Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 344/2007 – demanio marittimo porto Viareggio e competenze regionali

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    Con sentenza n. 344/2007, la Corte costituzionale si è pronunciata sul conflitto di attribuzione. La Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione a una nota ministeriale che riassumeva in capo allo Stato le competenze in materia di concessi La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di competenze legislative Stato-Regioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione a una nota ministeriale che riassumeva in capo allo Stato le competenze in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo del porto di Viareggio, materia che secondo la Regione rientrava nelle proprie attribuzioni. Il procedimento è relativo a conflitto di attribuzione tra enti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è nota del Ministero delle infrastrutture prot. MINFTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006 (concessioni demanio marittimo porto Viareggio). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Regione Toscana. I parametri costituzionali evocati sono: art. 117 Cost., art. 118 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte si è pronunciata sul conflitto di attribuzione, decidendo nel merito secondo quanto previsto dal dispositivo della sentenza.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri o tra enti dello Stato si fonda sul principio dell’equilibrio costituzionale tra i poteri e sul rispetto delle competenze fissate dalla Costituzione. La Corte è l’arbitro ultimo di tali conflitti, garantendo che nessun potere invada la sfera riservata agli altri.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri o tra enti?

    Il conflitto di attribuzione è lo strumento con cui un potere o ente costituzionalmente garantito si rivolge alla Corte quando un atto di un altro soggetto invade la sua sfera di competenza. La Corte stabilisce a chi spetta l’attribuzione controversa, eventualmente annullando l’atto.

    Che cosa significa insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera delibera se un atto concreto rientri in tale garanzia, ma la magistratura può contestare tale delibera con il conflitto di attribuzione.

    Come valuta la Corte se una dichiarazione è coperta da insindacabilità?

    La Corte verifica se esiste un «nesso funzionale» tra l’atto parlamentare e le dichiarazioni rese al di fuori del Parlamento (c.d. teoria del «collegamento funzionale»). Non basta la qualità di parlamentare: occorre che le dichiarazioni extra-parlamentari corrispondano sostanzialmente a un atto parlamentare compiuto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 343/2007 – processo societario e delega legislativa carente

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    Con ordinanza n. 343/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità della legge delega per la riforma del diritto societario (l. 366/2001) nella parte in cui non indicava principi La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di diritto bancario e societario.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità della legge delega per la riforma del diritto societario (l. 366/2001) nella parte in cui non indicava principi e criteri direttivi sufficienti per il giudizio ordinario di primo grado, con conseguente eccesso di delega del d.lgs. 5/2003. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e artt. 2-17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (rito societario). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Tribunale di Napoli. I parametri costituzionali evocati sono: art. 76 Cost..

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi.

    Il principio

    Il principio ricavabile è che la questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti processuali: corretta individuazione della norma impugnata, indicazione del parametro costituzionale, motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza. L’omissione anche di uno solo di tali elementi comporta la dichiarazione di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

    La manifesta inammissibilità è la risposta della Corte quando la questione presenta difetti processuali evidenti: mancanza di motivazione sulla rilevanza, erronea individuazione del parametro, insufficiente descrizione della fattispecie o ragioni di inammissibilità già note. In tal caso la Corte decide in camera di consiglio, senza udienza pubblica.

    Cosa può fare il giudice a quo dopo la dichiarazione di inammissibilità?

    Il giudice a quo può in linea di principio sollevare nuovamente la questione se riesce a superare i profili che avevano determinato l’inammissibilità: meglio motivando la rilevanza, identificando correttamente il parametro costituzionale o correggendo altri vizi della precedente ordinanza di rimessione.

    Perché la Corte usa un’ordinanza invece di una sentenza in questi casi?

    L’ordinanza è la forma processuale prescelta dalla Corte per le decisioni di carattere processuale (inammissibilità manifesta, infondatezza manifesta) che non richiedono un esame approfondito nel merito. È adottata in camera di consiglio, senza udienza pubblica, ed è una forma di rito abbreviato del giudizio costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 342/2007 – insindacabilità parlamentare Sgarbi e diffamazione

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    Con sentenza n. 342/2007, la Corte costituzionale si è pronunciata sul conflitto di attribuzione. La Corte di appello di Brescia ha promosso conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati che aveva deliberato la insindacabilità delle dichiarazioni del deputato V La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di rapporti tra poteri dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La Corte di appello di Brescia ha promosso conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati che aveva deliberato la insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi rese durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani», dichiarazioni per le quali era in corso un procedimento per diffamazione a mezzo stampa. Il procedimento è relativo a conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è art. 68, primo comma, della Costituzione. Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Corte d’appello di Brescia. I parametri costituzionali evocati sono: art. 68 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte si è pronunciata sul conflitto di attribuzione, decidendo nel merito secondo quanto previsto dal dispositivo della sentenza.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri o tra enti dello Stato si fonda sul principio dell’equilibrio costituzionale tra i poteri e sul rispetto delle competenze fissate dalla Costituzione. La Corte è l’arbitro ultimo di tali conflitti, garantendo che nessun potere invada la sfera riservata agli altri.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri o tra enti?

    Il conflitto di attribuzione è lo strumento con cui un potere o ente costituzionalmente garantito si rivolge alla Corte quando un atto di un altro soggetto invade la sua sfera di competenza. La Corte stabilisce a chi spetta l’attribuzione controversa, eventualmente annullando l’atto.

    Che cosa significa insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera delibera se un atto concreto rientri in tale garanzia, ma la magistratura può contestare tale delibera con il conflitto di attribuzione.

    Come valuta la Corte se una dichiarazione è coperta da insindacabilità?

    La Corte verifica se esiste un «nesso funzionale» tra l’atto parlamentare e le dichiarazioni rese al di fuori del Parlamento (c.d. teoria del «collegamento funzionale»). Non basta la qualità di parlamentare: occorre che le dichiarazioni extra-parlamentari corrispondano sostanzialmente a un atto parlamentare compiuto.

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  • Corte cost. n. 341/2007 – anatocismo bancario e delegazione al CICR

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    Con sentenza n. 341/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità della norma che delegava al CICR la disciplina della capitalizzazione degli interessi bancari (anatocismo), rit La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di diritto bancario e societario.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità della norma che delegava al CICR la disciplina della capitalizzazione degli interessi bancari (anatocismo), ritenendo che tale delega in bianco violasse la riserva di legge e il principio di uguaglianza. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è art. 25, comma 2, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, aggiuntivo del comma 2 all’art. 120 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Tribunale ordinario di Catania. I parametri costituzionali evocati sono: art. 1 Cost., art. 3 Cost., art. 70 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte dichiarata la illegittimità costituzionale – proprio per eccesso di delega – del comma 3 del medesimo art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, ritenendo che, sulla base degli stessi rilievi in tale occasione formulati, sia fondat.

    Il principio

    Tribunale ordinario di Catania dubita della legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nella parte in cui esso modificando l’art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), vi inserisce un comma 2 dal seguente tenore: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere

    Domande e risposte

    Cosa accade concretamente quando una norma è dichiarata incostituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia giuridica dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla; i processi in corso vengono sospesi in attesa che il giudice a quo ne tragga le conseguenze; le sentenze già passate in giudicato rimangono in via di principio ferme.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In via incidentale, solo un giudice nel corso di un giudizio può sollevare la questione, ritenendola rilevante per la decisione e non manifestamente infondata. Le parti private non possono farlo direttamente: devono eccepirlo dinanzi al giudice e poi è il giudice che decide se rimettere la questione alla Corte.

    Che cosa è l’«illegittimità consequenziale»?

    L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre disposizioni connesse a quella impugnata, anche se non direttamente sottoposte al suo esame, quando la loro incostituzionalità è logicamente consequenziale a quella dichiarata.

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  • Corte cost. n. 340/2007 – rito societario e eccesso di delega legislativa

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    Con sentenza n. 340/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità di una norma del rito societario (d.lgs. 5/2003) nella parte in cui regola la comparsa di risposta, contestando La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di diritto bancario e societario.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità di una norma del rito societario (d.lgs. 5/2003) nella parte in cui regola la comparsa di risposta, contestando l’eccesso di delega rispetto alla legge n. 366/2001 e la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è art. 13, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (rito societario). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Tribunale di Catania. I parametri costituzionali evocati sono: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 76 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, nella parte in cui stabilisce: «in quest’ultimo caso i fatti affermati dall’attore, anche quando il c.

    Il principio

    h;– Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in via subordinata in riferimento all’art. 3 Cost. e, in via ancor più gradata, in riferimento all’art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366

    Domande e risposte

    Cosa accade concretamente quando una norma è dichiarata incostituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia giuridica dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla; i processi in corso vengono sospesi in attesa che il giudice a quo ne tragga le conseguenze; le sentenze già passate in giudicato rimangono in via di principio ferme.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In via incidentale, solo un giudice nel corso di un giudizio può sollevare la questione, ritenendola rilevante per la decisione e non manifestamente infondata. Le parti private non possono farlo direttamente: devono eccepirlo dinanzi al giudice e poi è il giudice che decide se rimettere la questione alla Corte.

    Che cosa è l’«illegittimità consequenziale»?

    L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre disposizioni connesse a quella impugnata, anche se non direttamente sottoposte al suo esame, quando la loro incostituzionalità è logicamente consequenziale a quella dichiarata.

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  • Corte cost. n. 339/2007 – legge sull’agriturismo e competenze regionali

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    Con sentenza n. 339/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Le Regioni Lazio e Toscana hanno impugnato in via principale la legge statale sull’agriturismo del 2006, ritenendo che essa, abrogando la legge del 1985, avesse invaso le com La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di competenze legislative Stato-Regioni.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Lazio e Toscana hanno impugnato in via principale la legge statale sull’agriturismo del 2006, ritenendo che essa, abrogando la legge del 1985, avesse invaso le competenze legislative regionali residuali in materia di agricoltura e turismo, attribuite alle Regioni dall’art. 117 Cost. Il procedimento è relativo a giudizio in via principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Regioni Lazio e Toscana. I parametri costituzionali evocati sono: art. 117 Cost., art. 120 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f), dell’art. 5, commi 4 e 5, dell’art. 6, commi 2 e 3, dell’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo); b) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui, nell’istituire l’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, n.

    Il principio

    Regioni Lazio e Toscana con due ricorsi, il primo notificato il 10 maggio 2006, il secondo il 13 maggio 2006, ed entrambi depositati il successivo 16 maggio, impugnano varie disposizioni contenute nella legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), per violazione degli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione. 2. – L’identità di materia e l’analogia delle questioni prospettate rendono opportuna la riunione dei ricorsi al fine della loro trattazione congiunta e della loro decisione con un’unica sentenza. Le ricorrenti pongono a fondamento delle censure la medesima premessa, cioè c

    Domande e risposte

    Cosa accade concretamente quando una norma è dichiarata incostituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia giuridica dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla; i processi in corso vengono sospesi in attesa che il giudice a quo ne tragga le conseguenze; le sentenze già passate in giudicato rimangono in via di principio ferme.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In via incidentale, solo un giudice nel corso di un giudizio può sollevare la questione, ritenendola rilevante per la decisione e non manifestamente infondata. Le parti private non possono farlo direttamente: devono eccepirlo dinanzi al giudice e poi è il giudice che decide se rimettere la questione alla Corte.

    Che cosa è l’«illegittimità consequenziale»?

    L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre disposizioni connesse a quella impugnata, anche se non direttamente sottoposte al suo esame, quando la loro incostituzionalità è logicamente consequenziale a quella dichiarata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 338/2007 – segreto di Stato caso Abu Omar, GIP Milano

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    Con ordinanza n. 338/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione. Il GIP del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio in relazione all’opposizione del segreto di Stato sulla vicenda del s La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di rapporti tra poteri dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio in relazione all’opposizione del segreto di Stato sulla vicenda del sequestro di Abu Omar, ritenendo lesa la propria indipendenza e le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria. Il procedimento è relativo a conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è nota del Presidente del Consiglio n. USG/2.SP/1318/50/347 dell’11 novembre 2005 e nota del 26 luglio 2006 (segreto di Stato sequestro Abu Omar). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Sezione GIP del Tribunale di Milano. I parametri costituzionali evocati sono: art. 101 Cost., art. 104 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione, riconoscendo la legittimazione soggettiva del ricorrente e la sussistenza di una menomazione effettiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite. Il giudizio prosegue nel merito.

    Il principio

    Il principio è che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere costituzionale ritiene che un atto di un altro potere abbia leso o menomato le sue attribuzioni costituzionalmente garantite. La verifica dell’ammissibilità si svolge in camera di consiglio prima che il giudizio prosegua nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione è previsto dall’art. 134 della Costituzione. Si verifica quando un potere dello Stato (es. autorità giudiziaria, Parlamento) ritiene che un atto di un altro potere abbia invaso o menomato le sue attribuzioni. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti.

    Come si articola il giudizio sul conflitto di attribuzione?

    Il giudizio si svolge in due fasi: nella prima la Corte verifica in camera di consiglio se il conflitto è ammissibile (legittimazione soggettiva, menomazione effettiva). Se lo dichiara ammissibile, notifica il ricorso alla controparte e il giudizio prosegue nel merito con udienza pubblica.

    Cos’è il segreto di Stato e come si rapporta alla magistratura?

    Il segreto di Stato è un istituto che consente all’Esecutivo di sottrarre alla cognizione della magistratura atti o documenti che, se divulgati, lederebbero la sicurezza nazionale. La sua opposizione da parte del Presidente del Consiglio può dar luogo a conflitto di attribuzione se la magistratura lo ritiene illegittimo o eccessivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 337/2007 – segreto di Stato caso Abu Omar, Procura Milano

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con ordinanza n. 337/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione. Il Procuratore della Repubblica di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio che aveva opposto il segreto di Stato su tutti i fatti concernen La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di rapporti tra poteri dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il Procuratore della Repubblica di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio che aveva opposto il segreto di Stato su tutti i fatti concernenti il sequestro di Abu Omar, avvenuto a Milano il 17 febbraio 2003 nell’ambito di una operazione di rendition straordinaria. Il procedimento è relativo a conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è nota del Presidente del Consiglio dei ministri n. USG/2.SP/813/50/347 del 26 luglio 2006 (segreto di Stato su sequestro Abu Omar). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano. I parametri costituzionali evocati sono: art. 101 Cost., art. 112 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione, riconoscendo la legittimazione soggettiva del ricorrente e la sussistenza di una menomazione effettiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite. Il giudizio prosegue nel merito.

    Il principio

    Il principio è che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere costituzionale ritiene che un atto di un altro potere abbia leso o menomato le sue attribuzioni costituzionalmente garantite. La verifica dell’ammissibilità si svolge in camera di consiglio prima che il giudizio prosegua nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione è previsto dall’art. 134 della Costituzione. Si verifica quando un potere dello Stato (es. autorità giudiziaria, Parlamento) ritiene che un atto di un altro potere abbia invaso o menomato le sue attribuzioni. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti.

    Come si articola il giudizio sul conflitto di attribuzione?

    Il giudizio si svolge in due fasi: nella prima la Corte verifica in camera di consiglio se il conflitto è ammissibile (legittimazione soggettiva, menomazione effettiva). Se lo dichiara ammissibile, notifica il ricorso alla controparte e il giudizio prosegue nel merito con udienza pubblica.

    Cos’è il segreto di Stato e come si rapporta alla magistratura?

    Il segreto di Stato è un istituto che consente all’Esecutivo di sottrarre alla cognizione della magistratura atti o documenti che, se divulgati, lederebbero la sicurezza nazionale. La sua opposizione da parte del Presidente del Consiglio può dar luogo a conflitto di attribuzione se la magistratura lo ritiene illegittimo o eccessivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 336/2007 – espulsione straniero padre convivente donna incinta

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    Con ordinanza n. 336/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Il Giudice di pace di Novara ha sollevato questione di legittimità del divieto di espulsione nella parte in cui non lo estende allo straniero clandestino convivente di una d La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di diritti degli stranieri e unità familiare.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Novara ha sollevato questione di legittimità del divieto di espulsione nella parte in cui non lo estende allo straniero clandestino convivente di una donna in stato di gravidanza di cui sia padre del nascituro. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è art. 19, comma 2, lettera d), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Giudice di pace di Novara. I parametri costituzionali evocati sono: art. 2 Cost., art. 3 Cost., art. 29 Cost..

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Novara.

    Il principio

    Il principio è che le norme impugnate sono compatibili con i parametri costituzionali evocati. La manifesta infondatezza consente alla Corte di decidere in camera di consiglio senza udienza pubblica, chiudendo il giudizio senza entrare in un approfondito esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «manifestamente infondata»?

    Una questione è manifestamente infondata quando la Corte ritiene evidente, senza necessità di approfondimento, che la norma impugnata non contrasta con il parametro costituzionale evocato. È una decisione nel merito, seppure abbreviata, che chiude il giudizio in camera di consiglio.

    Quali sono le differenze tra inammissibilità e infondatezza manifesta?

    L’inammissibilità riguarda difetti formali o processuali della questione (es. mancanza di motivazione). L’infondatezza manifesta è invece una decisione nel merito: la Corte afferma che la norma impugnata è conforme alla Costituzione. Solo la seconda fa stato sulla conformità della norma.

    Il giudice a quo è vincolato alla decisione di infondatezza manifesta?

    Sì: la dichiarazione di manifesta infondatezza è una risposta nel merito che vincola il giudice a quo ad applicare la norma. Tuttavia, il giudice può sollevare nuovamente la questione se la Corte decide in senso positivo in un successivo giudizio sulle stesse norme, oppure se emergono nuovi e diversi profili di incostituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 335/2007 – ricongiungimento familiare figlio maggiorenne invalido

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con ordinanza n. 335/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità della norma sul ricongiungimento familiare nella parte in cui limita il diritto al ricongiungimento col figlio La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di diritti degli stranieri e unità familiare.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità della norma sul ricongiungimento familiare nella parte in cui limita il diritto al ricongiungimento col figlio maggiorenne a carico solo ai casi di invalidità totale, escludendo le invalidità parziali. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è art. 29, comma 1, lettera b-bis), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Tribunale di Firenze. I parametri costituzionali evocati sono: art. 3 Cost., art. 29 Cost., art. 30 Cost..

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.

    Il principio

    Il principio ricavabile è che la questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti processuali: corretta individuazione della norma impugnata, indicazione del parametro costituzionale, motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza. L’omissione anche di uno solo di tali elementi comporta la dichiarazione di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

    La manifesta inammissibilità è la risposta della Corte quando la questione presenta difetti processuali evidenti: mancanza di motivazione sulla rilevanza, erronea individuazione del parametro, insufficiente descrizione della fattispecie o ragioni di inammissibilità già note. In tal caso la Corte decide in camera di consiglio, senza udienza pubblica.

    Cosa può fare il giudice a quo dopo la dichiarazione di inammissibilità?

    Il giudice a quo può in linea di principio sollevare nuovamente la questione se riesce a superare i profili che avevano determinato l’inammissibilità: meglio motivando la rilevanza, identificando correttamente il parametro costituzionale o correggendo altri vizi della precedente ordinanza di rimessione.

    Perché la Corte usa un’ordinanza invece di una sentenza in questi casi?

    L’ordinanza è la forma processuale prescelta dalla Corte per le decisioni di carattere processuale (inammissibilità manifesta, infondatezza manifesta) che non richiedono un esame approfondito nel merito. È adottata in camera di consiglio, senza udienza pubblica, ed è una forma di rito abbreviato del giudizio costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 334/2007 – opposizione decreto ingiuntivo e orario cancelleria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza n. 334/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità degli artt. 147 e 641 c.p.c. nella parte in cui, combinati, rendono tardiva un’opposizione a decreto ingiun La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di procedura civile e diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità degli artt. 147 e 641 c.p.c. nella parte in cui, combinati, rendono tardiva un’opposizione a decreto ingiuntivo notificata nell’ultimo giorno utile ma non depositabile entro quell’ora in cancelleria perché già chiusa. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è artt. 147, 415, 447-bis e 641 del codice di procedura civile. Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Tribunale ordinario di Salerno, sezione distaccata di Cava de’ Tirreni. I parametri costituzionali evocati sono: art. 3 Cost., art. 24 Cost..

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt.

    Il principio

    Il principio ricavabile è che la questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti processuali: corretta individuazione della norma impugnata, indicazione del parametro costituzionale, motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza. L’omissione anche di uno solo di tali elementi comporta la dichiarazione di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

    La manifesta inammissibilità è la risposta della Corte quando la questione presenta difetti processuali evidenti: mancanza di motivazione sulla rilevanza, erronea individuazione del parametro, insufficiente descrizione della fattispecie o ragioni di inammissibilità già note. In tal caso la Corte decide in camera di consiglio, senza udienza pubblica.

    Cosa può fare il giudice a quo dopo la dichiarazione di inammissibilità?

    Il giudice a quo può in linea di principio sollevare nuovamente la questione se riesce a superare i profili che avevano determinato l’inammissibilità: meglio motivando la rilevanza, identificando correttamente il parametro costituzionale o correggendo altri vizi della precedente ordinanza di rimessione.

    Perché la Corte usa un’ordinanza invece di una sentenza in questi casi?

    L’ordinanza è la forma processuale prescelta dalla Corte per le decisioni di carattere processuale (inammissibilità manifesta, infondatezza manifesta) che non richiedono un esame approfondito nel merito. È adottata in camera di consiglio, senza udienza pubblica, ed è una forma di rito abbreviato del giudizio costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 333/2007 – tassa automobilistica e deprezzamento nel tempo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza n. 333/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. La Commissione tributaria provinciale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della tassa sugli autoveicoli nella parte in cui non prevede la progressiv La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di diritto tributario.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della tassa sugli autoveicoli nella parte in cui non prevede la progressiva diminuzione dell’importo in corrispondenza della perdita di valore del bene con il passare del tempo. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico tasse automobilistiche) e dell’art. 1 del d.m. 27 dicembre 1997. Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Commissione tributaria provinciale di Roma. I parametri costituzionali evocati sono: art. 3 Cost., art. 42 Cost., art. 53 Cost..

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.

    Il principio

    Il principio ricavabile è che la questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti processuali: corretta individuazione della norma impugnata, indicazione del parametro costituzionale, motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza. L’omissione anche di uno solo di tali elementi comporta la dichiarazione di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

    La manifesta inammissibilità è la risposta della Corte quando la questione presenta difetti processuali evidenti: mancanza di motivazione sulla rilevanza, erronea individuazione del parametro, insufficiente descrizione della fattispecie o ragioni di inammissibilità già note. In tal caso la Corte decide in camera di consiglio, senza udienza pubblica.

    Cosa può fare il giudice a quo dopo la dichiarazione di inammissibilità?

    Il giudice a quo può in linea di principio sollevare nuovamente la questione se riesce a superare i profili che avevano determinato l’inammissibilità: meglio motivando la rilevanza, identificando correttamente il parametro costituzionale o correggendo altri vizi della precedente ordinanza di rimessione.

    Perché la Corte usa un’ordinanza invece di una sentenza in questi casi?

    L’ordinanza è la forma processuale prescelta dalla Corte per le decisioni di carattere processuale (inammissibilità manifesta, infondatezza manifesta) che non richiedono un esame approfondito nel merito. È adottata in camera di consiglio, senza udienza pubblica, ed è una forma di rito abbreviato del giudizio costituzionale.

    Norme collegate