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Con sentenza n. 305/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma in composizione monocratica nei confronti della Camera dei deputati, relativo alle dichiarazioni del deputato Umberto Bossi nel procedimento civile per diffamazione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma era investito di una causa civile promossa da CGIL e Sergio Cofferati contro il deputato Umberto Bossi per dichiarazioni ritenute diffamatorie apparse su «Il Messaggero». Il tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili tali dichiarazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Tribunale di Roma (composizione monocratica) contro Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Bossi ex art. 68, primo comma, Cost. — nel corso di procedimento civile per diffamazione.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Il conflitto non può essere proposto da un giudice civile in procedimento sull’illecito del parlamentare per carenza dei requisiti di ammissibilità.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità parlamentare è inammissibile quando il giudice ricorrente non sia un giudice penale ma civile che procede per i soli effetti risarcitori: occorre verificare caso per caso se sussistano i presupposti processuali del conflitto.

Domande e risposte

Il giudice civile può sollevare conflitto di attribuzioni?

In linea di principio sì, se è un «potere dello Stato» nell’esercizio di funzioni giurisdizionali. Tuttavia la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto in questo caso per difetto dei requisiti di ammissibilità.

L’insindacabilità parlamentare vale anche nel processo civile?

Sì: l’art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari anche dall’azione civile di risarcimento del danno.

Cos’è il «conflitto tra poteri dello Stato»?

Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 134 Cost.) è il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un organo chiede l’annullamento di un atto di un altro organo che abbia invaso o menomato le sue attribuzioni.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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