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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli nel procedimento penale a carico di A.D. ed altri: dopo la sentenza n. 26/2007, il giudice rimettente deve riesaminare la rilevanza della questione sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, commi 1 e 2, c.p.p. (come sostituito dalla l. 46/2006) nel procedimento penale a carico di A.D. ed altri. La questione riguardava la limitazione del potere di appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento in primo grado.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Napoli censurava l’art. 593, commi 1 e 2, c.p.p. in riferimento ai principi costituzionali sulla parità tra accusa e difesa e sulla effettività del diritto di azione.

La decisione della Corte

A seguito della pronuncia n. 26/2007, che aveva dichiarato l’illegittimità di parte della normativa censurata, la Corte dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per il riesame della rilevanza.

Il principio

La restituzione degli atti è lo strumento con cui la Corte rimette al giudice rimettente la valutazione delle conseguenze di un suo precedente intervento sulla norma impugnata, evitando di pronunciare nel merito su questioni la cui rilevanza è divenuta incerta.

Domande e risposte

Quante Corti d’appello avevano sollevato questioni identiche?

Nel periodo 2006-2007 decine di uffici giudiziari sollevarono questioni sull’art. 593 c.p.p. modificato dalla l. 46/2006: la serie di ordinanze nn. 258-263/2007 ne riflette solo una parte.

Cosa rimane dopo la sentenza n. 26/2007?

La sentenza n. 26/2007 aveva dichiarato parzialmente illegittima la l. 46/2006; permanevano peraltro alcune disposizioni sull’appello del PM che potevano ancora essere oggetto di censura da parte dei giudici rimettenti.

Come incide la restituzione degli atti sulla durata dei processi a quo?

I processi principali rimangono sospesi durante la fase incidentale costituzionale; la restituzione impone una nuova sospensione per il riesame, allungando i tempi, ma è necessaria per rispettare il principio della pregiudizialità della questione di legittimità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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