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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 1, comma 5, e 7 del d.lgs. n. 5/2003 sul rito societario, sollevate dal Tribunale di Monza in un giudizio di risarcimento danni in materia societaria. La questione non era rilevante perché il giudice rimettente non aveva esaurito le possibilità interpretative.
Di cosa si tratta
Nel corso di una causa di risarcimento danni promossa dal curatore fallimentare di una SRL contro i suoi ex amministratori e sindaci, il Tribunale di Monza aveva disposto il mutamento del rito da ordinario a societario (d.lgs. n. 5/2003). Dopo il mutamento del rito, i convenuti avevano notificato immediatamente l’istanza di fissazione di udienza, ritenendo che i termini procedurali decorrono dall’ordinanza di mutamento del rito. Il Presidente del Tribunale dubitava della corretta interpretazione degli artt. 1, comma 5, e 7 del d.lgs. n. 5/2003.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Tribunale di Monza dubitò della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, ovvero dell’art. 7 del d.lgs. n. 5/2003 in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui potevano essere interpretati nel senso di consentire ai convenuti di notificare l’istanza di fissazione di udienza immediatamente dopo l’ordinanza di mutamento del rito.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Le norme impugnate si prestano a una pluralità di interpretazioni e il giudice rimettente non aveva adeguatamente dimostrato che la lettura della norma da lui adottata fosse l’unica possibile. Prima di sollevare questione di incostituzionalità, il giudice deve esaurire le possibilità di interpretazione conforme alla Costituzione.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non ha motivato adeguatamente perché la disposizione impugnata non si presta a un’interpretazione costituzionalmente orientata che risolva il problema senza necessità di una pronuncia della Corte.
Domande e risposte
Cos’era il rito societario previsto dal d.lgs. n. 5/2003?
Era un procedimento civile speciale introdotto nel 2003 per le controversie in materia societaria, di intermediazione finanziaria e bancaria. Era caratterizzato da uno scambio scritto di memorie tra le parti prima dell’udienza, e è stato poi abrogato dalla legge n. 69/2009 che ha riformato il processo civile.
Quando si applica il mutamento del rito in un processo civile?
Il mutamento del rito si applica quando una causa inizia con il rito sbagliato. Il giudice dispone la conversione al rito corretto e determina le conseguenze procedurali. Nel caso del rito societario, la questione era se i termini per gli atti successivi al mutamento decorrono dall’ordinanza di conversione.
Cosa si intende per «interpretazione conforme alla Costituzione»?
Il giudice deve scegliere, tra le possibili interpretazioni di una norma, quella che meglio si conforma ai principi costituzionali, evitando di sollevare questione di legittimità se una lettura costituzionalmente orientata è possibile. Solo se nessuna interpretazione compatibile con la Costituzione è praticabile, il giudice può rimettere la questione alla Corte.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.