellare le sentenze di proscioglimento?

    A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26/2007, che aveva dichiarato incostituzionale la legge Pecorella (n. 46/2006) nella parte in cui impediva al PM di appellare le sentenze di proscioglimento, il potere di appello del PM è stato parzialmente ripristinato.

    Cos’è la legge Pecorella?

    La legge n. 46 del 20 febbraio 2006 aveva modificato l’art. 593 c.p.p. prevedendo la sostanziale inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, salvo il caso di nuove prove decisive sopravvenute. La Corte costituzionale ne aveva dichiarato l’incostituzionalità in parte nel 2007.

    Cosa significa «restituzione degli atti» nel giudizio incidentale?

    La Corte restituisce gli atti quando non decide nel merito, ma rileva che il giudice rimettente deve rivalutare se la questione è ancora rilevante (cioè se dalla sua soluzione dipende ancora la decisione del processo a quo) alla luce di sopravvenuti cambiamenti normativi o giurisprudenziali.

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  • Corte cost. n. 381/2007 – Pignoramento compensi agente di commercio unica fonte di reddito

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sul divieto di pignoramento dei compensi del lavoratore autonomo (agente di commercio) quando costituiscono la sua unica fonte di reddito. La questione era mal formulata perché richiedeva alla Corte un intervento additivo in materia riservata al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Como aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.P.R. n. 180/1950 (testo unico sul pignoramento di stipendi e pensioni dei dipendenti pubblici) e dell’art. 1 del d.P.R. n. 895/1950 (relativo regolamento). Il caso riguardava un agente di commercio i cui compensi erano stati pignorati dal concessionario della riscossione: poiché si trattava dell’unica fonte di reddito del debitore, il giudice aveva ritenuto che il mancato divieto di pignoramento fosse incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1 d.P.R. n. 180/1950 e art. 1 d.P.R. n. 895/1950, nella parte in cui non prevedono il divieto di pignoramento dei compensi del lavoratore autonomo costituenti la sua unica fonte di reddito. Parametri: artt. 3 e 36 Cost. Giudice rimettente: giudice dell’esecuzione del Tribunale di Como, ordinanza del 20 novembre 2006.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. La Corte ha rilevato che la questione era formulata in modo tale da richiedere un intervento additivo discrezionale: il rimettente non aveva indicato quale norma la Corte avrebbe dovuto introdurre nel sistema, lasciando aperte troppe opzioni legislative. Tale tipo di domanda non è ammissibile nel giudizio di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il rimettente chiede alla Corte un intervento additivo in una materia in cui la scelta tra più soluzioni possibili spetta al legislatore; in tale caso la questione è a rime obbligate mancanti e non può essere decisa dalla Corte.

    Domande e risposte

    I compensi del lavoratore autonomo sono pignorabili integralmente?

    In linea generale sì, salvo i limiti previsti dalla legge per specifiche categorie. La tutela del minimo vitale applicabile agli stipendi dei dipendenti pubblici non è automaticamente estesa ai lavoratori autonomi, e la Corte ha ritenuto che spetti al legislatore colmare eventuale lacune in materia.

    Cosa significa «questione a rime obbligate mancanti»?

    Un’espressione tecnica della giurisprudenza costituzionale: la questione è ammissibile quando vi è un’unica soluzione costituzionalmente obbligata (come estendere per analogia una norma già esistente). Quando invece il legislatore avrebbe più opzioni tra cui scegliere, la Corte non può sostituirsi a lui.

    Qual è la tutela del debitore esecutato nel pignoramento di crediti?

    Il codice di procedura civile prevede limiti al pignoramento (ad es. art. 545 c.p.c. per salari e pensioni), ma tali limiti non si applicano automaticamente ai lavoratori autonomi. La questione di un’adeguata protezione del minimo vitale per i lavoratori autonomi è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

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  • Corte cost. n. 380/2007 – Conflitto Regione Siciliana su autorizzazioni termovalorizzatori

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione ai decreti interministeriali del 13 febbraio 2007 che sospendevano le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti in Sicilia. Il conflitto era inammissibile per vizi procedurali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva impugnato cinque decreti interministeriali del febbraio 2007 con i quali il Ministero dell’ambiente aveva sospeso, in via di autotutela, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale siciliano. La Regione lamentava una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra enti. Ricorrente: Regione Siciliana. Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri. Atti impugnati: decreti interministeriali del 13 febbraio 2007 (prot. gab/dec/26-30) che sospendevano le autorizzazioni alle emissioni degli impianti di termovalorizzazione. Parametri: artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano, art. 118 Cost.

    La decisione della Corte

    Inammissibilità del conflitto. La Corte ha rilevato che i terzi intervenuti nel giudizio non erano legittimati a partecipare ai giudizi per conflitti di attribuzione tra enti, che di regola sono riservati ai soli soggetti titolari del potere di promuovere il conflitto o di resistervi. L’inammissibilità degli interventi di terzi ha portato alla declaratoria di inammissibilità del conflitto.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti dinanzi alla Corte costituzionale non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; i terzi che vantino un interesse non possono partecipare a tali giudizi.

    Domande e risposte

    Chi può intervenire in un conflitto di attribuzione tra enti?

    Di regola solo i soggetti istituzionali legittimati a promuovere il conflitto (es. Regioni, Stato) o a resistervi. I privati o gli enti terzi che abbiano un interesse all’esito del giudizio non sono ammessi come intervenienti.

    In cosa consiste il conflitto di attribuzione tra enti?

    Il conflitto di attribuzione tra enti è un giudizio dinanzi alla Corte costituzionale con cui uno Stato o una Regione lamenta che un atto dell’altro ente abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionali. È disciplinato dagli artt. 39 e seguenti della legge n. 87/1953.

    Cosa succede alle autorizzazioni sospese dopo questa pronuncia?

    La declaratoria di inammissibilità non ha esaminato il merito del conflitto, lasciando quindi inalterata la situazione dei decreti ministeriali di sospensione delle autorizzazioni.

    Norme collegate

    • Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative, invocato dalla Regione Siciliana
  • Corte cost. n. 379/2007 – Spese nel procedimento possessorio cautelare anticipatorio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’assenza di un obbligo di regolare le spese nel provvedimento di accoglimento della domanda possessoria cautelare anticipatoria (artt. 703 e 669-octies c.p.c.). Il sistema processuale non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto il giudice può provvedere alle spese nel successivo giudizio di merito.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Firenze (sezione distaccata di Empoli), nel corso di un procedimento possessorio in cui la reintegra era già avvenuta spontaneamente dai resistenti, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669-octies c.p.c. Il problema: quando nessuna delle parti promuove il giudizio di merito e il provvedimento possessorio diventa definitivo, chi paga le spese della fase interdittale?

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 703 e 669-octies c.p.c., nella parte in cui non prevedono che il giudice provveda sulle spese nel provvedimento di accoglimento della domanda possessoria. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, ordinanza del 10 maggio 2006.

    La decisione della Corte

    Non fondata, nei sensi di cui in motivazione. La Corte ha ritenuto che la mancata previsione esplicita della liquidazione delle spese nel provvedimento possessorio non determini una lacuna incolmabile: il giudice può fare applicazione dei principi generali e provvedere sulle spese anche nell’ambito di tale procedimento, utilizzando in via interpretativa le norme disponibili.

    Il principio

    L’assenza di una disposizione espressa sulla liquidazione delle spese nel provvedimento cautelare possessorio anticipatorio non determina illegittimità costituzionale, poiché il sistema processuale consente comunque al giudice di provvedervi in via interpretativa, nel rispetto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Cosa succede alle spese processuali se nessuna delle parti chiede il giudizio di merito dopo un’azione possessoria?

    Quando il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria diventa definitivo senza che si apra un giudizio di merito, il giudice può comunque provvedere sulle spese applicando in via interpretativa i principi generali del codice di rito, senza che ciò contrasti con la Costituzione.

    Il provvedimento cautelare anticipatorio può diventare definitivo?

    Sì. Ai sensi dell’art. 669-octies, ultimo comma, c.p.c. (richiamato dall’art. 703, secondo comma), il provvedimento possessorio di accoglimento può acquisire efficacia definitiva se nessuna delle parti promuove il giudizio di merito nei termini di legge.

    Perché la questione è stata dichiarata non fondata e non infondata?

    La distinzione «nei sensi di cui in motivazione» segnala che la Corte ha fornito un’interpretazione adeguatrice: la norma non è incostituzionale se interpretata nel senso che il giudice può provvedere alle spese facendo ricorso ai principi generali del processo civile.

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  • Corte cost. n. 378/2007 – Competenza provinciale in materia di rifiuti e ambiente Trento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10/2004 in materia di rifiuti e tutela ambientale, ritenendo che la Provincia avesse invaso la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente e sulla disciplina delle discariche. Altre questioni sono state dichiarate non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte costituzionale diverse disposizioni della legge provinciale di Trento n. 10/2004, che riguardavano la disciplina delle discariche, la tutela degli habitat naturali, la gestione delle acque pubbliche e la produzione di energia elettrica. La controversia verteva sul riparto di competenze tra Stato e Provincia autonoma di Trento in materie che coinvolgono sia lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige sia il Titolo V della Costituzione riformato nel 2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 8 (commi 14 e 15), 9 (commi 2, 3 e 11), 10 e 15 (comma 2) della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10. Parametri: artt. 8 e 9 dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972), artt. 117, primo e secondo comma, lett. s), e 118 della Costituzione, principio di leale collaborazione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale parziale: la Corte ha dichiarato incostituzionali l’art. 8, comma 14 (in materia di discariche di rifiuti, incompatibile con la disciplina statale di attuazione della direttiva europea sulle discariche) e l’art. 9, commi 2, 3 e 11 (in materia di tutela degli habitat naturali, che invadevano la competenza statale esclusiva sull’ambiente). Le altre questioni sono state dichiarate non fondate nei sensi di cui in motivazione.

    Il principio

    Le Province autonome, pur dotate di ampia autonomia legislativa, non possono disciplinare in modo difforme dalla normativa statale le materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato come la tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), anche quando operino in settori di loro competenza primaria ai sensi dello Statuto speciale.

    Domande e risposte

    Quali sono i limiti della competenza legislativa delle Province autonome in materia ambientale?

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza legislativa primaria in diverse materie (es. urbanistica, acque pubbliche), ma devono rispettare i limiti dell’interesse nazionale e delle norme statali che recepiscono obblighi comunitari. In materia di tutela dell’ambiente la competenza è esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.

    Cosa ha stabilito la Corte riguardo alle discariche di rifiuti?

    La disposizione provinciale sulle discariche (art. 8, comma 14) era incompatibile con il d.lgs. n. 36/2003, che attua la direttiva europea 1999/31/CE e rientra nella competenza esclusiva statale sull’ambiente. Per questo è stata dichiarata incostituzionale.

    Il principio di leale collaborazione può sanare il vizio di competenza?

    No. La Corte ha confermato che il principio di leale collaborazione opera all’interno del riparto di competenze, ma non può giustificare una invasione provinciale in materie di competenza statale esclusiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 377/2007 – Responsabile procedimento negli atti tributari di riscossione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’obbligo di indicare il responsabile del procedimento negli atti dei concessionari della riscossione (art. 7, comma 2, lett. a, legge n. 212/2000). L’obbligo non contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché risponde a finalità di trasparenza applicabili anche ai soggetti privati che svolgono funzioni di riscossione pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva dubitato della legittimità dell’art. 7, comma 2, lett. a, dello Statuto dei diritti del contribuente (l. n. 212/2000), che impone ai concessionari della riscossione di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento. La questione era sorta nel giudizio relativo a una cartella ICI notificata al contribuente Giuseppe Faedo dal Comune di Chiampo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 7, comma 2, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nella parte in cui prevede l’indicazione obbligatoria del responsabile del procedimento negli atti dei concessionari della riscossione. Parametri: artt. 3, primo comma, e 97 Cost. Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale del Veneto, ordinanza dell’11 gennaio 2006.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. L’obbligo di indicare il responsabile del procedimento risponde al principio di trasparenza dell’azione amministrativa e si inserisce in una logica garantistica che può legittimamente essere estesa anche ai soggetti privati incaricati della riscossione. Non vi è né violazione dell’uguaglianza né del buon andamento della pubblica amministrazione.

    Il principio

    L’estensione ai concessionari privati della riscossione dell’obbligo di indicare il responsabile del procedimento è coerente con i principi di trasparenza e di tutela del contribuente; la questione sull’art. 7, comma 2, lett. a, l. n. 212/2000 è manifestamente infondata rispetto agli artt. 3 e 97 Cost.

    Domande e risposte

    Perché è obbligatorio indicare il responsabile del procedimento nella cartella di pagamento?

    La legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) impone questa indicazione per consentire al contribuente di sapere a chi rivolgersi per chiarimenti e per esercitare il diritto di accesso agli atti. L’obbligo vale anche per i concessionari privati della riscossione.

    La mancata indicazione del responsabile del procedimento rende nulla la cartella?

    La questione di nullità non era oggetto di questa ordinanza, che si è limitata a dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impone tale obbligo.

    Lo Statuto del contribuente si applica anche ai concessionari privati?

    Sì. La Corte ha confermato che le regole procedimentali dello Statuto possono estendersi ai soggetti privati che svolgono funzioni di riscossione di crediti pubblici, coerentemente con la finalità garantistica della legge n. 212/2000.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 376/2007 – Assunzione prove in appello civile fuori circoscrizione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 350 c.p.c., che non ammette la delega al giudice monocratico per l’assunzione di prove fuori circoscrizione nel giudizio di appello. Secondo la Corte, l’assunzione di prove in via delegata è compatibile con il principio di collegialità dell’appello e con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte di appello di Venezia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 350 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente alla corte di appello di delegare un giudice monocratico per assumere prove al di fuori della propria circoscrizione. Il problema pratico riguardava testimoni e consulenti residenti in altre città (Bologna, Milano, Pordenone, Treviso): la rimettente aveva tentato di delegare i tribunali territorialmente competenti, ma una parte aveva eccepito la nullità assoluta del provvedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 350 c.p.c. nella parte in cui non prevede la delega al giudice monocratico per l’assunzione di prove fuori circoscrizione in appello. Parametri costituzionali invocati: artt. 3 e 111 Cost. (uguaglianza e giusto processo). Giudice rimettente: Corte di appello di Venezia, ordinanza del 26 settembre 2006.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa di un regime di integrale collegialità dell’appello non comporti l’incompatibilità con la delega istruttoria prevista dall’art. 203 c.p.c. Il sistema già consente ai tribunali delegati di assumere prove per conto della corte di appello, e ciò non lede né l’uguaglianza né il diritto a un giusto processo.

    Il principio

    Il principio di collegialità del giudizio di appello civile non esclude la delega istruttoria ai sensi dell’art. 203 c.p.c.; la questione di legittimità sull’art. 350 c.p.c. è manifestamente infondata perché il legislatore può legittimamente scegliere la forma dell’assunzione probatoria senza violare gli artt. 3 e 111 Cost.

    Domande e risposte

    La corte di appello deve sempre assumere le prove in forma collegiale?

    No. La legge consente già di delegare ai sensi dell’art. 203 c.p.c. i tribunali del luogo ove risiedono i testimoni o i consulenti, anche fuori dalla circoscrizione della corte di appello. La Corte costituzionale ha confermato la legittimità di questo sistema.

    Cosa succede se una parte eccepisce la nullità della delega istruttoria?

    La nullità non è assoluta: la Corte ha escluso che la delega del giudice monocratico per prove fuori circoscrizione comporti un vizio relativo alla costituzione del giudice tale da rendere la nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

    Qual è il significato dell’art. 350 c.p.c. nel sistema dell’appello civile?

    L’art. 350 c.p.c. disciplina la trattazione dell’appello in forma collegiale. La norma garantisce la collegialità della decisione, ma non impone che anche ogni singolo atto istruttorio sia compiuto collegialmente dinanzi alla corte di appello.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 435/2007 – Manifesta inammissibilità inappellabilità sentenze proscioglimento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 593 c.p.p. (come riformato dalla legge Pecorella) e sugli artt. 1 e 10 della stessa legge, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Le questioni erano già state decise dalla Corte con la sentenza n. 26/2007, che aveva dichiarato l’illegittimità di parte della norma.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46/2006 (cosiddetta legge Pecorella) aveva modificato l’art. 593 c.p.p. rendendo inappellabile da parte del pubblico ministero le sentenze di proscioglimento. Numerose Corti d’appello avevano sollevato questioni di costituzionalità. La Corte aveva già pronunciato la sentenza n. 26/2007, dichiarando l’illegittimità della norma nei confronti del PM. Le ordinanze successive (tra cui quelle oggetto di questa pronuncia) erano quindi sopravvenute a una questione già definita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1, legge 20 febbraio 2006, n. 46); artt. 1 e 10 della medesima legge. Parametri: artt. 3, 24, 25 secondo comma, 97, 111, 112 della Costituzione. Rimettenti: Corti d’appello di Torino, Palermo, Brescia, Trento e Corti d’assise d’appello di Roma e Caltanissetta (numerose ordinanze del 2006-2007).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità: le questioni erano già state decise con la sentenza n. 26/2007, che aveva dichiarato l’illegittimità della norma nella parte censurata. I giudici rimettenti avrebbero dovuto applicare direttamente quella pronuncia invece di sollevare nuovamente la questione.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile se la norma impugnata è già stata dichiarata incostituzionale dalla Corte: il giudice a quo deve applicare direttamente la pronuncia di illegittimità già emessa.

    Domande e risposte

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 26/2007 sull’inappellabilità?

    Aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 593 c.p.p. nella parte in cui escludeva che il pubblico ministero potesse appellare le sentenze di proscioglimento, ripristinando in sostanza la previgente disciplina.

    Perché i giudici avevano comunque sollevato la questione?

    Perché le ordinanze erano state depositate prima o contestualmente alla sentenza n. 26/2007, o perché le Corti rimettenti non avevano ancora recepito quella pronuncia.

    Cosa significa «applicare direttamente» una pronuncia di incostituzionalità?

    Il giudice deve disapplicare la norma dichiarata incostituzionale e risolvere la questione processuale sulla base del diritto previgente o delle disposizioni applicabili dopo la declaratoria, senza necessità di rivolgersi nuovamente alla Corte.

    Norme collegate