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Con sentenza n. 303/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla disciplina delle infrastrutture per la telefonia mobile, sollevate in riferimento agli artt. 41, 117 Cost. e allo statuto speciale.
Di cosa si tratta
Il TAR Friuli-Venezia Giulia aveva dubitato della compatibilità costituzionale della legge regionale n. 28/2004 sulla telefonia mobile con le competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza e di protezione dall’inquinamento elettromagnetico. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia vanta competenze più ampie rispetto alle regioni ordinarie in virtù del suo statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 8 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28/2004 (telefonia mobile), in riferimento agli artt. 41, 117 secondo comma lett. e) e terzo comma Cost., e all’art. 4 n. 12) dello statuto speciale — sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lett. a), e 4 della legge regionale n. 28/2004, in riferimento agli artt. 41, 117 secondo comma lett. e) e terzo comma Cost. e all’art. 4 n. 12) dello statuto speciale.
Il principio
Le regioni a statuto speciale possono disciplinare le infrastrutture per la telefonia mobile nell’ambito delle proprie competenze, purché nel rispetto dei principi fondamentali statali in materia di protezione dall’inquinamento elettromagnetico; la sola previsione di misure più restrittive non integra una violazione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. o della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
Domande e risposte
Le regioni possono regolamentare le antenne per la telefonia mobile?
Sì: le regioni hanno competenza concorrente in materia di governo del territorio e possono imporre criteri localizzativi, purché non in contrasto con i limiti di esposizione fissati dallo Stato nella legge quadro n. 36/2001.
Cosa prevede l’art. 117 Cost. in materia di tutela della concorrenza?
L’art. 117, secondo comma, lett. e), riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza: le regioni non possono adottare misure che creino ostacoli all’accesso al mercato delle telecomunicazioni.
Le regioni a statuto speciale hanno più poteri delle regioni ordinarie?
Sì: le regioni a statuto speciale (come Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige) hanno competenze più ampie, definite dai rispettivi statuti approvati con legge costituzionale.
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