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La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti che avevano censurato l’art. 10, comma 3, della l. 251/2005 (legge ex-Cirielli) sulla prescrizione per i recidivi, affinché rivalutino la rilevanza delle questioni alla luce di uno ius superveniens nel frattempo intervenuto.

Di cosa si tratta

La legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta “legge ex-Cirielli”) aveva riformato la disciplina della prescrizione, prevedendo all’art. 10, comma 3, un regime transitorio per i procedimenti penali in corso. Vari tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla norma transitoria, lamentando disparità di trattamento tra recidivi e non recidivi.

La questione di legittimità costituzionale

I rimettenti — Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Piedimonte Matese), Tribunale di Perugia, Tribunale di Roma, Corte d’appello di Genova e Giudice di pace di Pisa — censuravano l’art. 10, comma 3, della l. 251/2005 in riferimento ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e al principio di retroattività della lex mitior in materia penale.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ordina la restituzione degli atti a tutti i rimettenti: nel frattempo sono intervenute modifiche normative che richiedono ai giudici di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni già sollevate, alla luce del mutato quadro di riferimento.

Il principio

Quando lo ius superveniens modifica le disposizioni impugnate o il contesto normativo in cui operano, la Corte costituzionale preferisce restituire gli atti ai rimettenti anziché pronunciarsi su un quadro normativo che potrebbe essere non più vigente o significativamente alterato.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 10, comma 3, della legge ex-Cirielli?

La norma transitoria stabiliva che, per i processi in corso, i nuovi termini di prescrizione introdotti dalla l. 251/2005 si applicassero solo se più favorevoli all’imputato, con alcune eccezioni per i recidivi. Questa differenziazione era al centro delle censure.

Cosa si intende per “ius superveniens”?

Con “ius superveniens” si indica una norma sopravvenuta dopo la rimessione della questione di legittimità costituzionale, che modifica il quadro normativo di riferimento e può rendere necessario un riesame della rilevanza della questione originaria.

La legge ex-Cirielli è stata poi parzialmente dichiarata incostituzionale?

Sì: la Corte costituzionale con sentenza n. 393/2006 aveva già dichiarato incostituzionale parte della disciplina transitoria della l. 251/2005; tale pronuncia costituisce parte dello ius superveniens che ha motivato la restituzione degli atti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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