Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 129/2006 – Governo territorio Lombardia appalti telecom illegittimità

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 129 del 2006, ha dichiarato parzialmente illegittima la legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005 sul governo del territorio, nella parte relativa agli appalti per opere di urbanizzazione e alla disciplina degli impianti di telecomunicazioni.

    Norma impugnata

    Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare: art. 9, comma 12, e art. 11, comma 3, nella parte in cui disciplinano l’affidamento dei lavori di urbanizzazione senza richiedere il rispetto delle procedure di evidenza pubblica; art. 27 nella parte relativa all’installazione di impianti di telecomunicazioni.

    Parametro costituzionale

    Art. 117, commi 1 e 3, della Costituzione: vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (direttive appalti) e legislazione concorrente in materia di governo del territorio e ordinamento delle comunicazioni.

    Parte ricorrente

    Governo della Repubblica, in via principale.

    Esito

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 12, e 11, comma 3, nella parte in cui consentono l’affidamento diretto dei lavori di urbanizzazione in violazione delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici; e dell’art. 27 nella parte incompatibile con la normativa statale sulle infrastrutture di telecomunicazioni. Ha dichiarato non fondate le restanti censure.

    Principio espresso

    La legislazione regionale in materia di governo del territorio non può derogare agli obblighi comunitari in materia di appalti pubblici, che costituiscono vincolo derivante dall’ordinamento UE ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.; parimenti, la disciplina regionale degli impianti di telecomunicazioni deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale di settore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 128/2006 – Insindacabilità parlamentare Previti comunicato stampa

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 128 del 2006, ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità adottata a favore dell’on. Cesare Previti per dichiarazioni rese con un comunicato stampa.

    Atto impugnato

    Delibera della Camera dei deputati che ha dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione, le dichiarazioni rese dall’on. Cesare Previti attraverso un comunicato stampa, in relazione alle quali era in corso un procedimento penale per diffamazione presso il Tribunale di Roma.

    Parametro costituzionale

    Art. 68, comma 1, della Costituzione: insindacabilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

    Soggetti del conflitto

    Ricorrente: Tribunale di Roma. Resistente: Camera dei deputati.

    Esito

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile nella fase di delibazione preliminare (art. 37, comma 3, legge n. 87/1953): sussistono i requisiti soggettivi (entrambe le parti sono poteri dello Stato) e oggettivi (menomazione delle attribuzioni giurisdizionali dell’autorità giudiziaria) per la trattazione nel merito del conflitto.

    Principio espresso

    Nella fase preliminare di ammissibilità del conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, la Corte verifica soltanto che il ricorrente e il resistente siano poteri dello Stato e che la menomazione delle attribuzioni costituzionali sia astrattamente configurabile, rinviando al merito ogni valutazione sulla fondatezza del conflitto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 127/2006 – Crocifisso aule giudiziarie conflitto attribuzioni

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 127 del 2006, ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal magistrato Tosti contro il Ministro della Giustizia in relazione all’esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie.

    Norma e atto impugnati

    Comportamento omissivo del Ministro della Giustizia, consistente nel mancato ordine di rimozione del crocifisso dalle aule giudiziarie, sollevato dal dott. Luigi Tosti, giudice del Tribunale di Camerino, come conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato.

    Parametro costituzionale

    Principi di laicità dello Stato e di imparzialità della funzione giurisdizionale, desumibili dall’insieme delle disposizioni costituzionali.

    Soggetti del conflitto

    Ricorrente: dott. Luigi Tosti, magistrato (giudice del Tribunale di Camerino). Resistente: Ministro della Giustizia.

    Esito

    La Corte ha dichiarato il conflitto inammissibile: un singolo magistrato non è “potere dello Stato” ai sensi dell’art. 134 Cost. e non è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato. Solo organi costituzionali o di rilevanza costituzionale che esprimono in modo definitivo la volontà del potere cui appartengono possono essere parti di tale conflitto.

    Principio espresso

    Il singolo magistrato non è titolare di attribuzioni costituzionali proprie che possano essere lese da atti di altri poteri dello Stato, e pertanto non è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi degli artt. 37 ss. della legge n. 87 del 1953.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 126/2006 – Risarcimento danno antitrust intese anticoncorrenziali

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 126 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla competenza esclusiva della corte d’appello per le azioni risarcitorie da intese anticoncorrenziali.

    Norma impugnata

    Art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nella parte in cui attribuisce alla corte d’appello competenza esclusiva in primo grado per le azioni di nullità e risarcimento del danno da intese restrittive della concorrenza.

    Parametro costituzionale

    Artt. 3 e 24 della Costituzione: principio di eguaglianza e diritto di difesa (accessibilità alla tutela giurisdizionale).

    Giudice rimettente

    Giudice di pace di Pompei.

    Esito

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza: il giudice di pace rimettente non era competente ratione materiae a conoscere della controversia risarcitoria da intese anticoncorrenziali, sicché la questione non era rilevante nel giudizio a quo.

    Principio espresso

    La questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice privo di competenza a conoscere della materia regolata dalla norma censurata è inammissibile per difetto di rilevanza, non potendo la pronuncia della Corte incidere sull’esito del giudizio rimettente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 125/2006 – Conciliazione obbligatoria telecomunicazioni AGCom

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 125 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all’AGCom nelle controversie con gli operatori di telecomunicazioni.

    Norma impugnata

    Art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), nella parte in cui prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nelle controversie fra utenti e operatori di telecomunicazioni.

    Parametro costituzionale

    Artt. 3, 24 e 25 della Costituzione: principio di eguaglianza, diritto di difesa e diritto al giudice naturale precostituito per legge.

    Giudice rimettente

    Giudice di pace di Capaccio.

    Esito

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza: l’ordinanza di rimessione non illustrava in modo adeguato perché la norma censurata dovesse trovare applicazione nel giudizio a quo né argomentava sufficientemente il dubbio di costituzionalità.

    Principio espresso

    La questione di legittimità costituzionale relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non illustra con adeguata motivazione la rilevanza della questione nel giudizio pendente e il fumus di incostituzionalità della norma censurata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 124/2006 – Credito imposta aree svantaggiate decadenza dati

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 124 del 2006, ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni relative all’art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sul credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate.

    Norma impugnata

    Art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede la decadenza dal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate in caso di mancata comunicazione di determinati dati all’Agenzia delle Entrate.

    Parametro costituzionale

    Artt. 3, 23, 25, 53 e 97 della Costituzione: principio di eguaglianza, riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali, irretroattività della norma penale, capacità contributiva e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Giudice rimettente

    Commissione tributaria provinciale di Avellino.

    Esito

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni riferite agli artt. 23, 25, 53 e 97 Cost. per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, e manifestamente infondata la questione riferita all’art. 3 Cost., ritenendo ragionevole la scelta legislativa di condizionare il beneficio al rispetto di obblighi informativi.

    Principio espresso

    Non viola l’art. 3 Cost. la previsione della decadenza da un beneficio fiscale (credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate) in conseguenza della mancata comunicazione di dati all’amministrazione finanziaria, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole volta a garantire la corretta fruizione dell’agevolazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 123/2006 – Notifica verbale coobbligato solido codice della strada

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 123 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), concernente la notifica del verbale al coobbligato in solido.

    Norma impugnata

    Artt. 200 e 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), nella parte relativa alle modalità di notifica del verbale di contestazione al proprietario del veicolo quale coobbligato solidale con il trasgressore.

    Parametro costituzionale

    Artt. 3 e 24 della Costituzione: principio di eguaglianza e diritto di difesa.

    Giudice rimettente

    Giudice di pace di Palermo.

    Esito

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e della rilevanza nel giudizio a quo: l’ordinanza di rimessione non forniva elementi sufficienti per valutare la non manifesta infondatezza della questione né descriveva adeguatamente il caso sottoposto al giudice rimettente.

    Principio espresso

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere con sufficiente precisione la fattispecie concreta e illustrare in modo non apodittico le ragioni per cui la norma censurata sarebbe applicabile nel giudizio a quo e risulterebbe non manifestamente infondata; la carenza motivazionale su questi profili determina la manifesta inammissibilità della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 122/2006 – Termine notifica cartella esattoriale restituzione atti

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 122 del 2006, ha ordinato la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie rimettenti per rivalutazione alla luce dello ius superveniens intervenuto sulla disciplina dei termini di notifica della cartella di pagamento.

    Norma impugnata

    Art. 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte relativa ai termini entro i quali deve essere notificata la cartella di pagamento al contribuente.

    Parametro costituzionale

    Artt. 3 e 24 della Costituzione: principio di eguaglianza e diritto di difesa del contribuente.

    Giudice rimettente

    Commissione tributaria provinciale di Bologna e Commissione tributaria provinciale di Napoli.

    Esito

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, rilevando che nelle more del giudizio è intervenuto ius superveniens (modifica legislativa della norma impugnata) che impone una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

    Principio espresso

    Quando sopravviene una modifica legislativa della norma censurata nel corso del giudizio di costituzionalità, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti se le questioni sollevate conservino rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 121/2006 – Indennità disoccupazione part-time verticale

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 2006, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 3, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui limita l’indennità di disoccupazione ai lavoratori part-time verticale che prestano attività lavorativa per periodi inferiori all’anno.

    Norma impugnata

    Art. 45, comma 3, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), nella parte relativa all’indennità di disoccupazione per i lavoratori a tempo parziale verticale.

    Parametro costituzionale

    Artt. 3 e 38 della Costituzione: principio di eguaglianza e diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.

    Giudice rimettente

    Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

    Esito

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disciplina censurata non viola il principio di eguaglianza né il diritto alla previdenza, poiché la condizione del lavoratore part-time verticale è oggettivamente diversa da quella del lavoratore a tempo pieno e il legislatore ha ragionevolmente modulato la tutela previdenziale in relazione alla effettiva discontinuità del rapporto di lavoro.

    Principio espresso

    Il legislatore può differenziare il trattamento previdenziale dei lavoratori part-time verticale rispetto ai lavoratori a tempo pieno, in considerazione della strutturale discontinuità della loro prestazione, senza che ciò integri violazione degli artt. 3 e 38 Cost., purché la differenziazione sia razionalmente giustificata dalla diversità delle situazioni poste a confronto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 165/2006 – Adesione all’eccezione di incompetenza territoriale in ogni tempo

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 38, comma secondo, ultimo periodo, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Lamezia Terme. La possibilità per l’attore di aderire in ogni tempo all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta dal convenuto non è irragionevole né lesiva del giusto processo: il convenuto può sempre rinunciare all’eccezione, ed il processo continua davanti al giudice indicato senza perdita del materiale acquisito.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto aveva sollevato in tempo utile un’eccezione di incompetenza territoriale (foro derogabile). L’attore aveva inizialmente contestato l’eccezione, per poi aderire a essa solo allo scadere dei termini istruttori ex art. 184 c.p.c. (dopo che l’istruttoria si era già svolta). Il Tribunale di Lamezia Terme dubitava che consentire all’attore di aderire “in ogni tempo” fosse costituzionale, poiché ciò permetteva manovre dilatorie e rimetteva la scelta del giudice alla discrezione dell’attore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lamezia Terme ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 38, comma secondo, ultima parte, del codice di procedura civile, nella parte in cui consente all’attore di aderire in ogni tempo all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile tempestivamente proposta dal convenuto.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente infondata sotto tutti i profili. (a) Art. 3: il convenuto può sempre rinunciare all’eccezione, escludendo in radice la “posizione passiva di soggezione”. (b) Art. 111: il processo continua davanti al giudice risultante dall’adesione (art. 50 c.p.c.) senza perdita del materiale acquisito, quindi non vi è lesione dell’economia processuale. (c) Art. 24: non emerge alcun pregiudizio al diritto di difesa.

    Il principio

    La possibilità dell’attore di aderire all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta dal convenuto, senza limiti di tempo, è corollario dell’autonomia dispositiva delle parti in materia di competenza. Essa non è irragionevole poiché il convenuto può rinunciare all’eccezione stessa e il processo prosegue davanti al nuovo giudice senza sacrificio del materiale istruttorio.

    Domande e risposte

    Che cosa è l’incompetenza territoriale “derogabile”?

    La competenza territoriale è derogabile quando le norme che la stabiliscono non sono inderogabili per ragioni di ordine pubblico (es. le cause in materia di immobili, di lavoro o di consumatori hanno fori inderogabili). Negli altri casi, le parti possono concordare per iscritto un foro diverso da quello legale.

    Cosa accade al materiale istruttorio acquisito davanti al giudice dichiaratosi incompetente?

    Ai sensi dell’art. 50 c.p.c. (translatio iudicii), il processo prosegue davanti al giudice competente e il materiale già acquisito rimane agli atti. Non vi è perdita delle prove raccolte.

    Il convenuto che ha sollevato l’eccezione è vincolato a mantenerla?

    No: il convenuto può rinunciare all’eccezione di incompetenza territoriale in qualsiasi momento prima della decisione. Questa possibilità di rinuncia è proprio ciò che, secondo la Corte, esclude la “posizione passiva di soggezione” denunciata dal rimettente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 164/2006 – Non punibilità per reati patrimoniali tra coniugi e frode finanziaria

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 649, primo comma, del codice penale sollevata dal Tribunale di Roma. L’ordinanza di rimessione è totalmente carente di motivazione sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza, dedotte in modo puramente assertivo attraverso il semplice rinvio alle eccezioni del difensore, senza che il giudice abbia redatto una motivazione autosufficiente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 649, primo comma, del codice penale prevede la non punibilità per alcuni reati contro il patrimonio (furto, truffa, appropriazione indebita e altri) quando commessi in danno del coniuge non separato legalmente. Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione chiedendo di estendere questa causa di non punibilità anche al reato di cui all’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991 (uso fraudolento di strumenti di pagamento) quando commesso dal coniuge non ancora separato legalmente. Il giudice rimettente, però, aveva motivato il dubbio di incostituzionalità solo rinviando all’eccezione della difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell’art. 649, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non include tra i fatti non punibili (se commessi in danno dei congiunti) quelli previsti dall’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991 (frode in materia di strumenti di pagamento).

    La decisione della Corte

    L’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta e è totalmente carente di motivazione sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza. Il giudice a quo si è limitato a richiamare le eccezioni della difesa senza renderle proprie con una motivazione autosufficiente. La questione è pertanto manifestamente inammissibile.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione incidentale di legittimità costituzionale ha l’onere di motivare autonomamente, con argomenti propri, sia sulla rilevanza nel giudizio a quo sia sulla non manifesta infondatezza. Non è sufficiente rinviare alle eccezioni o alle richieste di una delle parti: l’ordinanza deve essere autosufficiente.

    Domande e risposte

    Quali reati sono coperti dalla non punibilità dell’art. 649 c.p. tra coniugi?

    L’art. 649 c.p. copre i reati contro il patrimonio previsti nel Titolo XIII del codice penale (furto, rapina, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e altri), quando commessi a danno del coniuge non legalmente separato. Non copre i reati di leggi speciali come la frode in materia di strumenti di pagamento.

    L’art. 12 del d.l. n. 143/1991 tutela specifici beni giuridici?

    Sì: il d.l. n. 143 del 1991 (poi convertito nella legge n. 157/1991) tutela l’integrità e la sicurezza del sistema dei pagamenti, non il solo patrimonio individuale. È questa la ragione per cui il legislatore ne ha tenuta distinta la disciplina rispetto ai reati contro il patrimonio del codice penale.

    La non punibilità tra coniugi è ancora vigente?

    Sì, l’art. 649 c.p. è tuttora vigente nei suoi limiti originari, anche se la sua ratio è discussa: tutela la coesione familiare evitando che questioni patrimoniali interne alla coppia sfocino in procedimenti penali, salvo che vi sia separazione legale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 163/2006 – Estinzione processo per rinuncia al ricorso regione Abruzzo

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    La Corte dichiara estinto il processo nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio contro la legge della Regione Abruzzo n. 20 del 2003. La Regione non si era costituita in giudizio e il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso, poiché le disposizioni impugnate erano state espressamente abrogate e la materia era stata riformata in senso conforme ai rilievi governativi dalla successiva legislazione regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato alcuni commi della legge regionale abruzzese che, da un lato, consentivano l’accesso a un ruolo dirigenziale di vigilanza e ispezione del lavoro per anzianità senza concorso (con asserita violazione dell’art. 97 Cost.) e, dall’altro, prevedevano uno stanziamento di 100.000 euro con asserita carenza di copertura (art. 81 Cost.). Nelle more del giudizio, la Regione Abruzzo aveva abrogato le disposizioni impugnate e riformato la materia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, commi 6, 7 e 18, della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 20, in riferimento agli artt. 97 e 81 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte prende atto della rinuncia al ricorso depositata il 3 marzo 2006 dal Presidente del Consiglio (delibera del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2006). In assenza di parte costituita, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    In un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, quando la parte convenuta (Regione) non si è costituita e il ricorrente (Stato) rinuncia al ricorso, il processo si estingue. L’abrogazione della norma impugnata da parte del legislatore regionale e la sua sostituzione con una disciplina conforme ai rilievi costituzionali eliminano l’interesse a proseguire il giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa comporta l’estinzione del processo costituzionale?

    L’estinzione determina la cessazione del giudizio senza pronuncia nel merito: la Corte non si esprime sulla costituzionalità della norma originariamente impugnata, che nel frattempo era già stata abrogata.

    Perché la copertura finanziaria di 100.000 euro era contestata?

    Il ricorrente sosteneva che il comma 18 della legge (che stanziava 100.000 euro su un nuovo capitolo di bilancio) mancasse di adeguata copertura finanziaria in violazione dell’art. 81, comma quarto, Cost. Con l’abrogazione della norma e la rinuncia al ricorso, la questione non è stata esaminata nel merito.

    Perché l’accesso per anzianità a un ruolo dirigenziale violava l’art. 97 Cost.?

    L’art. 97 Cost. impone che l’accesso agli impieghi pubblici avvenga tramite concorso. Un’automatica confluenza nel ruolo dirigenziale basata sulla sola anzianità, senza selezione, viola questo principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Norme collegate

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.