Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 201/2006 – Riduzione onorari difensore patrocinio a spese dello Stato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 130 del T.U. spese di giustizia, che prevede la riduzione della metà degli onorari al difensore nei processi civili ammessi al patrocinio a spese dello Stato: la diversità di disciplina rispetto al processo penale è giustificata dalla diversità strutturale tra i due riti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che, nel processo civile, gli importi spettanti al difensore nominato per il patrocinato ammesso al beneficio siano ridotti del 50% rispetto alle tariffe ordinarie. Tale riduzione non è prevista per il processo penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede la dimidiazione degli onorari nel solo processo civile, lamentando la violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento rispetto al processo penale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza, ribadendo quanto già affermato nell’ordinanza n. 350 del 2005: la diversità di regime tra processi civili e penali è giustificata dalla diversità strutturale delle situazioni tutelate; il legislatore può legittimamente derogare ai minimi tariffari; il giudice rimettente non ha addotto argomenti nuovi.

    Il principio

    La diversità di disciplina tra il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili e penali trova fondamento nella diversità strutturale dei due riti e degli interessi tutelati, e non integra una violazione del principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Chi può accedere al patrocinio a spese dello Stato?

    Chi non supera la soglia di reddito annuo fissata dalla legge (attualmente indicizzata) può chiedere l’ammissione al patrocinio; il difensore nominato viene pagato dall’erario, con le riduzioni previste dall’art. 130 T.U. per il civile.

    Perché nel penale non c’è la riduzione del 50%?

    Il legislatore ha ritenuto che nel processo penale l’interesse in gioco sia la libertà personale, valore costituzionalmente primario, e che ciò giustifichi una remunerazione piena del difensore anche a spese dell’erario.

    Può un avvocato rifiutare di assistere un soggetto ammesso al patrocinio?

    In linea di principio no, se nominato d’ufficio; la riduzione tariffaria imposta dalla legge è considerata deroga legittima ai minimi tariffari, non una violazione dei doveri deontologici.

  • Corte cost. n. 200/2006 – Potere di grazia del Presidente della Repubblica

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale risolve il conflitto tra il Presidente della Repubblica e il Ministro della giustizia sul potere di grazia: la grazia è un atto presidenziale in senso proprio, che il Ministro deve controfirmare come atto dovuto, senza poter opporre un rifiuto basato su proprie valutazioni di merito.

    Di cosa si tratta

    Il caso trae origine dal diniego del Ministro della giustizia di dare corso alla determinazione presidenziale di concedere la grazia a Ovidio Bompressi, condannato per l’omicidio del commissario Calabresi. Il Ministro aveva affermato che la Costituzione poneva in capo a lui la responsabilità di formulare la proposta di grazia, senza la quale il Capo dello Stato non poteva procedere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il Presidente della Repubblica contro il Ministro della giustizia per la nota del 24 novembre 2004. Il Capo dello Stato denunciava la violazione degli artt. 87 e 89 della Costituzione, lamentando che il rifiuto ministeriale di predisporre il decreto equivalesse a una illegittima codecisione che annullava il potere presidenziale di grazia.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso del Presidente della Repubblica: il potere di grazia è un atto presidenziale in senso sostanziale, espressione della funzione di rappresentanza dell’unità nazionale, che prescinde da valutazioni di opportunità politica. La controfirma del Ministro è atto dovuto; il Guardasigilli può segnalare ragioni ostative ma non opporsi con un diniego definitivo.

    Il principio

    Il potere di grazia spetta in via esclusiva al Presidente della Repubblica, quale atto presidenziale in senso proprio. Il Ministro della giustizia deve controfirmare il relativo decreto, potendo esprimere rilievi ma non esercitare un potere di veto che vanifichi la determinazione presidenziale.

    Domande e risposte

    Cosa è la grazia nel nostro ordinamento?

    La grazia (art. 87, comma 11, Cost.) è un provvedimento di clemenza individuale con cui il Presidente della Repubblica condona in tutto o in parte la pena inflitta a un condannato, per ragioni umanitarie o equitative; si distingue dall’amnistia, che è un atto generale del Parlamento.

    Cosa significa «atto presidenziale in senso proprio»?

    Gli atti presidenziali in senso proprio sono quelli in cui la Costituzione attribuisce la funzione sostanziale al Capo dello Stato; la controfirma ministeriale serve ad assicurare la responsabilità del Governo ma non a condizionare nel merito la decisione presidenziale.

    Quali conseguenze ha avuto questa sentenza?

    Dopo questa sentenza è diventato pacifico che il Presidente della Repubblica può concedere la grazia anche in assenza di una proposta del Ministro, e che quest’ultimo non può bloccare il procedimento con un semplice diniego; restano però aperte questioni sulla procedura istruttoria.

  • Corte cost. n. 199/2006 – Sanzioni chiusura domenicale commercio Lombardia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale lombarda n. 5 del 2004 sulle sanzioni per la mancata chiusura domenicale degli esercizi commerciali, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lombardia aveva inasprito le sanzioni per la violazione dell’obbligo di chiusura domenicale degli esercizi commerciali, prevedendo importi differenziati in base alla tipologia (esercizi di vicinato, strutture medie, grandi strutture) e, in caso di reiterazione, la sospensione dell’attività di vendita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale lombarda n. 5 del 2004 per violazione degli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione, lamentando che la norma regionale avrebbe irragionevolmente discriminato tra tipologie di esercizi e compresso la libertà di iniziativa economica.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per motivazione insufficiente sulla rilevanza: il giudice rimettente non ha adeguatamente verificato se la questione fosse effettivamente necessaria per definire il giudizio a quo, limitandosi ad affermare apoditticamente l’impossibilità di decidere senza previamente risolvere la questione costituzionale.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare specificamente sulla rilevanza della questione, dimostrando che la definizione del giudizio è impossibile indipendentemente dall’esito della questione di legittimità costituzionale, pena l’inammissibilità della rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «rilevanza» della questione di costituzionalità?

    La questione è rilevante quando il giudice a quo non può decidere la causa senza prima applicare la norma sospettata di incostituzionalità: se la questione è irrilevante, la Corte la dichiara inammissibile senza esaminarne il merito.

    Le Regioni possono stabilire sanzioni più severe di quelle statali in materia commerciale?

    In linea di principio sì, nell’ambito delle loro competenze legislative; il punto controverso era se la norma lombarda eccedesse la competenza regionale o violasse la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.

    Cos’è la manifesta inammissibilità e in cosa differisce dalla manifesta infondatezza?

    La manifesta inammissibilità riguarda un difetto processuale (es. motivazione insufficiente sulla rilevanza), la manifesta infondatezza il merito della questione; entrambe consentono alla Corte di decidere in camera di consiglio senza udienza pubblica.

  • Corte cost. n. 198/2006 – Curatore speciale per l’incapace naturale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 78 c.p.c. nella parte in cui non prevede la nomina di un curatore speciale per la parte processuale colpita da incapacità naturale, poiché l’ordinamento già offre adeguate forme di tutela, specie dopo la legge n. 6 del 2004 sull’amministrazione di sostegno.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento civile il Tribunale di Asti aveva accertato che una parte era affetta da grave demenza psichica e si trovava in stato di incapacità naturale, senza però che fosse ancora intervenuto un provvedimento giudiziale di interdizione. Il giudice non disponeva di alcuno strumento per proteggere quella parte nel processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 78 c.p.c., nella parte in cui – secondo il diritto vivente – non prevede la nomina di un curatore speciale per l’incapace naturale privo di tutela legale. Parametri: artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: l’art. 4, comma 5, della legge n. 898 del 1970 (divorzio) è norma eccezionale inapplicabile in via analogica al processo civile ordinario; l’ordinamento, specie dopo la legge n. 6 del 2004 sull’amministrazione di sostegno, prevede già forme di protezione dell’incapace naturale, inclusi provvedimenti provvisori, senza bisogno di una norma ad hoc nel c.p.c.

    Il principio

    Una norma eccezionale non può fungere da parametro per estendere in via analogica una disciplina generale; l’istituto dell’amministrazione di sostegno offre adeguata tutela all’incapace naturale anche durante il giudizio civile.

    Domande e risposte

    Chi è l’incapace naturale?

    Chi versa in uno stato di incapacità di intendere o di volere per cause non ancora giudizialmente accertate (demenza, malattia mentale grave), a differenza dell’interdetto per il quale esiste già un provvedimento del tribunale.

    Cos’è l’amministrazione di sostegno?

    Istituto introdotto dalla legge n. 6 del 2004 che consente al giudice tutelare di nominare un «amministratore» per assistere chi è in difficoltà a provvedere ai propri interessi, anche in via provvisoria e senza incidere sulla capacità legale del beneficiario.

    Cosa prevede l’art. 78 c.p.c.?

    Disciplina la nomina di un curatore speciale quando la parte in giudizio è priva di rappresentante legale o vi è conflitto di interessi tra il legale rappresentante e la parte; la norma è tradizionalmente collegata all’incapacità legale, non naturale.

  • Corte cost. n. 197/2006 – Decadenza controversie lavoro pubblico ante-1998

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa al termine di decadenza del 15 settembre 2000 per le controversie di lavoro pubblico relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998, già esaminata e respinta in precedenti pronunce.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 165 del 2001 ha «privatizzato» il rapporto di pubblico impiego, trasferendo le controversie al giudice ordinario. Per i diritti maturati prima del 30 giugno 1998 è stato fissato un termine di decadenza al 15 settembre 2000 per la proposizione delle domande davanti al giudice amministrativo, scaduto il quale il diritto si estingue.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui fissa il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per le controversie di lavoro pubblico relative al periodo ante-30 giugno 1998. Parametri: artt. 3, 24 e 36 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione: per i parametri degli artt. 3 e 24 Cost. la questione è identica a quella già respinta con le ordinanze n. 382 e n. 213 del 2005; per l’art. 36 Cost. il rimettente non aggiunge ragioni nuove e la censura manca di autonomia rispetto a quella basata sull’art. 24 Cost.

    Il principio

    La reiterazione di questioni già dichiarate manifestamente infondate, senza l’apporto di argomentazioni nuove, non supera il vaglio di ammissibilità dinanzi alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché il termine di decadenza del 15 settembre 2000 era controverso?

    I dipendenti pubblici con diritti maturati prima del 1998 si trovavano in una posizione più sfavorevole rispetto ai privati, soggetti ai soli termini di prescrizione ordinari. La censura riguardava la disparità di trattamento tra le due categorie.

    Cosa cambia tra prescrizione e decadenza?

    La prescrizione è interrompibile e sospendibile; la decadenza è un termine perentorio che, scaduto, estingue definitivamente il diritto senza possibilità di interruzione. La decadenza è pertanto più gravosa per il titolare del diritto.

    Quali altri parametri erano stati invocati?

    Il rimettente aveva richiamato l’art. 36 Cost. (diritto a retribuzione proporzionata e sufficiente), ma la Corte ha ritenuto tale censura priva di autonomia rispetto a quella fondata sull’art. 24 Cost., poiché la norma incide sul processo, non direttamente sul diritto retributivo.

  • Corte cost. n. 196/2006 – Demanio marittimo e aree marine protette

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere nel conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Campania contro lo Stato in merito alla competenza sul rilascio di concessioni demaniali nelle aree marine protette, a seguito di sopravvenuti accordi istituzionali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva impugnato una nota ministeriale del 2003 con cui il Ministero dell’ambiente aveva rivendicato la competenza esclusiva statale al rilascio di concessioni sul demanio marittimo ricadente nelle aree marine protette, materia che la Regione riteneva di propria spettanza ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e del d.lgs. n. 112 del 1998.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra Regione Campania e Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla nota del Ministero dell’ambiente n. SDH/2/2312 del 20 marzo 2003, concernente il riparto di competenze in materia di concessioni demaniali nelle aree marine protette. Parametri: artt. 117 e 118 della Costituzione e art. 118 del d.lgs. n. 112 del 1998.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo istituzionale che ha superato il contrasto all’origine del conflitto, rendendo improcedibile la pronuncia nel merito.

    Il principio

    Quando nel corso di un conflitto di attribuzioni sopravvengono atti o accordi che rimuovono la lesione lamentata, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Chi aveva la competenza sulle concessioni nelle aree marine protette?

    La questione era controversa tra Stato e Regioni: il d.lgs. n. 112 del 1998 attribuiva alle Regioni le concessioni demaniali marittime per finalità diverse dall’approvvigionamento energetico, ma lo Stato rivendicava la sua competenza esclusiva in materia ambientale sulle aree protette.

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    È un esito processuale con cui la Corte constata che il contrasto che aveva dato origine al giudizio è stato eliminato da eventi sopravvenuti, come accordi tra le parti o modifiche normative, senza necessità di pronunciarsi nel merito.

    Qual è la differenza tra conflitto di attribuzioni e giudizio di legittimità costituzionale?

    Nel conflitto di attribuzioni due poteri o enti si contendono la titolarità di una funzione; nel giudizio di legittimità si verifica se una norma contrasta con la Costituzione. Qui la Regione lamentava che lo Stato avesse «usurpato» una funzione amministrativa regionale, non che una legge fosse incostituzionale.

  • Corte cost. n. 135/2006 – Contributo siccità aziende agricole olivicole non fondato

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 135 del 2006, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-septies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, concernente il contributo per la siccità alle aziende agricole olivicole.

    Norma impugnata

    Art. 8-septies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui — modificando la denominazione del contributo per la siccità da “di lire” a “fino a lire” — avrebbe attribuito all’amministrazione un potere discrezionale nella quantificazione del contributo dovuto alle aziende agricole olivicole danneggiate dalla siccità.

    Parametro costituzionale

    Artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione: principio di eguaglianza, diritto di difesa, soggezione del giudice soltanto alla legge, esercizio della funzione giurisdizionale e indipendenza della magistratura — sotto il profilo della norma interpretativa retroattiva che incide su controversie pendenti.

    Giudice rimettente

    Tribunale di Brindisi.

    Esito

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata: la modifica introdotta dall’art. 8-septies non costituisce norma di interpretazione autentica retroattiva né viola i parametri evocati, trattandosi di intervento legislativo che chiarisce la portata della disciplina senza incidere irragionevolmente su situazioni già definite o su procedimenti giurisdizionali in corso in modo tale da ledere i diritti delle parti.

    Principio espresso

    Non ogni modifica legislativa che interviene su una disciplina oggetto di controversie pendenti costituisce norma di interpretazione autentica retroattiva lesiva dei parametri costituzionali: è necessario che l’intervento alteri in modo irragionevole l’esito del giudizio o violi il principio di parità delle armi, requisiti che nel caso di specie la Corte ha escluso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 134/2006 – Livelli essenziali assistenza sanitaria intesa obbligatoria

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 134 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui prevede un semplice parere invece della previa intesa della Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

    Norma impugnata

    Art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nella parte in cui prevede che l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) avvenga previo parere (anziché previa intesa) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

    Parametro costituzionale

    Art. 117 della Costituzione e statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento: potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e principio di leale collaborazione.

    Parti ricorrenti

    Regione Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento, in via principale.

    Esito

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale: la previsione del semplice parere anziché dell’intesa viola il principio di leale collaborazione, poiché la determinazione dei LEA incide sulle competenze regionali concorrenti in materia di tutela della salute e richiede pertanto una forma di coinvolgimento delle Regioni più intensa del mero parere consultivo.

    Principio espresso

    Quando la legislazione statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.) incide sulle competenze legislative regionali concorrenti in materia di tutela della salute, la leale collaborazione impone che le Regioni siano coinvolte attraverso lo strumento dell’intesa e non del mero parere.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 133/2006 – Fondo energie rinnovabili intesa Stato-Regioni mancante

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 133 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nella parte in cui istituisce il fondo per le energie rinnovabili senza prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Norma impugnata

    Art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nella parte in cui, istituendo un fondo per il finanziamento di interventi in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico, non prevedeva la previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

    Parametro costituzionale

    Art. 117, comma 3, della Costituzione: potestà legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

    Parte ricorrente

    Regione Friuli-Venezia Giulia, in via principale.

    Esito

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale: la norma è incostituzionale nella parte in cui non prevede che l’istituzione del fondo e la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse avvengano previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, trattandosi di materia di legislazione concorrente in cui lo Stato deve rispettare il principio di leale collaborazione.

    Principio espresso

    In materia di energia, che rientra nella potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., la legge statale che istituisce fondi per interventi che incidono sulle competenze regionali deve prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, quale espressione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2006 – Autonomie locali Trentino delega Province personale

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 132 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 7 del 2004, nella parte in cui delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano funzioni in materia di personale degli enti locali in violazione dello statuto speciale.

    Norma impugnata

    Art. 55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 3 maggio 2004, n. 7, nella parte in cui delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’esercizio di funzioni regionali in materia di personale degli enti locali, senza rispettare le procedure previste dallo statuto speciale approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

    Parametro costituzionale

    Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione ai limiti e alle procedure per la delega di funzioni regionali alle Province autonome.

    Parte ricorrente

    Governo della Repubblica, in via principale.

    Esito

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 censurato: la Regione Trentino-Alto Adige non può trasferire alle Province autonome funzioni regionali in materia di personale degli enti locali con legge ordinaria, dovendo rispettare le procedure e i limiti fissati dallo statuto speciale, che costituisce norma di rango superiore.

    Principio espresso

    La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell’esercizio della propria potestà legislativa, non può derogare alle disposizioni dello statuto speciale che disciplinano le modalità e i limiti del trasferimento di funzioni alle Province autonome: lo statuto speciale, in quanto fonte di rango costituzionale, vincola anche il legislatore regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 131/2006 – Insindacabilità parlamentare Loreto denunce calunniose

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 131 del 2006, ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GUP del Tribunale di Potenza contro il Senato della Repubblica in relazione alla delibera di insindacabilità adottata a favore dell’ex senatore Loreto per presunte denunce calunniose.

    Atto impugnato

    Delibera del Senato della Repubblica che ha dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione, i comportamenti dell’ex senatore Loreto consistenti in denunce presentate all’autorità giudiziaria, per le quali era in corso un procedimento penale per calunnia dinanzi al GUP del Tribunale di Potenza.

    Parametro costituzionale

    Art. 68, comma 1, della Costituzione: insindacabilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

    Soggetti del conflitto

    Ricorrente: GUP del Tribunale di Potenza. Resistente: Senato della Repubblica.

    Esito

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile nella fase di delibazione preliminare: sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per procedere alla trattazione nel merito, con particolare riguardo alla questione se la presentazione di denunce all’autorità giudiziaria rientri tra gli atti coperti dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.

    Principio espresso

    Il conflitto di attribuzioni sollevato dall’autorità giudiziaria contro una delibera parlamentare di insindacabilità è ammissibile in limine quando la questione dell’estensione della garanzia dell’art. 68, comma 1, Cost. a determinati atti del parlamentare non sia manifestamente infondata e richieda un esame nel merito da parte della Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 130/2006 – Stato di necessità indennizzo danno per evitare danno ad animale

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 130 del 2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2045 del codice civile, nella parte in cui prevede l’indennizzo a favore del terzo danneggiato dallo stato di necessità anche quando il danno sia stato causato per evitare un pericolo a un animale.

    Norma impugnata

    Art. 2045 del codice civile (stato di necessità), nella parte in cui, secondo l’interpretazione del giudice rimettente, impone al soggetto che ha agito in stato di necessità per scongiurare un danno a un animale di corrispondere un indennizzo al terzo che ha subito il pregiudizio.

    Parametro costituzionale

    Art. 3 della Costituzione: principio di eguaglianza e ragionevolezza, sotto il profilo dell’irragionevole equiparazione della tutela dell’animale a quella della persona umana.

    Giudice rimettente

    Tribunale di Cosenza.

    Esito

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: l’art. 2045 c.c. si applica a qualsiasi ipotesi di stato di necessità e l’estensione della tutela agli animali non è irragionevole, essendo coerente con l’evoluzione dell’ordinamento in materia di protezione degli animali. La norma bilancia ragionevolmente l’esigenza di chi agisce in necessità con il diritto del terzo danneggiato a ricevere un indennizzo.

    Principio espresso

    Non è irragionevole che l’art. 2045 c.c. si applichi anche quando lo stato di necessità sia determinato dall’esigenza di evitare un danno a un animale: la protezione degli animali rientra tra i valori tutelati dall’ordinamento e la disciplina dell’indennizzo del terzo danneggiato è una ragionevole soluzione di equilibrio tra interessi contrapposti.

    Norme collegate

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.