Autore: Andrea Marton

  • Art. 7 quater TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE

    Art. 7 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE

    In vigore dal 01/07/1998

    1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento UE con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, di banche UE con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall’articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all’Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l’intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

    2. L’autorità di vigilanza che procede adotta i provvedimenti necessari, sentita l’altra autorità, compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell’intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando: a) mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell’autorità competente dello Stato in cui l’intermediario ha sede legale; b) risultano violazioni delle norme di comportamento; c) le irregolarità commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell’articolo 5, comma 1; d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

    3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall’autorità che li ha adottati all’autorità competente dello Stato UE in cui l’intermediario ha sede legale.

    4. Se vi è fondato sospetto che un’impresa di investimento UE o una banca UE, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia o la Consob informano l’autorità competente dello Stato membro in cui l’intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente, l’intermediario persiste nell’agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d’Italia o la Consob, dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro in cui l’intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d’Italia o la Consob procedono sentita l’altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.

    5. ((Il comma 4 si applica anche nel caso di violazioni da parte:)) a) ((di imprese di investimento UE o banche UE, con succursale in Italia;)) b) ((di società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia. In tale caso: 1) la Consob informa la Banca d’Italia e l’AESFEM; 2) la Banca d’Italia, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, informa la Consob e il CERS.)) ((132))

    6. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell’impresa d’investimento UE o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d’Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall’autorità competente dello Stato d’origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine. (73)

  • Art. 11 Antiriciclaggio – Organismi di autoregolamentazione (1)

    Art. 11 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Organismi di autoregolamentazione (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza. 2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (2) cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (3). 3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all’uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali. 4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività. 4 bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all’articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni: a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente; b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4; c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell’articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette. (4) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 12 31 esercenti attività finanziaria). – 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento; d) le società di intermediazione mobiliare (SIM); e) le società di gestione del risparmio (SGR); f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) […] m) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB; m-bis) le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì: a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; c) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; d) […]. 3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono: a) i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g); c) i mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies, comma 2, del TUB; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell’articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB. 3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della medesima legge. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l’applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all’autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all’articolo 36, comma 4. 6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all’autorità di vigilanza di settore.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 5, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. – l’art. 27, comma 1, DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, in vigore dal 17.10.2012. – l’art. 36, comma 2, DLgs. 27.1.2010 n. 11, pubblicato in G.U. 13.2.2010 n. 36, S.O. n. 29. (2) Le parole “nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. f), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. f), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. n), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. CAPO III – Cooperazione nazionale e internazionale

  • Art. 16 SIC – Delega di funzioni

    Art. 16 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Delega di funzioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

    2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

    3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. ((L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma

    4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e

    2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

  • Art. 12 Accertamento – [Presentazione delle dichiarazioni] (1)

    Art. 12 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Presentazione delle dichiarazioni] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 9, comma 9, DPR 22.7.1998 n. 322, pubblicato in G.U. 7.9.1998 n. 208. Testo precedente: “(Presentazione delle dichiarazioni) – 1. La dichiarazione è presentata all’Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell’Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d’imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le società di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all’amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l’amministrazione finanziaria è gratuito. 2. Ai soli fini dell’applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze; d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 12 bis-13 11 3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall’amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L’abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale. 4. La dichiarazione può essere presentata all’amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto d’imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere in via telematica all’amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione. 6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all’Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse. 7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all’ufficio postale ovvero trasmessa all’amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. 8. Le società che trasmettono la dichiarazione direttamente all’amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall’articolo 43, la dichiarazione, della quale l’amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all’articolo 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d’imposta per il periodo previsto dall’articolo 43. 9. Salva l’applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d’opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d’imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione. 10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca o dell’ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell’Amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti. 11. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell’Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.”.

  • Art. 7 octies TUF – Poteri di contrasto all’abusivismo

    Art. 7 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di contrasto all’abusivismo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione. ((1-bis. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto))

  • Articolo 222 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 222 CCII – Disciplina dei crediti prededucibili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio dell’impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 124.

    2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell’articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

    3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

    4. Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.

  • Art. 7 novies TUF – (Riserve di capitale)

    Art. 7 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Riserve di capitale)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. La Banca d’Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE , nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 , quale autorità designata ai sensi di tali normative europee nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.)) ((73))

  • Art. 15 SIC – Misure generali di tutela

    Art. 15 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure generali di tutela

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. z-bis) ((la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62.))

    2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

  • Art. 14 TUE – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

    Art. 14 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

    In vigore dal 30/06/2003

    16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. 1 bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (1) 2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonchè le destinazioni d’uso ammissibili (2), fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. f), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 17, comma 1, lett. e), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Le parole “nonchè le destinazioni d’uso ammissibili” sono state sostituite alle precedenti “nonchè, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d’uso” dall’art. 10, comma 1, lett. f), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. In precedenza, le parole “nonchè, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d’uso,“ erano state inserite dall’art. 17, comma 1, lett. e), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Art. 7 duodecies TUF – Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus

    Art. 7 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 , le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo.

    1-bis. ((Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto.))