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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-quater, comma 5, della legge urbanistica della Provincia di Trento, nel testo anteriore alle modifiche del 2006, nella parte in cui consentiva ai privati attuatori di piani perequativi di realizzare opere di urbanizzazione senza rispettare la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Di cosa si tratta

La legge della Provincia autonoma di Trento n. 22/1991 (ordinamento urbanistico), come modificata nel 2005, aveva introdotto all’art. 18-quater le norme sulla “perequazione urbanistica”: i proprietari delle aree potevano contribuire all’attuazione del piano realizzando direttamente le opere di urbanizzazione. Il comma 5, nel testo vigente, non prevedeva l’obbligo di rispettare la normativa europea sugli appalti pubblici, che però si applica quando i soggetti privati realizzano opere di interesse pubblico su incarico dell’ente locale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 18-quater, comma 5, della l. prov. Trento n. 22/1991 (nel testo introdotto dall’art. 3, comma 1, della l. prov. n. 16/2005), sostenendo che violasse l’art. 4 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e l’art. 117, primo comma, Cost. (obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario).

La decisione della Corte

La Corte rileva che la norma impugnata è stata nel frattempo modificata dalla l. prov. Trento n. 11/2006, che ha aggiunto l’obbligo di rispettare la normativa comunitaria sugli appalti. Dichiara però l’illegittimità costituzionale del testo previgente, che ometteva tale obbligo: la norma, nella versione originaria, violava l’art. 117, primo comma, Cost. perché consentiva ai privati attuatori di non rispettare le direttive europee sugli appalti.

Il principio

Quando soggetti privati realizzano opere di urbanizzazione primaria o secondaria nell’ambito di strumenti attuativi del piano, sono soggetti alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici se le condizioni di applicazione delle direttive sono soddisfatte. Una norma provinciale che omettesse tale obbligo violerebbe il vincolo comunitario di cui all’art. 117, primo comma, Cost.

Domande e risposte

Cos’è la perequazione urbanistica?

È un meccanismo per cui i proprietari di aree destinate a trasformazione urbanistica concorrono pro quota alla realizzazione delle opere pubbliche e di urbanizzazione, anziché vedersi espropriare le aree; distribuisce più equamente i vantaggi e gli oneri derivanti dalla pianificazione.

Perché un privato che realizza opere di urbanizzazione deve rispettare le norme sugli appalti pubblici?

Perché le direttive europee si applicano agli “organismi di diritto pubblico” e alle “opere pubbliche” a prescindere da chi le realizzi materialmente: ciò che conta è che l’opera sia finanziata o commissionata da un ente pubblico o risponda a un interesse pubblico definito dall’ente locale.

Le Province autonome hanno competenza in materia urbanistica?

Sì: l’urbanistica è una competenza delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dello statuto speciale; tuttavia devono rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (art. 117, primo comma, Cost.).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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