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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale (come modificato dalla legge ex Cirielli n. 251/2005), che limita il bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti nei confronti dei recidivi reiterati. Le questioni sollevate da più tribunali non superavano il vaglio di ammissibilità.

Di cosa si tratta

La legge n. 251/2005 (cosiddetta legge ex Cirielli) ha modificato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, vietando al giudice di dichiarare prevalenti le attenuanti sulla recidiva reiterata: in presenza di recidiva reiterata il giudice non può ridurre la pena al di sotto del minimo previsto per il reato aggravato. Tribunali di Ravenna, Cagliari, Livorno, Torino e altri hanno dubitato della costituzionalità di questa limitazione.

La questione di legittimità costituzionale

Più tribunali hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251/2005, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (eguaglianza e finalità rieducativa della pena).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. In alcuni casi per difetto di rilevanza (la norma non era applicabile al caso concreto), in altri per insufficienza della motivazione dell’ordinanza di rimessione. La Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito sulla compatibilità del divieto di prevalenza delle attenuanti con la Costituzione.

Il principio

Anche questioni di grande rilevanza sistematica non possono essere esaminate nel merito se il giudice rimettente non soddisfa i requisiti processuali di ammissibilità: rilevanza concreta della norma nel giudizio a quo e motivazione adeguata dell’ordinanza di rimessione.

Domande e risposte

Cos’è il bilanciamento delle circostanze nel diritto penale?

Quando un reato ha sia circostanze aggravanti sia attenuanti, il giudice deve «bilanciarle» (art. 69 c.p.) per determinare la pena: le attenuanti possono essere equivalenti, prevalenti o subvalenti rispetto alle aggravanti. La legge ex Cirielli ha vietato che le attenuanti prevalessero sulla recidiva reiterata.

Cos’è la recidiva reiterata?

La recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.) si applica a chi, già recidivo, commette un ulteriore reato doloso. La legge ex Cirielli ha imposto un aumento di pena obbligatorio e ha vietato che le attenuanti potessero prevalere sull’aggravante della recidiva.

La Corte ha poi giudicato incostituzionale questa norma?

Sì. Con la sentenza n. 251/2012 la Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., riconoscendo che la norma impediva al giudice di individualizzare adeguatamente la pena.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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