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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato (e al Tribunale di Venezia) emettere la sentenza di condanna al risarcimento del danno nei confronti del Presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, per dichiarazioni offensive rese ai giornalisti. Le dichiarazioni rese ai media non godono dell’immunità funzionale prevista dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan era stato condannato dal Tribunale civile di Venezia al risarcimento del danno per dichiarazioni offensive rese ai giornalisti della RAI Giuseppe Casagrande e Roberto Reale. La Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che quelle dichiarazioni fossero coperte dall’immunità funzionale del Presidente regionale ex art. 122, quarto comma, della Costituzione.

La questione

La Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, assumendo che la sentenza del Tribunale di Venezia del 30 aprile – 8 agosto 2005, n. 1715, violasse l’art. 122, quarto comma, della Costituzione (immunità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni consiliari) e l’art. 68 della Costituzione (immunità parlamentare, richiamata per analogia).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato emettere la sentenza di condanna. L’immunità dell’art. 122, quarto comma, Cost. tutela le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni consiliari, non le dichiarazioni rese ai mezzi di informazione. Non vi era il nesso funzionale necessario tra le dichiarazioni e l’esercizio del mandato regionale.

Il principio

L’immunità funzionale dei componenti dei consigli regionali (art. 122, quarto comma, Cost.) copre i voti e le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni istituzionali proprie, non le dichiarazioni rese ai media in contesti extrafunzionali: per l’applicazione della prerogativa è necessario un nesso funzionale diretto e specifico con l’attività consiliare o presidenziale.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 122, quarto comma, della Costituzione?

Prevede che i consiglieri regionali non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È un’immunità funzionale simile a quella parlamentare dell’art. 68 Cost., ma limitata all’esercizio delle funzioni del mandato consiliare o presidenziale regionale.

Cosa distingue l’immunità funzionale dalla libertà di espressione?

La libertà di espressione (art. 21 Cost.) tutela ogni manifestazione del pensiero ma non esclude la responsabilità civile per dichiarazioni diffamatorie. L’immunità funzionale va oltre: esclude del tutto la responsabilità, ma solo per atti connessi all’esercizio della funzione. Al di fuori di questo perimetro, anche il politico risponde delle proprie parole.

Perché la Regione non poteva chiedere alla Camera di valutare l’immunità?

La Regione aveva invocato per analogia la procedura della «pregiudizialità parlamentare» prevista dalla l. n. 140/2003 per i parlamentari nazionali. La Corte ha escluso questa estensione: la disciplina delle immunità regionali è diversa da quella parlamentare e non prevede la sospensione del giudizio per intervento del consiglio regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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