Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 92/2006 – Poteri istruttori officiosi del giudice penale

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione sull’art. 507 c.p.p. e sull’art. 151, comma 2, disp. att. c.p.p. Il potere di ammettere nuove prove anche in deroga alle decadenze è già stato ritenuto compatibile con il giusto processo dalle Sezioni Unite e dalla stessa Corte.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, aveva ammesso d’ufficio nuovi testimoni su sollecitazione del p.m. dopo che le parti erano decadute dalle rispettive liste. L’imputato lamentava la lesione del diritto alla prova contraria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 507 c.p.p. (ammissione prove ex officio anche oltre le decadenze) e art. 151, comma 2, disp. att. c.p.p. (conduzione esame diretto da parte del presidente). Parametro: art. 111 Cost. Rimettente: Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. I profili sollevati sono già stati esaminati con esito negativo. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 507 c.p.p. garantisce alle parti il diritto di dedurre prove contrarie; l’art. 151 disp. att. non comprime il diritto di difesa perché il presidente svolge funzione di ausilio, non sostitutiva.

    Il principio

    Il potere officioso del giudice di ammettere prove ex art. 507 c.p.p. non viola il giusto processo se le parti conservano il diritto di dedurre prove contrarie; la conduzione diretta dell’esame da parte del presidente ex art. 151 disp. att. è strumento ausiliario compatibile con l’art. 111 Cost.

    Domande e risposte

    Il giudice penale può ammettere prove dopo le decadenze?

    Sì, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., ma deve trattarsi di prove assolutamente necessarie. La Corte conferma la compatibilità costituzionale di tale potere con il giusto processo.

    Le parti possono rispondere alle prove disposte d’ufficio?

    Sì: la giurisprudenza delle Sezioni Unite riconosce il diritto delle parti di dedurre prove contrarie a quelle ammesse ex art. 507 c.p.p.

    Cosa fa il presidente quando conduce direttamente un esame?

    Ai sensi dell’art. 151, comma 2, disp. att., il presidente svolge l’esame e poi determina quale parte conduce l’esame diretto; la Corte ritiene ciò compatibile con il diritto di difesa.

  • Corte cost. n. 91/2006 – Interruzione del processo per morte della parte

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 300 c.p.c. sollevata dal Tribunale di Napoli. Quando il difensore non dichiara la morte della parte, il processo prosegue nei confronti del defunto per effetto della c.d. ultrattività del mandato. In assenza di litisconsorzio già instaurato non sorge l’obbligo di integrare il contraddittorio.

    Di cosa si tratta

    Un procedimento civile proseguiva dopo la morte dell’attrice, la cui scomparsa era nota in atti ma non era stata dichiarata dal suo difensore. Il tribunale remittente chiedeva se il giudice dovesse in ogni caso ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 300 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice disponga l’integrazione del contraddittorio quando la morte della parte è acquisita al processo indipendentemente dalla dichiarazione del procuratore. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il presupposto interpretativo del rimettente è erroneo: in mancanza di dichiarazione dell’evento interruttivo, il processo resta incardinato nei confronti del de cuius per ultrattività del mandato (sent. n. 136/1992). Non potendosi configurare litisconsorzio, non si pone alcuna questione di integrazione del contraddittorio.

    Il principio

    L’ultrattività del mandato difensivo impedisce l’interruzione automatica del processo: soltanto quando almeno un coerede sia già in causa nasce l’obbligo di evocare gli altri.

    Domande e risposte

    Cosa succede se il difensore non dichiara la morte della parte?

    Il processo prosegue come se la parte fosse ancora in vita: il mandato del difensore resta efficace e la sentenza sarà pronunciata nei confronti del defunto, vincolando i successori.

    Quando occorre integrare il contraddittorio in caso di decesso?

    Solo se almeno un coerede è già entrato in causa (costituzione volontaria o riassunzione): in quel caso l’art. 110 c.p.c. impone di evocare tutti gli altri coeredi.

    Il giudice può agire d’ufficio se conosce la morte della parte?

    No, secondo questa pronuncia: la conoscenza della morte acquisita aliunde non è sufficiente a imporre al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio in assenza di litisconsorzio.

  • Corte cost. n. 180/2006 – detrazioni IRPEF

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, in riferimento agli artt. 111 Cost., è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 180 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 13. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 13, in riferimento agli artt. 111 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 13 in riferimento a artt. 111 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 180/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 13.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 13, censurata in riferimento a artt. 111 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 179/2006 – pensioni

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, in riferimento agli artt. 3 Cost., artt. 97 Cost. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 179 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 7 promossa dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 7, in riferimento agli artt. 3 Cost., artt. 97 Cost., su ordinanza di rimessione del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 7 in riferimento a artt. 3 Cost., artt. 97 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 179/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 7.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 7, censurata in riferimento a artt. 3 Cost., artt. 97 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 178/2006 – pensioni pubbliche

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, in riferimento agli artt. 3 Cost., è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 178 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 38. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 38, in riferimento agli artt. 3 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 38 in riferimento a artt. 3 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 178/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 38.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 38, censurata in riferimento a artt. 3 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 177/2006 – tributi locali

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    La questione di legittimità costituzionale dell’degli artt. 112, 113 e 114 del d, in riferimento agli parametri costituzionali sollevata dal Altomonte Luciano, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 177 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di degli artt. 112, 113 e 114 del d promossa dal Altomonte Luciano. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato degli artt. 112, 113 e 114 del d, su ordinanza di rimessione del Altomonte Luciano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di degli artt. 112, 113 e 114 del d in riferimento a i parametri costituzionali invocati viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 177/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di degli artt. 112, 113 e 114 del d.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è degli artt. 112, 113 e 114 del d, censurata in riferimento a parametri costituzionali.

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 176/2006 – rapporto di lavoro

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del d, in riferimento agli artt. 36 Cost., artt. 3 Cost., artt. 36 Cost. sollevata dal Tribunale di Lecce sullistanza proposta da Bellini Massimo, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 176 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 116 del d promossa dal Tribunale di Lecce sullistanza proposta da Bellini Massimo. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 116 del d, in riferimento agli artt. 36 Cost., artt. 3 Cost., artt. 36 Cost., su ordinanza di rimessione del Tribunale di Lecce sullistanza proposta da Bellini Massimo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 116 del d in riferimento a artt. 36 Cost., artt. 3 Cost., artt. 36 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 176/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 116 del d.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 116 del d, censurata in riferimento a artt. 36 Cost., artt. 3 Cost., artt. 36 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 175/2006 – autonomia regionale

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, in riferimento agli artt. 116 Cost., artt. 116 Cost., artt. 123 Cost., è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con sentenza n. 175 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, in riferimento agli artt. 116 Cost., artt. 116 Cost., artt. 123 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005 in riferimento a artt. 116 Cost., artt. 116 Cost., artt. 123 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con sentenza n. 175/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, censurata in riferimento a artt. 116 Cost., artt. 116 Cost., artt. 123 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 174/2006 – tributi locali

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., artt. 3 e 36 Cost., artt. 36 Cost., artt. 36 Cost. sollevata dal Tribunale di Palermo, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con sentenza n. 174 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 146 promossa dal Tribunale di Palermo. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 146, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., artt. 3 e 36 Cost., artt. 36 Cost., artt. 36 Cost., su ordinanza di rimessione del Tribunale di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 146 in riferimento a artt. 3 e 36 Cost., artt. 3 e 36 Cost., artt. 36 Cost., artt. 36 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con sentenza n. 174/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 146.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 146, censurata in riferimento a artt. 3 e 36 Cost., artt. 3 e 36 Cost., artt. 36 Cost., artt. 36 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 173/2006 – espropriazione

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, in riferimento agli parametri costituzionali, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con sentenza n. 173 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 4. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 4.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 4 in riferimento a i parametri costituzionali invocati viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con sentenza n. 173/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 4.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 4, censurata in riferimento a parametri costituzionali.

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 172/2006 – diritto societario

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, in riferimento agli parametri costituzionali sollevata dal Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con sentenza n. 172 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003 promossa dal Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, su ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003 in riferimento a i parametri costituzionali invocati viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con sentenza n. 172/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, censurata in riferimento a parametri costituzionali.

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 171/2006 – autonomia regionale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La questione di legittimità costituzionale dell’degli artt. 3,, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., artt. 9 e 97 Cost., artt. 3, 9 e 97 Cost., è dichiarata cessata materia del contendere dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 171 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di degli artt. 3,. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato degli artt. 3,, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., artt. 9 e 97 Cost., artt. 3, 9 e 97 Cost..

    La decisione della Corte

    Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006. Annibale MARINI, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2006. #post-content {background:white; color:black;} #content a { color: #0e10a1; text-…

    Il principio

    La Corte dichiara la questione cessata materia del contendere: Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006. Annibale MARINI, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Depositata in Cancelleria …

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 171/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato cessata materia del contendere la questione di legittimità costituzionale di degli artt. 3,.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è degli artt. 3,, censurata in riferimento a artt. 3 e 97 Cost., artt. 9 e 97 Cost., artt. 3, 9 e 97 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata cessata materia del contendere, la norma rimane in vigore.