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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 39 del d.lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti. Il Tribunale di Roma non aveva spiegato perché tale norma fosse applicabile al giudizio pendente davanti a lui, rendendo la questione priva del requisito di rilevanza.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli enti (società, associazioni) per reati commessi nel loro interesse da amministratori o dipendenti. L’art. 39 disciplina un aspetto procedurale: le modalità di partecipazione e rappresentanza dell’ente nel procedimento penale. Il Tribunale di Roma aveva dubitato della sua costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 39 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (eguaglianza e diritto di difesa).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non ha dimostrato adeguatamente che la norma impugnata fosse concretamente applicabile nel procedimento in corso e che la sua incostituzionalità avrebbe influenzato l’esito del giudizio.

Il principio

Anche nell’ambito della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili quando il giudice rimettente non illustra in modo adeguato il nesso tra la norma censurata e la decisione del caso concreto.

Domande e risposte

Cos’è la responsabilità da reato degli enti?

Il d.lgs. n. 231/2001 prevede che le società e gli enti possano essere ritenuti responsabili (con sanzioni pecuniarie e interdittive) per alcuni reati commessi da propri vertici o dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Cosa stabilisce l’art. 39 del d.lgs. n. 231/2001?

L’art. 39 disciplina la partecipazione dell’ente al procedimento penale: stabilisce le modalità di costituzione e di rappresentanza dell’ente nel giudizio, con la nomina di un rappresentante legale che non sia l’imputato del reato presupposto.

Quali sono le sanzioni per un ente ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001?

Le sanzioni includono sanzioni pecuniarie (calcolate per quote), sanzioni interdittive (sospensione o revoca di licenze, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni), la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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