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Con sentenza n. 304/2007, la Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal GUP del Tribunale di Roma contro il Senato della Repubblica: ha dichiarato che non spettava al Senato affermare l’insindacabilità del senatore Roberto Castelli e ha annullato la relativa delibera.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Roma stava giudicando il senatore Roberto Castelli per dichiarazioni rese fuori dall’Aula parlamentare. Il Senato aveva deliberato che si trattava di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il giudice ha promosso conflitto di attribuzioni chiedendo l’annullamento della delibera.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: GUP del Tribunale di Roma contro Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 30 giugno 2004 che dichiarava l’insindacabilità del senatore Castelli ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni del senatore Castelli costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68, primo comma, Cost., e annulla di conseguenza la relativa delibera della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
Il principio
Perché una dichiarazione extra-parlamentare sia coperta dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., è necessario un nesso funzionale diretto e specifico con l’esercizio delle funzioni parlamentari: non basta la mera connessione tematica con questioni discusse in Parlamento.
Domande e risposte
Cosa si intende per «nesso funzionale» nelle dichiarazioni parlamentari?
Il nesso funzionale è il collegamento tra la dichiarazione extra-parlamentare e una specifica attività parlamentare (intervento in aula, interrogazione, proposta di legge): deve essere diretto e riconoscibile, non meramente tematico.
La delibera del Senato vincola il giudice?
No: la delibera di insindacabilità non ha forza cogente per il giudice, che può sollevare conflitto di attribuzioni. La parola finale spetta alla Corte costituzionale.
Qual è la differenza tra insindacabilità (art. 68) e immunità processuale?
L’insindacabilità (art. 68, primo comma) copre le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e è perpetua. L’immunità processuale (art. 68, secondo e terzo comma) richiede l’autorizzazione della Camera per arresti, perquisizioni, intercettazioni, ma non blocca il processo.
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