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Con sentenza n. 306/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 648 c.p.c., nella parte in cui prevede la non impugnabilità dell’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in corso di opposizione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Belluno, nel corso di un’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dubitato della conformità costituzionale dell’art. 648 c.p.c., che esclude la possibilità di impugnare l’ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Il giudice riteneva che ciò violasse il diritto di difesa e il principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 648 c.p.c., nella parte in cui prevede la non impugnabilità dell’ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in corso di opposizione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — sollevata dal Giudice di pace di Belluno.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 648 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La non impugnabilità dell’ordinanza non viola il diritto di difesa, in quanto l’opponente conserva la piena facoltà di contestare il decreto ingiuntivo nel merito.
Il principio
La non impugnabilità dell’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. non viola il diritto di difesa né il principio di uguaglianza: il debitore opponente conserva intatta la possibilità di ottenere la revoca o la modifica del decreto ingiuntivo nella sentenza definitiva sul merito.
Domande e risposte
Cosa è la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo?
Il giudice, nel corso dell’opposizione, può concedere al creditore la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (art. 648 c.p.c.) se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronto accertamento.
Perché l’ordinanza ex art. 648 c.p.c. non è impugnabile?
Il legislatore ha scelto di rendere non impugnabile questa ordinanza per ragioni di speditezza del processo e per evitare che l’opposizione si trasformi in un mezzo per paralizzare il credito del ricorrente. La Corte ha ritenuto questa scelta non irragionevole.
Il debitore è totalmente privo di rimedi?
No: il debitore può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva al giudice dell’opposizione, e soprattutto può ottenere la revoca del decreto ingiuntivo con la sentenza che definisce l’opposizione nel merito.
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