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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 306/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 648 c.p.c., nella parte in cui prevede la non impugnabilità dell’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in corso di opposizione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Belluno, nel corso di un’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dubitato della conformità costituzionale dell’art. 648 c.p.c., che esclude la possibilità di impugnare l’ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Il giudice riteneva che ciò violasse il diritto di difesa e il principio di uguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 648 c.p.c., nella parte in cui prevede la non impugnabilità dell’ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in corso di opposizione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — sollevata dal Giudice di pace di Belluno.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 648 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La non impugnabilità dell’ordinanza non viola il diritto di difesa, in quanto l’opponente conserva la piena facoltà di contestare il decreto ingiuntivo nel merito.

Il principio

La non impugnabilità dell’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. non viola il diritto di difesa né il principio di uguaglianza: il debitore opponente conserva intatta la possibilità di ottenere la revoca o la modifica del decreto ingiuntivo nella sentenza definitiva sul merito.

Domande e risposte

Cosa è la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo?

Il giudice, nel corso dell’opposizione, può concedere al creditore la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (art. 648 c.p.c.) se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronto accertamento.

Perché l’ordinanza ex art. 648 c.p.c. non è impugnabile?

Il legislatore ha scelto di rendere non impugnabile questa ordinanza per ragioni di speditezza del processo e per evitare che l’opposizione si trasformi in un mezzo per paralizzare il credito del ricorrente. La Corte ha ritenuto questa scelta non irragionevole.

Il debitore è totalmente privo di rimedi?

No: il debitore può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva al giudice dell’opposizione, e soprattutto può ottenere la revoca del decreto ingiuntivo con la sentenza che definisce l’opposizione nel merito.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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