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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna contro il comma 277 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, relativo al patto di stabilità interno. La questione è stata giudicata inammissibile per difetto di interesse attuale della Regione a impugnarla.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005) ha introdotto il comma 277 dell’art. 1, che modifica la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni, aggiungendo un periodo al comma 174 dell’art. 1 della finanziaria 2005. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato questa norma insieme ad altre disposizioni della stessa legge.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale del comma 277 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, assumendo la violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione (competenze regionali in materia di coordinamento della finanza pubblica, sussidiarietà, autonomia finanziaria).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. La norma impugnata non produceva effetti diretti e attuali sulla Regione ricorrente: mancava il requisito dell’interesse concreto e attuale ad agire in giudizio costituzionale.
Il principio
Nel giudizio in via principale, la regione che impugna una legge statale deve dimostrare un interesse attuale e concreto: non basta che la norma astrattamente leda la competenza legislativa regionale, occorre che essa incida direttamente e concretamente sulla sfera di autonomia della regione ricorrente.
Domande e risposte
Cos’è il patto di stabilità interno?
Il patto di stabilità interno era un accordo tra Stato e regioni/enti locali finalizzato al rispetto dei vincoli europei di finanza pubblica: fissava limiti alla spesa e all’indebitamento degli enti territoriali. È stato sostituito dal pareggio di bilancio introdotto con la l. cost. n. 1/2012.
In cosa consiste il giudizio in via principale davanti alla Corte Costituzionale?
Il giudizio in via principale è promosso dallo Stato o dalle regioni direttamente davanti alla Corte Costituzionale per contestare la legittimità costituzionale di una legge. Il termine per ricorrere è 60 giorni dalla pubblicazione della legge.
Come si distingue l’inammissibilità dall’infondatezza nel giudizio in via principale?
L’inammissibilità riguarda i requisiti processuali (interesse, tempestività, legittimazione, motivazione): la Corte non entra nel merito. L’infondatezza riguarda invece il merito: la Corte esamina la questione e conclude che la norma non viola la Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenze regionali in materia di coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle regioni
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