Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 78/2006 – Conflitto attribuzioni insindacabilità parlamentare Stefani

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con ordinanza n. 78 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile, in fase preliminare, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle espressioni ingiuriose usate dall’on. Stefano Stefani verso un collega parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Stefano Stefani aveva rivolto un appellativo ingiurioso all’on. Daniele Apolloni, in un corridoio della Camera, quando quest’ultimo aveva lasciato il gruppo della Lega Nord per iscriversi a un altro. A fronte del procedimento penale per ingiuria, la Camera dei deputati aveva deliberato che il fatto rientrava nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi era insindacabile. Il Tribunale di Roma contestava che espressioni puramente offensive, senza legame funzionale con l’attività parlamentare, possano essere schermate dall’immunità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma, nona sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 4 febbraio 2004, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. Parametri costituzionali: art. 68 Cost. (immunità parlamentare) e le norme che regolano la competenza giurisdizionale del giudice ordinario.

    La decisione della Corte

    In questa fase la Corte era chiamata solo a valutare l’ammissibilità del conflitto, senza contraddittorio. Ha dichiarato il conflitto ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (entrambi i poteri sono legittimati) sia oggettivo (il Tribunale denuncia una menomazione della propria sfera di attribuzione garantita da norme costituzionali), disponendo la notifica alla Camera dei deputati per proseguire nel merito.

    Il principio

    In fase di ammissibilità del conflitto di attribuzione, la Corte verifica solo la sussistenza dei presupposti soggettivi (legittimazione delle parti) e oggettivi (menomazione di attribuzioni costituzionalmente garantite), senza pregiudicare la decisione definitiva. L’immunità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. non copre le espressioni offensive prive di nesso funzionale con le attività parlamentari.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    I parlamentari non sono perseguibili per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza costituzionale richiede un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare; le offese gratuite rese in ambienti privati non rientrano nella tutela.

    In cosa consiste il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto sorge quando un potere dello Stato (qui: il giudice ordinario) ritiene che un altro potere (la Camera) abbia invaso la sua sfera di competenza o l’abbia menomata con un proprio atto (la delibera di insindacabilità).

    Il conflitto è stato poi deciso nel merito?

    Questa ordinanza è solo la pronuncia di ammissibilità; la Corte si è riservata di decidere nel merito dopo la notifica alla Camera e il successivo contraddittorio tra le parti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 77/2006 – Revocazione sentenze Cassazione e ne bis in idem

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    Con ordinanza n. 77 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 391-bis c.p.c., sollevata dalla Cassazione stessa. La norma non prevede la revocazione delle sentenze di legittimità per contrasto con un giudicato precedente (art. 395, n. 5, c.p.c.). La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del rimettente sotto il profilo della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di Agrigento era stato condannato due volte dalla Cassazione per la stessa indennità di espropriazione, a distanza di pochi mesi, senza che i due collegi si rendessero conto della sovrapposizione. Il Comune chiedeva la revocazione di una delle due sentenze, ma l’art. 391-bis c.p.c. ammette la revocazione delle pronunce di Cassazione solo per errore di fatto, non per contrasto con altro giudicato. La Cassazione aveva dubitato che tale limitazione violasse l’art. 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 391-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di proprie sentenze nel caso contemplato dall’art. 395, primo comma, n. 5, c.p.c. (contrasto con sentenza passata in giudicato). Parametro: art. 24, secondo comma, della Costituzione (diritto di difesa e divieto del ne bis in idem).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il rimettente deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione con motivazione autosufficiente, condizione non soddisfatta nel caso in esame.

    Il principio

    Anche quando il giudice rimettente è la stessa Corte di cassazione, le condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale restano invariate: la motivazione sulla rilevanza deve essere autosufficiente. La questione sul contrasto tra due giudicati formatisi entrambi in Cassazione resta pertanto aperta nel merito.

    Domande e risposte

    Quando è possibile chiedere la revocazione di una sentenza della Cassazione?

    Ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., la revocazione è ammessa solo per errore di fatto (art. 395, n. 4, c.p.c.), non per contrasto con altro giudicato. Questo crea una lacuna quando due sentenze definitive della stessa Corte si contraddicono sulla medesima lite.

    Cos’è il ne bis in idem in materia civile?

    Il principio vieta che la stessa controversia sia decisa due volte con esiti contraddittori. In campo civile è tutelato dall’istituto del giudicato esterno: la seconda sentenza deve tenere conto di quella precedente divenuta definitiva sulla stessa questione.

    La questione è stata poi risolta?

    Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per ragioni formali, senza pronunciarsi sul merito costituzionale del problema. La lacuna segnalata dalla Cassazione riguarda un’ipotesi rara ma non impossibile di doppio giudicato formatosi nello stesso Supremo Collegio.

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  • Corte cost. n. 76/2006 – Patrocinio spese giustizia stranieri irregolari

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    Con ordinanza n. 76 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), sollevata dal TAR Umbria. Il motivo: la descrizione della fattispecie concreta era insufficiente, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario in situazione di clandestinità, avendo perso il ricorso contro il diniego di regolarizzazione, aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il pagamento delle spese legali. Il TAR Umbria aveva dubitato che la legge – che riconosce il beneficio solo allo straniero regolarmente soggiornante – fosse conforme alla Costituzione, escludendo gli irregolari anche per liti di vitale importanza come la regolarizzazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per lo straniero clandestino che impugni il diniego di regolarizzazione. Parametri invocati: artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (uguaglianza, diritto di difesa, tutela giurisdizionale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il provvedimento di rimessione descriveva in modo insufficiente la fattispecie concreta: affermava genericamente che il ricorrente versava in condizioni economiche disagiate, ma non specificava se possedesse i requisiti di reddito richiesti dalla legge per l’accesso al beneficio. Senza questa verifica la Corte non poteva controllare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve fornire una motivazione autosufficiente che consenta alla Corte di verificare la rilevanza nel giudizio a quo. La mancanza di tale descrizione – anche solo su un presupposto di fatto come il reddito dell’istante – determina la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis: ordinanze n. 365 e n. 251 del 2005).

    Domande e risposte

    Uno straniero irregolare può accedere al patrocinio a spese dello Stato in Italia?

    In linea generale, la legge del 2002 riserva il beneficio al cittadino italiano e allo straniero regolarmente soggiornante. La questione se tale esclusione violi la Costituzione è rimasta aperta in questo procedimento per un difetto formale dell’ordinanza di rimessione.

    Cosa si intende per «manifesta inammissibilità»?

    La manifesta inammissibilità è una pronuncia con cui la Corte, in camera di consiglio e senza udienza pubblica, rigetta immediatamente una questione per vizi formali evidenti – nella specie, la motivazione carente sulla rilevanza – senza entrare nel merito della costituzionalità della norma.

    Perché è importante la descrizione della fattispecie concreta?

    La Corte può pronunciarsi solo su questioni rilevanti per la decisione del caso concreto. Se il rimettente non chiarisce quali siano i fatti del giudizio, la Corte non è in grado di accertare se la norma debba essere applicata; di conseguenza non può nemmeno valutarne la legittimità costituzionale.

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  • Corte cost. n. 75/2006 – ICI esenzione consorzi industriali FVG incostituzionale

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 27 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 4/2005, che consentiva ai Comuni di esentare dall’ICI i consorzi di sviluppo industriale. L’ICI è un tributo erariale disciplinato dalla legge statale: la Regione non può introdurre esenzioni non previste dalla legge nazionale, neppure con lo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva previsto che i Comuni potessero esentare dall’ICI i Consorzi di sviluppo industriale e l’EZIT per le aree destinate ad insediamenti produttivi. Il Governo impugnava la norma sostenendo che l’ICI fosse un tributo erariale e che la disciplina delle esenzioni spettasse esclusivamente allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27 della legge Regione FVG n. 4/2005 in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e), Cost. e agli artt. 4-7 della legge cost. n. 1/1963 (Statuto speciale FVG). Giudizio in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27. L’ICI è un tributo erariale la cui disciplina — comprese le esenzioni — spetta in via esclusiva al legislatore statale ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. La competenza legislativa primaria della Regione sull’ordinamento degli enti locali non comprende la facoltà di introdurre esenzioni da tributi statali. Neppure le norme statutarie speciali invocate dalla Regione attribuiscono tale competenza.

    Il principio

    Le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono istituire esenzioni da tributi erariali (come l’ICI) non previste dalla legge statale, poiché la disciplina dei tributi esistenti di natura erariale appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

    Domande e risposte

    L’ICI era davvero un tributo erariale?

    Sì: sebbene riscossa dai Comuni, l’ICI era istituita e disciplinata dalla legge statale (d.lgs. n. 504/1992). La sua natura erariale implica che solo il legislatore statale possa modificarne i presupposti, le aliquote e le esenzioni.

    Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia in materia fiscale?

    Sì, ma nei limiti fissati dallo statuto speciale: il FVG ha competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e può istituire tributi “propri” della Regione. Non può però legiferare su tributi erariali statali, come confermato dalla Corte in questa sentenza.

    Con l’IMU le cose sono cambiate?

    L’IMU (introdotta dal 2012) ha sostituito l’ICI. Anche l’IMU è un tributo la cui disciplina di base è fissata dalla legge statale, sebbene i Comuni abbiano poteri di variazione delle aliquote entro i margini consentiti.

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  • Corte cost. n. 74/2006 – Tassa automobilistica Liguria proroga termini

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla legge regionale ligure che prorogava i termini di recupero della tassa automobilistica 1999: i giudici rimettenti non avevano tenuto conto della legge finanziaria 2004 che, nel frattempo, aveva sanato retroattivamente le norme regionali non conformi alla legislazione statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva prorogato di un anno (fino al 31 dicembre 2003) il termine triennale per il recupero delle tasse automobilistiche del 1999. La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva sollevato questione di legittimità perché la proroga era identica a quelle già dichiarate incostituzionali per Piemonte e Veneto (sentt. n. 296 e 297 del 2003), e violava la competenza statale esclusiva in materia tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Genova ha impugnato l’art. 10 della legge Regione Liguria n. 20/2002 per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. Giudici rimettenti: CTP Genova (due ordinanze del 15 marzo 2005).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per carente motivazione sulla rilevanza. L’art. 2, comma 22, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), entrato in vigore il 1° gennaio 2004, aveva disposto che le norme regionali sulle tasse automobilistiche precedentemente emanate e non conformi alla legislazione statale rimanessero applicabili fino al 1° gennaio 2007. I giudici rimettenti non avevano esaminato questo ius superveniens né motivato sulla sua incidenza sulla rilevanza della questione.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare la rilevanza della questione di legittimità tenendo conto di tutte le norme applicabili al giudizio, incluse quelle sopravvenute prima dell’ordinanza di rimessione: l’omessa considerazione di una norma di sanatoria che potrebbe rendere irrilevante la questione determina l’inammissibilità per difetto di motivazione.

    Domande e risposte

    Perché le proroghe regionali dei termini di decadenza per le tasse auto erano problematiche?

    Perché le tasse automobilistiche, pur riscuotibili dalle Regioni, erano disciplinate nelle loro caratteristiche fondamentali dalla legge statale; la competenza a modificare i termini di decadenza spettava allo Stato, non alle Regioni.

    La sanatoria del 2003 era retroattiva?

    Sì: la legge finanziaria 2004 aveva convalidato le norme regionali previgenti non conformi alla legislazione statale, rendendole applicabili per un periodo transitorio. Questo aveva modificato il quadro normativo rilevante per i giudizi pendenti.

    Come ci si doveva difendere dagli avvisi di accertamento prorogati?

    Occorreva verificare se la notifica dell’avviso fosse avvenuta entro il termine prorogato (31 dicembre 2003) oppure entro quello ordinario triennale. Con la sanatoria del 2003, la proroga era diventata legittima fino al 1° gennaio 2007.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 73/2006 – Conflitto attribuzione Commissione Alpi Procura Roma

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Procura della Repubblica di Roma contro la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che aveva rifiutato il coordinamento degli accertamenti tecnici sulla Toyota e aveva svolto in modo autonomo perizie irripetibili sull’autovettura.

    Di cosa si tratta

    Nel 2005 era arrivata in Italia la Toyota a bordo della quale furono uccisi la giornalista Ilaria Alpi e l’operatore Miran Hrovatin il 20 marzo 1994 a Mogadiscio. La Commissione parlamentare di inchiesta aveva acquisito il veicolo, disposto accertamenti tecnici irripetibili e rifiutato il coordinamento con la Procura di Roma. La Procura sosteneva che questo comportamento impedisse lo svolgimento delle proprie indagini penali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi, chiedendo l’annullamento della nota del 21 settembre 2005 e dell’atto del 17 settembre 2005. Fase: ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto ammissibile. La Procura ha legittimazione soggettiva in quanto titolare dell’obbligo costituzionale di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.). La Commissione parlamentare ha legittimazione passiva in quanto, ex art. 82 Cost., esercita in via definitiva il potere di inchiesta parlamentare. Sussiste anche il presupposto oggettivo: la Procura denuncia una concreta menomazione della propria sfera di attribuzioni.

    Il principio

    La Procura della Repubblica è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione quando una Commissione parlamentare di inchiesta, svolgendo accertamenti tecnici irripetibili su prove essenziali per le indagini penali in corso, impedisce all’autorità giudiziaria di esercitare le proprie funzioni costituzionali.

    Domande e risposte

    La Commissione parlamentare di inchiesta ha gli stessi poteri della magistratura?

    No: la Commissione ha poteri ispettivi analoghi a quelli della magistratura inquirente (art. 82, comma 2, Cost.), ma le sue attività non costituiscono atti processuali penali e non producono prove utilizzabili nel processo penale. Il rischio del conflitto è proprio la distruzione di prove irripetibili da parte di chi non può raccoglierle per il processo.

    Cosa è un atto irripetibile in ambito penale?

    Un accertamento tecnico che non può essere ripetuto in seguito nella stessa forma (es. rilevamento di tracce biologiche, analisi distruttive). Deve essere svolto con le garanzie del contraddittorio (art. 360 c.p.p.) pena l’inutilizzabilità in giudizio.

    Come si è concluso il conflitto?

    La Corte si è pronunciata nel merito con la sentenza n. 231/2006, che ha accolto parzialmente il conflitto riconoscendo la menomazione delle attribuzioni della Procura e delimitando i poteri della Commissione rispetto a quelli dell’autorità giudiziaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 72/2006 – Conflitto attribuzione insindacabilità parlamentare Acierno

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Catania contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’on. Alberto Acierno. Il giudice può contestare l’insindacabilità parlamentare se ritiene che le dichiarazioni non siano connesse all’esercizio delle funzioni.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catania (sez. dist. di Giarre) stava giudicando l’on. Alberto Acierno per diffamazione aggravata nei confronti di Macaluso Antonino. La Camera dei deputati aveva deliberato, con la votazione del 4 dicembre 2003, che le dichiarazioni imputate ad Acierno erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale contestava questa delibera, ritenendo che le dichiarazioni fossero state rese in un contesto extraistituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania sez. dist. di Giarre ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 4 dicembre 2003. Fase: ammissibilità del conflitto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto ammissibile. Sussistono entrambi i presupposti: il Tribunale ha legittimazione soggettiva come organo giurisdizionale indipendente; la Camera ha legittimazione passiva come titolare della funzione di dichiarare l’insindacabilità ex art. 68 Cost.; il conflitto ha ad oggetto la concreta spettanza dell’attribuzione di dichiarare insindacabili le opinioni del deputato. La Corte dispone la notifica del ricorso alla Camera per il prosieguo del giudizio.

    Il principio

    Il Tribunale penale è legittimato a promuovere conflitto di attribuzione contro la delibera parlamentare di insindacabilità quando sussistano dubbi fondati sulla connessione delle dichiarazioni imputate con l’esercizio delle funzioni parlamentari; tale conflitto è ammissibile in sede di vaglio preliminare se vi è materia di conflitto da risolvere.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Protegge i parlamentari da responsabilità civile e penale per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni: discorsi parlamentari, votazioni, atti compiuti nella veste di parlamentare, e — secondo la giurisprudenza della Corte — le dichiarazioni extra moenia che siano “nesso funzionale” con un atto parlamentare precedente.

    Quando una dichiarazione fuori dal Parlamento è coperta dall’insindacabilità?

    Quando è sostanzialmente riproduttiva di un atto parlamentare: intervento in aula, interrogazione, interpellanza. Non basta il generico svolgimento di attività politica; deve esserci un atto parlamentare identificabile a cui la dichiarazione si ricollega.

    Come si conclude un conflitto di attribuzione sull’insindacabilità?

    La Corte, dopo il contradditorio, accerta se i presupposti dell’art. 68 Cost. sussistono. Se non sussistono, annulla la delibera parlamentare e il processo penale può proseguire.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 71/2006 – Foro erariale chiamata in garanzia

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6, comma 2, del r.d. n. 1611/1933, che consente allo Stato di attivare il foro erariale anche in caso di chiamata in garanzia o per ordine del giudice. La Cassazione non aveva indicato la norma concretamente applicabile nel giudizio a quo e l’Avvocatura ha eccepito che si trattava del primo, non del secondo comma.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio tra privati davanti al Tribunale di Pisa, il giudice aveva ordinato l’intervento del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero aveva eccepito l’incompetenza territoriale e chiesto la rimessione al Tribunale di Firenze (sede dell’Avvocatura dello Stato). La Cassazione aveva sollevato questione sull’art. 6, comma 2, del r.d. n. 1611/1933, che a suo avviso consentiva allo Stato di scegliere discrezionalmente il foro, in violazione dell’art. 25, comma 1, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 6, comma 2, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. Avvocatura dello Stato), in riferimento all’art. 25, comma 1, della Costituzione. Giudice rimettente: Corte di cassazione (26 luglio 2004).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’Avvocatura erariale aveva osservato che nel caso concreto non si trattava di chiamata in garanzia (art. 6, comma 2) ma di comunanza di causa (art. 6, comma 1), per cui il foro erariale era automatico e inderogabile. La Cassazione aveva dunque impugnato una norma non applicabile al giudizio a quo, rendendo la questione irrilevante.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando riguarda una norma che il giudice rimettente non è chiamato ad applicare nel giudizio pendente, e quando la norma concretamente applicabile è diversa da quella impugnata.

    Domande e risposte

    Cos’è il foro erariale?

    Il foro erariale (art. 25 c.p.c. e r.d. n. 1611/1933) è la regola per cui le cause in cui è parte un’amministrazione statale sono di competenza del Tribunale del luogo in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato del distretto competente. Si applica automaticamente salvo eccezioni previste dalla legge.

    Il cittadino privato può scegliere di non avvalersi del foro erariale?

    No: è la parte pubblica che può rinunciarvi in taluni casi (art. 6, comma 2), optando per il giudice naturale. Il privato non ha questa facoltà.

    Il foro erariale è stato dichiarato incostituzionale in altre occasioni?

    No: la Corte lo ha più volte ritenuto compatibile con la Costituzione, giustificandolo con le esigenze organizzative e di efficienza della difesa statale in giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 70/2006 – Falso in bilancio e obblighi europei

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    La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti: dopo le ordinanze di rimessione sulla riforma del falso in bilancio (d.lgs. n. 61/2002), la Corte di giustizia UE si è pronunciata sulle cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02. I giudici devono rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce della sentenza comunitaria.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 61/2002 aveva riformato il reato di false comunicazioni sociali (falso in bilancio), riducendo drasticamente le pene (arresto fino a 18 mesi per la forma base, ex art. 2621 c.c.) e introducendo soglie quantitative di punibilità. I giudici rimettenti (G.u.p. Palermo e Corte d’appello Napoli) sostenevano che la nuova disciplina rendesse di fatto impossibile la condanna, stante la breviità dei termini di prescrizione, in contrasto con la direttiva CEE 68/151 e con gli artt. 10, 11 e 117 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    G.u.p. Tribunale di Palermo (3 ordinanze) e Corte d’appello di Napoli hanno impugnato gli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come modificati dal d.lgs. n. 61/2002, in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 Cost. e alla direttiva CEE 68/151. Questione: inadeguatezza sanzionatoria rispetto agli obblighi europei.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La Corte di giustizia UE, nella sentenza del 3 maggio 2005 (cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02), ha accertato che la direttiva 68/151/CEE non imponeva sanzioni penali specifiche per il falso in bilancio. I rimettenti devono rivalutare la rilevanza delle proprie questioni alla luce di questa pronuncia.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale è formulata in riferimento a obblighi derivanti da direttive UE, la successiva pronuncia della Corte di giustizia sulla portata di quegli obblighi costituisce mutamento del quadro normativo che impone la restituzione degli atti al giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la riforma del 2002 per il falso in bilancio?

    Il d.lgs. n. 61/2002 aveva trasformato il falso in bilancio da delitto perseguibile d’ufficio (pena fino a 5 anni) in due fattispecie: la forma base (art. 2621, contravvenzione, pena max 18 mesi) e quella con danno ai soci (art. 2622, delitto a querela, pena max 3 anni). Soglie quantitative escludevano la punibilità per i fatti di lieve entità.

    Cosa aveva deciso la Corte di giustizia nel 2005?

    La CGUE aveva stabilito che la direttiva 68/151/CEE riguardava la pubblicità degli atti societari, non le falsità contabili, e non imponeva agli Stati membri sanzioni penali per il falso in bilancio. L’Italia era quindi libera di scegliere il tipo e l’entità delle sanzioni.

    La riforma del 2002 è stata poi modificata?

    Sì: la legge n. 69/2015 ha abrogato la distinzione tra le due fattispecie e ha reintrodotto pene detentive più severe per il falso in bilancio, eliminando anche le soglie di non punibilità per le società quotate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 69/2006 – Conflitto attribuzione referendum distacco Comune Regione

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dai delegati del Comune di San Michele al Tagliamento contro l’Ufficio centrale per il referendum, che aveva dichiarato respinta la proposta referendaria per il distacco dalla Regione Veneto. I ricorrenti non avevano attribuzioni costituzionalmente garantite da tutelare in quella fase del procedimento.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di San Michele al Tagliamento aveva promosso un referendum per il proprio distacco dalla Regione Veneto e l’aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il referendum si era svolto, ma l’Ufficio centrale per il referendum aveva dichiarato la proposta respinta perché i voti favorevoli (4.844) erano inferiori alla maggioranza degli elettori iscritti (oltre 5.400). I delegati del Comune avevano impugnato tale provvedimento contestando la regola della maggioranza degli iscritti.

    La questione di legittimità costituzionale

    I delegati del Comune di San Michele al Tagliamento hanno proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell’Ufficio centrale per il referendum, chiedendo anche la declaratoria di illegittimità dell’art. 45, secondo comma, l. n. 352/1970 in riferimento agli artt. 2, 3, 48 e 132 Cost. Fase: ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto inammissibile. Mancano entrambi i presupposti. Sul piano soggettivo, i delegati comunali non avevano nella fase di proclamazione dei risultati attribuzioni costituzionalmente garantite. Sul piano oggettivo, i ricorrenti non lamentavano una lesione di proprie attribuzioni bensì chiedevano sostanzialmente una pronuncia di incostituzionalità in via diretta, strumento non consentito nel conflitto di attribuzione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è inammissibile quando il ricorrente non è titolare di attribuzioni costituzionalmente garantite nella fase procedimentale contestata, e quando le doglianze si risolvono in una richiesta di dichiarazione di incostituzionalità in via d’azione, non ammessa in sede di conflitto.

    Domande e risposte

    Come funziona il referendum per il distacco di un Comune da una Regione?

    L’art. 132, secondo comma, Cost. prevede che le popolazioni interessate siano sentite. Il quorum richiesto dall’art. 45, l. n. 352/1970 era la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune — soglia più alta del semplice quorum di partecipazione.

    Il quorum degli iscritti era già stato contestato in passato?

    Sì: la sent. n. 334/2004 aveva dichiarato incostituzionale l’art. 42 l. n. 352/1970 in parte. La questione del quorum dell’art. 45 però è rimasta aperta nel 2006, non essendo stata risolta attraverso il conflitto di attribuzione.

    Il Comune poté in seguito distaccarsi dalla Regione Veneto?

    No. Il procedimento non si è concluso con il distacco, e il Comune è rimasto parte della Regione Veneto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 68/2006 – Espulsione stranieri garanzie procedurali

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Nuoro: dopo le ordinanze di rimessione sulle norme sull’espulsione degli stranieri, il legislatore è intervenuto più volte modificando la disciplina. Il giudice deve rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Nuoro aveva sollevato questioni di legittimità sull’art. 13 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), modificato dalla legge Bossi-Fini (l. n. 189/2002), lamentando che l’immediata esecutività del decreto di espulsione e l’assenza di un contraddittorio effettivo nel giudizio di opposizione violassero il diritto di difesa e il giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Nuoro ha impugnato l’art. 13, commi 3, 4, 5-bis e 8, e l’art. 13-bis del d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 101, 111 e 113 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Nuoro (12 dicembre 2003 e 21 giugno 2004).

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Nuoro. Dopo le ordinanze di rimessione la disciplina delle espulsioni è stata modificata in più occasioni; il giudice deve verificare se le questioni mantengano rilevanza nel giudizio principale alla luce della normativa sopravvenuta.

    Il principio

    Il mutamento del quadro normativo intervenuto dopo la rimessione degli atti impone alla Corte di restituire la questione al giudice a quo, affinché questi rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce delle nuove disposizioni.

    Domande e risposte

    Il decreto di espulsione del prefetto era immediatamente esecutivo?

    Sì, nella versione del T.U. contestata: l’espulsione era immediatamente eseguita con accompagnamento alla frontiera, e il giudizio di opposizione interveniva successivamente al rimpatrio, rendendo spesso il ricorso privo di effetti pratici.

    Lo straniero aveva diritto di essere sentito dal giudice prima dell’espulsione?

    Nella versione contestata la legge Bossi-Fini aveva eliminato il diritto all’audizione personale nel giudizio di opposizione, sostituendolo con una convalida giurisdizionale “inaudita altera parte”. Il Tribunale di Nuoro denunciava questa compressione del contraddittorio.

    Come è cambiata la disciplina negli anni successivi?

    Numerosi interventi legislativi e pronunce della Corte hanno progressivamente rafforzato le garanzie procedurali dello straniero espulso, anche in conformità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 67/2006 – ICI fabbricati gruppo D senza rendita catastale

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    La Corte dichiara non fondata la questione: il regime ICI per i fabbricati di gruppo D senza rendita catastale, che calcola la base imponibile sul valore contabile anziché sulla rendita presunta, è ragionevolmente giustificato dalla certezza del valore contabile e dalla specificità degli immobili industriali.

    Di cosa si tratta

    Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale, tipicamente industriali) privi di rendita catastale e posseduti interamente da imprese, il d.lgs. n. 504/1992 prevedeva che la base imponibile ICI fosse il valore contabile rivalutato, non la rendita presunta come per gli altri immobili. La s.n.c. Grandinetti di Ancona sosteneva che questa differenza generasse un’ingiustificata disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Ancona ha impugnato gli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 504/1992 in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione. Giudice rimettente: CTP Ancona (19 settembre 2003).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. La scelta del legislatore di usare il valore contabile (anziché la rendita presunta dei fabbricati similari) come base imponibile per i fabbricati D di impresa è razionalmente giustificata: il valore contabile è immediatamente disponibile, specifico per ogni immobile, stabile (non retroattivamente modificabile), e in molti casi inferiore alla rendita presunta, con un effetto favorevole per il contribuente.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente differenziare la base imponibile ICI per i fabbricati di gruppo D posseduti da imprese, utilizzando il valore contabile in luogo della rendita catastale presunta, quando tale scelta sia assistita da una giustificazione razionale legata alle caratteristiche specifiche di tali immobili.

    Domande e risposte

    Come si calcolava l’ICI per un capannone industriale senza rendita catastale?

    Sulla base del costo di acquisto o di costruzione risultante dalle scritture contabili dell’impresa, rivalutato con coefficienti ministeriali, fino all’anno di attribuzione della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio.

    Con l’IMU le regole sono cambiate?

    Sì: l’IMU (che ha sostituito l’ICI per i fabbricati non abitativi) ha mantenuto un criterio simile per i fabbricati di gruppo D senza rendita, calcolando la base imponibile sul valore contabile aumentato dei ratei di ammortamento.

    La rendita catastale retroagisce quando viene assegnata?

    No, secondo l’Avvocatura erariale e la Corte: l’attribuzione della rendita ha effetti costitutivi, non retroattivi. L’imposta pagata in base al valore contabile per gli anni precedenti è definitiva.

    Norme collegate

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