Autore: Andrea Marton

  • Art. 9 D.Lgs. 346/1990 – Attivo ereditario

    Art. 9 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Attivo ereditario

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13. 2. Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore […] (1) netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso. 3. Si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all’art. 13. Note: (1) La parola “globale” è stata soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. l), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 10 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cu…

    Art. 10 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma

    In vigore dal 01/01/1998

    1, lettera e) (1) 1. Per gli enti privati non commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività non commerciali […] (2), la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni […] (3). 2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione dell’articolo 5, computando i costi deducibili ivi DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 10 bis 15 indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l’ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell’importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l’ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. 3. […] (4). 4. Per gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile è determinata: a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili; b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell’articolo 8; c) […] (5). 5. Ai fini dell’applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi. Note: (1) In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli artt. 10 e 11 del DLgs. 446/97. (2) Le parole “, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” sono state soppresse dall’art. 13, comma 60, DL 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003 n. 326. (3) Le parole “attribuiti fino al 31 dicembre 1999” sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. a), L. 27.12.2002 n. 289, pubblicata in G.U. 31.12.2002 n. 305, S.O. n. 240. (4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. Testo precedente: “Per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni del comma 1. Se svolgono anche attività commerciali, i predetti soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività secondo le disposizioni del comma 2.“. (5) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. Testo precedente: “per gli enti non commerciali secondo le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 che risultano ad essi applicabili.“.

  • Art. 22 SIC – Obblighi dei progettisti

    Art. 22 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei progettisti

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

  • Art. 13 Accertamento – Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (1)

    Art. 13 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    Ai fini dell’accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo Titolo: a) le società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giu- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 14 12 ridiche, nonché i trust, (2) che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente. Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli artt. 19 e 20: e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c); f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all’art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera; g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust,(3) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell’accertamento del reddito dei percipienti. I soggetti i quali, fuori dell’ipotesi di cui all’art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell’art. 18-bis. Note: (1) Si veda l’art. 12, DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U.17.12.2001 n. 292. (2) Le parole “nonché i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 76, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (3) Le parole “nonché i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 76, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244.

  • Art. 9 TUF – (Revisione legale)

    Art. 9 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Revisione legale)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Alle SIM, ((ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna)) si applica l’articolo 159, comma

    1. 2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune di diritto italiano.

    2-bis. Per i fondi comuni di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il giudizio sul rendiconto del fondo, in conformità ai principi di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto. Ferme restando le disposizioni concernenti le modalità di conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico vigenti negli ordinamenti nazionali in cui le società di gestione UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , con riferimento agli enti sottoposti a regime intermedio.

  • Articolo 226 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 226 CCII – Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il creditore ammesso a norma dell’articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto. Si applica l’articolo 208, comma 3.

  • Mutuo fondiario e ipoteca: esempi pratici sull’art. 38 T.U.B.

    Il credito fondiario è un finanziamento bancario a medio-lungo termine garantito da ipoteca su immobili. Per chi firma, il tema pratico è capire rapporto tra valore dell’immobile, capitale erogato, garanzie e rischio patrimoniale.

    Perché non basta guardare la rata

    Nel mutuo molte persone guardano solo tasso e rata. L’art. 38 T.U.B. porta invece l’attenzione sulla struttura dell’operazione: finanziamento, durata, garanzia ipotecaria, valore dell’immobile e limiti di finanziabilità. Questi elementi incidono su famiglia, impresa e patrimonio.

    Che cosa rende fondiario il finanziamento

    L’art. 38 T.U.B. qualifica il credito fondiario come finanziamento bancario a medio-lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili. La norma collega quindi tre elementi: banca finanziatrice, durata non meramente breve e garanzia reale sull’immobile. Non è solo un prestito con una rata: è un’operazione costruita intorno al valore del bene ipotecato.

    La stessa disciplina rinvia ai criteri di finanziabilità determinati in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire. Per questo la perizia è centrale: il prezzo pagato dal cliente e il valore stimato dalla banca possono non coincidere, e la banca valuta anche capacità di rimborso, coobbligati, garanti e sostenibilità complessiva.

    Prima di firmare bisogna quindi leggere l’operazione su due livelli. Il primo è economico: tasso, rata, durata, TAEG, interessi totali e costi accessori. Il secondo è patrimoniale: ipoteca, fideiussioni, beni personali coinvolti, rischio per soci o familiari e conseguenze se il piano di rimborso salta.

    Prima di valutare i casi

    • confronta prezzo, perizia e importo finanziato;
    • leggi durata, tasso, TAEG e interessi complessivi;
    • controlla grado e importo dell’ipoteca;
    • separa debitore principale, coobbligati e garanti;
    • simula lo scenario di mancato pagamento.

    Caso 1: acquisto casa con mutuo all’80%

    Scenario. Tizio compra un immobile da 250.000 euro e chiede un mutuo da 200.000 euro con ipoteca di primo grado.

    Come si gestisce. L’operazione va letta confrontando prezzo, perizia, capitale erogato, durata, garanzie e spese. Il rapporto tra finanziamento e valore dell’immobile è centrale nella disciplina del credito fondiario.

    Documenti da leggere prima della firma

    • proposta e delibera di mutuo;
    • perizia immobiliare;
    • piano ammortamento;
    • atto di mutuo e nota ipotecaria;
    • prospetto spese, assicurazioni e condizioni.

    Caso 2: mutuo per ristrutturazione con erogazioni a SAL

    Scenario. Caia chiede un finanziamento ipotecario per ristrutturare un immobile. La banca eroga una parte subito e il resto a stati avanzamento lavori.

    Come si gestisce. Il fascicolo deve collegare mutuo, lavori e pagamenti. Se il denaro viene usato in modo disordinato, possono nascere problemi con banca, detrazioni edilizie e sostenibilità finanziaria.

    Fascicolo lavori

    • contratto di mutuo;
    • computo metrico o preventivi;
    • titolo edilizio se necessario;
    • fatture imprese e professionisti;
    • bonifici e perizie SAL.

    Caso 3: immobile personale dato in garanzia per debiti della SRL

    Scenario. Una SRL chiede liquidità per pagare fornitori e debiti fiscali. Il socio concede ipoteca su un immobile personale e firma anche garanzie accessorie.

    Come si gestisce. Qui il problema non è solo bancario. Il debito è della società, ma il rischio patrimoniale può arrivare al socio e alla famiglia. Serve simulare cosa succede se la società non riesce a rimborsare.

    Domande prima di firmare

    • chi è debitore principale?
    • chi garantisce e con quali beni?
    • l’ipoteca copre solo capitale o anche interessi e spese?
    • ci sono fideiussioni personali?
    • quale piano di rientro sostiene davvero la società?

    Caso 4: surroga con rata più bassa ma durata più lunga

    Scenario. Sempronio ha 145.000 euro di debito residuo. Una banca propone rata più bassa, ma allunga il mutuo di otto anni.

    Come si gestisce. La rata più bassa non significa automaticamente risparmio. Bisogna confrontare interessi totali, durata, capitale residuo e costo complessivo dell’operazione.

    Confronto minimo

    • rata attuale e nuova rata;
    • debito residuo oggi;
    • interessi totali da oggi a scadenza;
    • durata residua prima e dopo;
    • polizze, spese e condizioni accessorie.

    Quando serve una verifica patrimoniale

    Serve quando l’operazione coinvolge immobili familiari, garanzie personali, debiti d’impresa, ristrutturazioni importanti o surroghe con durata molto più lunga. Prima di firmare garanzie o rinegoziazioni: valuta l’impatto patrimoniale.

    Norme collegate

    Art. 38 T.U.B. sul credito fondiario, art. 40-bis T.U.B. sulla cancellazione delle ipoteche, calcolatore valore catastale.

    Fonti normative verificate

    Domande frequenti

    Il credito fondiario è sempre un mutuo casa?

    No. È un finanziamento a medio-lungo termine garantito da ipoteca su immobili; può riguardare diverse operazioni immobiliari.

    Devo guardare solo il tasso?

    No. Vanno controllati anche capitale, durata, garanzie, spese, assicurazioni e costo totale.

    Dare un immobile personale a garanzia della SRL è rischioso?

    Può esserlo. Se la società non paga, il patrimonio personale messo a garanzia può essere aggredito.

    La surroga conviene sempre?

    No. Va confrontato il costo totale residuo, non solo la rata mensile.

  • Art. 8 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 8 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 17 TUE – Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

    Art. 17 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

    In vigore dal 30/06/2003

    gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60) 1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18. 2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purchè sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore. 3. Il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell’assetto idrogeologico, (1) artistico-storica e ambientale. 4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonchè per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, (2) il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purchè ne derivi un au- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 18-19 26 mento della superficie calpestabile (3). 4 bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonchè di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. (4) Note: (1) Le parole “dell’assetto idrogeologico,“ sono state inserite dall’art. 54, comma 1, lett. d), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (2) Le parole “, nonchè per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico,“ sono state inserite dall’art. 17, comma 1, lett. h), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (3) Le parole “, purchè ne derivi un aumento della superficie calpestabile” sono state inserite dall’art. 17, comma 1, lett. h), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (4) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. h), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l’applicazione della relativa riduzione.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 17, comma 1, lett. h), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Art. 21 SIC – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui a…

    Art. 21 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’ articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’ articolo 230-bis del codice civile , i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’ articolo 2222 del codice civile , i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III ((, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV)) ; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.(10)

    2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.