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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Consiglio di Stato e dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in materia di giurisdizione sulle controversie sul fermo amministrativo di veicoli per debiti fiscali. La questione è divenuta priva di oggetto per effetto dello ius superveniens che ha attribuito la giurisdizione al giudice tributario.
Di cosa si tratta
Il fermo amministrativo di veicoli è una misura conservativa del patrimonio del debitore, adottata dall’agente della riscossione per garantire il pagamento di debiti fiscali iscritti a ruolo. Prima del 2006 era controverso se le cause contro il provvedimento di fermo spettassero al giudice ordinario o al giudice amministrativo (o tributario). Il Consiglio di Stato riteneva che si trattasse di un provvedimento amministrativo, quindi di competenza del giudice amministrativo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato solevò questione di legittimità degli artt. 49, 57 e 86 del d.P.R. n. 602/1973 (riscossione delle imposte) e degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), in riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione, nella parte in cui — secondo il diritto vivente — attribuivano al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Dopo le ordinanze di rimessione era entrato in vigore l’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223/2006 (convertito nella l. n. 248/2006), che aveva modificato l’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, inserendo espressamente il fermo di veicoli tra gli atti impugnabili davanti alla commissione tributaria. Lo ius superveniens risolve la questione e rende le questioni prive di oggetto.
Il principio
Lo ius superveniens che disciplina espressamente la materia controversa, assegnandola a un determinato giudice, rende prive di oggetto le questioni di legittimità costituzionale che contestavano il diritto vivente in senso contrario. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità e la questione non viene esaminata nel merito.
Domande e risposte
Cos’è il fermo amministrativo di veicoli per debiti fiscali?
Il fermo amministrativo è un provvedimento con cui l’agente della riscossione (ora Agenzia delle entrate-Riscossione) iscrive un blocco sul veicolo intestato al debitore che non paga le cartelle esattoriali. Il veicolo non può essere messo in circolazione finché il debito non viene saldato o sospeso.
Quale giudice è oggi competente per le controversie sul fermo di veicoli?
Dopo la riforma del 2006, le controversie sul fermo amministrativo di veicoli rientrano nella giurisdizione tributaria: si impugna davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex commissione tributaria provinciale) della provincia in cui ha sede l’ente che ha emesso il provvedimento.
Cosa si intende per «diritto vivente» in ambito giurisprudenziale?
Il diritto vivente è l’interpretazione consolidata di una norma da parte della giurisprudenza, in particolare della Corte di cassazione a sezioni unite. Quando la Corte costituzionale esamina una norma, tiene conto non solo del testo ma anche del significato che la giurisprudenza le ha attribuito nella pratica.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e uguaglianza
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