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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33-bis, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Mantova. La questione riguardava le regole sulla competenza funzionale del tribunale in composizione collegiale, ma è stata giudicata inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Mantova aveva dubitato della costituzionalità della norma processual-penale che disciplina la competenza funzionale del tribunale collegiale. L’art. 33-bis c.p.p. regola quali reati devono essere giudicati dal tribunale in composizione collegiale (tre giudici) anziché monocratica (giudice singolo). La questione riguardava la legittimità di tale criterio di distribuzione delle cause.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Mantova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33-bis, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione (principio di eguaglianza e giudice naturale precostituito per legge).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza: la questione sollevata non era pertinente al giudizio in corso davanti al giudice rimettente, che non poteva trarne utilità ai fini della decisione del caso concreto.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la norma impugnata non è applicabile nel giudizio a quo o quando la sua eventuale declaratoria di illegittimità non influirebbe sull’esito della controversia: manca il requisito della rilevanza, condizione imprescindibile per l’accesso al giudizio di costituzionalità.

Domande e risposte

Quando il tribunale giudica in composizione collegiale nei processi penali?

Il tribunale collegiale (tre giudici) è competente per i reati più gravi, indicati nell’art. 33-bis c.p.p., tra cui quelli puniti con reclusione superiore a dieci anni nel massimo e delitti specifici. Per gli altri reati è competente il giudice monocratico.

Cosa significa inammissibilità di una questione di costituzionalità?

La Corte dichiara inammissibile una questione quando manca un requisito processuale: ad esempio la rilevanza (la norma non si applica al caso concreto), la non manifesta infondatezza, o il corretto adempimento dell’onere di motivazione da parte del giudice rimettente.

La norma sull’incompetenza del tribunale collegiale è rimasta in vigore?

Sì. L’art. 33-bis c.p.p. non è stato dichiarato illegittimo: la dichiarazione di inammissibilità non tocca la validità della norma, che continua ad applicarsi secondo il suo tenore letterale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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