Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata da Toscana, Piemonte, Campania e Liguria contro il comma 322 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, che rimetteva a un decreto ministeriale la gradualità dei trasferimenti finanziari alle regioni a statuto ordinario. Il meccanismo di graduale erogazione non viola i principi di autonomia finanziaria regionale.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 322, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) prevedeva che le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione dei commi 319 e 320 della stessa legge venissero erogate secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Quattro regioni hanno impugnato questa norma.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Toscana, Piemonte, Campania e Liguria hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 322, della legge n. 266/2005, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, per lesione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’introduzione di un piano graduale di trasferimento non viola l’autonomia finanziaria regionale perché non nega il diritto delle regioni alle risorse, ma ne regola le modalità di erogazione nel tempo. Il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni garantisce il rispetto del principio di leale collaborazione.

Il principio

Lo Stato può stabilire per decreto ministeriale la gradualità dell’erogazione delle risorse finanziarie alle regioni, purché ciò avvenga previo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e senza negare il diritto alle risorse: il principio di autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost.) non impone l’erogazione immediata di tutti i trasferimenti.

Domande e risposte

Cosa sono i trasferimenti finanziari dallo Stato alle regioni?

Sono le risorse che lo Stato eroga alle regioni per finanziare le funzioni a esse trasferite (sanità, istruzione, trasporti locali, ecc.). Prima del federalismo fiscale (d.lgs. n. 68/2011), il finanziamento regionale era prevalentemente basato su trasferimenti erariali.

Cos’è la Conferenza permanente Stato-Regioni?

La Conferenza Stato-Regioni è la sede istituzionale di concertazione tra il Governo e i presidenti delle regioni e delle province autonome. È prevista dal d.lgs. n. 281/1997 e assicura la leale collaborazione tra livelli di governo nelle decisioni che incidono su risorse e competenze regionali.

Il principio di leale collaborazione ha rango costituzionale?

Sì. La Corte Costituzionale ha ricavato il principio di leale collaborazione dagli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione: impone allo Stato e alle regioni di collaborare in buona fede e di coinvolgersi reciprocamente nelle decisioni che incidono sulle rispettive sfere di competenza.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.