Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 305/2007 – Conflitto attribuzioni Bossi, inammissibilità

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    Con sentenza n. 305/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma in composizione monocratica nei confronti della Camera dei deputati, relativo alle dichiarazioni del deputato Umberto Bossi nel procedimento civile per diffamazione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma era investito di una causa civile promossa da CGIL e Sergio Cofferati contro il deputato Umberto Bossi per dichiarazioni ritenute diffamatorie apparse su «Il Messaggero». Il tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili tali dichiarazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Tribunale di Roma (composizione monocratica) contro Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Bossi ex art. 68, primo comma, Cost. — nel corso di procedimento civile per diffamazione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Il conflitto non può essere proposto da un giudice civile in procedimento sull’illecito del parlamentare per carenza dei requisiti di ammissibilità.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità parlamentare è inammissibile quando il giudice ricorrente non sia un giudice penale ma civile che procede per i soli effetti risarcitori: occorre verificare caso per caso se sussistano i presupposti processuali del conflitto.

    Domande e risposte

    Il giudice civile può sollevare conflitto di attribuzioni?

    In linea di principio sì, se è un «potere dello Stato» nell’esercizio di funzioni giurisdizionali. Tuttavia la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto in questo caso per difetto dei requisiti di ammissibilità.

    L’insindacabilità parlamentare vale anche nel processo civile?

    Sì: l’art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari anche dall’azione civile di risarcimento del danno.

    Cos’è il «conflitto tra poteri dello Stato»?

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 134 Cost.) è il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un organo chiede l’annullamento di un atto di un altro organo che abbia invaso o menomato le sue attribuzioni.

  • Corte cost. n. 304/2007 – Insindacabilità senatore Castelli

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    Con sentenza n. 304/2007, la Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal GUP del Tribunale di Roma contro il Senato della Repubblica: ha dichiarato che non spettava al Senato affermare l’insindacabilità del senatore Roberto Castelli e ha annullato la relativa delibera.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Roma stava giudicando il senatore Roberto Castelli per dichiarazioni rese fuori dall’Aula parlamentare. Il Senato aveva deliberato che si trattava di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il giudice ha promosso conflitto di attribuzioni chiedendo l’annullamento della delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: GUP del Tribunale di Roma contro Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 30 giugno 2004 che dichiarava l’insindacabilità del senatore Castelli ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni del senatore Castelli costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68, primo comma, Cost., e annulla di conseguenza la relativa delibera della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

    Il principio

    Perché una dichiarazione extra-parlamentare sia coperta dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., è necessario un nesso funzionale diretto e specifico con l’esercizio delle funzioni parlamentari: non basta la mera connessione tematica con questioni discusse in Parlamento.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «nesso funzionale» nelle dichiarazioni parlamentari?

    Il nesso funzionale è il collegamento tra la dichiarazione extra-parlamentare e una specifica attività parlamentare (intervento in aula, interrogazione, proposta di legge): deve essere diretto e riconoscibile, non meramente tematico.

    La delibera del Senato vincola il giudice?

    No: la delibera di insindacabilità non ha forza cogente per il giudice, che può sollevare conflitto di attribuzioni. La parola finale spetta alla Corte costituzionale.

    Qual è la differenza tra insindacabilità (art. 68) e immunità processuale?

    L’insindacabilità (art. 68, primo comma) copre le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e è perpetua. L’immunità processuale (art. 68, secondo e terzo comma) richiede l’autorizzazione della Camera per arresti, perquisizioni, intercettazioni, ma non blocca il processo.

  • Corte cost. n. 303/2007 – Telefonia mobile Friuli, riparto competenze

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    Con sentenza n. 303/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla disciplina delle infrastrutture per la telefonia mobile, sollevate in riferimento agli artt. 41, 117 Cost. e allo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Friuli-Venezia Giulia aveva dubitato della compatibilità costituzionale della legge regionale n. 28/2004 sulla telefonia mobile con le competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza e di protezione dall’inquinamento elettromagnetico. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia vanta competenze più ampie rispetto alle regioni ordinarie in virtù del suo statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 8 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28/2004 (telefonia mobile), in riferimento agli artt. 41, 117 secondo comma lett. e) e terzo comma Cost., e all’art. 4 n. 12) dello statuto speciale — sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lett. a), e 4 della legge regionale n. 28/2004, in riferimento agli artt. 41, 117 secondo comma lett. e) e terzo comma Cost. e all’art. 4 n. 12) dello statuto speciale.

    Il principio

    Le regioni a statuto speciale possono disciplinare le infrastrutture per la telefonia mobile nell’ambito delle proprie competenze, purché nel rispetto dei principi fondamentali statali in materia di protezione dall’inquinamento elettromagnetico; la sola previsione di misure più restrittive non integra una violazione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. o della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    Domande e risposte

    Le regioni possono regolamentare le antenne per la telefonia mobile?

    Sì: le regioni hanno competenza concorrente in materia di governo del territorio e possono imporre criteri localizzativi, purché non in contrasto con i limiti di esposizione fissati dallo Stato nella legge quadro n. 36/2001.

    Cosa prevede l’art. 117 Cost. in materia di tutela della concorrenza?

    L’art. 117, secondo comma, lett. e), riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza: le regioni non possono adottare misure che creino ostacoli all’accesso al mercato delle telecomunicazioni.

    Le regioni a statuto speciale hanno più poteri delle regioni ordinarie?

    Sì: le regioni a statuto speciale (come Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige) hanno competenze più ampie, definite dai rispettivi statuti approvati con legge costituzionale.

  • Corte cost. n. 302/2007 – Insindacabilità parlamentare Sgarbi

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    Con sentenza n. 302/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte d’appello di Venezia nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità del deputato Vittorio Sgarbi, per le dichiarazioni rese in trasmissioni televisive tra il 1997 e il 1997.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Vittorio Sgarbi era imputato di diffamazione pluriaggravata per dichiarazioni rese come conduttore televisivo. La Camera dei deputati aveva deliberato la sua insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Venezia ha sollevato conflitto di attribuzioni chiedendo l’annullamento di tale delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Corte d’appello di Venezia (IV sezione penale) contro Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità del deputato Sgarbi ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto nella parte relativa alle dichiarazioni del deputato Sgarbi del 24 luglio 1997, dichiarate insindacabili con la delibera impugnata. La decisione è parzialmente inammissibile per difetto del requisito del nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni è inammissibile quando le dichiarazioni per cui si procede non presentano un nesso funzionale sufficiente con l’esercizio delle funzioni parlamentari: la mera connessione tematica non basta a integrare il requisito dell’art. 68, primo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili?

    Ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari sono insindacabili. Occorre però un nesso funzionale diretto con l’attività parlamentare svolta.

    Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza nel conflitto di attribuzioni?

    L’inammissibilità preclude l’esame del merito: il conflitto non può essere deciso perché manca un presupposto processuale (ad es. la legittimazione). L’infondatezza è invece una decisione nel merito che nega la violazione dell’attribuzione.

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri?

    Solo i soggetti che siano «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 134 Cost.: es. organi giurisdizionali nell’esercizio della funzione giudicante, camere del Parlamento, Governo.

  • Corte cost. n. 301/2007 – Insindacabilità consiglieri regionali

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    Con sentenza n. 301/2007, la Corte costituzionale si è pronunciata su un conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Piemonte: ha dichiarato che spettava allo Stato — e per esso ai giudici del Tribunale di Monza — non uniformarsi alla delibera del Consiglio regionale del Piemonte del 5 agosto 2005 che aveva sancito l’insindacabilità del consigliere Matteo Brigandì.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva deliberato che le opinioni espresse dal proprio consigliere Matteo Brigandì rientravano nell’insindacabilità prevista dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione. Il Tribunale di Monza, investito del procedimento penale a carico del consigliere, aveva invece proseguito il processo. Nasce così il conflitto di attribuzioni tra Regione e Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra Regione Piemonte e Stato, in relazione alla delibera regionale del 5 agosto 2005 sull’insindacabilità del consigliere Brigandì, ai sensi dell’art. 122, quarto comma, Cost. — promosso dalla Regione Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che spettava allo Stato, e per esso al GIP e al PM del Tribunale di Monza nonché al Tribunale, sezione distaccata di Desio, non uniformarsi alla delibera del 5 agosto 2005 che sanciva l’insindacabilità delle opinioni espresse dal consigliere Brigandì.

    Il principio

    La delibera del consiglio regionale che sancisce l’insindacabilità di un proprio consigliere non vincola l’autorità giudiziaria statale, che può legittimamente non conformarsi ad essa: spetta alla Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzioni, verificare se le opinioni espresse rientrino effettivamente nell’esercizio delle funzioni consiliari.

    Domande e risposte

    Cos’è la delibera di insindacabilità del consiglio regionale?

    Una delibera con cui il consiglio regionale dichiara che le dichiarazioni di un proprio componente rientrano nell’esercizio delle funzioni consiliari, sottraendole alla giurisdizione penale ordinaria in virtù dell’art. 122, quarto comma, Cost.

    Perché il Tribunale di Monza ha potuto ignorare la delibera regionale?

    Perché la delibera regionale non ha forza vincolante per l’autorità giudiziaria: la Corte ha confermato che spettava ai giudici non adeguarsi ad essa, aprendo la strada al conflitto di attribuzioni da risolvere davanti alla Consulta.

    Qual è il ruolo della Corte in questo tipo di conflitti?

    La Corte costituzionale è l’arbitro che decide a chi spetti il potere contestato: può annullare l’atto dell’organo che ha esercitato un potere non suo, oppure confermare l’attribuzione contestata.

  • Corte cost. n. 300/2007 – Discipline bionaturali e competenza statale sulle professioni

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    La Corte dichiara incostituzionale l’intera legge regionale della Liguria n. 6/2006 sulle discipline bionaturali per il benessere e, in via consequenziale, la legge regionale del Veneto n. 19/2006 sulla formazione degli operatori di discipline bio-naturali. Le Regioni non possono istituire figure professionali né elenchi o registri di operatori senza che lo Stato abbia previamente disciplinato la professione.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Liguria e Veneto avevano approvato leggi per regolamentare le «discipline bionaturali» (attività come riflessologia, shiatsu, naturopatia e simili), prevedendo elenchi regionali degli operatori e delle organizzazioni didattiche. Il Governo impugnò la legge ligure sostenendo che essa invadesse la competenza statale in materia di professioni. La Liguria aveva già subito una precedente dichiarazione di incostituzionalità per una legge analoga (sent. n. 40/2006).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò gli artt. 2, commi 1 e 2, e 3-8 della legge regionale Liguria n. 6/2006 per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia «professioni»: legislazione concorrente). Il principio fondamentale violato è quello secondo cui l’individuazione delle figure professionali, i titoli abilitanti e l’istituzione di albi o registri è riservata allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge ligure n. 6/2006, compresi tutti gli articoli in connessione inscindibile con quelli impugnati. Dichiara, in via consequenziale (art. 27 della l. n. 87/1953), l’illegittimità degli artt. 1, commi 3 e 4, 2, 3, comma 1, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale veneta n. 19/2006 e della restante parte dell’intera legge veneta.

    Il principio

    In materia di professioni (competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.), il principio fondamentale riservato allo Stato comprende l’individuazione delle figure professionali, i profili e gli ordinamenti didattici, i titoli abilitanti e l’istituzione di albi, ordini o registri. Le Regioni non possono anticipare tale disciplina statale istituendo propri elenchi o registri di operatori, anche per attività che escludono carattere sanitario.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «discipline bionaturali» che le leggi regionali volevano regolamentare?

    Sono attività di benessere non sanitarie come riflessologia plantare, shiatsu, naturopatia, aromaterapia e simili. Le leggi regionali le definivano come attività che, «mantenendo lo stato di benessere della persona, concorrono a prevenire situazioni di disagio fisico e psichico», senza carattere di prestazione sanitaria.

    Perché anche le attività non sanitarie rientrano nella competenza statale sulle professioni?

    Secondo la Corte, il vincolo della riserva statale in materia di professioni vale in via generale, non solo per le professioni sanitarie. L’individuazione di una figura professionale, l’istituzione di un registro o elenco di operatori, la fissazione dei requisiti per l’iscrizione sono prerogative dello Stato anche per attività di benessere non sanitarie.

    Cos’è la dichiarazione di illegittimità consequenziale e come funziona?

    Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, la Corte può dichiarare l’illegittimità costituzionale di disposizioni connesse in via consequenziale a quelle impugnate, anche se non esplicitamente censurate nel ricorso. In questo caso la legge veneta, pur non impugnata direttamente dal Governo, è stata travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità perché regolava la stessa materia in modo inscindibilmente connesso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 299/2007 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso sulla Consulta antiracket pugliese

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    La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso da parte del Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una norma della legge pugliese n. 7/2006 sull’istituzione della Consulta delle associazioni antiracket e antiusura, ma ha rinunciato dopo che la Regione Puglia ha modificato la disposizione controversa con una successiva legge.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale della Puglia n. 7 del 3 aprile 2006 istituì una Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura. L’art. 11, comma 1, della legge prevedeva che tale Consulta fosse composta, tra gli altri, dal «coordinatore delle Prefetture». Il Governo ritenne che includere nella Consulta regionale un soggetto statale (il coordinatore delle Prefetture) violasse l’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva allo Stato la disciplina degli uffici dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò l’art. 11, comma 1, della legge regionale pugliese n. 7/2006, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione (ordinamento e organizzazione degli uffici statali: competenza esclusiva dello Stato).

    La decisione della Corte

    Il Governo rinunciò al ricorso con atto del 28 luglio 2006, dopo che la Regione Puglia aveva modificato la norma controversa con la legge regionale n. 15 del 3 aprile 2006. La Regione non si era costituita in giudizio. In assenza della costituzione della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (Governo o Regione) determina l’estinzione del processo quando la parte resistente non si è costituita. Non è necessario il consenso della controparte che non ha preso parte al giudizio.

    Domande e risposte

    Perché includere il «coordinatore delle Prefetture» in un organo regionale è problematico?

    Le Prefetture sono uffici periferici dello Stato, dipendenti dal Ministero dell’Interno. Il loro personale non può essere chiamato a far parte di organi regionali senza una base normativa statale. La Regione non ha competenza a disporre dell’organizzazione di uffici statali.

    Come si conclude un giudizio costituzionale in via principale?

    Nei giudizi in via principale (promossi da Stato o Regioni contro leggi di altra fonte), il processo si conclude o con una sentenza nel merito (che dichiara incostituzionale o non incostituzionale la norma), o con pronuncie di rito come la cessazione della materia del contendere, l’inammissibilità, o l’estinzione per rinuncia.

    Cosa sono le «norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»?

    Sono norme procedurali adottate dalla Corte costituzionale stessa per regolare lo svolgimento dei propri giudizi, integrando le disposizioni della legge n. 87/1953 che disciplina il funzionamento della Corte. L’art. 25 di tali norme riguarda la rinuncia al ricorso e le sue conseguenze.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 298/2007 – Ricorso per cassazione su contratti collettivi e processo del lavoro

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Genova (sezione lavoro) sull’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nella versione introdotta dal d.lgs. n. 40/2006, che inserisce la «violazione di contratti collettivi nazionali» tra i motivi di ricorso per cassazione. La questione difetta di rilevanza perché il problema poteva essere risolto interpretando il legame con l’art. 420-bis c.p.c.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 40/2006 aveva modificato l’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., aggiungendo tra i motivi di ricorso in cassazione la «violazione o falsa applicazione di accordi o contratti collettivi di lavoro». Aveva anche introdotto l’art. 420-bis c.p.c., che impone al giudice del lavoro di risolvere in via pregiudiziale le questioni sull’interpretazione di contratti collettivi nazionali con sentenza immediatamente ricorribile in Cassazione, sospendendo il processo principale. Il Tribunale di Genova riteneva entrambe le norme incostituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova (sezione lavoro) solevò questione di legittimità dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione dell’art. 39 Cost. (autonomia sindacale) e dell’art. 111 Cost. (giusto processo), e dell’art. 420-bis c.p.c. per violazione degli artt. 3, 76 e 111 Cost. (irragionevolezza, eccesso di delega e ragionevole durata del processo).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ritenendo che il rimettente non avesse adeguatamente valutato le possibili interpretazioni della norma. La questione sull’art. 420-bis diventa conseguentemente priva di oggetto, poiché il Tribunale la aveva definita come dipendente dalla prima.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale su una norma processuale, il giudice rimettente deve verificare se il problema interpretativo possa essere risolto attraverso una lettura sistematica e costituzionalmente orientata. La questione è inammissibile se il giudice non ha esaurito le possibilità di interpretazione conforme.

    Domande e risposte

    Perché inserire i contratti collettivi tra le fonti ricorribili in Cassazione solleva problemi?

    I contratti collettivi non registrati (quasi tutti nella pratica) non sono fonti di diritto oggettivo: vincolano solo gli iscritti ai sindacati firmatari. La loro equiparazione alle leggi ai fini del ricorso per cassazione potrebbe interferire con l’autonomia sindacale garantita dall’art. 39 Cost.

    Cos’è l’art. 420-bis c.p.c. e quali problemi crea?

    L’art. 420-bis imponeva al giudice del lavoro di decidere con sentenza separata e immediatamente impugnabile le questioni interpretative sui contratti collettivi nazionali, sospendendo il processo principale per mesi o anni nell’attesa della decisione della Cassazione. Ciò allungava enormemente i tempi del giudizio di merito.

    Cosa si intende per «eccesso di delega» come vizio di incostituzionalità?

    L’eccesso di delega ricorre quando il legislatore delegato (che emette un decreto legislativo) va oltre i limiti fissati dalla legge delega approvata dal Parlamento. Il decreto legislativo che eccede la delega viola l’art. 76 Cost. ed è incostituzionale per difetto di base legislativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 297/2007 – Giurisdizione sul fermo amministrativo dei veicoli per debiti fiscali

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Consiglio di Stato e dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in materia di giurisdizione sulle controversie sul fermo amministrativo di veicoli per debiti fiscali. La questione è divenuta priva di oggetto per effetto dello ius superveniens che ha attribuito la giurisdizione al giudice tributario.

    Di cosa si tratta

    Il fermo amministrativo di veicoli è una misura conservativa del patrimonio del debitore, adottata dall’agente della riscossione per garantire il pagamento di debiti fiscali iscritti a ruolo. Prima del 2006 era controverso se le cause contro il provvedimento di fermo spettassero al giudice ordinario o al giudice amministrativo (o tributario). Il Consiglio di Stato riteneva che si trattasse di un provvedimento amministrativo, quindi di competenza del giudice amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato solevò questione di legittimità degli artt. 49, 57 e 86 del d.P.R. n. 602/1973 (riscossione delle imposte) e degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), in riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione, nella parte in cui — secondo il diritto vivente — attribuivano al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Dopo le ordinanze di rimessione era entrato in vigore l’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223/2006 (convertito nella l. n. 248/2006), che aveva modificato l’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, inserendo espressamente il fermo di veicoli tra gli atti impugnabili davanti alla commissione tributaria. Lo ius superveniens risolve la questione e rende le questioni prive di oggetto.

    Il principio

    Lo ius superveniens che disciplina espressamente la materia controversa, assegnandola a un determinato giudice, rende prive di oggetto le questioni di legittimità costituzionale che contestavano il diritto vivente in senso contrario. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità e la questione non viene esaminata nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il fermo amministrativo di veicoli per debiti fiscali?

    Il fermo amministrativo è un provvedimento con cui l’agente della riscossione (ora Agenzia delle entrate-Riscossione) iscrive un blocco sul veicolo intestato al debitore che non paga le cartelle esattoriali. Il veicolo non può essere messo in circolazione finché il debito non viene saldato o sospeso.

    Quale giudice è oggi competente per le controversie sul fermo di veicoli?

    Dopo la riforma del 2006, le controversie sul fermo amministrativo di veicoli rientrano nella giurisdizione tributaria: si impugna davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex commissione tributaria provinciale) della provincia in cui ha sede l’ente che ha emesso il provvedimento.

    Cosa si intende per «diritto vivente» in ambito giurisprudenziale?

    Il diritto vivente è l’interpretazione consolidata di una norma da parte della giurisprudenza, in particolare della Corte di cassazione a sezioni unite. Quando la Corte costituzionale esamina una norma, tiene conto non solo del testo ma anche del significato che la giurisprudenza le ha attribuito nella pratica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 296/2007 – Rito societario e mutamento del rito nel processo civile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 1, comma 5, e 7 del d.lgs. n. 5/2003 sul rito societario, sollevate dal Tribunale di Monza in un giudizio di risarcimento danni in materia societaria. La questione non era rilevante perché il giudice rimettente non aveva esaurito le possibilità interpretative.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di una causa di risarcimento danni promossa dal curatore fallimentare di una SRL contro i suoi ex amministratori e sindaci, il Tribunale di Monza aveva disposto il mutamento del rito da ordinario a societario (d.lgs. n. 5/2003). Dopo il mutamento del rito, i convenuti avevano notificato immediatamente l’istanza di fissazione di udienza, ritenendo che i termini procedurali decorrono dall’ordinanza di mutamento del rito. Il Presidente del Tribunale dubitava della corretta interpretazione degli artt. 1, comma 5, e 7 del d.lgs. n. 5/2003.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Tribunale di Monza dubitò della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, ovvero dell’art. 7 del d.lgs. n. 5/2003 in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui potevano essere interpretati nel senso di consentire ai convenuti di notificare l’istanza di fissazione di udienza immediatamente dopo l’ordinanza di mutamento del rito.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Le norme impugnate si prestano a una pluralità di interpretazioni e il giudice rimettente non aveva adeguatamente dimostrato che la lettura della norma da lui adottata fosse l’unica possibile. Prima di sollevare questione di incostituzionalità, il giudice deve esaurire le possibilità di interpretazione conforme alla Costituzione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non ha motivato adeguatamente perché la disposizione impugnata non si presta a un’interpretazione costituzionalmente orientata che risolva il problema senza necessità di una pronuncia della Corte.

    Domande e risposte

    Cos’era il rito societario previsto dal d.lgs. n. 5/2003?

    Era un procedimento civile speciale introdotto nel 2003 per le controversie in materia societaria, di intermediazione finanziaria e bancaria. Era caratterizzato da uno scambio scritto di memorie tra le parti prima dell’udienza, e è stato poi abrogato dalla legge n. 69/2009 che ha riformato il processo civile.

    Quando si applica il mutamento del rito in un processo civile?

    Il mutamento del rito si applica quando una causa inizia con il rito sbagliato. Il giudice dispone la conversione al rito corretto e determina le conseguenze procedurali. Nel caso del rito societario, la questione era se i termini per gli atti successivi al mutamento decorrono dall’ordinanza di conversione.

    Cosa si intende per «interpretazione conforme alla Costituzione»?

    Il giudice deve scegliere, tra le possibili interpretazioni di una norma, quella che meglio si conforma ai principi costituzionali, evitando di sollevare questione di legittimità se una lettura costituzionalmente orientata è possibile. Solo se nessuna interpretazione compatibile con la Costituzione è praticabile, il giudice può rimettere la questione alla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 295/2007 – Espulsione per omessa richiesta del permesso e ius superveniens

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Bari, che aveva sollevato questione sull’espulsione automatica per omessa richiesta del permesso di soggiorno, perché nel frattempo è intervenuto uno ius superveniens (l’adesione della Romania all’UE) che può incidere sulla rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Bari si occupava del ricorso di Guguci Octavian, cittadino rumeno espulso nel novembre 2004 perché sprovvisto di permesso di soggiorno (non ne aveva fatto richiesta entro otto giorni dall’ingresso in Italia). Il giudice dubitava che l’espulsione automatica per omessa richiesta del permesso, senza valutazione delle condizioni soggettive, violasse il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Bari solevò questione di legittimità dell’art. 13, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’espulsione automatica per il solo fatto della mancata richiesta del permesso di soggiorno, anche quando l’ingresso era avvenuto legalmente e sussistevano i presupposti per ottenerlo.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Tra l’ordinanza di rimessione (gennaio 2005) e la decisione della Corte (luglio 2007), la Romania ha aderito all’Unione Europea (1° gennaio 2007). I cittadini rumeni, in quanto comunitari, godono ora di un regime di libera circolazione che modifica radicalmente il quadro normativo applicabile al caso. Il giudice deve rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    Lo ius superveniens — ossia la sopravvenienza di nuove norme dopo la rimessione alla Corte — può determinare la restituzione degli atti al giudice a quo quando modifica il quadro normativo in modo tale da incidere sulla rilevanza della questione o sulla sua non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Perché l’adesione della Romania all’UE influisce sul caso?

    Prima del 1° gennaio 2007 i cittadini rumeni erano soggetti alla disciplina generale sull’immigrazione extracomunitaria. Dopo l’adesione, sono cittadini UE con diritto alla libera circolazione. Non sono più tenuti a richiedere un permesso di soggiorno nei termini stretti dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998, e la norma impugnata potrebbe non essere più applicabile al loro caso.

    L’espulsione per omessa richiesta del permesso è automatica secondo la giurisprudenza?

    No, secondo la giurisprudenza di legittimità. La mancata richiesta del permesso entro gli otto giorni non determina automaticamente l’espulsione: il prefetto deve valutare le circostanze. L’espulsione automatica opera invece in caso di revoca o annullamento del permesso già rilasciato.

    Cosa comporta praticamente l’ordinanza di restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente riceve nuovamente il fascicolo e deve riesaminare se la questione di legittimità costituzionale abbia ancora senso alla luce del mutato quadro normativo. Se ritiene che la questione rimanga rilevante e non manifestamente infondata, può investire nuovamente la Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 294/2007 – Espulsione automatica per mancata richiesta del permesso di soggiorno

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Bari sull’art. 13, comma 2, lettera b), del Testo unico immigrazione, relativa all’applicazione uniforme dell’espulsione a condotte di diversa gravità. La questione non era supportata da adeguata motivazione sulla rilevanza nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Bari esaminava il ricorso di un cittadino extracomunitario (Sako Nesti) espulso perché entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. La norma impugnata (art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 286/1998) sanziona con l’espulsione e il divieto di reingresso per dieci anni condotte eterogenee: sia chi non ha chiesto o ha chiesto in ritardo il permesso di soggiorno, sia chi è socialmente pericoloso o ha commesso reati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Bari dubitò della legittimità dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui applica la stessa sanzione (espulsione con divieto decennale di reingresso) a condotte di gravità molto diversa, senza alcuna graduazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso specifico: Sako Nesti era stato espulso per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera (condotta di cui alla lett. a, non alla lett. b), e la questione era quindi formulata rispetto a una norma inapplicata nel caso concreto.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo: deve riguardare una norma effettivamente applicabile alla fattispecie concreta. Se il rimettente impugna una norma diversa da quella applicata nel caso che sta decidendo, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Quali condotte può sanzionare l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998?

    La norma prevede l’espulsione in tre categorie di casi: a) ingresso clandestino (senza passaporto o sottraendosi ai controlli); b) permesso di soggiorno non richiesto, revocato o annullato; c) appartenenza a categorie socialmente pericolose o commissione di reati. La giurisprudenza ha chiarito che non tutte le condotte della lett. b comportano l’espulsione automatica.

    Perché la mancata richiesta del permesso di soggiorno non è sempre causa automatica di espulsione?

    Secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine prescritto non è causa di espulsione automatica, a differenza della revoca o dell’annullamento del permesso. Il prefetto deve valutare le circostanze concrete.

    Cosa succede se lo straniero viene espulso e rientra in Italia?

    Chi fa ingresso nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso commette un reato (art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998), punito con l’arresto da sei mesi a un anno. Il reato può portare a una nuova espulsione immediata.

    Norme collegate