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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata da Toscana, Piemonte, Campania e Liguria contro il comma 322 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, che rimetteva a un decreto ministeriale la gradualità dei trasferimenti finanziari alle regioni a statuto ordinario. Il meccanismo di graduale erogazione non viola i principi di autonomia finanziaria regionale.
Di cosa si tratta
L’art. 1, comma 322, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) prevedeva che le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione dei commi 319 e 320 della stessa legge venissero erogate secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Quattro regioni hanno impugnato questa norma.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Toscana, Piemonte, Campania e Liguria hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 322, della legge n. 266/2005, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, per lesione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’introduzione di un piano graduale di trasferimento non viola l’autonomia finanziaria regionale perché non nega il diritto delle regioni alle risorse, ma ne regola le modalità di erogazione nel tempo. Il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni garantisce il rispetto del principio di leale collaborazione.
Il principio
Lo Stato può stabilire per decreto ministeriale la gradualità dell’erogazione delle risorse finanziarie alle regioni, purché ciò avvenga previo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e senza negare il diritto alle risorse: il principio di autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost.) non impone l’erogazione immediata di tutti i trasferimenti.
Domande e risposte
Cosa sono i trasferimenti finanziari dallo Stato alle regioni?
Sono le risorse che lo Stato eroga alle regioni per finanziare le funzioni a esse trasferite (sanità, istruzione, trasporti locali, ecc.). Prima del federalismo fiscale (d.lgs. n. 68/2011), il finanziamento regionale era prevalentemente basato su trasferimenti erariali.
Cos’è la Conferenza permanente Stato-Regioni?
La Conferenza Stato-Regioni è la sede istituzionale di concertazione tra il Governo e i presidenti delle regioni e delle province autonome. È prevista dal d.lgs. n. 281/1997 e assicura la leale collaborazione tra livelli di governo nelle decisioni che incidono su risorse e competenze regionali.
Il principio di leale collaborazione ha rango costituzionale?
Sì. La Corte Costituzionale ha ricavato il principio di leale collaborazione dagli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione: impone allo Stato e alle regioni di collaborare in buona fede e di coinvolgersi reciprocamente nelle decisioni che incidono sulle rispettive sfere di competenza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative, tra i parametri invocati
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle regioni, parametro principale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.