Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 294/2007 – Espulsione automatica per mancata richiesta del permesso di soggiorno

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Bari sull’art. 13, comma 2, lettera b), del Testo unico immigrazione, relativa all’applicazione uniforme dell’espulsione a condotte di diversa gravità. La questione non era supportata da adeguata motivazione sulla rilevanza nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Bari esaminava il ricorso di un cittadino extracomunitario (Sako Nesti) espulso perché entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. La norma impugnata (art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 286/1998) sanziona con l’espulsione e il divieto di reingresso per dieci anni condotte eterogenee: sia chi non ha chiesto o ha chiesto in ritardo il permesso di soggiorno, sia chi è socialmente pericoloso o ha commesso reati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Bari dubitò della legittimità dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui applica la stessa sanzione (espulsione con divieto decennale di reingresso) a condotte di gravità molto diversa, senza alcuna graduazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso specifico: Sako Nesti era stato espulso per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera (condotta di cui alla lett. a, non alla lett. b), e la questione era quindi formulata rispetto a una norma inapplicata nel caso concreto.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo: deve riguardare una norma effettivamente applicabile alla fattispecie concreta. Se il rimettente impugna una norma diversa da quella applicata nel caso che sta decidendo, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Quali condotte può sanzionare l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998?

    La norma prevede l’espulsione in tre categorie di casi: a) ingresso clandestino (senza passaporto o sottraendosi ai controlli); b) permesso di soggiorno non richiesto, revocato o annullato; c) appartenenza a categorie socialmente pericolose o commissione di reati. La giurisprudenza ha chiarito che non tutte le condotte della lett. b comportano l’espulsione automatica.

    Perché la mancata richiesta del permesso di soggiorno non è sempre causa automatica di espulsione?

    Secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine prescritto non è causa di espulsione automatica, a differenza della revoca o dell’annullamento del permesso. Il prefetto deve valutare le circostanze concrete.

    Cosa succede se lo straniero viene espulso e rientra in Italia?

    Chi fa ingresso nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso commette un reato (art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998), punito con l’arresto da sei mesi a un anno. Il reato può portare a una nuova espulsione immediata.

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  • Corte cost. n. 293/2007 – Espulsione dello straniero ed esecutività immediata del decreto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni del Tribunale di Milano sull’art. 13, commi 3 e 8, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), relative all’immediata esecutività del decreto di espulsione. Ordina invece la restituzione degli atti al Giudice di pace di Salerno per ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) prevede che il decreto prefettizio di espulsione sia immediatamente esecutivo, anche se il destinatario ha proposto opposizione. Ciò comporta che lo straniero possa essere allontanato dal territorio nazionale prima che il giudice abbia deciso sul suo ricorso, con conseguente impossibilità pratica di presenziare all’udienza. Il Tribunale di Milano dubitava che tale meccanismo ledesse il diritto di difesa (art. 24 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano solevò questione di legittimità dell’art. 13, commi 3 e 8, del d.lgs. n. 286/1998 in riferimento all’art. 24 Cost. Il comma 3 prevede l’esecutività immediata del decreto di espulsione anche se impugnato; il comma 8 non consente al giudice di adottare misure cautelari di sospensione prima dell’udienza.

    La decisione della Corte

    Le questioni sollevate dal Tribunale di Milano sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza: in un caso il giudice aveva già sospeso il decreto (quindi la norma che si voleva dichiarare incostituzionale era già stata applicata nel senso favorevole); nell’altro la questione era posta in termini meramente ipotetici. Gli atti vanno restituiti al Giudice di pace di Salerno per rivalutare la rilevanza alla luce dello ius superveniens.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza quando il giudice rimettente ha già adottato, nel caso concreto, la soluzione che chiede alla Corte di imporre per via di pronuncia di incostituzionalità, o quando la questione è formulata in modo ipotetico senza adeguato ancoraggio alla fattispecie.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo?

    Significa che l’amministrazione può procedere all’allontanamento coattivo dello straniero anche se questi ha proposto opposizione davanti al giudice. Non occorre attendere la decisione sul ricorso prima di eseguire l’espulsione.

    Perché l’immediata esecutività può ledere il diritto di difesa?

    Perché lo straniero espulso si trova all’estero mentre si svolge il giudizio sulla legittimità del decreto che lo ha espulso. Non può partecipare all’udienza e rischia di incorrere in sanzioni penali se rientra in Italia per far valere le proprie ragioni.

    Cosa si intende per «restituzione degli atti» al giudice rimettente?

    La Corte restituisce gli atti quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sono intervenute modifiche normative (ius superveniens) che potrebbero incidere sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza della questione. Il giudice deve rivalutare se la questione abbia ancora senso alla luce del nuovo quadro normativo.

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  • Corte cost. n. 292/2007 – Amministrazione di sostegno e atti di disposizione patrimoniale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice tutelare di Venezia-Chioggia sugli artt. 410, 411 e 412 del codice civile in materia di amministrazione di sostegno. Il giudice dubitava della legittimità delle norme nella parte in cui consentono al giudice di autorizzare atti di disposizione patrimoniale senza poter informare previamente il beneficiario.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento di amministrazione di sostegno riguardante una persona con grave insufficienza mentale congenita (cerebropatia perinatale che escludeva qualsiasi capacità residua), l’amministratore di sostegno aveva chiesto l’autorizzazione alla vendita di una quota immobiliare e al successivo acquisto di altra unità abitativa. Il Giudice tutelare di Venezia-Chioggia si chiese se fosse legittimo autorizzare tali atti senza poter preventivamente informare la beneficiaria, come previsto dall’art. 410 c.c., a causa delle sue condizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice tutelare del Tribunale di Venezia-Chioggia solevò questione di legittimità degli artt. 410, 411, primo comma, e 412 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 42 della Costituzione, nella parte in cui consentono al giudice tutelare di autorizzare atti di disposizione patrimoniale anche quando è impossibile informare previamente il beneficiario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente verificato se il problema potesse essere risolto per via interpretativa, tenuto conto dell’orientamento già prevalente nella sede giudiziaria di appartenenza, che ammetteva l’autorizzazione anche in assenza della previa informazione al beneficiario. L’inammissibilità dipende quindi dalla carente motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se il dubbio possa essere risolto attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Se l’orientamento prevalente nella giurisprudenza già ammette la soluzione compatibile con la Costituzione, la questione è manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Cos’è l’amministrazione di sostegno e a chi si applica?

    L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto dalla legge n. 6/2004 per le persone che, a causa di infermità o menomazione fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità anche parziale di provvedere ai propri interessi. È una misura flessibile, alternativa a interdizione e inabilitazione.

    Cosa prevede l’art. 410 c.c. sull’informazione al beneficiario?

    L’art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informandolo preventivamente degli atti che intende compiere. Il beneficiario può esprimere il proprio dissenso al giudice tutelare.

    Perché la questione era manifestamente inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva dimostrato di aver tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, considerando che la giurisprudenza prevalente nella stessa sede già ammetteva l’autorizzazione giudiziale in assenza della previa informazione al beneficiario. Non occorreva una pronuncia della Corte.

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  • Corte cost. n. 291/2007 – Insindacabilità parlamentare Sgarbi e diffamazione di magistrato

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    La Corte accoglie parzialmente il conflitto di attribuzioni promosso dal GUP di Brescia contro la Camera dei deputati: le dichiarazioni rese dall’on. Vittorio Sgarbi durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 26 giugno 1998, offensive verso il magistrato Piercamillo Davigo, non rientrano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione. La relativa delibera della Camera viene annullata.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Vittorio Sgarbi, nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 26 giugno 1998 su Canale 5, aveva espresso giudizi pesantemente offensivi nei confronti del magistrato Piercamillo Davigo. Sgarbi era imputato di diffamazione aggravata davanti al GUP del Tribunale di Brescia. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità, ritenendo che le espressioni rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il GUP di Brescia impugnò tale delibera davanti alla Corte costituzionale con ricorso per conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia propose conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati, per l’annullamento della delibera del 17 marzo 2004 (Doc. IV-ter, n. 4-A) che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Sgarbi, in base all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni. Le espressioni rese in una trasmissione televisiva — non nell’esercizio diretto di funzioni parlamentari — non possono essere schermate dall’art. 68, primo comma, Cost. in mancanza di un nesso funzionale con atti parlamentari tipici. La delibera della Camera viene annullata nei limiti indicati in motivazione.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. non si estende a qualsiasi dichiarazione resa da un parlamentare in qualsiasi sede. È necessario un nesso diretto e riconoscibile tra le dichiarazioni extraparlamentari e lo svolgimento di attività parlamentari tipiche. Dichiarazioni offensive rese in un programma televisivo di intrattenimento non integrano tale nesso.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia di libertà e indipendenza del mandato parlamentare, non uno scudo generale per qualsiasi comportamento del parlamentare.

    Cosa si intende per «nesso funzionale» con l’attività parlamentare?

    Il nesso funzionale sussiste quando le dichiarazioni extraparlamentari riprendono o sviluppano posizioni già espresse in atti tipicamente parlamentari (interrogazioni, discorsi in Aula, ecc.). Se le dichiarazioni sono autonome e non collegabili a specifici atti parlamentari, il nesso manca e l’insindacabilità non opera.

    In cosa consiste il conflitto di attribuzioni tra poteri in questo caso?

    Il GUP di Brescia riteneva che la delibera della Camera avesse sottratto alla giurisdizione penale ordinaria un procedimento che spettava al giudice decidere. Sollevando il conflitto, il giudice contestava l’invasione della sfera di attribuzioni della magistratura da parte della Camera.

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  • Corte cost. n. 290/2007 – Conflitto di attribuzioni Cossiga e irresponsabilità presidenziale

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dall’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga contro la sentenza della Corte d’appello di Roma che lo aveva condannato per dichiarazioni diffamatorie rese durante un’audizione parlamentare nel 1991. L’ex Presidente non è soggetto legittimato a sollevare un conflitto di attribuzioni.

    Di cosa si tratta

    Nel 1991, durante un’audizione davanti al Comitato parlamentare per i servizi di sicurezza (COPASIR) sulla struttura «Gladio», l’allora Presidente della Repubblica Cossiga rivolse al senatore Onorato parole che quest’ultimo considerò diffamatorie. Onorato chies un risarcimento danni in sede civile. Dopo una lunga vicenda processuale, la Corte d’appello di Roma condannò Cossiga al risarcimento, ritenendo che le dichiarazioni fossero state rese al di fuori delle funzioni presidenziali. Cossiga sollevò allora conflitto di attribuzioni, sostenendo che la Corte d’appello avesse invaso le prerogative presidenziali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il senatore a vita Francesco Cossiga, in qualità di ex Presidente della Repubblica, propose conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4024/2004, sostenendo che essa avesse erroneamente escluso la copertura dell’irresponsabilità presidenziale (art. 90 Cost.) per le sue dichiarazioni rese in audizione parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il conflitto di attribuzioni può essere sollevato solo da un potere dello Stato nel pieno esercizio delle sue funzioni. Un ex Presidente della Repubblica, che non è più titolare delle funzioni presidenziali, non è legittimato a ricorrere per conflitto di attribuzioni in relazione ad atti compiuti durante il mandato ormai concluso.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato presuppone che il ricorrente sia attualmente titolare del potere che si afferma leso. Un ex Presidente della Repubblica, dopo la fine del mandato, non è soggetto legittimato ad azionare il conflitto in difesa di prerogative esercitate durante il mandato stesso.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni è un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica) afferma che un altro potere ha invaso la sua sfera di competenza. Si differenzia dal giudizio di legittimità costituzionale perché non riguarda una legge ma un atto concreto.

    Cosa prevede l’art. 90 della Costituzione sull’irresponsabilità presidenziale?

    L’art. 90 Cost. stabilisce che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, salvo il caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione. L’irresponsabilità si estende alle funzioni tipiche ma, secondo la Corte, non copre tutte le «esternazioni» presidenziali.

    Perché le dichiarazioni rese durante un’audizione parlamentare non furono considerate coperti dall’irresponsabilità presidenziale?

    La Corte d’appello di Roma aveva ritenuto che le affermazioni fossero estranee all’esercizio delle funzioni presidenziali, sia tipiche sia atipiche. Non ogni parola pronunciata dal Presidente in contesti istituzionali è automaticamente «atto presidenziale» coperto dall’art. 90 Cost.

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  • Corte cost. n. 289/2007 – Requisiti direttori generali ASL e competenza regionale

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso della Regione Campania contro la norma statale che ammetteva i parlamentari come direttori generali delle ASL. La questione è venuta meno perché la norma impugnata è stata abrogata prima della decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    La legge statale n. 43/2006 (sulle professioni sanitarie infermieristiche) aveva modificato i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie locali (ASL), includendo tra quelli alternativi all’esperienza dirigenziale quinquennale anche «l’aver espletato mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale». La Regione Campania impugnò tale previsione ritenendola un’invasione della competenza regionale sull’organizzazione delle ASL, che sono enti regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania impugnò l’art. 2, comma 5, della legge n. 43/2006, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione. Secondo la Regione, l’organizzazione delle ASL rientra nella sua competenza legislativa residuale ex art. 117, quarto comma, Cost., e la norma statale si configurava come irragionevole ingerenza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Ciò avviene quando, dopo la proposizione del ricorso, la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo tale che la controversia non ha più oggetto. In questo caso, la norma che equiparava il mandato parlamentare all’esperienza dirigenziale fu eliminata dall’ordinamento prima della decisione della Corte.

    Il principio

    La cessazione della materia del contendere si pronuncia quando la norma impugnata in via principale viene abrogata o modificata dopo la proposizione del ricorso, rendendo privi di attualità gli effetti della disposizione censurata e venendo meno l’interesse al giudizio.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Campania riteneva illegittima la norma sui requisiti dei direttori ASL?

    Perché le ASL sono enti strumentali delle Regioni, e la loro organizzazione — inclusa la disciplina sulla nomina dei vertici — rientrerebbe nella competenza legislativa residuale regionale. Lo Stato avrebbe ecceduto i propri limiti intervenendo con una norma di principio irragionevole, non funzionale alla tutela della salute.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere» in un giudizio costituzionale?

    Significa che la controversia non ha più oggetto: la norma impugnata è stata eliminata o sostituita, e non vi è più necessità che la Corte si pronunci nel merito. Non è una decisione di merito né una inammissibilità: è una pronuncia di rito che chiude il giudizio.

    Rientrava nella competenza statale o regionale la disciplina dei requisiti dei direttori ASL?

    La questione era controversa: lo Stato sosteneva di dettare principi fondamentali in materia di tutela della salute (competenza concorrente); la Regione rivendicava la competenza sull’organizzazione dei propri enti strumentali (competenza residuale). La cessazione della materia del contendere ha impedito alla Corte di pronunciarsi su questo punto.

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  • Corte cost. n. 288/2007 – Incompatibilità del consigliere comunale per lite pendente in Sicilia

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 10, comma 1, n. 4, della legge siciliana n. 31/1986 sull’incompatibilità dei consiglieri comunali derivante da lite pendente. La norma regionale, pur non adeguata alla riforma nazionale del 2002 che restringe la causa di incompatibilità alla sola condanna irrevocabile, è compatibile con la Costituzione grazie alla competenza legislativa primaria della Sicilia in materia di enti locali.

    Di cosa si tratta

    Un consigliere comunale di San Giovanni La Punta (CT) fu dichiarato decaduto dalla carica perché il Comune si era costituito parte civile nel processo penale a suo carico. La legge siciliana del 1986 prevede l’incompatibilità in caso di «lite pendente» con il Comune, anche senza condanna definitiva. Tuttavia, la legge nazionale (d.lgs. n. 267/2000, modificato nel 2002) aveva ristretto tale causa di incompatibilità: essa opera solo in caso di condanna passata in giudicato, e la sola costituzione di parte civile non è causa di incompatibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale civile di Catania solevò questione di legittimità dell’art. 10, comma 1, n. 4, della legge regionale siciliana n. 31/1986, nella parte in cui non recepisce la modifica nazionale del 2002, per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione (uguaglianza e accesso alle cariche pubbliche). La norma regionale più restrittiva creerebbe una disparità tra amministratori siciliani e quelli del resto d’Italia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La Regione Siciliana ha competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali (art. 14, lett. o, Statuto speciale). Questa competenza primaria consente alla Regione di dettare una disciplina diversa da quella nazionale, a condizione che rispetti i principi fondamentali dell’ordinamento. La norma siciliana, secondo la Corte, non viola gli artt. 3 e 51 Cost. perché rientra nell’ambito della legittima autonomia regionale.

    Il principio

    Le Regioni a statuto speciale con competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali possono mantenere discipline più restrittive rispetto alla normativa nazionale sulle cause di incompatibilità degli amministratori locali, senza violare il principio di uguaglianza, purché non contrastino con i principi fondamentali dell’ordinamento.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «lite pendente» come causa di incompatibilità?

    Una lite pendente è una controversia giudiziaria in corso tra il consigliere comunale e il Comune che lo ha eletto. La legge siciliana del 1986 la prevede come causa di incompatibilità, a differenza della normativa nazionale che dal 2002 richiede una condanna definitiva.

    La costituzione di parte civile del Comune è una «lite» nel senso della legge siciliana?

    Nel caso di specie il Comune si era costituito parte civile nel processo penale a carico del consigliere. Il Comune aveva sostenuto che ciò configurasse una lite pendente. La questione di fondo è se la norma siciliana, che non distingue come fa quella nazionale, sia compatibile con la Costituzione.

    Perché la difformità tra legge siciliana e legge nazionale non viola l’art. 3 Cost.?

    Perché la Sicilia ha competenza legislativa primaria sugli enti locali. La diversità di disciplina è giustificata dall’autonomia speciale regionale, e non è una discriminazione arbitraria: è conseguenza di una scelta legislativa regionale legittimamente diversa da quella statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 287/2007 – Equa riparazione e competenza per giurisdizioni speciali

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Corte d’appello di Genova sull’art. 3, comma 1, della legge Pinto (n. 89/2001). Il criterio di competenza territoriale previsto per i giudizi di equa riparazione non viola la Costituzione anche quando non si estende alle giurisdizioni speciali come la Corte dei conti.

    Di cosa si tratta

    La legge Pinto (l. n. 89/2001) prevede che chi subisce un processo di irragionevole durata possa chiedere un indennizzo allo Stato. La domanda va proposta davanti alla corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale. Il problema nasce quando il processo è stato celebrato davanti a un giudice speciale (TAR, Corte dei conti) che non fa parte di alcun distretto di corte d’appello.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova dubitò della legittimità dell’art. 3, comma 1, della legge n. 89/2001, nella parte in cui il criterio di competenza territoriale non si estende alle giurisdizioni speciali (come la Corte dei conti), per violazione degli artt. 97, primo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione (imparzialità e indipendenza dei giudici).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La scelta del legislatore di fondare la competenza territoriale sul collegamento con la sede distrettuale della giurisdizione ordinaria risponde a una logica di sistema coerente e non lede né l’imparzialità né l’indipendenza dei giudici. La norma è di carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle regole ordinarie, il che ne impedisce l’applicazione analogica alle giurisdizioni speciali.

    Il principio

    Il criterio di competenza della legge Pinto è una norma eccezionale che può applicarsi solo ai magistrati ordinari con articolazione distrettuale. La sua mancata estensione alle giurisdizioni speciali non viola gli artt. 97 e 108 della Costituzione, né i principi di imparzialità e indipendenza della magistratura.

    Domande e risposte

    Cosa è la legge Pinto e quando si applica?

    La legge n. 89 del 2001 prevede il diritto a un indennizzo per chi subisce un processo di durata irragionevole. Si applica sia ai processi civili e penali davanti al giudice ordinario, sia ai processi amministrativi e contabili, anche se per questi ultimi la competenza territoriale del giudice dell’indennizzo si determina diversamente.

    Perché il problema sorge con la Corte dei conti?

    Perché i magistrati della Corte dei conti non fanno parte di alcun distretto di corte d’appello. La legge Pinto indica la competenza per i giudizi di indennizzo in base al distretto della corte d’appello, criterio inapplicabile alle giurisdizioni speciali a struttura regionale.

    Come si determina in pratica la competenza per processi davanti al TAR?

    Secondo la giurisprudenza, ci si riferisce alla corte d’appello nella cui circoscrizione ha sede il tribunale amministrativo regionale che ha trattato la causa, facendo coincidere di fatto la circoscrizione regionale con quella distrettuale.

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  • Corte cost. n. 286/2007 – Poteri della provincia nel piano territoriale regionale del Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo contro la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2005 sul piano territoriale regionale. Le censure erano fondate sull’omessa considerazione del ruolo delle Province nella pianificazione sovracomunale, ma la Corte non entra nel merito per ragioni procedurali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato una legge (n. 30/2005) per disciplinare il piano territoriale regionale (PTR). Il Governo la impugnò davanti alla Corte costituzionale sostenendo che la normativa ignorasse sistematicamente il ruolo delle Province come ente intermedio tra Regione e Comuni nella pianificazione del territorio: la legge regionale attribuiva ai soli Comuni i compiti di pianificazione sovracomunale, escludendo le Province sia dall’approvazione del PTR sia dalla costituzione delle società di trasformazione urbana regionale (STUR).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò gli artt. 1, 4, 8, 11 e 12 della legge regionale FVG n. 30/2005, deducendo violazione degli artt. 5, 114 e 118 della Costituzione, dell’art. 117, secondo comma lettera s) e terzo comma Cost. (in combinato con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001), nonché contrasto con l’art. 118, primo comma, Cost. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ente a statuto speciale, era rimettente delle disposizioni che escludevano le Province dalla pianificazione di area vasta.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità sollevate sia in riferimento all’art. 117, secondo comma lettera s) e terzo comma Cost. (in combinato disposto con l’art. 10 della l. cost. n. 3/2001), sia in relazione all’art. 118, primo e secondo comma Cost. Dichiara altresì inammissibili le questioni relative agli artt. 5, 114, primo e secondo comma Cost. La Corte non esamina il merito delle censure governative.

    Il principio

    In materia di impugnazioni governative di leggi regionali di regioni a statuto speciale, il ricorso deve individuare con precisione il parametro statutario violato. Censure generiche riferite alle norme costituzionali ordinarie senza adeguato coordinamento con le norme statutarie speciali sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Perché il Governo impugnò la legge regionale FVG sul PTR?

    Perché la legge ripartiva i poteri di pianificazione territoriale solo tra Regione e Comuni, escludendo completamente le Province dal processo decisionale, in contrasto con il loro ruolo costituzionalmente garantito come ente intermedio.

    Cosa sono le STUR previste dalla legge impugnata?

    Le Società di trasformazione urbana regionale (STUR) erano società miste pubblico-private per realizzare interventi di trasformazione urbana. La legge regionale prevedeva che fossero costituite con la sola intesa dei Comuni, senza alcun coinvolgimento delle Province.

    Cosa significa inammissibilità della questione di legittimità costituzionale?

    Significa che la Corte non esamina se la norma sia o meno costituzionalmente legittima nel merito, perché il ricorso presentava vizi formali o la questione non era correttamente formulata rispetto ai parametri invocati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 285/2007 – Giudizio di conto enti locali e controllo Corte dei conti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dalla Corte dei conti abruzzese sugli artt. 93, 226 e 274 del T.U. degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000), nella parte in cui limitano il giudizio di conto alla sola gestione del tesoriere. La scelta del legislatore di restringere il giudizio contabile al conto del tesoriere è compatibile con la Costituzione e con le funzioni di controllo della Corte dei conti.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti abruzzese, esaminando i conti dei tesorieri dei Comuni di L’Aquila, Chieti e Scanno, aveva rilevato anomalie nelle gestioni finanziarie. Lamentava però che il giudizio di conto, come disciplinato dal T.U. degli enti locali del 2000, fosse limitato alla sola gestione di cassa del tesoriere, impedendole di sindacare il più ampio merito giuridico e contabile delle poste di bilancio dell’ente locale nel suo complesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Gli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del d.lgs. n. 267/2000 erano censurati in riferimento agli artt. 3, 11, 103, secondo comma, e 119 della Costituzione, nella parte in cui limitano il giudizio di conto alla gestione del tesoriere, escludendo un controllo più ampio sulla finanza dell’ente locale.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono manifestamente infondate. Il controllo della Corte dei conti sulla finanza degli enti locali non si esaurisce nel giudizio di conto: comprende anche i controlli di gestione, i rendiconti e altri strumenti. Tra le finalità dei controlli ricadono anche il rispetto dei vincoli comunitari e il raccordo tra finanza statale, regionale e degli enti locali. La scelta legislativa di limitare il giudizio di conto al tesoriere non vulnera le attribuzioni costituzionali della Corte dei conti.

    Il principio

    Il giudizio di conto sui tesorieri degli enti locali è solo uno degli strumenti di controllo della Corte dei conti sulla finanza pubblica locale; il legislatore può delimitarne l’oggetto senza per questo violare l’art. 103, secondo comma, Cost., purché il sistema dei controlli nel suo complesso garantisca la funzione di vigilanza sulla finanza degli enti locali.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio di conto della Corte dei conti?

    È un giudizio con cui la Corte dei conti verifica la correttezza della gestione delle risorse pubbliche da parte degli agenti contabili (tesorieri, cassieri, economi). Al termine il giudice contabile approva o non approva il conto, eventualmente addebitando le somme non giustificate.

    Perché il giudizio di conto è limitato al tesoriere e non all’intero ente locale?

    Il T.U. degli enti locali del 2000 ha riformato la disciplina precedente concentrando il giudizio di conto sulla gestione di cassa del tesoriere, mentre il controllo sulla gestione complessiva dell’ente avviene attraverso altri strumenti (revisori dei conti, sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ecc.).

    La Corte dei conti può rilevare irregolarità di bilancio degli enti locali al di là del conto del tesoriere?

    Sì, attraverso le sezioni regionali di controllo e i controlli di gestione sui rendiconti, che hanno un oggetto più ampio rispetto al giudizio di conto e consentono di segnalare anomalie nella gestione finanziaria complessiva dell’ente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 284/2007 – Scommesse sportive e primato diritto comunitario sulle norme penali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Macerata sull’art. 4 della legge n. 401/1989 (divieto di raccolta abusiva di scommesse sportive), perché il giudice doveva preliminarmente valutare da solo la compatibilità delle norme italiane con il diritto comunitario (artt. 43 e 49 del Trattato CE), dotato di effetto diretto, prima di richiedere l’intervento della Corte costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Macerata procedeva per il reato di raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi nazionali ed esteri, commessa per conto di un bookmaker stabilito nel Regno Unito tramite la rete telematica, in assenza di concessione italiana. L’imputato sosteneva che la normativa italiana violasse le libertà comunitarie di stabilimento e prestazione dei servizi, e il Tribunale aveva sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 4 della l. n. 401/1989 (in relazione all’art. 88 del T.U.L.P.S.) era censurato in riferimento agli artt. 3, 10, 11 e 41 della Costituzione, per contrarietà con le libertà fondamentali del Trattato CE e il sistema di concessioni in monopolio che discriminava gli operatori stranieri comunitari.

    La decisione della Corte

    La questione è inammissibile. Quanto all’art. 10 Cost., la censura mancava di motivazione specifica e la norma non era il parametro appropriato per le norme internazionali convenzionali. Soprattutto, il contrasto con il diritto comunitario (artt. 43 e 49 Trattato CE) è veicolato dall’art. 11 Cost., ma spetta al giudice ordinario — non alla Corte costituzionale — valutare direttamente la compatibilità con le norme comunitarie ad effetto diretto e trarne le conseguenze (non applicazione della norma interna), senza l’intermediazione del giudizio di costituzionalità.

    Il principio

    Quando una norma interna contrasta con una norma comunitaria dotata di effetto diretto, il giudice ordinario deve direttamente disapplicare la norma interna, senza necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale: il conflitto tra norma interna e norma comunitaria si risolve al livello del giudice del caso concreto, non davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa che una norma comunitaria ha effetto diretto?

    Significa che quella norma crea diritti e obblighi direttamente in capo ai singoli, senza bisogno di una legge nazionale di attuazione, e può essere invocata direttamente davanti ai giudici nazionali. Le libertà fondamentali del Trattato (stabilimento e prestazione di servizi) sono tradizionalmente riconosciute come norme ad effetto diretto.

    Il giudice italiano può non applicare una legge in contrasto con il diritto UE?

    Sì, deve farlo. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia UE (a partire dalla sentenza Simmenthal del 1978) e della Corte costituzionale italiana, il giudice nazionale ha il dovere di disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto comunitario ad effetto diretto.

    Perché in questo caso il giudice avrebbe dovuto decidere autonomamente senza ricorrere alla Corte costituzionale?

    Perché la Corte di giustizia si era già pronunciata (sentenza Gambelli del 2003) sulla compatibilità del sistema di concessioni italiane con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE: il giudice di Macerata disponeva già dei criteri per valutare la questione nel caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 283/2007 – Decurtazione punti patente proprietario veicolo e ius superveniens

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cairo Montenotte che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada (decurtazione punti patente al proprietario del veicolo che non indica il conducente responsabile). Nel frattempo la norma era stata modificata dal legislatore e la Corte aveva emesso una sentenza di accoglimento parziale: il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante.

    Di cosa si tratta

    L’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada prevedeva che il proprietario di un veicolo, se non indicava il nome del conducente responsabile di un’infrazione che comporta decurtazione di punti dalla patente, subisse lui stesso tale decurtazione. Il Giudice di pace di Cairo Montenotte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma, ma due eventi erano nel frattempo intervenuti: la sentenza n. 27/2005 della stessa Corte costituzionale (che aveva parzialmente accolto analoga questione) e una modifica legislativa del 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 era censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede la decurtazione di punti dalla patente del proprietario del veicolo che non fornisce le generalità del conducente responsabile dell’infrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al rimettente. Due circostanze sopravvenute imponevano una rinnovata valutazione: la sentenza n. 27/2005 aveva già dichiarato parzialmente incostituzionale la norma originaria, e l’art. 2, comma 164, del d.l. n. 262/2006 (convertito in l. n. 286/2006) aveva ulteriormente modificato il testo. Il giudice doveva verificare se il quadro normativo modificato rendesse ancora rilevante e non manifestamente infondata la questione originariamente sollevata.

    Il principio

    Quando dopo la proposizione di una questione di legittimità costituzionale sopravvengono una sentenza della Corte che ha modificato la norma censurata e un intervento legislativo sul medesimo testo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa succede quando la norma censurata viene modificata durante il giudizio di costituzionalità?

    La Corte può restituire gli atti al giudice rimettente, che dovrà rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel processo a quo (la norma modificata si applica al caso concreto?) e se il nuovo testo presenti ancora i vizi denunciati.

    Il proprietario di un veicolo può essere sanzionato per un’infrazione commessa dal conducente?

    Sì, ma con limiti precisi. La Corte costituzionale (sentenza n. 27/2005) ha già dichiarato incostituzionale l’applicazione della decurtazione di punti al proprietario che non sia anche il responsabile dell’infrazione, quando ciò comporti una sanzione personale per fatto altrui in contrasto con l’art. 27 Cost.

    Cos’è il principio di personalità della responsabilità penale e sanzionatoria?

    È sancito dall’art. 27 Cost.: la responsabilità penale è personale, ossia nessuno può essere sanzionato per fatti compiuti da altri. Questo principio vale anche per le sanzioni amministrative di carattere afflittivo come la decurtazione dei punti dalla patente.

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