Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 195/2007 – Immunità presidente regione dichiarazioni stampa

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato (e al Tribunale di Venezia) emettere la sentenza di condanna al risarcimento del danno nei confronti del Presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, per dichiarazioni offensive rese ai giornalisti. Le dichiarazioni rese ai media non godono dell’immunità funzionale prevista dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan era stato condannato dal Tribunale civile di Venezia al risarcimento del danno per dichiarazioni offensive rese ai giornalisti della RAI Giuseppe Casagrande e Roberto Reale. La Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che quelle dichiarazioni fossero coperte dall’immunità funzionale del Presidente regionale ex art. 122, quarto comma, della Costituzione.

    La questione

    La Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, assumendo che la sentenza del Tribunale di Venezia del 30 aprile – 8 agosto 2005, n. 1715, violasse l’art. 122, quarto comma, della Costituzione (immunità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni consiliari) e l’art. 68 della Costituzione (immunità parlamentare, richiamata per analogia).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato emettere la sentenza di condanna. L’immunità dell’art. 122, quarto comma, Cost. tutela le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni consiliari, non le dichiarazioni rese ai mezzi di informazione. Non vi era il nesso funzionale necessario tra le dichiarazioni e l’esercizio del mandato regionale.

    Il principio

    L’immunità funzionale dei componenti dei consigli regionali (art. 122, quarto comma, Cost.) copre i voti e le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni istituzionali proprie, non le dichiarazioni rese ai media in contesti extrafunzionali: per l’applicazione della prerogativa è necessario un nesso funzionale diretto e specifico con l’attività consiliare o presidenziale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 122, quarto comma, della Costituzione?

    Prevede che i consiglieri regionali non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È un’immunità funzionale simile a quella parlamentare dell’art. 68 Cost., ma limitata all’esercizio delle funzioni del mandato consiliare o presidenziale regionale.

    Cosa distingue l’immunità funzionale dalla libertà di espressione?

    La libertà di espressione (art. 21 Cost.) tutela ogni manifestazione del pensiero ma non esclude la responsabilità civile per dichiarazioni diffamatorie. L’immunità funzionale va oltre: esclude del tutto la responsabilità, ma solo per atti connessi all’esercizio della funzione. Al di fuori di questo perimetro, anche il politico risponde delle proprie parole.

    Perché la Regione non poteva chiedere alla Camera di valutare l’immunità?

    La Regione aveva invocato per analogia la procedura della «pregiudizialità parlamentare» prevista dalla l. n. 140/2003 per i parlamentari nazionali. La Corte ha escluso questa estensione: la disciplina delle immunità regionali è diversa da quella parlamentare e non prevede la sospensione del giudizio per intervento del consiglio regionale.

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  • Corte cost. n. 194/2007 – Finanziaria 2006 trasferimenti graduali alle regioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata da Toscana, Piemonte, Campania e Liguria contro il comma 322 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, che rimetteva a un decreto ministeriale la gradualità dei trasferimenti finanziari alle regioni a statuto ordinario. Il meccanismo di graduale erogazione non viola i principi di autonomia finanziaria regionale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 322, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) prevedeva che le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione dei commi 319 e 320 della stessa legge venissero erogate secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Quattro regioni hanno impugnato questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Toscana, Piemonte, Campania e Liguria hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 322, della legge n. 266/2005, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, per lesione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’introduzione di un piano graduale di trasferimento non viola l’autonomia finanziaria regionale perché non nega il diritto delle regioni alle risorse, ma ne regola le modalità di erogazione nel tempo. Il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni garantisce il rispetto del principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Lo Stato può stabilire per decreto ministeriale la gradualità dell’erogazione delle risorse finanziarie alle regioni, purché ciò avvenga previo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e senza negare il diritto alle risorse: il principio di autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost.) non impone l’erogazione immediata di tutti i trasferimenti.

    Domande e risposte

    Cosa sono i trasferimenti finanziari dallo Stato alle regioni?

    Sono le risorse che lo Stato eroga alle regioni per finanziare le funzioni a esse trasferite (sanità, istruzione, trasporti locali, ecc.). Prima del federalismo fiscale (d.lgs. n. 68/2011), il finanziamento regionale era prevalentemente basato su trasferimenti erariali.

    Cos’è la Conferenza permanente Stato-Regioni?

    La Conferenza Stato-Regioni è la sede istituzionale di concertazione tra il Governo e i presidenti delle regioni e delle province autonome. È prevista dal d.lgs. n. 281/1997 e assicura la leale collaborazione tra livelli di governo nelle decisioni che incidono su risorse e competenze regionali.

    Il principio di leale collaborazione ha rango costituzionale?

    Sì. La Corte Costituzionale ha ricavato il principio di leale collaborazione dagli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione: impone allo Stato e alle regioni di collaborare in buona fede e di coinvolgersi reciprocamente nelle decisioni che incidono sulle rispettive sfere di competenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 193/2007 – Finanziaria 2006 patto stabilità regioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna contro il comma 277 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, relativo al patto di stabilità interno. La questione è stata giudicata inammissibile per difetto di interesse attuale della Regione a impugnarla.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005) ha introdotto il comma 277 dell’art. 1, che modifica la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni, aggiungendo un periodo al comma 174 dell’art. 1 della finanziaria 2005. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato questa norma insieme ad altre disposizioni della stessa legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale del comma 277 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, assumendo la violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione (competenze regionali in materia di coordinamento della finanza pubblica, sussidiarietà, autonomia finanziaria).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. La norma impugnata non produceva effetti diretti e attuali sulla Regione ricorrente: mancava il requisito dell’interesse concreto e attuale ad agire in giudizio costituzionale.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la regione che impugna una legge statale deve dimostrare un interesse attuale e concreto: non basta che la norma astrattamente leda la competenza legislativa regionale, occorre che essa incida direttamente e concretamente sulla sfera di autonomia della regione ricorrente.

    Domande e risposte

    Cos’è il patto di stabilità interno?

    Il patto di stabilità interno era un accordo tra Stato e regioni/enti locali finalizzato al rispetto dei vincoli europei di finanza pubblica: fissava limiti alla spesa e all’indebitamento degli enti territoriali. È stato sostituito dal pareggio di bilancio introdotto con la l. cost. n. 1/2012.

    In cosa consiste il giudizio in via principale davanti alla Corte Costituzionale?

    Il giudizio in via principale è promosso dallo Stato o dalle regioni direttamente davanti alla Corte Costituzionale per contestare la legittimità costituzionale di una legge. Il termine per ricorrere è 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

    Come si distingue l’inammissibilità dall’infondatezza nel giudizio in via principale?

    L’inammissibilità riguarda i requisiti processuali (interesse, tempestività, legittimazione, motivazione): la Corte non entra nel merito. L’infondatezza riguarda invece il merito: la Corte esamina la questione e conclude che la norma non viola la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 192/2007 – Bilanciamento circostanze recidiva penale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale (come modificato dalla legge ex Cirielli n. 251/2005), che limita il bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti nei confronti dei recidivi reiterati. Le questioni sollevate da più tribunali non superavano il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 (cosiddetta legge ex Cirielli) ha modificato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, vietando al giudice di dichiarare prevalenti le attenuanti sulla recidiva reiterata: in presenza di recidiva reiterata il giudice non può ridurre la pena al di sotto del minimo previsto per il reato aggravato. Tribunali di Ravenna, Cagliari, Livorno, Torino e altri hanno dubitato della costituzionalità di questa limitazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più tribunali hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251/2005, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (eguaglianza e finalità rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. In alcuni casi per difetto di rilevanza (la norma non era applicabile al caso concreto), in altri per insufficienza della motivazione dell’ordinanza di rimessione. La Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito sulla compatibilità del divieto di prevalenza delle attenuanti con la Costituzione.

    Il principio

    Anche questioni di grande rilevanza sistematica non possono essere esaminate nel merito se il giudice rimettente non soddisfa i requisiti processuali di ammissibilità: rilevanza concreta della norma nel giudizio a quo e motivazione adeguata dell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Cos’è il bilanciamento delle circostanze nel diritto penale?

    Quando un reato ha sia circostanze aggravanti sia attenuanti, il giudice deve «bilanciarle» (art. 69 c.p.) per determinare la pena: le attenuanti possono essere equivalenti, prevalenti o subvalenti rispetto alle aggravanti. La legge ex Cirielli ha vietato che le attenuanti prevalessero sulla recidiva reiterata.

    Cos’è la recidiva reiterata?

    La recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.) si applica a chi, già recidivo, commette un ulteriore reato doloso. La legge ex Cirielli ha imposto un aumento di pena obbligatorio e ha vietato che le attenuanti potessero prevalere sull’aggravante della recidiva.

    La Corte ha poi giudicato incostituzionale questa norma?

    Sì. Con la sentenza n. 251/2012 la Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., riconoscendo che la norma impediva al giudice di individualizzare adeguatamente la pena.

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  • Corte cost. n. 191/2007 – Conflitto attribuzioni nota Agenzia entrate Sicilia

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana. La Regione contestava una nota interpretativa dell’Agenzia delle entrate sull’art. 76 della l.r. Sicilia n. 17/2004, ma la Corte ha ritenuto che tale nota – risposta a un interpello – non avesse i caratteri dell’atto definitivo e vincolante lesivo delle prerogative regionali.

    Di cosa si tratta

    L’Agenzia delle entrate aveva emesso una circolare interpretativa (nota prot. n. 954-91232/2005) sull’art. 76 della legge regionale Siciliana n. 17/2004, che disciplinava le agevolazioni fiscali in materia di lavoro. La Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che la nota statale invadesse la propria competenza legislativa primaria.

    La questione

    La Regione Siciliana ha proposto conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato in relazione alla nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso – prot. n. 954-91232/2005 del 14 giugno 2005, interpretativa dell’art. 76 della l.r. Sicilia n. 17/2004 sulle agevolazioni fiscali per la formazione professionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Una nota interpretativa dell’Agenzia delle entrate emessa in risposta a un interpello non è un atto definitivo dello Stato idoneo a produrre una menomazione effettiva e attuale delle attribuzioni regionali: manca il presupposto dell’atto vincolante e lesivo che legittima il conflitto.

    Il principio

    Per sollevare un conflitto di attribuzione tra enti è necessario che l’atto statale contestato sia definitivo, concreto e idoneo a ledere in modo attuale le competenze costituzionalmente garantite della regione. Una circolare interpretativa o una risposta a interpello non ha tali caratteri e non legittima il ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra enti?

    Il conflitto di attribuzione tra enti (art. 134 Cost.) è un giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui una regione (o lo Stato) contesta che l’altro ente abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale. È distinto dal giudizio in via principale (che riguarda le leggi) e da quello incidentale (che riguarda norme applicabili in un giudizio).

    Perché la nota dell’Agenzia delle entrate non era idonea a sollevare conflitto?

    Perché le circolari e le note interpretative non hanno forza vincolante verso i cittadini né efficacia definitiva: sono atti interni all’amministrazione che non modificano la legge né producono effetti giuridici certi sui destinatari. Per sollevare conflitto occorre un atto concreto e lesivo.

    La Regione Siciliana ha competenza speciale in materia fiscale?

    La Regione Siciliana, regione a statuto speciale, ha alcune competenze primarie in materia di lavoro e alcune prerogative finanziarie specifiche. Tuttavia, la disciplina delle imposte nazionali è riservata allo Stato, e l’Agenzia delle entrate è competente a interpretarle.

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  • Corte cost. n. 190/2007 – Contribuzione orfani sanitari riserva di legge

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, lettera e), della legge n. 306/1901, come sostituito dall’art. 52, comma 23, della legge finanziaria 2003, nella parte in cui imponeva una contribuzione obbligatoria ai sanitari senza rispettare la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.).

    Di cosa si tratta

    La legge n. 306/1901 istituisce il Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani di Perugia. L’art. 2, lett. e), come riscritto dalla legge finanziaria 2003, prevedeva un contributo obbligatorio a carico dei sanitari per il mantenimento degli orfani. Il Tribunale di Parma ha dubitato che questa imposizione rispettasse i requisiti costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, lettera e), della legge n. 306/1901, come sostituito dall’art. 52, comma 23, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003), in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione (eguaglianza e riserva di legge per prestazioni patrimoniali imposte).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 23 della Costituzione. Il contributo obbligatorio imposto ai sanitari costituisce una prestazione patrimoniale imposta, e come tale la legge deve definirne con sufficiente determinatezza i criteri e i presupposti: la norma censurata difettava di tale adeguata determinazione legale.

    Il principio

    L’art. 23 della Costituzione riserva alla legge la disciplina delle prestazioni patrimoniali imposte: il legislatore deve fissare con sufficiente precisione i criteri in base ai quali esse sono dovute. Una norma che rimanda a fonti secondarie o lascia all’ente impositore un margine eccessivo viola questa riserva relativa di legge.

    Domande e risposte

    Cosa sono le prestazioni patrimoniali imposte ai sensi dell’art. 23 Cost.?

    Sono obbligazioni pecuniarie o di fare imposte autoritativamente dallo Stato o da altri enti pubblici senza il consenso del soggetto obbligato. Rientrano in questa categoria le imposte, i contributi obbligatori e le tariffe imposte per legge. Per la loro istituzione è necessaria una legge o un atto avente forza di legge.

    Perché la riserva di legge dell’art. 23 Cost. è detta «relativa»?

    Perché non richiede che la legge disciplini ogni aspetto della prestazione: è sufficiente che fissine i criteri e i presupposti essenziali, rinviando ad atti secondari i dettagli applicativi. Ma la legge non può essere del tutto muta o rimettere alla discrezionalità dell’amministrazione la determinazione dell’obbligo stesso.

    Cosa sono i collegi per orfani dei sanitari?

    Sono istituzioni storiche (risalenti al 1901) che provvedono al mantenimento, all’istruzione e all’educazione degli orfani di medici, farmacisti e altri professionisti sanitari. Sono finanziati tramite contributi versati dagli iscritti agli ordini professionali.

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  • Corte cost. n. 189/2007 – Contratto nazionale lavoro somministrazione Sicilia

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, della legge regionale Sicilia n. 33/1996, nella parte in cui prevedeva che il contratto collettivo nazionale disciplinasse i lavoratori somministrati a tempo indeterminato. La norma regionale invadeva la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e diritto del lavoro.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sicilia aveva legiferato in materia di lavoro somministrato stabilendo che il contratto collettivo nazionale si applicasse ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato impiegati nei propri uffici. Il Tribunale di Marsala ha dubitato che questa norma regionale fosse compatibile con la riserva statale in materia di diritto del lavoro e contratti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Marsala ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, della l.r. Sicilia n. 33/1996, come modificato dall’art. 28, comma 1, della l.r. Sicilia n. 4/1999, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l) (ordinamento civile) e 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale nella parte in cui disciplinava l’applicazione del contratto nazionale ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato. La materia del contratto di lavoro è riservata in via esclusiva alla legislazione statale (ordinamento civile, art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.), anche per le regioni a statuto speciale.

    Il principio

    Le regioni – anche quelle a statuto speciale come la Sicilia – non possono legiferare sui rapporti di lavoro privato e sui contratti collettivi nazionali: la materia «ordinamento civile» è riservata in via esclusiva allo Stato dalla Costituzione e comprende la disciplina dei contratti di lavoro e della somministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa è il lavoro in somministrazione?

    Il lavoro in somministrazione è il contratto con cui un’agenzia per il lavoro (somministratore) mette a disposizione di un’impresa utilizzatrice un lavoratore, che rimane dipendente dell’agenzia. Può essere a tempo determinato o indeterminato (staff leasing), disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015.

    Perché la Regione Sicilia non può legiferare sul contratto collettivo nazionale di lavoro?

    Il contratto collettivo nazionale è uno strumento del diritto privato del lavoro, che rientra nell’ordinamento civile: materia riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Nessuna regione, neanche a statuto speciale, può disciplinare autonomamente i rapporti di lavoro privato.

    Cosa distingue competenza esclusiva statale da quella concorrente?

    Nelle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.) la legge regionale è completamente esclusa. Nelle materie a competenza concorrente (art. 117, terzo comma) le regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

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  • Corte cost. n. 188/2007 – Legge finanziaria Campania 2006 illegittima

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria della Regione Campania 2006 (l.r. n. 24/2005). Sono stati dichiarati illegittimi l’art. 4, comma 3, che attribuiva alla Giunta funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di personale, e l’art. 7, comma 2, per violazione dei principi fondamentali in materia di finanza regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge finanziaria 2006 della Regione Campania (l.r. 29 dicembre 2005, n. 24). Le norme contestate riguardavano: l’art. 4, comma 3, che attribuiva alla Giunta regionale una funzione di indirizzo politico-amministrativo in materia di personale; l’art. 7, commi 1-4, relativo alla gestione dei fondi regionali; l’art. 23 riguardante altre disposizioni finanziarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità in via principale contro gli artt. 4, comma 3, 7 commi 1-4, e 23 della legge r. Campania n. 24/2005, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione e dei principi fondamentali sull’organizzazione regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, per violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, e dell’art. 7, comma 2, per violazione dei principi fondamentali in materia di finanza regionale. Le altre disposizioni sono state dichiarate non fondate o cessate dall’efficacia per sopravvenuta abrogazione.

    Il principio

    Le regioni non possono attribuire alla Giunta regionale funzioni di indirizzo politico-amministrativo in settori riservati alla gestione ordinaria degli uffici: il principio di separazione tra politica e amministrazione, ricavato dagli artt. 97 e 117 della Costituzione, vincola anche il legislatore regionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa?

    Il principio, introdotto dal d.lgs. n. 29/1993 e ora nel d.lgs. n. 165/2001, stabilisce che i politici (ministri, assessori) fissano gli obiettivi mentre i dirigenti amministrativi gestiscono concretamente le risorse e le attività. Mescolare questi ruoli viola il buon andamento della pubblica amministrazione.

    Perché lo Stato può impugnare le leggi regionali?

    Il Governo può impugnare in via principale le leggi regionali davanti alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, se ritiene che violino la Costituzione o i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie concorrenti (art. 127 Cost.).

    Cosa succede quando la Corte dichiara illegittima una legge regionale?

    La dichiarazione di illegittimità fa cessare gli effetti della norma regionale erga omnes. La norma viene espunta dall’ordinamento; gli atti già adottati in base ad essa rimangono validi se non più impugnabili.

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  • Corte cost. n. 187/2007 – Imputato assente norme attuazione c.p.p.

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 233 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. n. 271/1989), relativa alla disciplina dell’imputato assente nel processo penale. La questione sollevata dal Tribunale di Verona non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti per carenza di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Le norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. n. 271/1989) contengono disposizioni transitorie e di coordinamento. L’art. 233 riguarda la posizione dell’imputato nel processo penale quando risulta assente. Il Tribunale di Verona aveva sollevato questione nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato difficile da reperire.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 233 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza, diritto di difesa, contraddittorio nel giusto processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva compiutamente argomentato la rilevanza della questione nel procedimento concreto né aveva adeguatamente descritto la fattispecie a quo, rendendo impossibile verificare se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non descrive in modo chiaro e completo la fattispecie oggetto del giudizio principale, impedendo alla Corte di verificare la rilevanza della questione e la sua incidenza sull’esito del processo.

    Domande e risposte

    Cosa succede in un processo penale quando l’imputato è irreperibile?

    Il codice di procedura penale prevede specifiche procedure per l’imputato assente o irreperibile: notifica per pubblici proclami, nomina di un difensore d’ufficio e possibilità di sospensione del processo. Con la riforma del 2014 (l. n. 67/2014) il processo è sospeso quando l’imputato non conosce del procedimento a suo carico.

    Cosa sono le norme di attuazione del c.p.p. (d.lgs. n. 271/1989)?

    Sono disposizioni che integrano il codice di procedura penale del 1988, risolvendo problemi applicativi e di coordinamento nella fase di transizione dal vecchio al nuovo rito. Hanno valore di decreto legislativo e sono modificabili solo con norma di pari rango.

    La manifesta inammissibilità è diversa dalla manifesta infondatezza?

    Sì. La manifesta inammissibilità è un difetto processuale (mancanza di requisiti formali come rilevanza o motivazione): la Corte non esamina il merito. La manifesta infondatezza significa invece che il merito è chiaro e la norma non è incostituzionale: la Corte nega il rimando al giudizio incidentale vero e proprio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 186/2007 – Responsabilità amministrativa enti d.lgs. 231

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 39 del d.lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti. Il Tribunale di Roma non aveva spiegato perché tale norma fosse applicabile al giudizio pendente davanti a lui, rendendo la questione priva del requisito di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli enti (società, associazioni) per reati commessi nel loro interesse da amministratori o dipendenti. L’art. 39 disciplina un aspetto procedurale: le modalità di partecipazione e rappresentanza dell’ente nel procedimento penale. Il Tribunale di Roma aveva dubitato della sua costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 39 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (eguaglianza e diritto di difesa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non ha dimostrato adeguatamente che la norma impugnata fosse concretamente applicabile nel procedimento in corso e che la sua incostituzionalità avrebbe influenzato l’esito del giudizio.

    Il principio

    Anche nell’ambito della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili quando il giudice rimettente non illustra in modo adeguato il nesso tra la norma censurata e la decisione del caso concreto.

    Domande e risposte

    Cos’è la responsabilità da reato degli enti?

    Il d.lgs. n. 231/2001 prevede che le società e gli enti possano essere ritenuti responsabili (con sanzioni pecuniarie e interdittive) per alcuni reati commessi da propri vertici o dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

    Cosa stabilisce l’art. 39 del d.lgs. n. 231/2001?

    L’art. 39 disciplina la partecipazione dell’ente al procedimento penale: stabilisce le modalità di costituzione e di rappresentanza dell’ente nel giudizio, con la nomina di un rappresentante legale che non sia l’imputato del reato presupposto.

    Quali sono le sanzioni per un ente ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001?

    Le sanzioni includono sanzioni pecuniarie (calcolate per quote), sanzioni interdittive (sospensione o revoca di licenze, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni), la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 185/2007 – Opposizione verbale codice della strada

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 2, del Codice della strada, relativo al termine per proporre opposizione al verbale di accertamento di violazione. Il Giudice di pace di Torino non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Il Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) prevede che l’opposizione al verbale di accertamento di una violazione stradale debba essere proposta entro un termine perentorio. L’art. 204, comma 2, come modificato dalla legge n. 214/2003, regola questo termine. Il Giudice di pace di Torino aveva dubitato della sua conformità a più parametri costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva sufficientemente argomentato perché la soluzione della questione costituzionale fosse necessaria per decidere il caso concreto davanti a lui. La mancanza di adeguata motivazione sulla rilevanza determina l’inammissibilità.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve spiegare in modo non apparente e non contraddittorio perché la norma impugnata è applicabile al giudizio e perché la sua eventuale incostituzionalità influirebbe sull’esito: senza questa motivazione sulla rilevanza, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Entro quanto tempo si può fare ricorso contro una multa stradale?

    Il termine per fare opposizione al verbale di accertamento di violazione al Codice della strada al Giudice di pace è di 30 giorni dalla notifica o dalla contestazione. Per il ricorso al Prefetto il termine è 60 giorni. Questi termini sono perentori.

    Cosa è la rilevanza in una questione di costituzionalità?

    La rilevanza è il requisito per cui la questione di legittimità deve essere necessaria per la definizione del giudizio a quo: se anche la norma fosse dichiarata incostituzionale, ciò deve incidere sull’esito della controversia. Senza rilevanza, la Corte non può pronunciarsi nel merito.

    Il giudice di pace può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

    Sì. Qualunque giudice, compreso il giudice di pace, può sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge cost. n. 1/1948 e della legge n. 87/1953, purché siano rispettati i requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 184/2007 – Finanziaria 2006 province autonome finanza locale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano contro i commi 231 e 232 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, riguardanti la definizione agevolata in appello dei giudizi contabili. La disciplina processuale della responsabilità amministrativa è materia di competenza esclusiva statale e non invade l’autonomia statutaria della Provincia.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato in via principale i commi 231 e 232 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), relativi alla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativa pendenti in appello dinanzi alla Corte dei conti. La Provincia riteneva che tali norme interferissero con le proprie competenze statutarie in materia di personale e di finanza autonoma.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto ricorso in via principale contro l’art. 1, commi 231 e 232, della legge n. 266/2005, assumendo la violazione delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disciplina della definizione agevolata dei giudizi contabili rientra nella competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali: non invade la sfera di autonomia statutaria della Provincia autonoma né le sue competenze in materia di personale o finanza locale.

    Il principio

    Le norme statali che disciplinano i procedimenti davanti alla Corte dei conti, anche in forma agevolata, appartengono alla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e non ledono le autonomie speciali delle province autonome: le prerogative di queste ultime riguardano la sostanza del rapporto con i propri dipendenti, non la disciplina processuale dei giudizi contabili.

    Domande e risposte

    Le province autonome hanno una propria giurisdizione contabile?

    No. Anche per le province autonome di Trento e Bolzano la giurisdizione contabile è esercitata dalla Corte dei conti. Le province hanno ampia autonomia nella gestione del proprio personale e della propria finanza, ma la giurisdizione rimane statale.

    Cosa distingue la sentenza n. 184 dalla n. 183 dello stesso anno?

    La sentenza n. 183 riguardava il ricorso della Corte dei conti in via incidentale (questione sollevata nel corso di un giudizio); la n. 184 riguarda il ricorso in via principale della Provincia autonoma di Bolzano, che contesta la stessa norma ma in quanto lesiva delle proprie competenze statutarie.

    Quali materie sono di competenza esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano?

    Le province autonome hanno competenza primaria in molte materie (urbanistica, istruzione, sanità, personale) ai sensi dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972). Tuttavia, la giurisdizione e le norme processuali restano riservate allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

    Norme collegate