Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 332/2007 – conflitto tra enti su Parco Arcipelago Toscano

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    Con ordinanza n. 332/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. La Regione Toscana ha impugnato il decreto ministeriale che confermava l’incarico del commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago toscano, La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di competenze legislative Stato-Regioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana ha impugnato il decreto ministeriale che confermava l’incarico del commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago toscano, ritenendolo lesivo delle attribuzioni regionali in materia ambientale e di nomina degli organi degli enti parco. Il procedimento è relativo a conflitto di attribuzione tra enti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è decreto del Ministro dell’ambiente del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399 (conferma commissario straordinario Parco Arcipelago Toscano). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Regione Toscana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 luglio 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA,.

    Il principio

    Il processo costituzionale può estinguersi per sopravvenuta carenza di interesse quando la situazione di fatto o di diritto che lo aveva originato è venuta meno nel corso del giudizio. La Corte verifica d’ufficio la persistenza dell’interesse a ricorrere durante tutta la pendenza del giudizio.

    Domande e risposte

    Come può estinguersi un conflitto di attribuzione?

    Il conflitto di attribuzione si estingue per rinuncia al ricorso, per cessazione della materia del contendere (quando l’atto impugnato è stato revocato o la sua efficacia è venuta meno) o per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ne prende atto con ordinanza dichiarativa.

    Cosa si intende per «conflitto di attribuzione tra enti»?

    Il conflitto tra enti riguarda le controversie tra Stato e Regioni o tra Regioni sui confini delle rispettive competenze costituzionalmente garantite. Si distingue dal conflitto tra poteri che riguarda invece i poteri dello Stato (giudiziario, esecutivo, legislativo).

    Che cosa sono le attribuzioni regionali in materia ambientale?

    Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. 3/2001), la tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. s), mentre la gestione degli enti parco e la nomina dei relativi organi tocca anche le competenze regionali, creando zone di confine che danno origine ai conflitti.

  • Corte cost. n. 331/2007 – insindacabilità parlamentare deputato Matacena

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    Con ordinanza n. 331/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il conflitto di attribuzione è stato sollevato dalla Corte d’appello di Catanzaro contro la delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2003 che aveva dichiarato in La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di rapporti tra poteri dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione è stato sollevato dalla Corte d’appello di Catanzaro contro la delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2003 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo Macrì. Il procedimento è relativo a conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è art. 68, primo comma, della Costituzione. Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Corte d’appello di Catanzaro. I parametri costituzionali evocati sono: art. 68 Cost..

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile.

    Il principio

    Il principio ricavabile è che la questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti processuali: corretta individuazione della norma impugnata, indicazione del parametro costituzionale, motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza. L’omissione anche di uno solo di tali elementi comporta la dichiarazione di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

    La manifesta inammissibilità è la risposta della Corte quando la questione presenta difetti processuali evidenti: mancanza di motivazione sulla rilevanza, erronea individuazione del parametro, insufficiente descrizione della fattispecie o ragioni di inammissibilità già note. In tal caso la Corte decide in camera di consiglio, senza udienza pubblica.

    Cosa può fare il giudice a quo dopo la dichiarazione di inammissibilità?

    Il giudice a quo può in linea di principio sollevare nuovamente la questione se riesce a superare i profili che avevano determinato l’inammissibilità: meglio motivando la rilevanza, identificando correttamente il parametro costituzionale o correggendo altri vizi della precedente ordinanza di rimessione.

    Perché la Corte usa un’ordinanza invece di una sentenza in questi casi?

    L’ordinanza è la forma processuale prescelta dalla Corte per le decisioni di carattere processuale (inammissibilità manifesta, infondatezza manifesta) che non richiedono un esame approfondito nel merito. È adottata in camera di consiglio, senza udienza pubblica, ed è una forma di rito abbreviato del giudizio costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 315/2007 – Adozione coniuge superstite del minore

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    Con sentenza n. 315/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 44, comma 1, lett. b), l. n. 184/1983 (adozione in casi particolari) e inammissibile la questione sull’art. 46, secondo comma, della stessa legge, sollevate dalla Corte d’appello di Venezia in riferimento agli artt. 3 e 2 Cost.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Venezia aveva dubitato della conformità costituzionale della norma che non consente al coniuge superstite — in caso di morte dell’altro coniuge, genitore del minore — di chiedere l’adozione del minore nelle forme semplificate dell’adozione in casi particolari. La questione riguardava l’interesse del minore a conservare il legame con il genitore adottivo sopravvissuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, lett. b), l. 4 maggio 1983, n. 184 (adozione in casi particolari) e dell’art. 46, secondo comma, della stessa legge, in riferimento agli artt. 3 e 2 Cost. — sollevate dalla Corte d’appello di Venezia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 44, comma 1, lett. b), l. n. 184/1983 in riferimento all’art. 3 Cost., e inammissibile la questione sull’art. 46, secondo comma, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Il legislatore può limitare le forme di adozione in casi particolari ai soli soggetti espressamente indicati dalla legge n. 184/1983 senza violare il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., purché la scelta trovi giustificazione nel bilanciamento tra l’interesse del minore, la certezza degli status familiari e l’istituto dell’adozione piena.

    Domande e risposte

    Cos’è l’adozione in casi particolari?

    L’adozione in casi particolari (art. 44 l. n. 184/1983) è una forma di adozione non legittimante che non recide il rapporto con la famiglia di origine, ammessa in ipotesi tassative: es. adozione da parte del coniuge, di minori con handicap, di orfani adottati da uno dei coniugi.

    Il coniuge superstite può adottare il figlio dell’altro coniuge deceduto?

    In base all’art. 44 l. n. 184/1983, l’adozione del figlio del coniuge deceduto è ammessa solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; la Corte ha dichiarato non fondata la questione che chiedeva di estenderne l’ambito.

    Qual è il principio dell’interesse superiore del minore nell’adozione?

    L’interesse superiore del minore (art. 2 Cost., convenzioni internazionali) deve guidare ogni decisione in materia di adozione: il giudice e il legislatore devono sempre verificare quale soluzione realizzi meglio il benessere del minore, tenendo conto della sua identità e dei suoi legami affettivi.

  • Corte cost. n. 314/2007 – Piani regolatori aree industriali, vincoli inedificabilità

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    Con sentenza n. 314/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto di due leggi della Regione Campania, nella parte in cui prorogavano per un triennio i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale senza prevedere l’indennizzo per la reiterazione dei vincoli di inedificabilità, violando l’art. 42, terzo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità delle leggi regionali campane che prorogavano per tre anni, senza indennizzo, i vincoli di inedificabilità imposti dai piani delle aree di sviluppo industriale (piani a.s.i.). La proroga era stata disposta senza verificare la necessità dell’intervento pubblico né applicare le procedure di revisione pianificatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 9, l.r. Campania n. 16/1998 (assetto consorzi aree sviluppo industriale) e dell’art. 77, comma 2, l.r. Campania n. 10/2001 (finanza regionale), in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost. — sollevata dal Consiglio di Stato, sezione IV.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 10, comma 9, l.r. Campania n. 16/1998, e dell’art. 77, comma 2, l.r. Campania n. 10/2001, nella parte in cui proroga per un triennio i piani a.s.i. già scaduti senza previsione di indennizzo per la reiterazione dei vincoli di inedificabilità.

    Il principio

    La reiterazione di vincoli urbanistici di inedificabilità imposti per finalità pubblicistiche è costituzionalmente legittima solo se accompagnata dall’indennizzo del privato, ai sensi dell’art. 42, terzo comma, Cost.: la proroga sine die o ripetuta senza ristoro equivale a espropriazione di fatto.

    Domande e risposte

    Cosa sono i vincoli di inedificabilità nei piani a.s.i.?

    I piani delle aree di sviluppo industriale (a.s.i.) possono imporre vincoli di destinazione d’uso e di inedificabilità sulle aree private per garantire la destinazione industriale del territorio. Tali vincoli, se reiterati oltre una certa durata, richiedono indennizzo.

    Quando la proroga di un vincolo urbanistico richiede indennizzo?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, la proroga di vincoli di inedificabilità scaduti richiede indennizzo quando supera la durata ragionevole senza che sia avviata la procedura espropriativa o senza che il vincolo sia confermato con la prescritta motivazione.

    Qual è la differenza tra vincolo urbanistico e espropriazione?

    Il vincolo urbanistico limita l’uso del bene (non si può costruire o si può costruire solo in certi modi) senza trasferire la proprietà. L’espropriazione trasferisce la proprietà al soggetto pubblico dietro indennizzo. La reiterazione dei vincoli può tuttavia equivalere a un’espropriazione di fatto se eccessivamente prolungata.

  • Corte cost. n. 313/2007 – IRAP Piemonte, estinzione processo

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    Con ordinanza n. 313/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio di legittimità costituzionale relativo a disposizioni della legge finanziaria regionale del Piemonte in materia di IRAP e di autonomia finanziaria regionale, a seguito di rinuncia al ricorso da parte del Governo.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 14/2006 (legge finanziaria regionale), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119 Cost., per presunta violazione della competenza statale in materia di sistema tributario e per questioni di autonomia finanziaria. Il Governo ha poi rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge Regione Piemonte n. 14/2006 (legge finanziaria), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119 Cost. — promosse con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso depositata dall’Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri. L’estinzione chiude il giudizio senza pronuncia nel merito.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale produce l’estinzione del processo: la Corte non può pronunciarsi nel merito su un ricorso al quale il ricorrente ha rinunciato, purché la rinuncia sia inequivoca e tempestiva.

    Domande e risposte

    Quando si estingue un giudizio davanti alla Corte costituzionale?

    Il processo si estingue per rinuncia al ricorso (nei giudizi in via principale), per rinuncia all’azione (nei conflitti) o per cessazione della materia del contendere (quando sopravviene una norma che supera il contrasto con la Costituzione).

    Cosa è il giudizio in via principale davanti alla Corte?

    Il giudizio in via principale (o in via d’azione, art. 127 Cost.) è quello con cui lo Stato impugna leggi regionali o le Regioni impugnano leggi statali, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

    Cosa disciplinava la norma IRAP impugnata?

    La norma riguardava la possibilità per la Regione Piemonte di modificare le aliquote dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) nell’ambito dei margini fissati dalla legge statale, in applicazione dell’art. 119 Cost. sull’autonomia finanziaria regionale.

  • Corte cost. n. 312/2007 – Sanatoria concorsi pubblici Sicilia

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    Con ordinanza n. 312/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 (sanatoria abilitazioni da concorsi pubblici), sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva sollevato questione di legittimità della norma che, inserita dalla legge di conversione del d.l. n. 115/2005, riconosceva l’abilitazione professionale o il titolo ai candidati che avessero superato le prove scritte di un concorso pubblico, senza aver tuttavia completato tutte le prove. Il rimettente dubitava della compatibilità con gli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (sanatoria concorsi pubblici), aggiunto dalla l. di conversione 17 agosto 2005, n. 168, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 Cost. — sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione: il rimettente non ha illustrato in modo adeguato né la fattispecie concreta né il collegamento tra la norma impugnata e le esigenze del giudizio principale.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione vale anche per questioni sollevate da organi giurisdizionali speciali come il Consiglio di giustizia amministrativa: il rigore del requisito motivazionale è uniforme per tutti i rimettenti.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la sanatoria del d.l. n. 115/2005?

    La norma impugnata riconosceva a candidati che avessero superato le prove scritte di un concorso l’abilitazione professionale, in deroga ai requisiti ordinari di completamento delle prove. Si trattava di una norma di «sanatoria» per situazioni già definite.

    Cosa è il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana?

    Il CGA è l’organo giurisdizionale di appello per le decisioni del TAR Sicilia: svolge per la Sicilia le funzioni che il Consiglio di Stato esercita nel resto d’Italia.

    Può il legislatore sanare concorsi già conclusi?

    Il legislatore può intervenire anche su procedimenti in corso, ma deve rispettare i principi di ragionevolezza, non retroattività sfavorevole e di tutela giurisdizionale effettiva ex artt. 3, 24 e 113 Cost.

  • Corte cost. n. 311/2007 – Patente a punti, parità di trattamento

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    Con ordinanza n. 311/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del codice della strada (patente a punti), sollevata dal Giudice di pace di Lecce in riferimento all’art. 3 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che disciplina la decurtazione dei punti sulla patente di guida, nella parte della tabella dei punteggi relativa a determinate infrazioni. Il dubbio riguardava la parità di trattamento rispetto ad altre infrazioni analoghe che comportano sanzioni diverse.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), come modificato dal d.l. n. 151/2003 e dalla l. n. 214/2003, in riferimento all’art. 3 Cost. — sollevata dal Giudice di pace di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione: il rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza né ha individuato con precisione la norma impugnata e il tertium comparationis richiesto per la valutazione dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    Per sollevare correttamente una questione di legittimità in riferimento all’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza), il rimettente deve indicare con precisione il tertium comparationis, ovvero la situazione omogenea rispetto alla quale si lamenta la disparità di trattamento ingiustificata.

    Domande e risposte

    Come funziona la patente a punti in Italia?

    La patente a punti (art. 126-bis c.d.s.) assegna a ogni neopatentato 18 punti, che vengono decurtati in caso di infrazioni al codice della strada. Quando il saldo scende a zero la patente è revocata. I punti si riacquistano con la guida virtuosa e con corsi di aggiornamento.

    Cosa è il «tertium comparationis» nel giudizio di uguaglianza?

    Il tertium comparationis è il termine di paragone: la situazione omogenea rispetto alla quale si sostiene che vi sia un trattamento ingiustificatamente differenziato. Senza di esso, la censura ex art. 3 Cost. è carente.

    La decurtazione dei punti può essere contestata in giudizio?

    Sì: il verbale di accertamento dell’infrazione che comporta la decurtazione di punti può essere impugnato davanti al giudice di pace entro 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione immediata.

  • Corte cost. n. 310/2007 – Emersione attività estero, processo tributario

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    Con ordinanza n. 310/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 sull’emersione di attività detenute all’estero, in relazione alle norme sul processo tributario, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Macerata aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma che, nel decreto-legge sul rimpatrio di capitali dall’estero, dispone in ordine alla competenza e ai termini del processo tributario, potenzialmente ledendo il diritto di difesa e il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 (emersione attività detenute all’estero), in relazione agli artt. 2, comma 1, e 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. — sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione: difetto di motivazione sulla rilevanza, essendo insufficiente la descrizione del fatto di causa e del collegamento con la norma impugnata.

    Il principio

    Il difetto di motivazione sulla rilevanza è causa di manifesta inammissibilità quando il rimettente non illustra adeguatamente il fatto di causa e non chiarisce in quale modo la decisione sul merito dipenda dalla risoluzione della questione di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cos’è il «rimpatrio di capitali» disciplinato dal d.l. n. 12/2002?

    Il d.l. n. 12/2002 (convertito in legge n. 73/2002) ha previsto norme per l’emersione e il rimpatrio di attività finanziarie detenute all’estero, con un regime agevolato per i contribuenti che spontaneamente dichiaravano i propri asset esteri.

    Come funziona il processo tributario davanti alle commissioni tributarie?

    Il processo tributario è disciplinato dal d.lgs. n. 546/1992: si inizia con il ricorso del contribuente, si svolge con deposito di memorie e documenti, e si conclude con sentenza impugnabile in appello.

    Qual è il termine per proporre ricorso tributario?

    Il termine generale è di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impositivo (art. 21 d.lgs. n. 546/1992). In caso di mancata risposta al reclamo, il termine decorre dalla scadenza del periodo di mediazione.

  • Corte cost. n. 309/2007 – Commissioni tributarie, proroga mandato

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    Con ordinanza n. 309/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale di norme sul mandato dei componenti delle commissioni tributarie, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari in riferimento a diversi parametri costituzionali.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Cagliari aveva sollevato questioni sulla legittimità delle norme che disciplinano la nomina, la proroga e la revoca dei componenti delle commissioni tributarie, nonché le norme sul processo tributario, in riferimento ai principi del giusto processo e dell’indipendenza del giudice. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 545/1992 (ordinamento giurisdizione tributaria), degli artt. 26 e 30 d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), e di una disposizione interna del Presidente della V sezione Commissione tributaria centrale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101, 102 e 111 Cost. — sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza e per inidoneà del petitum, non essendo chiaro quale pronuncia addittiva si chiedesse alla Corte.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità ricorre anche quando il petitum non è determinato con sufficiente precisione: il giudice rimettente deve indicare la norma da applicare in sostituzione di quella impugnata, o almeno delineare il verso dell’intervento costituzionale richiesto.

    Domande e risposte

    I giudici tributari sono giudici ordinari?

    No: le commissioni tributarie sono organi di giurisdizione speciale. La riforma del 2022 (d.lgs. n. 220/2023) le ha trasformate in «corti di giustizia tributaria», introducendo la professionalità dei giudici.

    Cosa si intende per «petitum» nella questione di legittimità costituzionale?

    Il petitum è la richiesta concreta rivolta alla Corte: si chiede l’annullamento della norma, oppure una pronuncia additiva che integri il testo, oppure ancora una pronuncia interpretativa.

    Quando una norma è contraria all’art. 111 Cost. (giusto processo)?

    L’art. 111 Cost. impone che il processo si svolga in contraddittorio tra le parti, con motivazione dei provvedimenti e in tempi ragionevoli. Una norma che comprime il contraddittorio o esclude la motivazione può essere dichiarata incostituzionale per violazione di tale parametro.

  • Corte cost. n. 308/2007 – Citazione giudice di pace, avviso estinzione reato

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    Con ordinanza n. 308/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace), sollevata dal Giudice di pace di Montebelluna in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Montebelluna aveva dubitato della conformità costituzionale della norma che disciplina la citazione a giudizio davanti al giudice di pace, nella parte in cui non prevede — a pena di nullità — che la citazione contenga l’avviso della possibilità di estinguere il reato ex art. 35 d.lgs. n. 274/2000 (condotte riparatorie).

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale giudice di pace), in riferimento agli artt. 3, 24 secondo comma e 111 terzo comma Cost. — sollevata dal Giudice di pace di Montebelluna.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione: il rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio in corso, difetto che rende il ricorso inammissibile.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve descrivere in modo puntuale il fatto di causa e il nesso di pregiudizialità tra la questione di costituzionalità e la decisione del giudizio principale: l’insufficienza di tale motivazione determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è l’estinzione del reato per condotte riparatorie davanti al giudice di pace?

    Ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, il giudice di pace dichiara estinto il reato quando l’imputato ha risarcito il danno o si è riconciliato con la vittima e la relativa condotta appare idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato.

    Quale vizio determina la manifesta inammissibilità in questo caso?

    Il difetto di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non ha spiegato perché la questione fosse decisiva per il caso concreto che stava esaminando.

    Qual è il termine per la citazione davanti al giudice di pace?

    La citazione a giudizio davanti al giudice di pace deve essere notificata almeno trenta giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 274/2000.

  • Corte cost. n. 307/2007 – Accessi universitari, numero chiuso

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    Con ordinanza n. 307/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 264/1999 sul numero chiuso universitario, sollevate dal TAR Sicilia, sezione di Catania, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 34 e 35 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Sicilia, sezione di Catania, aveva sollevato questione di legittimità della legge sul numero chiuso per corsi universitari — in un procedimento promosso da un laureato in odontoiatria che chiedeva l’iscrizione al corso di laurea in medicina senza sottoporsi ai test di ammissione. Il rimettente non aveva motivato in modo adeguato la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (accessi ai corsi universitari), in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 34 e 35 Cost. — sollevate dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente non ha adeguatamente spiegato il nesso tra le norme impugnate e il caso concreto sottoposto al suo esame.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza ricorre quando il giudice rimettente non ha spiegato in modo sufficiente perché la questione di costituzionalità sia decisiva ai fini del giudizio a quo: il sindacato di costituzionalità è incidentale e presuppone una questione rilevante.

    Domande e risposte

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione di costituzionalità?

    Significa che la questione è inammissibile in modo evidente, senza necessità di approfondimento nel merito: tipicamente per difetto di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.

    Il numero chiuso universitario è costituzionale?

    La Corte non ha esaminato il merito in questa ordinanza. In linea generale, il numero programmato degli accessi universitari è stato ritenuto compatibile con il diritto allo studio (art. 34 Cost.) purché rispetti criteri oggettivi.

    Chi può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

    Solo i giudici (anche amministrativi) nel corso di un giudizio, con ordinanza motivata che indichi la norma impugnata, il parametro costituzionale violato e la rilevanza della questione ai fini della decisione del caso.

  • Corte cost. n. 306/2007 – Provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo

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    Con sentenza n. 306/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 648 c.p.c., nella parte in cui prevede la non impugnabilità dell’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in corso di opposizione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Belluno, nel corso di un’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dubitato della conformità costituzionale dell’art. 648 c.p.c., che esclude la possibilità di impugnare l’ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Il giudice riteneva che ciò violasse il diritto di difesa e il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 648 c.p.c., nella parte in cui prevede la non impugnabilità dell’ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in corso di opposizione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — sollevata dal Giudice di pace di Belluno.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 648 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La non impugnabilità dell’ordinanza non viola il diritto di difesa, in quanto l’opponente conserva la piena facoltà di contestare il decreto ingiuntivo nel merito.

    Il principio

    La non impugnabilità dell’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. non viola il diritto di difesa né il principio di uguaglianza: il debitore opponente conserva intatta la possibilità di ottenere la revoca o la modifica del decreto ingiuntivo nella sentenza definitiva sul merito.

    Domande e risposte

    Cosa è la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo?

    Il giudice, nel corso dell’opposizione, può concedere al creditore la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (art. 648 c.p.c.) se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronto accertamento.

    Perché l’ordinanza ex art. 648 c.p.c. non è impugnabile?

    Il legislatore ha scelto di rendere non impugnabile questa ordinanza per ragioni di speditezza del processo e per evitare che l’opposizione si trasformi in un mezzo per paralizzare il credito del ricorrente. La Corte ha ritenuto questa scelta non irragionevole.

    Il debitore è totalmente privo di rimedi?

    No: il debitore può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva al giudice dell’opposizione, e soprattutto può ottenere la revoca del decreto ingiuntivo con la sentenza che definisce l’opposizione nel merito.